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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 3659 |
1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto e uguale, libero e segreto, attribuito nell'ambito delle circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e alla regione autonoma Valle d'Aosta/Vallé d'Aoste, per l'attribuzione complessiva dei seggi di ciascuna circoscrizione si applica il metodo proporzionale, sulla base dei voti espressi per liste circoscrizionali concorrenti. Metà dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione elettorale, con arrotondamento per difetto, sono attribuiti nell'ambito di altrettanti collegi uninominali; dei seggi assegnati alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, sei sono attribuiti nei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. In ciascun collegio è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. I rimanenti seggi sono attribuiti a liste circoscrizionali di candidati, previa deduzione del numero dei seggi già
3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. All'attribuzione dei seggi concorrono solo le liste che hanno ottenuto almeno il 5 per cento dei voti validi espressi nell'intero territorio nazionale o il 7 per cento dei voti validi in almeno cinque circoscrizioni»;
b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. – 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni elettorali è effettuata ai sensi del quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, sulla base dei dati ufficiali dell'ultimo censimento della popolazione effettuato dall'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 indica il numero complessivo dei seggi assegnati alle singole circoscrizioni elettorali, nonché il corrispondente numero di collegi uninominali e, per differenza, il numero dei seggi da attribuire con scrutinio di lista»;
c) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ogni elettore dispone di un solo voto, valido sia per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia per la scelta della lista circoscrizionale ad esso collegata»;
d) all'articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente:
«I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature nei collegi uninominali e liste circoscrizionali di candidati depositano presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale distinguere le candidature nei singoli collegi
e) all'articolo 17, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno, i partiti o gruppi politici organizzati presentano la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, delle candidature nei singoli collegi della circoscrizione, della lista circoscrizionale e dei relativi documenti»;
f) all'articolo 18-bis:
1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Le candidature nei collegi uninominali e la lista circoscrizionale ad esse collegata, contraddistinte dal medesimo contrassegno, sono presentate congiuntamente all'Ufficio centrale circoscrizionale, con un'unica dichiarazione sottoscritta da non meno di 2.000 e non oltre 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione. Non sono ammesse liste cui non siano collegati candidati in almeno tre quarti dei collegi uninominali della circoscrizione, con arrotondamento per difetto»;
2) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Ciascuna lista può contenere un numero massimo di candidati non superiore a un quarto dei seggi complessivamente
g) all'articolo 19, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale né in più di due liste circoscrizionali, con il medesimo contrassegno, pena la nullità della sua elezione»;
h) all'articolo 58, secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'elettore esprime il voto tracciando sulla scheda con la matita un solo segno nel rettangolo che contiene sia il nominativo del candidato prescelto per rappresentare il collegio sia il contrassegno corrispondente alla lista circoscrizionale prescelta»;
i) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:
«Art. 77. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina il totale dei voti validi ottenuti da ciascun candidato nei collegi uninominali e, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parità proclama eletto tra essi il candidato più anziano di età;
2) determina la cifra individuale relativa di ciascun candidato non eletto nei collegi uninominali e collegato a una lista circoscrizionale. Tale cifra è ottenuta dividendo
3) determina la graduatoria dei candidati collegati alla medesima lista disponendoli nell'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali relative. A parità di cifre individuali relative prevale il più anziano di età;
4) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
5) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco dei candidati proclamati nei collegi uninominali e dei relativi collegamenti alle liste, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista e il totale dei voti validi delle liste nella circoscrizione»;
l) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:
«Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
2) determina il totale nazionale dei voti validi; tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste;
3) individua le liste la cui cifra elettorale nazionale è inferiore al 5 per cento del totale nazionale dei voti validi. Al fine di determinare il numero di voti corrispondente al 5 per cento nazionale richiesto, moltiplica il totale nazionale dei voti validi per cinque e divide il prodotto per cento, non tenendo conto dell'eventuale
4) in deroga a quanto stabilito al numero 3), sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali che abbiano conseguito almeno il 7 per cento dei voti validi in almeno cinque circoscrizioni. Al fine di determinare il numero di voti corrispondenti alle percentuali circoscrizionali richieste, si procede ai sensi del numero 3). In deroga a quanto stabilito al numero 3), sono inoltre ammesse all'assegnazione dei seggi le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;
5) in conformità a quanto stabilito ai sensi dei numeri 3) e 4), determina le liste ammesse all'assegnazione dei seggi e il totale nazionale dei voti validi conseguiti dalle liste ammesse; tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse;
6) verifica se gli Uffici elettorali circoscrizionali abbiano proclamato eletti nei collegi uninominali candidati collegati a liste circoscrizionali non ammesse alla ripartizione dei seggi; in caso positivo, determina il numero totale dei seggi assegnati da tali proclamazioni e lo sottrae al totale dei seggi da assegnare nelle circoscrizioni del territorio nazionale; il risultato di tale sottrazione, ulteriormente diminuito del seggio da assegnare ai sensi dell'articolo 2, costituisce il numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse;
7) procede quindi al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa. A tal fine moltiplica
8) verifica se, per taluna delle liste alle quali sono assegnati seggi ai sensi del numero 7), gli uffici elettorali circoscrizionali abbiano proclamato eletti nei collegi uninominali candidati collegati a tale lista circoscrizionale in numero complessivamente superiore al numero dei seggi ad essa assegnati ai sensi del numero 7) e procede, alternativamente, alle seguenti operazioni:
8.1) se l'esito della verifica è negativo, procede ad assegnare nelle circoscrizioni la quota residua dei seggi attribuiti a ciascuna lista a seguito delle operazioni di cui al numero 7);
8.2) se l'esito della verifica è positivo, procede a un nuovo riparto proporzionale dei seggi alle liste ammesse escludendo da queste la lista o le liste per le quali la verifica di cui al numero 8) ha dato esito positivo; a tal fine determina il nuovo numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse, sottraendo dal numero dei seggi, determinato ai sensi del numero 6), la somma dei seggi complessivamente assegnati dagli Uffici elettorali circoscrizionali a candidati uninominali collegati alla lista o alle liste per le quali la verifica di cui al numero 8) ha dato esito positivo; ripete quindi le operazioni di cui al numero 7) sostituendo al precedente il nuovo numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse; nel calcolo
m) l'articolo 84 è sostituito dal seguente:
«Art. 84. – 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 83, l'Ufficio centrale nazionale procede ad assegnare nelle circoscrizioni i seggi attribuiti a ciascuna lista a seguito delle operazioni di cui all'articolo 83, comma 1, numero 7); a tal fine moltiplica la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista ammessa per il numero dei seggi ad essa assegnati ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 7), e divide il risultato per la cifra elettorale nazionale della lista medesima. La parte intera dei quozienti così ottenuti rappresenta il numero dei seggi assegnati alla lista in ciascuna circoscrizione. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono assegnati, uno ciascuno sino a esaurimento dei seggi residuali, in base alla graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti di ciascuna circoscrizione. Concorrono a tale graduatoria anche le parti decimali dei quozienti che abbiano la parte intera uguale a zero.
2. Per ciascuna lista l'Ufficio centrale nazionale verifica se in una o più circoscrizioni l'Ufficio elettorale circoscrizionale abbia proclamato eletti candidati uninominali collegati alla lista in numero superiore a quelli ad essa spettanti nella circoscrizione a seguito dell'assegnazione di cui al comma 1; in caso positivo, restano confermate le proclamazioni effettuate dall'Ufficio elettorale circoscrizionale e i seggi eccedentari sono sottratti, alla medesima lista, uno in ciascuna delle altre circoscrizioni, seguendo la graduatoria decrescente del numero dei seggi assegnati alla lista nella circoscrizione; in caso di parità di seggi, il seggio è sottratto alla circoscrizione nella quale la lista ha ottenuto la minore cifra decimale; da tale graduatoria sono escluse le circoscrizioni eccedentarie e le circoscrizioni nelle quali il numero dei seggi assegnati in ragione
n) l'articolo 85 è sostituito dal seguente:
«Art. 85. – 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 84, comma 3, proclama eletti i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di lista fino a concorrenza del numero dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, detratto da questo il numero dei seggi assegnati a candidati proclamati nei collegi uninominali della circoscrizione collegati alla medesima lista. Per ciascuna lista restano confermate le proclamazioni effettuate ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1). Qualora siano proclamati eletti tutti candidati presenti nella lista circoscrizionale, ai seggi che eventualmente residuano sono proclamati, fino a concorrenza di questi, i candidati non eletti nei collegi uninominali seguendo la graduatoria decrescente delle cifre individuali stabilita ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 3).
2. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 1 residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, ovvero quando una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, quei seggi sono attribuiti dall'Ufficio centrale nazionale alla medesima lista in altre circoscrizioni seguendo, qualora vi abbia fatto
o) all'articolo 86:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato della lista circoscrizionale che segue immediatamente l'ultimo eletto o, in mancanza, al candidato ad essa collegato individuato secondo la graduatoria delle cifre individuali relative di cui all'articolo 77, comma 1, numero 3)»;
2) il comma 2 è abrogato.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali previsti
a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La circoscrizione dei collegi tende a conformarsi, per quanto possibile, a unità multiplo delle circoscrizioni dei collegi uninominali disposti per l'elezione dei consigli provinciali. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi indicati nella presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il 10 per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute,
2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Commissione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 4 agosto 1993, n. 277. Lo schema è predisposto entro due mesi dalla data dell'insediamento quando i Presidenti delle Camere procedono al rinnovo della Commissione.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti di cui al comma 2, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; qualora lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere è espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, invia al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.
4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.
1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Fatta salva la speciale disciplina per la Valle d'Aosta, per il Molise e per il Trentino-Alto Adige, per l'attribuzione complessiva dei seggi in ciascuna regione si applica il metodo proporzionale, sulla base dei voti espressi per candidati in collegi uninominali. In ogni regione sono costituiti tanti collegi quanti sono i senatori ad essa assegnati, salvo quanto previsto dal comma 4.
2-bis. All'attribuzione dei seggi concorrono solo i gruppi di candidati che hanno conseguito almeno il 5 per cento dei voti validi espressi in ambito regionale».
b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. – 1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, attribuito nell'ambito delle circoscrizioni regionali»;
c) al titolo II è premesso il seguente articolo:
«Art. 5-bis. – 1. Il tribunale nella cui giurisdizione si trovano uno o più collegi costituisce tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi medesimi.
2. Se in un collegio si trovano le sedi di due o più tribunali, l'ufficio elettorale circoscrizionale è costituito nella sede avente maggiore popolazione.
3. Ogni ufficio elettorale circoscrizionale esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati, di cui uno presiede,
d) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Art. 8. – 1. Per l'elezione del Senato della Repubblica i partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature devono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le candidature medesime, con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni degli articoli 14, 14-bis, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni»;
e) all'articolo 9:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura»;
2) il comma 2, è sostituito dal seguente:
«2. Le candidature nei collegi uninominali contraddistinte dal medesimo contrassegno sono presentate congiuntamente all'Ufficio centrale circoscrizionale, con un'unica dichiarazione sottoscritta da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione»;
3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Ciascun gruppo di candidati deve comprendere un numero di candidature non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione. In ciascun gruppo di candidati di ogni circoscrizione regionale nessun sesso può essere rappresentato, all'atto della presentazione, in misura superiore a due terzi, a
4) il comma 5 è abrogato;
f) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Art. 14. – 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando sulla scheda con la matita un solo segno nel rettangolo che contiene il nominativo del candidato prescelto»;
g) al titolo VI è premesso il seguente articolo:
«Art. 14-bis. – 1. L'ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai sensi dell'articolo 5-bis, procede con l'assistenza del cancelliere alle seguenti operazioni:
a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni elettorali;
b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni elettorali, come risultano dai verbali»;
h) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:
«Art. 16. – 1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni:
a) determina la cifra elettorale circoscrizionale per ciascun gruppo di candidati;
b) individua quindi i gruppi che abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei
c) determina la cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo.
2. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni gruppo di candidati è data dal totale dei voti validi ottenuti dai candidati del gruppo stesso.
3. La cifra individuale è determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei voti validi nel collegio.
4. L'ufficio elettorale regionale procede quindi al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati ammesso ai sensi del comma 1, lettera b). A tal fine moltiplica la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo ammesso per il numero dei seggi attribuito alla regione e divide il risultato per il totale regionale dei voti validi conseguiti dai gruppi ammessi. La parte intera dei quozienti così ottenuti rappresenta il numero dei seggi assegnati a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono assegnati ai medesimi gruppi, uno ciascuno fino a esaurimento dei seggi residuali, in base alla graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti. Concorrono a tale graduatoria anche le parti decimali dei quozienti che abbiano la parte intera uguale a zero.
5. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo stesso, secondo la graduatoria determinata dalla loro cifra relativa individuale. In caso di parità di tale cifra, è proclamato eletto il più anziano di età. Della proclamazione l'ufficio dà notizia alla Segreteria generale del Senato della Repubblica e alle prefetture-uffici territoriali del Governo della regione, affinché, a
i) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:
«Art. 19. – 1. Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto dello stesso gruppo nell'ordine delle cifre individuali».
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali previsti dall'articolo 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come da ultimo sostituito dall'articolo 3 della presente legge, nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei princìpi e criteri direttivi dettati dall'articolo 2 per la determinazione dei collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati.
1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, le modificazioni necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, al fine di coordinarlo con le disposizioni di cui alla presente legge.
1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 2 e 4 della presente legge, continua ad applicarsi la disciplina per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dal testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nei testi vigenti prima della medesima data di entrata in vigore.
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