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PDL 3659

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3659



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

RIA, BUTTIGLIONE

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali

Presentata il 23 luglio 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge si prefigge di modificare la disciplina in vigore per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica: ciò si rende necessario dopo l'esperienza negativa maturata con l'applicazione della normativa vigente.
      La legge 21 dicembre 2005, n. 270, di modifica del sistema elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ha infatti profondamente modificato il quadro e l'assetto previgente, come definito dal cosiddetto «Mattarellum». Essa ha segnato una netta discontinuità rispetto al passato, trasformando il sistema elettorale da «maggioritario corretto» a «proporzionale con clausola di sbarramento e premio di maggioranza».
      Approvata nella XIV legislatura, dopo appena due mesi di discussione parlamentare e con i voti della sola maggioranza, la legge di riforma elettorale è stata, fin dall'inizio, oggetto di numerosi rilievi critici, tanto in sede scientifica quanto in sede di confronto politico-parlamentare.
      Peraltro, le perplessità e le critiche sollevate durante il dibattito parlamentare hanno trovato in larga misura conferma dopo la prima applicazione della disciplina, con le elezioni politiche del 2006: alla sua prima prova il nuovo sistema
 

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elettorale ha mostrato tutti i suoi punti di debolezza.
      A ben vedere la legge elettorale in vigore ha manifestato un grave difetto che si è evidenziato già nella fase della definizione delle liste: l'effetto congiunto della sostituzione dei collegi uninominali con circoscrizioni elettorali di grandi dimensioni e della possibilità di candidature plurime ha fortemente indebolito il rapporto dei parlamentari con i territori di cui sono espressione.
      In sostanza, l'ampiezza delle circoscrizioni ha compresso significativamente la riconoscibilità dei candidati da parte dell'elettore, facendo aumentare la distanza tra la base elettorale e la sua rappresentanza parlamentare.
      È bene, infatti, sottolineare che comprimere la rappresentanza in un momento di generale «scollamento» tra le istituzioni e la società civile rischia di amplificare ulteriormente la distanza tra elettori ed eletti e la sfiducia dei cittadini per la politica e le istituzioni, accrescendo l'apatia e la disaffezione al voto.
      Alla luce di quanto delineato, la proposta di legge in esame intende, dunque, modificare l'attuale sistema elettorale, nel tentativo di correggere alcune, evidenti e profonde storture.
      Nel fare ciò si è ritenuto opportuno ripartire dall'intenso lavoro condotto nel corso della XV legislatura, nella I Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica, che ha portato all'elaborazione di un testo ampiamente condiviso, frutto di un impegnativo e acceso confronto politico risultante dalla convergenza costruttiva tra le diverse forze politiche a cui, tuttavia, non si è dato seguito a causa della fine anticipata della legislatura.
      L'articolato proposto si pone, infatti, la precipua finalità di individuare un sistema che rispecchi il maggior grado possibile di condivisione, senza sacrificare la coerenza e la funzionalità di un testo legislativo che rappresenta un elemento cruciale e determinante del nostro ordinamento.
      La presente proposta di legge, all'articolo 1, modifica puntualmente, per tutti i profili coinvolti, la disciplina per l'elezione della Camera dei deputati, prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
      Nella fattispecie, il disposto letterale della norma introduce il limite alle candidature plurime, prevedendo che solo uno sia il collegio uninominale nel quale diviene possibile presentare la candidatura e che solo due siano le liste circoscrizionali in cui è possibile trovare lo stesso candidato.
      Sulla modalità di espressione del voto da parte degli elettori si è compiuta la scelta di prevedere il voto unico per il candidato nel collegio uninominale e per la lista circoscrizionale che presenta lo stesso contrassegno.
      La scelta del voto unico è fondata sull'esigenza di assicurare al sistema un fattore di tenuta della competizione bipolare, una volta intrapresa la via della formula proporzionale senza premio di maggioranza: infatti gli elettori sono portati, in questa forma, a votare in modo univoco, perché sia il candidato nel collegio sia la lista circoscrizionale sono l'oggetto comune della loro scelta.
      Occorre considerare il contesto di articolazione estrema dell'offerta politica in Italia per apprezzare come tale fattore unificante sia particolarmente utile, laddove esso è assicurato in altri contesti, come quello tedesco, dalla stessa condotta dei partiti e degli elettori, anche nella possibilità di scelte difformi, che però in quella esperienza restano di fatto limitate in dimensioni marginali.
      Ma soprattutto il testo contiene gli elementi di uno sviluppo, coerente e significativo, verso un equilibrio capace di raccogliere un più ampio consenso.
      In tale ottica, il sistema elettorale delineato risulta essere fondato sulla suddivisione per metà tra i seggi attribuiti in collegi uninominali, con formula maggioritaria, e quelli attribuiti nelle liste circoscrizionali, senza voto di preferenza.
      Per ciò che concerne l'aspetto relativo alla ripartizione dei seggi, la presente proposta di legge è orientata al criterio proporzionale con la previsione di una soglia di accesso – mediante clausola di sbarramento – fissata al 5 per cento dei
 

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voti su base nazionale, con deroga territoriale del 7 per cento in cinque circoscrizioni.
      La clausola è diretta – com’è noto – a ridurre tendenzialmente la frammentazione dell'assetto politico e a favorire le aggregazioni.
      Uno degli aspetti maggiormente innovativi rinvenibili nella proposta di legge è quello relativo all'introduzione dell'obbligo e, si badi, non della semplice facoltà, di rendere noti preventivamente, dinanzi agli elettori, l'alleanza di riferimento, il nome del candidato alla carica di premier e il programma comune tra più forze politiche.
      Gli altri elementi di novità, invece, corrispondono all'esigenza di assicurare la più ampia capacità rappresentativa del sistema, senza sacrificare la tendenza alla competizione bipolare ormai assimilata dagli elettori.
      Una puntuale disposizione è stata, inoltre, prevista per garantire la rappresentanza di genere: nello specifico, il limite dei due terzi di candidati appartenenti al medesimo sesso non è computato per ciascun gruppo di candidati – costituito, cioè, dai candidati nei collegi uninominali e dalla lista circoscrizionale ad essi collegata – in relazione ai seggi spettanti alla circoscrizione, ma si è ritenuto opportuno riferire tale limite ai componenti del singolo gruppo di candidati rendendo, in tal modo, più efficaci gli effetti (numerici) prodotti dalla norma in esame.
      Per quanto attiene il riparto dei seggi, esso è compiuto in sede nazionale, in base alle cifre elettorali risultanti dalla somma dei risultati circoscrizionali e secondo la formula dei quozienti naturali e dei più alti resti. Tale previsione corrisponde, come evidente, alle molteplici sollecitazioni dirette a garantire, una volta superata la soglia di accesso – il 5 per cento dei voti come affermato precedentemente – che i suffragi si trasformino in seggi secondo una rappresentazione quanto più realistica, fatto salvo il criterio di prevalenza del voto per i candidati nei collegi quando questo non corrisponda alla ripartizione proporzionale.
      Gli articoli 2 e 4 della presente proposta di legge recano, poi, una specifica delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
      Alla disciplina mutuata dall'articolo 7 della legge n. 277 del 1993 per la Camera dei deputati e dall'articolo 7 della legge n. 276 del 1993 per il Senato della Repubblica sono state apportate, nella fattispecie, alcune modifiche dettate dalle diverse dimensioni dei collegi e dalle diverse condizioni in cui essi operano. Ai parametri di formazione e dimensionamento è stato, infatti, aggiunto quello della corrispondenza con circoscrizioni che siano multiple di quelle che insistono sul medesimo territorio come collegi uninominali per l'elezione dei consigli provinciali. Inoltre, mentre nella fase costitutiva è stato conservato il limite di oscillazione del 10 per cento dalla popolazione media della circoscrizione, il limite di variazione per procedere a un nuovo dimensionamento delle circoscrizioni dei collegi è stato portato allo scostamento del 25 per cento.
      Va osservato, inoltre, che la proposta tecnica resta attribuita alla Commissione prevista dal citato articolo 7 della legge n. 277 del 1993; quanto ai termini di adempimento per ciascuna delle fasi procedurali, sono stati conservati quelli adottati e rivelatisi efficaci nel 1993.
      La proposta di legge novella poi – all'articolo 3 – le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.
      Il sistema di elezione del Senato della Repubblica è ridefinito recuperando, nella sostanza, il sistema vigente fino al 1993: una formula proporzionale esclusivamente su collegi uninominali, in ambito regionale, con soglia di accesso individuata al 5 per cento dei voti validi espressi nello stesso ambito regionale. L'intento che sottende a tale scelta è chiaro: si tratta di una formula semplice, sperimentata con buoni risultati di rendimento tecnico per un intero ciclo di esperienza repubblicana,
 

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capace di rappresentare le diverse componenti politiche e i territori, secondo la lezione costituzionale.
      Con l'articolo 5 della proposta di legge si autorizza il Governo ad apportare le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1994.
      L'articolo 6, in ultimo, reca disposizioni transitorie dirette a prevedere il ricorso alla disciplina in vigore per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in caso di competizioni elettorali precedenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo cui spetta la determinazione dei collegi uninominali.
      In conclusione, per dare effettiva parola al cittadino-elettore occorre, dunque, superare l'attuale sistema e approvare nella legislatura in corso la nuova legge elettorale, all'esito di un ampio dibattito parlamentare, condiviso in maniera quanto più ampia possibile dalle forze parlamentari e al di là degli schieramenti, affinché si ponga non quale irrealizzabile riforma di tutti, ma come una riforma che riesca a coniugare, in un connubio virtuoso, le esigenze della rappresentanza, della stabilità di Governo e di un efficiente funzionamento delle istituzioni parlamentari con le peculiarità del sistema politico italiano, più e prima ancora che della sua componente più in crisi, qual è il sistema dei partiti.
      È per i motivi evidenziati che si auspica l'esame della presente proposta di legge nei tempi più rapidi possibili.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).

      1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1:

              1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
      «1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto e uguale, libero e segreto, attribuito nell'ambito delle circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico»;

              2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
      «2. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e alla regione autonoma Valle d'Aosta/Vallé d'Aoste, per l'attribuzione complessiva dei seggi di ciascuna circoscrizione si applica il metodo proporzionale, sulla base dei voti espressi per liste circoscrizionali concorrenti. Metà dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione elettorale, con arrotondamento per difetto, sono attribuiti nell'ambito di altrettanti collegi uninominali; dei seggi assegnati alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, sei sono attribuiti nei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. In ciascun collegio è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. I rimanenti seggi sono attribuiti a liste circoscrizionali di candidati, previa deduzione del numero dei seggi già

 

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assegnati con scrutinio uninominale a candidati ad esse collegati»;

              3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
      «2-bis. All'attribuzione dei seggi concorrono solo le liste che hanno ottenuto almeno il 5 per cento dei voti validi espressi nell'intero territorio nazionale o il 7 per cento dei voti validi in almeno cinque circoscrizioni»;

          b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
      «Art. 3. – 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni elettorali è effettuata ai sensi del quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, sulla base dei dati ufficiali dell'ultimo censimento della popolazione effettuato dall'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
      2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 indica il numero complessivo dei seggi assegnati alle singole circoscrizioni elettorali, nonché il corrispondente numero di collegi uninominali e, per differenza, il numero dei seggi da attribuire con scrutinio di lista»;

          c) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:
      «2. Ogni elettore dispone di un solo voto, valido sia per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia per la scelta della lista circoscrizionale ad esso collegata»;

          d) all'articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente:
      «I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature nei collegi uninominali e liste circoscrizionali di candidati depositano presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale distinguere le candidature nei singoli collegi

 

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e le liste medesime nelle singole circoscrizioni. Contestualmente al deposito del contrassegno, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale e indicano il nome e il cognome della persona da sottoporre, dopo l'esito delle votazioni, al Presidente della Repubblica quale candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. Il programma e il candidato comune a più partiti o gruppi politici devono essere resi noti prima delle elezioni, con la stessa dichiarazione di cui al periodo precedente»;

          e) all'articolo 17, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno, i partiti o gruppi politici organizzati presentano la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, delle candidature nei singoli collegi della circoscrizione, della lista circoscrizionale e dei relativi documenti»;

          f) all'articolo 18-bis:

              1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Le candidature nei collegi uninominali e la lista circoscrizionale ad esse collegata, contraddistinte dal medesimo contrassegno, sono presentate congiuntamente all'Ufficio centrale circoscrizionale, con un'unica dichiarazione sottoscritta da non meno di 2.000 e non oltre 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione. Non sono ammesse liste cui non siano collegati candidati in almeno tre quarti dei collegi uninominali della circoscrizione, con arrotondamento per difetto»;

              2) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
      «3. Ciascuna lista può contenere un numero massimo di candidati non superiore a un quarto dei seggi complessivamente

 

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assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento per difetto.
      3-bis. Ciascun gruppo di candidati, costituito dalle candidature nei collegi uninominali e dalla lista circoscrizionale ad esse collegata, non può, all'atto della presentazione, contenere un numero complessivo di candidati dello stesso sesso in misura superiore ai due terzi dei componenti del gruppo medesimo. I nomi dei candidati nelle liste sono elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza, in modo che non vi siano più di due candidati dello stesso sesso in successione immediata».

          g) all'articolo 19, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale né in più di due liste circoscrizionali, con il medesimo contrassegno, pena la nullità della sua elezione»;

          h) all'articolo 58, secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'elettore esprime il voto tracciando sulla scheda con la matita un solo segno nel rettangolo che contiene sia il nominativo del candidato prescelto per rappresentare il collegio sia il contrassegno corrispondente alla lista circoscrizionale prescelta»;

          i) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:
      «Art. 77. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

          1) determina il totale dei voti validi ottenuti da ciascun candidato nei collegi uninominali e, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parità proclama eletto tra essi il candidato più anziano di età;

          2) determina la cifra individuale relativa di ciascun candidato non eletto nei collegi uninominali e collegato a una lista circoscrizionale. Tale cifra è ottenuta dividendo

 

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il numero dei voti validi di ciascun candidato per il numero totale dei voti validi del rispettivo collegio, moltiplicato per cento;

          3) determina la graduatoria dei candidati collegati alla medesima lista disponendoli nell'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali relative. A parità di cifre individuali relative prevale il più anziano di età;

          4) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

          5) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco dei candidati proclamati nei collegi uninominali e dei relativi collegamenti alle liste, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista e il totale dei voti validi delle liste nella circoscrizione»;

          l) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:
      «Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

          1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

          2) determina il totale nazionale dei voti validi; tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste;

          3) individua le liste la cui cifra elettorale nazionale è inferiore al 5 per cento del totale nazionale dei voti validi. Al fine di determinare il numero di voti corrispondente al 5 per cento nazionale richiesto, moltiplica il totale nazionale dei voti validi per cinque e divide il prodotto per cento, non tenendo conto dell'eventuale

 

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parte frazionaria del quoziente ottenuto. Tali liste, salvo quanto stabilito al numero 4), sono escluse dall'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale e le loro cifre elettorali, nazionali e circoscrizionali non sono considerate nei calcoli relativi all'assegnazione dei seggi;

          4) in deroga a quanto stabilito al numero 3), sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali che abbiano conseguito almeno il 7 per cento dei voti validi in almeno cinque circoscrizioni. Al fine di determinare il numero di voti corrispondenti alle percentuali circoscrizionali richieste, si procede ai sensi del numero 3). In deroga a quanto stabilito al numero 3), sono inoltre ammesse all'assegnazione dei seggi le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

          5) in conformità a quanto stabilito ai sensi dei numeri 3) e 4), determina le liste ammesse all'assegnazione dei seggi e il totale nazionale dei voti validi conseguiti dalle liste ammesse; tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse;

          6) verifica se gli Uffici elettorali circoscrizionali abbiano proclamato eletti nei collegi uninominali candidati collegati a liste circoscrizionali non ammesse alla ripartizione dei seggi; in caso positivo, determina il numero totale dei seggi assegnati da tali proclamazioni e lo sottrae al totale dei seggi da assegnare nelle circoscrizioni del territorio nazionale; il risultato di tale sottrazione, ulteriormente diminuito del seggio da assegnare ai sensi dell'articolo 2, costituisce il numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse;

          7) procede quindi al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa. A tal fine moltiplica

 

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la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa per il numero dei seggi, determinato ai sensi del numero 6), e divide il risultato per il totale nazionale dei voti validi conseguiti dalle liste ammesse. La parte intera dei quozienti così ottenuti rappresenta il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono assegnati alle medesime liste, uno ciascuno sino a esaurimento dei seggi residuali, in base alla graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti. Concorrono a tale graduatoria anche le parti decimali dei quozienti che abbiano la parte intera uguale a zero;

          8) verifica se, per taluna delle liste alle quali sono assegnati seggi ai sensi del numero 7), gli uffici elettorali circoscrizionali abbiano proclamato eletti nei collegi uninominali candidati collegati a tale lista circoscrizionale in numero complessivamente superiore al numero dei seggi ad essa assegnati ai sensi del numero 7) e procede, alternativamente, alle seguenti operazioni:

              8.1) se l'esito della verifica è negativo, procede ad assegnare nelle circoscrizioni la quota residua dei seggi attribuiti a ciascuna lista a seguito delle operazioni di cui al numero 7);

              8.2) se l'esito della verifica è positivo, procede a un nuovo riparto proporzionale dei seggi alle liste ammesse escludendo da queste la lista o le liste per le quali la verifica di cui al numero 8) ha dato esito positivo; a tal fine determina il nuovo numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse, sottraendo dal numero dei seggi, determinato ai sensi del numero 6), la somma dei seggi complessivamente assegnati dagli Uffici elettorali circoscrizionali a candidati uninominali collegati alla lista o alle liste per le quali la verifica di cui al numero 8) ha dato esito positivo; ripete quindi le operazioni di cui al numero 7) sostituendo al precedente il nuovo numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse; nel calcolo

 

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non sono considerate le cifre elettorali nazionali della lista o delle liste per le quali la verifica di cui al numero 8) ha dato esito positivo»;

          m) l'articolo 84 è sostituito dal seguente:
      «Art. 84. – 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 83, l'Ufficio centrale nazionale procede ad assegnare nelle circoscrizioni i seggi attribuiti a ciascuna lista a seguito delle operazioni di cui all'articolo 83, comma 1, numero 7); a tal fine moltiplica la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista ammessa per il numero dei seggi ad essa assegnati ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 7), e divide il risultato per la cifra elettorale nazionale della lista medesima. La parte intera dei quozienti così ottenuti rappresenta il numero dei seggi assegnati alla lista in ciascuna circoscrizione. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono assegnati, uno ciascuno sino a esaurimento dei seggi residuali, in base alla graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti di ciascuna circoscrizione. Concorrono a tale graduatoria anche le parti decimali dei quozienti che abbiano la parte intera uguale a zero.
      2. Per ciascuna lista l'Ufficio centrale nazionale verifica se in una o più circoscrizioni l'Ufficio elettorale circoscrizionale abbia proclamato eletti candidati uninominali collegati alla lista in numero superiore a quelli ad essa spettanti nella circoscrizione a seguito dell'assegnazione di cui al comma 1; in caso positivo, restano confermate le proclamazioni effettuate dall'Ufficio elettorale circoscrizionale e i seggi eccedentari sono sottratti, alla medesima lista, uno in ciascuna delle altre circoscrizioni, seguendo la graduatoria decrescente del numero dei seggi assegnati alla lista nella circoscrizione; in caso di parità di seggi, il seggio è sottratto alla circoscrizione nella quale la lista ha ottenuto la minore cifra decimale; da tale graduatoria sono escluse le circoscrizioni eccedentarie e le circoscrizioni nelle quali il numero dei seggi assegnati in ragione

 

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proporzionale sia uguale al numero dei seggi in cui sono stati proclamati candidati uninominali collegati alla lista.
      3. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
      4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale è redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, l'altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione»;

          n) l'articolo 85 è sostituito dal seguente:
      «Art. 85. – 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 84, comma 3, proclama eletti i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di lista fino a concorrenza del numero dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, detratto da questo il numero dei seggi assegnati a candidati proclamati nei collegi uninominali della circoscrizione collegati alla medesima lista. Per ciascuna lista restano confermate le proclamazioni effettuate ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1). Qualora siano proclamati eletti tutti candidati presenti nella lista circoscrizionale, ai seggi che eventualmente residuano sono proclamati, fino a concorrenza di questi, i candidati non eletti nei collegi uninominali seguendo la graduatoria decrescente delle cifre individuali stabilita ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 3).
    2. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 1 residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, ovvero quando una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, quei seggi sono attribuiti dall'Ufficio centrale nazionale alla medesima lista in altre circoscrizioni seguendo, qualora vi abbia fatto

 

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ricorso, l'ordine inverso delle sottrazioni effettuate ai sensi dell'articolo 84, comma 2. In assenza di tali sottrazioni, ovvero quando esse siano esaurite, ciascun ulteriore seggio è assegnato alla lista nella circoscrizione in cui è più alto il quoziente tra la cifra elettorale circoscrizionale della lista e il numero complessivo di seggi ad essa già assegnati, se in quella circoscrizione sono presenti candidati non ancora proclamati.
      3. L'Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate ai sensi del comma 2 agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni.
      4. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico»;

          o) all'articolo 86:

              1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
      «1. Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato della lista circoscrizionale che segue immediatamente l'ultimo eletto o, in mancanza, al candidato ad essa collegato individuato secondo la graduatoria delle cifre individuali relative di cui all'articolo 77, comma 1, numero 3)»;

              2) il comma 2 è abrogato.

Art. 2.
(Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali previsti

 

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dall'articolo 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della presente legge, nell'ambito di ciascuna circoscrizione, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La circoscrizione dei collegi tende a conformarsi, per quanto possibile, a unità multiplo delle circoscrizioni dei collegi uninominali disposti per l'elezione dei consigli provinciali. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi indicati nella presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

          b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il 10 per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute,

 

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gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del 15 per cento, in eccesso o in difetto. Successivamente alla prima determinazione dei collegi uninominali, si procede alla revisione delle loro circoscrizioni per variazioni del parametro della popolazione soltanto quando lo scarto dalla media circoscrizionale supera in eccesso o in difetto il 25 per cento. Il numero dei collegi uninominali compresi in ogni circoscrizione è determinato arrotondando all'unità inferiore il quoziente ottenuto dividendo per due il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione.

      2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Commissione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 4 agosto 1993, n. 277. Lo schema è predisposto entro due mesi dalla data dell'insediamento quando i Presidenti delle Camere procedono al rinnovo della Commissione.
      3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti di cui al comma 2, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; qualora lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere è espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, invia al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.
      4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

 

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Art. 3.
(Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533).

      1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
      «2. Fatta salva la speciale disciplina per la Valle d'Aosta, per il Molise e per il Trentino-Alto Adige, per l'attribuzione complessiva dei seggi in ciascuna regione si applica il metodo proporzionale, sulla base dei voti espressi per candidati in collegi uninominali. In ogni regione sono costituiti tanti collegi quanti sono i senatori ad essa assegnati, salvo quanto previsto dal comma 4.
      2-bis. All'attribuzione dei seggi concorrono solo i gruppi di candidati che hanno conseguito almeno il 5 per cento dei voti validi espressi in ambito regionale».

          b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
      «Art. 2. – 1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, attribuito nell'ambito delle circoscrizioni regionali»;

          c) al titolo II è premesso il seguente articolo:
      «Art. 5-bis. – 1. Il tribunale nella cui giurisdizione si trovano uno o più collegi costituisce tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi medesimi.
      2. Se in un collegio si trovano le sedi di due o più tribunali, l'ufficio elettorale circoscrizionale è costituito nella sede avente maggiore popolazione.
      3. Ogni ufficio elettorale circoscrizionale esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati, di cui uno presiede,

 

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nominati dal presidente entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi»;

          d) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
      «Art. 8. – 1. Per l'elezione del Senato della Repubblica i partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature devono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le candidature medesime, con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni degli articoli 14, 14-bis, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni»;

          e) all'articolo 9:

              1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
      «1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura»;

              2) il comma 2, è sostituito dal seguente:
      «2. Le candidature nei collegi uninominali contraddistinte dal medesimo contrassegno sono presentate congiuntamente all'Ufficio centrale circoscrizionale, con un'unica dichiarazione sottoscritta da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione»;

              3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
      «4. Ciascun gruppo di candidati deve comprendere un numero di candidature non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione. In ciascun gruppo di candidati di ogni circoscrizione regionale nessun sesso può essere rappresentato, all'atto della presentazione, in misura superiore a due terzi, a

 

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pena di inammissibilità. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di una circoscrizione regionale o la candidatura contestuale al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di tre collegi uninominali; se il candidato ha accettato la candidatura in più di tre collegi saranno eliminate quelle indicate per ultimo»;

              4) il comma 5 è abrogato;

          f) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
      «Art. 14. – 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando sulla scheda con la matita un solo segno nel rettangolo che contiene il nominativo del candidato prescelto»;

          g) al titolo VI è premesso il seguente articolo:
      «Art. 14-bis. – 1. L'ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai sensi dell'articolo 5-bis, procede con l'assistenza del cancelliere alle seguenti operazioni:

          a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni elettorali;

          b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni elettorali, come risultano dai verbali»;

          h) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:
      «Art. 16. – 1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni:

          a) determina la cifra elettorale circoscrizionale per ciascun gruppo di candidati;

          b) individua quindi i gruppi che abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei

 

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voti validi espressi in ambito regionale. Al fine di determinare il numero di voti corrispondente al 5 per cento richiesto, moltiplica il totale dei voti validi espressi in ambito regionale per cinque e divide il prodotto per cento, non tenendo conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente ottenuto;

          c) determina la cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo.

      2. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni gruppo di candidati è data dal totale dei voti validi ottenuti dai candidati del gruppo stesso.
      3. La cifra individuale è determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei voti validi nel collegio.
      4. L'ufficio elettorale regionale procede quindi al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati ammesso ai sensi del comma 1, lettera b). A tal fine moltiplica la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo ammesso per il numero dei seggi attribuito alla regione e divide il risultato per il totale regionale dei voti validi conseguiti dai gruppi ammessi. La parte intera dei quozienti così ottenuti rappresenta il numero dei seggi assegnati a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono assegnati ai medesimi gruppi, uno ciascuno fino a esaurimento dei seggi residuali, in base alla graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti. Concorrono a tale graduatoria anche le parti decimali dei quozienti che abbiano la parte intera uguale a zero.
      5. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo stesso, secondo la graduatoria determinata dalla loro cifra relativa individuale. In caso di parità di tale cifra, è proclamato eletto il più anziano di età. Della proclamazione l'ufficio dà notizia alla Segreteria generale del Senato della Repubblica e alle prefetture-uffici territoriali del Governo della regione, affinché, a

 

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mezzo dei sindaci, ne rendano edotti gli elettori e rilascia attestazione ai senatori proclamati»;

          i) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:
      «Art. 19. – 1. Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto dello stesso gruppo nell'ordine delle cifre individuali».

Art. 4.
(Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali previsti dall'articolo 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come da ultimo sostituito dall'articolo 3 della presente legge, nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei princìpi e criteri direttivi dettati dall'articolo 2 per la determinazione dei collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati.

Art. 5.
(Disposizioni di attuazione).

      1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, le modificazioni necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, al fine di coordinarlo con le disposizioni di cui alla presente legge.

 

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Art. 6.
(Disposizioni transitorie).

      1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 2 e 4 della presente legge, continua ad applicarsi la disciplina per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dal testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nei testi vigenti prima della medesima data di entrata in vigore.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
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