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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 3605 |
a) l'utilizzo di una quota dei proventi del gioco del lotto e delle vincite delle lotterie nazionali non incassate, secondo un'aliquota fissata annualmente in sede di legge di stabilità;
b) il 5 per cento dei proventi derivanti dal canone di abbonamento alle radioaudizioni;
c) il prelievo alla fonte del 5 per cento delle risorse che le società erogatrici di servizi di pubblica utilità destinano annualmente a iniziative promozionali e pubblicitarie;
d) il 5 per cento dei fondi dell'Unione europea destinati allo spettacolo dal vivo.
L'articolo 6, infine, prevede la delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo recante agevolazioni fiscali, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere l'esenzione fiscale delle somme derivanti da donazioni o da erogazioni liberali, in denaro, beni o servizi, e delle sponsorizzazioni effettuate da privati, persone fisiche e giuridiche, in favore dei soggetti delle manifestazioni dei giochi storici e per iniziative di recupero, adeguamento funzionale e tecnologico e ristrutturazione di spazi;
b) prevedere la detassazione dei costi pubblicitari e di affissione relativi alle manifestazioni dei giochi storici.
1. Ai fini della presente legge, sono manifestazioni dei giochi storici le rappresentazioni artistiche dal vivo che rievocano con criteri di veridicità importanti eventi storici delle singole comunità territoriali.
2. La Repubblica tutela e valorizza le manifestazioni dei giochi storici, di cui al comma 1, quale componente di primaria importanza del patrimonio culturale identitario e del sistema economico, sociale e turistico del Paese.
1. La Repubblica, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, nel quadro della competenza concorrente tra Stato, regioni, province, città metropolitane e comuni e nel rispetto dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, salvaguarda le specificità delle varie realtà socio-culturali regionali e locali, attraverso atti d'intesa e di coordinamento tra le varie componenti istituzionali.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, la Repubblica attribuisce particolare importanza:
a) alla diffusione delle manifestazioni dei giochi storici a livello territoriale, nazionale e internazionale;
b) alla promozione e al sostegno finanziario, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 5, in concorso con lo Stato, con le province e con i comuni, per la realizzazione delle manifestazioni dei giochi storici e di eventi spettacolari ad essi connessi sul rispettivo territorio;
c) al sostegno di manifestazioni rivolte alle comunità regionali residenti all'estero;
d) alla promozione del turismo culturale, anche attraverso l'utilizzo, per le manifestazioni dei giochi storici, dei siti di valore storico-archeologico presenti nel rispettivo territorio;
e) alla stipula di protocolli d'intesa con le emittenti radiotelevisive per la destinazione di spazi di informazione e di promozione delle manifestazioni dei giochi storici sul territorio e per forme integrate di collaborazione;
f) alla promozione di centri audiovisivi per la valorizzazione delle iniziative regionali e locali, anche attraverso la realizzazione di strutture in rete, al fine di conservare e di patrimonializzare la memoria delle manifestazioni storiche, avvalendosi delle strutture dei relativi archivi di Stato;
g) alla cooperazione con le istituzioni scolastiche e con le università, nonché al coinvolgimento culturale di tutti i gruppi sociali delle comunità locali e delle associazioni senza scopo di lucro;
h) all'istituzione e alla gestione di albi regionali delle manifestazioni dei giochi storici di interesse territoriale.
1. È istituito presso ogni regione l'albo regionale delle manifestazioni dei giochi storici, di seguito denominato «albo».
2. Alla gestione dell'albo provvedono gli assessorati regionali alle attività culturali, assicurandone tempestivamente l'aggiornamento e le eventuali cancellazioni.
3. L'albo contiene le seguenti indicazioni:
a) le categorie delle manifestazioni dei giochi storici;
b) i requisiti dei gestori e degli enti rappresentativi delle manifestazioni dei giochi storici per l'iscrizione all'albo;
c) le modalità per l'iscrizione e per l'aggiornamento annuale dell'albo.
4. L'albo è comunicato al Ministro per i beni e le attività culturali, al presidente della regione, al presidente della provincia e ai sindaci.
5. Presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali è istituita una banca dati aggiornata sulla base delle indicazioni degli albi.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni istituiscono il comitato tecnico delle manifestazioni dei gioghi storici, di seguito denominato «comitato», composto da rappresentanti e da esperti del settore.
2. Il comitato valuta e verifica ogni tre anni l'operato dei gestori e degli enti rappresentativi delle manifestazioni dei giochi storici, ai fini della conferma o esclusione della relativa iscrizione all'albo, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b).
3. Con regolamento regionale sono disciplinati le competenze, la sede e le modalità di funzionamento del comitato, nonché il numero massimo dei componenti.
1. Per gli interventi di cui alla presente legge è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione
a) l'utilizzo di una quota dei proventi del gioco del lotto e delle vincite delle lotterie nazionali non incassate, secondo un'aliquota fissata annualmente in sede di legge di stabilità;
b) il 5 per cento dei proventi derivanti dal canone di abbonamento alle radioaudizioni;
c) il prelievo alla fonte del 5 per cento delle risorse che le società erogatrici di servizi di pubblica utilità destinano annualmente a iniziative promozionali e pubblicitarie;
d) il 5 per cento dei fondi dell'Unione europea destinati allo spettacolo dal vivo.
4. Con il decreto di cui al comma 2 sono, altresì, individuate le modalità di determinazione dei contributi annui da destinare agli enti locali.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali, un decreto legislativo recante agevolazioni fiscali in
a) prevedere l'esenzione fiscale delle somme derivanti da donazioni o da erogazioni liberali, in denaro, beni o servizi, e delle sponsorizzazioni effettuate da privati, persone fisiche e giuridiche, in favore dei soggetti delle manifestazioni dei giochi storici e per iniziative di recupero, adeguamento funzionale e tecnologico e ristrutturazione di spazi;
b) prevedere la detassazione dei costi pubblicitari e di affissione relativi alle manifestazioni dei giochi storici.
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