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PDL 3600

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3600



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NASTRI
Introduzione degli articoli 186-bis, 186-ter e 186-quater del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di guida sotto l'influsso di bevande alcoliche

Presentata il 2 luglio 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — Gli incidenti stradali rappresentano un problema di assoluta priorità per la sicurezza e l'incolumità degli individui nel nostro Paese, a causa dell'elevato numero di morti e di invalidità permanenti e temporanee che si verificano ormai quotidianamente. Agli enormi costi sociali e umani si aggiungono quindi anche elevati costi economici, che rendono la questione della sicurezza stradale un argomento di enorme importanza per i dipartimenti di prevenzione e per i sistemi sociali e sanitari della maggior parte dei Paesi europei.
      La grande maggioranza degli incidenti gravi e di quelli mortali è dovuta ad una serie di comportamenti scorretti dell'uomo, principalmente riassumibili in: eccesso di velocità, guida distratta e pericolosa, mancato rispetto della precedenza, della distanza di sicurezza e soprattutto assunzione di alcol e di sostanze stupefacenti psicotrope.
      Secondo una recente indagine del Ministero della salute, gli incidenti stradali provocano ogni anno in Italia circa 8.000 decessi (2 per cento del totale), quasi 170.000 ricoveri ospedalieri e 600.000 prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero e rappresentano, inoltre, la prima causa di morte tra i maschi di età inferiore a quaranta anni. Il gran numero di persone che subiscono lesioni, più o meno gravi, in seguito a incidenti stradali costituisce
 

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la prova che, anche in termini di costi sociali legati all'assistenza e alla riabilitazione, ci troviamo di fronte ad una emergenza non più trascurabile. È del tutto evidente, quindi, che le problematiche legate alla sicurezza stradale, pur nella molteplicità dei fattori implicati e degli organismi ed enti interessati ad azioni preventive e correttive, costituiscono certamente un aspetto prioritario per il nostro Paese. È, quindi urgente, individuare continuamente nuove strategie di prevenzione che consentano, a breve, medio e lungo termine, di porre un argine a questo allarmante fenomeno dei nostri tempi.
      La presente proposta di legge interviene sull'esempio di alcune misure recentemente approvate dal Governo tedesco, proprio con l'intento di invertire lo scenario negativo, attraverso una serie di misure volte a vietare il consumo di bevande alcoliche per i neopatentati. Anche in Germania, infatti, il fenomeno dell'alcolismo alla guida è molto diffuso, tenuto conto che i protagonisti di tanti incidenti stradali sono giovani o giovanissimi. L'inesperienza e l'atteggiamento disinibito causato dall'assunzione di alcool aumentano il già alto rischio di incidenti stradali che coinvolgono persone appartenenti ad una fascia di età compresa tra i diciotto e i ventiquattro anni.
      Analizzando le disposizioni della proposta di legge, composta da un solo articolo che modifica il codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si stabilisce, con l'articolo 186-bis, che ai conducenti che possiedono la patente di guida da meno di due anni e che hanno un'età inferiore a ventuno anni o maggiore di sessanta, sia fatto divieto assoluto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi tipo e dosaggio per almeno ventiquattro ore prima della guida.
      Il successivo articolo 186-ter prevede una serie di disposizioni sanzionatorie, sia di carattere amministrativo che penale, per il conducente fermato alla guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, considerando il livello del tasso alcolemico accertato, nonché l'entità dell'incidente stradale causato.
      Infine, l'articolo 186-quater prevede che i soggetti puniti ai sensi degli articoli 186, 186-bis e 186-ter sono obbligati a partecipare a un corso di informazione sulla sicurezza stradale, le cui modalità di svolgimento e contenuti sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, allo scopo di garantire una maggiore conoscenza delle norme sulla sicurezza stradale.
      In definitiva con la presente proposta di legge, attraverso la limitazione del divieto assoluto di consumo di bevande alcoliche a due anni, considerata una misura sufficiente in quanto si presume che al termine di tale periodo si sia raggiunto un migliore controllo del veicolo e si sia sviluppata una migliore consapevolezza nella guida, con l'obiettivo di ridurre notevolmente il numero di vittime causato dalla guida in stato di ebbrezza soprattutto tra i giovani nel nostro Paese, s'intende aumentare ulteriormente l'attività di prevenzione nei riguardi di un fenomeno quale l'incidentalità stradale in età giovanile, che specie nella stagione estiva, è purtroppo tristemente avvertito.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono inseriti i seguenti:
      «Art. 186-bis. – (Ulteriori divieti in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool). – 1. Ai conducenti che hanno conseguito la patente di guida da meno di due anni e che abbiano un'età inferiore a ventuno anni o maggiore di sessanta anni, è fatto divieto assoluto di consumare bevande alcoliche di qualsiasi tipo e dosaggio prima di mettersi alla guida di un veicolo, per un periodo almeno pari alle ventiquattro ore precedenti.
      Art. 186-ter. – (Sanzioni). – 1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 186-bis, in caso di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, ove il fatto non costituisca più grave reato, sono previste le seguenti sanzioni:

          a) se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l), sono previste la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro e la sospensione della patente di guida da tre a sei mesi ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223;

          b) se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale con danno non mortale alle persone, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l), sono previste la sanzione amministrativa

 

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da 2.000 a 5.000 euro e la sospensione della patente da sei mesi ad anno e sono disposti l'arresto da uno a tre mesi nonché il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223;

          c) se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale con danno alle persone, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro (g/l), sono previste la sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 euro e la revoca della patente di guida per tre anni e sono disposti l'arresto da sei mesi a un anno e il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
      Art. 186-quater. – (Obbligo della partecipazione a un corso di informazione sulla sicurezza stradale). – 1. Ai soggetti puniti ai sensi degli articoli 186, 186-bis e 186-ter è fatto obbligo di partecipare a un corso di informazione sulla sicurezza stradale, le cui modalità di svolgimento e contenuti sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, allo scopo di garantire un'adeguata conoscenza delle norme e delle regole di comportamento un materia di circolazione previste dal presente codice e dalle altre disposizioni vigenti».


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