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PDL 3605

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3605



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GOISIS, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BRAGANTINI, BRIGANDÌ, BUONANNO, CAPARINI, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, COMAROLI, CROSIO, D'AMICO, DESIDERATI, FEDRIGA, FOGLIATO, FOLLEGOT, GIDONI, LANZARIN, LUSSANA, MAGGIONI, MUNERATO, NEGRO, POLLEDRI, RONDINI, STEFANI, STUCCHI, TORAZZI

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione artistica, culturale, sociale ed economica delle manifestazioni dei giochi storici nonché delega al Governo per l'adozione di agevolazioni fiscali

Presentata il 6 luglio 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — Le manifestazioni dei giochi storici rappresentano le migliori e più antiche tradizioni popolari del nostro Paese. Si tratta di eventi davvero unici, che rievocano le più antiche e radicate tradizioni delle città e dei piccoli comuni storici, riuscendo a coinvolgere un numero sempre crescente di realtà culturali e dell'Unione europea.
      Queste magnifiche feste di rievocazioni d'epoca sono anche un punto di aggregazione e integrazione sociali, poiché la ricostruzione dell'ambientazione storica che si sviluppa per ciascun gioco richiede la massiccia partecipazione attiva di persone di ogni ceto sociale senza distinzione alcuna. Nella cornice degli splendidi centri storici delle nostre città, centinaia e talvolta migliaia di cittadini in costume rinascimentale o medioevale diventano attori creando scenografie irripetibili altrove. Eventi che costituiscono una ricchezza enorme, autentici giacimenti culturali da coltivare e sviluppare razionalmente, anche in considerazione della felice ricaduta economica e turistica.
      La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di promuovere, sostenere e valorizzare a livello territoriale, nazionale e
 

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internazionale tutte le manifestazioni storiche che testimoniano e conservano le specificità culturali, storico-geografiche e linguistiche, anche attraverso una pubblicità concertata con i mass media e le reti informatiche. Un sistema, quest'ultimo, che consentirà di mantenere e di ravvivare i rapporti di fraternità con le comunità degli italiani all'estero.
      Tra le principali rievocazioni storiche organizzate ogni anno nelle varie località del centro-nord Italia possono essere menzionate, a titolo esemplificativo, la «Dama castellana» a Conegliano, la «Partita degli scacchi viventi di Marostica», il Palio d'Asti, il «Palio dei Quintieri» a Castelnuovo Scrivia (di carattere interregionale), la «Festa delle idi di maggio» a Oglianico, il «Palio dei borghi» a Prarostino, il «Palio del baradello» a Como, il «Palio delle contrade» a Vigevano, la «Festa del marchesato a Finale Ligure», «la Festa di San Benedetto» a Taggia, l’«Agosto medioevale» a Ventimiglia, il «Palio del Niballo» a Faenza, il «Palio» di Ferrara, il «Palio di San Floriano» a Jesi, il famosissimo «Palio» di Siena, il «Gioco del ponte» a Quattro Castella, «Sponsalia» ad Acquaviva Picena, il «Calcio storico fiorentino» a Firenze, la «Disfida della Ciarpa» all'Isola d'Elba, la «Giostra della Quintana» a Foligno, il «Palio di Isola Dovarese» di Cremona e numerosi altri ancora.
      Secondo le stime delle associazioni culturali che operano nel settore, queste manifestazioni registrano in media in tutto il Paese circa 25.000 presenze. La ricaduta dal punto di vista economico è davvero elevata: il costo di ogni singola manifestazione si aggira sui 300.000 euro e per ogni manifestazione storica sono coinvolti circa 600 occupati, tra volontari e assunti con contratto a termine. Tali dati sono destinati a lievitare, se si considera che, tra pochi anni, la presenza degli spettatori supererà il milione.
      Attualmente il finanziamento pubblico è davvero ridotto (39,40 per cento) rispetto all'autofinanziamento (55 per cento, ottenuto tramite sponsorizzazioni, vendita di biglietti e di prodotti di servizi, nonché contributi degli associati dei gestori e degli enti rappresentativi).
      La presente proposta di legge consta di sei articoli.
      L'articolo 1 stabilisce i princìpi generali, nel rispetto dell'articolo 9 della Costituzione, da cui si deduce che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze per materia tra Stato e regioni».
      L'articolo 2 definisce il riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali, nel rispetto dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e dell'articolo 4, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ribadendo, ai fini del riparto delle competenze tra Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni, l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali.
      L'articolo 3 istituisce l'albo regionale delle manifestazioni dei giochi storici, disciplinato dalle singole regioni.
      L'articolo 4 istituisce il comitato tecnico regionale di esperti del settore dei giochi storici, le cui competenze, sede e modalità di funzionamento sono definite con regolamento regionale. Il comitato provvede, tra l'altro, alla verifica dell'operato dei soggetti iscritti all'albo (gestori ed enti rappresentativi delle manifestazioni dei giochi storici), ai fini della conferma o dell'esclusione della relativa iscrizione all'albo.
      L'articolo 5 istituisce il Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei giochi storici, finanziato attraverso:

          a) l'utilizzo di una quota dei proventi del gioco del lotto e delle vincite delle lotterie nazionali non incassate, secondo un'aliquota fissata annualmente in sede di legge di stabilità;

 

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          b) il 5 per cento dei proventi derivanti dal canone di abbonamento alle radioaudizioni;

          c) il prelievo alla fonte del 5 per cento delle risorse che le società erogatrici di servizi di pubblica utilità destinano annualmente a iniziative promozionali e pubblicitarie;

          d) il 5 per cento dei fondi dell'Unione europea destinati allo spettacolo dal vivo.

      L'articolo 6, infine, prevede la delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo recante agevolazioni fiscali, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere l'esenzione fiscale delle somme derivanti da donazioni o da erogazioni liberali, in denaro, beni o servizi, e delle sponsorizzazioni effettuate da privati, persone fisiche e giuridiche, in favore dei soggetti delle manifestazioni dei giochi storici e per iniziative di recupero, adeguamento funzionale e tecnologico e ristrutturazione di spazi;

          b) prevedere la detassazione dei costi pubblicitari e di affissione relativi alle manifestazioni dei giochi storici.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi generali).

      1. Ai fini della presente legge, sono manifestazioni dei giochi storici le rappresentazioni artistiche dal vivo che rievocano con criteri di veridicità importanti eventi storici delle singole comunità territoriali.
      2. La Repubblica tutela e valorizza le manifestazioni dei giochi storici, di cui al comma 1, quale componente di primaria importanza del patrimonio culturale identitario e del sistema economico, sociale e turistico del Paese.

Art. 2.
(Competenze concorrenti tra Stato, regioni, province, città metropolitane e comuni).

      1. La Repubblica, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, nel quadro della competenza concorrente tra Stato, regioni, province, città metropolitane e comuni e nel rispetto dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, salvaguarda le specificità delle varie realtà socio-culturali regionali e locali, attraverso atti d'intesa e di coordinamento tra le varie componenti istituzionali.
      2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, la Repubblica attribuisce particolare importanza:

          a) alla diffusione delle manifestazioni dei giochi storici a livello territoriale, nazionale e internazionale;

          b) alla promozione e al sostegno finanziario, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 5, in concorso con lo Stato, con le province e con i comuni, per la realizzazione delle manifestazioni dei giochi storici e di eventi spettacolari ad essi connessi sul rispettivo territorio;

 

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          c) al sostegno di manifestazioni rivolte alle comunità regionali residenti all'estero;

          d) alla promozione del turismo culturale, anche attraverso l'utilizzo, per le manifestazioni dei giochi storici, dei siti di valore storico-archeologico presenti nel rispettivo territorio;

          e) alla stipula di protocolli d'intesa con le emittenti radiotelevisive per la destinazione di spazi di informazione e di promozione delle manifestazioni dei giochi storici sul territorio e per forme integrate di collaborazione;

          f) alla promozione di centri audiovisivi per la valorizzazione delle iniziative regionali e locali, anche attraverso la realizzazione di strutture in rete, al fine di conservare e di patrimonializzare la memoria delle manifestazioni storiche, avvalendosi delle strutture dei relativi archivi di Stato;

          g) alla cooperazione con le istituzioni scolastiche e con le università, nonché al coinvolgimento culturale di tutti i gruppi sociali delle comunità locali e delle associazioni senza scopo di lucro;

          h) all'istituzione e alla gestione di albi regionali delle manifestazioni dei giochi storici di interesse territoriale.

Art. 3.
(Istituzione dell'albo regionale delle manifestazioni dei giochi storici).

      1. È istituito presso ogni regione l'albo regionale delle manifestazioni dei giochi storici, di seguito denominato «albo».
      2. Alla gestione dell'albo provvedono gli assessorati regionali alle attività culturali, assicurandone tempestivamente l'aggiornamento e le eventuali cancellazioni.
      3. L'albo contiene le seguenti indicazioni:

          a) le categorie delle manifestazioni dei giochi storici;

 

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          b) i requisiti dei gestori e degli enti rappresentativi delle manifestazioni dei giochi storici per l'iscrizione all'albo;

          c) le modalità per l'iscrizione e per l'aggiornamento annuale dell'albo.

      4. L'albo è comunicato al Ministro per i beni e le attività culturali, al presidente della regione, al presidente della provincia e ai sindaci.
      5. Presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali è istituita una banca dati aggiornata sulla base delle indicazioni degli albi.

Art. 4.
(Comitato tecnico delle manifestazioni dei giochi storici).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni istituiscono il comitato tecnico delle manifestazioni dei gioghi storici, di seguito denominato «comitato», composto da rappresentanti e da esperti del settore.
      2. Il comitato valuta e verifica ogni tre anni l'operato dei gestori e degli enti rappresentativi delle manifestazioni dei giochi storici, ai fini della conferma o esclusione della relativa iscrizione all'albo, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b).
      3. Con regolamento regionale sono disciplinati le competenze, la sede e le modalità di funzionamento del comitato, nonché il numero massimo dei componenti.

Art. 5.
(Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei giochi storici).

      1. Per gli interventi di cui alla presente legge è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione

 

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delle manifestazioni dei giochi storici, di seguito denominato «Fondo».
      2. I criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, si provvede al finanziamento del Fondo tramite:

          a) l'utilizzo di una quota dei proventi del gioco del lotto e delle vincite delle lotterie nazionali non incassate, secondo un'aliquota fissata annualmente in sede di legge di stabilità;

          b) il 5 per cento dei proventi derivanti dal canone di abbonamento alle radioaudizioni;

          c) il prelievo alla fonte del 5 per cento delle risorse che le società erogatrici di servizi di pubblica utilità destinano annualmente a iniziative promozionali e pubblicitarie;

          d) il 5 per cento dei fondi dell'Unione europea destinati allo spettacolo dal vivo.

      4. Con il decreto di cui al comma 2 sono, altresì, individuate le modalità di determinazione dei contributi annui da destinare agli enti locali.

Art. 6.
(Delega al Governo in materia di agevolazioni fiscali).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali, un decreto legislativo recante agevolazioni fiscali in

 

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favore delle manifestazioni dei giochi storici, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere l'esenzione fiscale delle somme derivanti da donazioni o da erogazioni liberali, in denaro, beni o servizi, e delle sponsorizzazioni effettuate da privati, persone fisiche e giuridiche, in favore dei soggetti delle manifestazioni dei giochi storici e per iniziative di recupero, adeguamento funzionale e tecnologico e ristrutturazione di spazi;

          b) prevedere la detassazione dei costi pubblicitari e di affissione relativi alle manifestazioni dei giochi storici.


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