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PDL 3634

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3634



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

TABACCI, PISICCHIO, LANZILLOTTA, CALEARO CIMAN, CALGARO, CESARIO, MOSELLA, VERNETTI, LA MALFA, PEZZOTTA, GRAZIANO, MISITI, SCILIPOTI, TASSONE

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati con sistema proporzionale e voto personalizzato, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, concernente l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali

Presentata il 15 luglio 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — Non sono necessarie molte parole per identificare il ruolo della legge elettorale nel tempo e nel luogo in cui è deputata a operare. Detto che, nella Repubblica incipiente, essa non è stata costituzionalizzata in una stagione nella quale era ragionevole accordare fiducia ai partiti politici, per essere essi stati artefici, fra gli altri, dell'abbattimento della tirannia fascista, la legge elettorale non deve mai, comunque, determinare rendite di posizione né impossessamenti dello Stato e delle sue istituzioni. Togliamo subito di mezzo ogni ritualità ipocrita, abusata per dare ragione dei cambiamenti delle leggi elettorali. Di volta in volta la riduzione del numero dei partiti politici, la stabilità governativa, l'efficienza e la rappresentatività hanno mascherato la volontà delle forze politiche, contingentemente maggioritarie, di mettere le mani sui poteri pubblici e di farne strumento di alimentazione delle proprie clientele. Sennonché, a forza di approfittarne, senza
 

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misura, si è ridotto ogni possibile margine di sopportabilità per il sistema di meccanismi di preposizione di personale politico che hanno provocato ripetutamente strappi e danneggiamenti della democrazia.
      Dopo anni e anni di crisi prolungata del sistema politico italiano, durante i quali con abile travisamento i partiti hanno fatto intendere agli italiani che fossero necessarie le riforme istituzionali (restando loro immobili e intatti direttori dei giochi) per restituire al Paese consistenza rappresentativa, solidità e affidabilità in una prospettiva pluriennale, nonché personalità internazionale, all'improvviso, all'inizio degli anni novanta, la voce popolare si è fatta sentire attraverso il referendum. Sono stati anni durante i quali non bisognava preoccuparsi della partecipazione al voto. Massicciamente gli italiani si recavano alle urne il 9 giugno 1991 per pronunciarsi (occasionalmente) sulla riduzione delle preferenze e il 18 aprile 1993 sulla questione del finanziamento pubblico dei partiti politici e sull'elezione del Senato della Repubblica. In quei mesi si consumò un clamoroso equivoco, provocato dal salto logico compiuto sull'onda emotiva dell'esecrazione popolare verso i partiti politici, non più guardati nella prospettiva storica della costruzione della democrazia bensì come i protagonisti della crisi morale in corso nel Paese. Il referendum antiproporzionalista si tramutò presto in un plebiscito antipartitico. Fu in quel clima, alimentato da un'informazione schierata sia in ambito pubblico che privato, con la prima sperimentazione del peso efficiente del trascinamento mediatico sul convincimento razionale, che il sistema maggioritario assunse quasi un valore salvifico. La riforma elettorale del 4 agosto 1993 produceva, senza che vi fosse nel sistema politico piena consapevolezza dei suoi esiti più lontani, un sistema di tipo misto caratterizzato dall'elezione in collegi uninominali del 75 per cento dei deputati e l'attribuzione del restante 25 per cento mediante l'applicazione del principio di proporzionalità e del voto di lista. Un sistema maggioritario purché fosse, si potrebbe dire, che siglava quella specie di «Termidoro» che fu il biennio della XII legislatura, che conservava i peggiori difetti del sistema proporzionale aggiungendovi i fortissimi vulnera alla democrazia partecipativa di un sistema maggioritario a base uninominale, immaturo, consegnato nelle mani della sopravvissuta nomenclatura dei partiti politici.
      Ne sarebbe dovuta discendere, secondo varie promesse e vari patti, tutti infranti, la stabilità governativa. Ne derivarono in rapida successione cinque governi. Ne sarebbe dovuta discendere la razionalizzazione del sistema dei partiti politici. Ne derivò un'accelerata proliferazione con una caratteristica, che ciascun partito politico nuovo si collegava a una figura «proprietaria». Ovviamente, nessun progetto riformatore, che fosse attuativo dei princìpi costituzionali, seguì quella grande «abbuffata» di falso consenso a buon mercato.
      Cominciarono ad affermarsi per una forza di trascinamento istituzionale, ben conosciuto nella storia costituzionale europea, princìpi organizzativi estemporanei che di volta in volta assumevano le fattezze di una promessa di cambiamento e di miglioramento. Tenevano così il campo il bipolarismo, il presidenzialismo, il premierato, il premio di maggioranza. Si favoleggiavano nuovi sistemi elettorali, taumaturgici, dei quali si nascondeva la crescente capacità distorsiva, divaricandosi la forbice tra gli orientamenti politici presenti nel Paese e il numero dei parlamentari presenti nelle Camere in loro rappresentanza.
      L'allontanamento del voto, supremo strumento di partecipazione di ciascun cittadino, dai valori del consenso e della legittimazione, secondo uno schema descritto e provato, in Italia come in altri Paesi europei, dal suo predominante significato di espressione più intima della democrazia, finiva per contagiare ogni istituzione repubblicana del male gravissimo dell'inefficienza democratica. Pochi anni dopo, lungo una china fitta di successive delegittimazioni, nella XIV legislatura, veniva approvata una nuova legge elettorale.
 

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Il susseguirsi di innovazioni nella legislazione elettorale inverava la predizione di uno sfaldamento progressivo del Paese. Quest'ultima legge, la n. 270 del 2005, modificava la formula elettorale precedente con l'introduzione di un sistema proporzionale corretto con un premio di maggioranza. Questa volta non si alzavano in Parlamento accuse di truffa verso il sistema dei partiti politici, come negli anni cinquanta, anni gravidi di democrazia. Anzi, veniva accettata la confisca di ogni possibilità di scelta dei rappresentanti nel Parlamento da parte dei cittadini. La legge elettorale, subito battezzata con un florilegio di attributi più consoni alla cronaca che non agli atti parlamentari, aveva un senso compiuto che restava però celato dietro affermazioni di ogni tipo. Il senso era quello di costituire in Parlamento la copia conforme del modello gestionale dei partiti politici. Come questi, tutti, erano venuti assumendo la caratteristica di pacchetti societari di proprietà di singoli o di ristretti gruppi di potere, così si voleva che fossero i gruppi parlamentari. Il partito politico proprietario, che aveva soppresso la garanzia della democrazia interna, non poteva permettersi che in ambito parlamentare i gruppi sviluppassero forme democratiche di contrapposizione, di aggregazione e di riaggregazione. A un partito politico proprietario doveva corrispondere un gruppo parlamentare proprietario, con alcuni anni di sperimentazione di un crescente dosaggio di istituti di condizionamento, su tutti i voti di fiducia ripetuti insieme alle minacce in via di fatto di perdere il seggio, la democrazia decidente, verso la quale si guardava nella stagione della centralità del Parlamento, anche con accenti autenticamente critici e pensosi degli equilibri istituzionali, diveniva democrazia decisa. Decisa, da ultimo, da un soggetto espressione del più gigantesco conflitto di interessi della storia dei Paesi a vocazione democratica. L'effetto politico è stato quello dello scardinamento del sistema dei partiti politici e di un pericoloso crollo della partecipazione democratica a causa della devoluzione, nelle mani di pochi capi, della scelta degli eletti in Parlamento, da ultimo individuata anziché come frutto della volontà elettorale degli italiani, come designazione dei potentati di partito. Le oscure e nascoste procedure allestite dai capi per la scelta delle candidature sono state, infatti, una vera espropriazione del diritto del corpo elettorale di partecipare liberamente alla selezione dei deputati, espropriazione che rappresenta il tradimento del rapporto tra gli elettori e i candidati. Si è insomma completato un disegno eversivo della legalità repubblicana con la trasformazione della forma di partito politico passata dal classico modello di organizzazione democratica poggiato sul principio della militanza di base e sull'accettazione, o meglio la ricerca, del pluralismo interno, a una sorta di plebiscitarismo, consacrato dalla bramosia cesaristica dei capi e dal progressivo abbandono delle regole della democrazia interna. Negli anni dominati dalle nuove leggi elettorali, i nuovi partiti politici accolgono di fatto, talora consacrandolo in statuti che non si sono voluti confrontare con le regole della democrazia e della Costituzione, il principio dell'abolizione delle voci delle opposizioni associato a quello peronistico del collegamento del capo direttamente con l'opinione pubblica. Il capo si protegge dal rapporto diretto mediante misure protettive ancorate alla sondaggistica, cosi da non dover rischiare, mai, di dover assumere le responsabilità del buon governo. Una destra, maggiore interprete della deriva plebiscitaria, dimentica, ben oltre le parole della propaganda, di una tradizione storica che l'ha voluta artefice del completamento del Risorgimento proprio attraverso l'integrità dei suoi comportamenti verso la compostezza finanziaria dello Stato unitario. Talché, oggi si fa fatica e c’è sofferenza nell'utilizzazione di categorie e di ruoli che la storia ci ha trasmesso intatti nella loro lealtà istituzionale.
      Allora, la presente proposta di legge costituisce un appello emergenziale per dare risposte ai gravi problemi di funzionamento del sistema democratico italiano, aggravati dall'affastellarsi nell'ultimo ventennio di proposte sempre più estranee
 

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alla tradizione democratica del Paese. Si tratta di offrire innanzitutto la garanzia dell'esecuzione del principio democratico fondamentale della scelta dal basso delle candidature, del superamento di un bipolarismo artificiale e arcaico. Un bipolarismo formatosi nelle sacche di volontà elettorali ormai assuefatte a messaggi preconfezionati non confrontabili democraticamente.
      Un bipolarismo, pertanto, che risulta essere effetto esclusivo del sistema elettorale e che è stato cattivo mallevadore di una riforma surrettizia dell'ordinamento costituzionale in senso presidenzialistico e plebiscitario, scardinando l'equilibrio necessario dei contrappesi e comprimendo gli ambiti della partecipazione democratica. La scelta compiuta con la presente proposta di legge è quella di un sistema elettorale armonico con la storia politica del Paese, un sistema sì ispirato a quello che per comodità viene definito il modello tedesco, che tuttavia si pone in linea di continuità nella tradizione della legislazione elettorale del nostro Paese, forte della caratteristica, prima dell'interruzione maggioritaria, di non essere distorsiva cioè di rispettare la volontà liberamente espressa dagli elettori. Volontà che deve essere tenuta immune dai condizionamenti di una medialità figlia di un monopolio oppressivo e offensivo delle libertà democratiche stabilite nella Costituzione. Un sistema elettorale vocato alla semplificazione della politica, per questo capace di proporre una soglia di sbarramento del 5 per cento. Un sistema che recuperi il principio dell'omogeneità politica nell'interesse dello Stato e che consenta agli elettori di individuare, con una certezza, le forze politiche che perseguono finalità di tipo personale. Un sistema nel quale le coalizioni dovranno rappresentare il libero approdo di soggetti politici che scelgono di unire le proprie forze per svolgere una funzione di governo sulla base di scelte programmatiche vincolative.
      Un sistema nel quale il voto di fiducia dovrà essere ricollocato per rappresentare esclusivamente la modalità di collegamento della maggioranza con il suo programma, nel senso che il governo potrà porlo soltanto ai fini della verifica del permanere della volontà programmatica originaria.
      L'articolato sostanzia una proposta proporzionalistica in cui l'elettore sceglie liberamente il candidato e il partito politico che chiama a rappresentarlo e in cui una soglia di sbarramento significativa identifica forze politiche titolari di proposte radicate nel Paese e suscettibili di convergere e di essere destinatarie di convergenze ai fini della governabilità. I partiti politici, cardine democratico del Paese, sottopongono agli elettori la propria storia, la propria identità e un progetto per il Paese; gli elettori giudicano e votano direttamente persone e programmi. Il governo, allora, si forma e vive di convergenze su obiettivi e azioni, sfuggendo alla trappola dell'opportunismo elettorale in cui lo confina il sistema maggioritario.
      Le linee essenziali di questa proposta di legge che introduce nel Paese, a volerlo definire, «un sistema con voto proporzionale personalizzato», sono rappresentate dai seguenti punti:

          i partiti politici si presentano singolarmente agli elettori con propri candidati nei collegi uninominali e con liste che competono con metodo proporzionale per l'assegnazione degli altri seggi nelle circoscrizioni;

          i seggi sono ripartiti a metà fra i due metodi, pur restando affidato al risultato proporzionale il compito di determinare l'esito complessivo del voto;

          l'elettore vota su due distinte schede: per il candidato nel suo collegio uninominale e per la lista nella circoscrizione;

          il voto può essere convergente o differenziato;

          nel computo dei seggi i due voti non interferiscono reciprocamente;

          il voto sulla scheda uninominale decide l'assegnazione del collegio uninominale, a maggioranza semplice;

 

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          i seggi alle liste sono assegnati a livello nazionale in base ai voti espressi nella seconda scheda;

          all'assegnazione dei suddetti seggi partecipano soltanto le liste che hanno ottenuto almeno il 5 per cento del totale dei voti validi;

          la ripartizione è operata dopo l'applicazione della soglia;

          ai seggi sono proclamati eletti i candidati che abbiano ottenuto la maggioranza nei collegi uninominali e, a seguire, i candidati presenti nelle liste circoscrizionali, fino a completare il numero di seggi spettanti a ciascuna lista in base all'assegnazione proporzionale;

          criteri di riallocazione dei seggi consentono di ricalcolare le assegnazioni in sede nazionale e in sede circoscrizionale per rendere il sistema elettorale compatibile con la disposizione costituzionale che fissa il numero complessivo dei deputati.

      La proposta di legge si compone di cinque articoli; quattro modificano il sistema di elezione dei deputati nelle circoscrizioni del territorio nazionale, il quinto modifica l'elezione dei dodici deputati della circoscrizione Estero.
      L'articolo 1 reca, in forma di novella, le modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361; l'articolo 2 contiene la delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali; l'articolo 3 disciplina l'emanazione del regolamento di attuazione della legge; l'articolo 4 dispone in via transitoria per il caso in cui si debba procedere a nuove elezioni prima che siano determinati i collegi uninominali; l'articolo 5 modifica la legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante «Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero», in modo tale da rendere quel sistema interamente proporzionale per tutta la circoscrizione Estero.

      Alla proposta di legge sono allegati i fac-simile delle schede per la votazione dei candidati nei collegi uninominali e per il voto alle liste circoscrizionali.
      Le novelle che all'articolo 1 modificano il citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dalla lettera a) alla lettera hh) del comma 1, adattano al nuovo sistema elettorale gli elementi della formula e la disciplina del procedimento. In particolare:

          lettera a): enuncia i princìpi del sistema: la conferma delle attuali ventisette circoscrizioni elettorali, il doppio voto, i collegi uninominali con assegnazione a maggioranza semplice, le liste circoscrizionali e l'assegnazione generale dei seggi secondo il metodo proporzionale specificato dagli articoli 83 e 84, la soglia nazionale di accesso stabilita nel 5 per cento dei voti validi;

          lettera b): stabilisce i criteri per la determinazione dei seggi da assegnare con metodo uninominale e, conseguentemente, quelli riservati ai candidati delle liste proporzionali; i 618 seggi assegnati nelle circoscrizioni nazionali sono dapprima ripartiti tra queste in base alla popolazione residente (ultimo censimento) e poi quelli spettanti a ciascuna circoscrizione – salvo la Valle d'Aosta – sono suddivisi, al 50 per cento, con arrotondamento all'unità inferiore, fra uninominali e proporzionali; effettuato il calcolo in base alla popolazione del censimento 2001, la ripartizione dei seggi è la seguente:

 

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Circoscrizione

unin.

prop.

tot.
Piemonte 1

12

12

24
Piemonte 2

11

11

22
Lombardia 1

20

20

40
Lombardia 2

21

22

43
Lombardia 3

7

8

15
Trentino-A. A.

5

5

10
Veneto 1

14

15

29
Veneto 2

10

10

20
Friuli Venezia Giulia

6

7

13
Liguria

8

9

17
Emilia-Romagna

21

22

43
Toscana

19

19

38
Umbria

4

5

9
Marche

8

8

16
Lazio l

20

20

40
Lazio 2

7

8

15
Abruzzo

7

7

14
Molise

1

2

3
Campania l

16

17

33
Campania 2

14

15

29
Puglia

22

22

44
Basilicata

3

3

6
Calabria

11

11

22
Sicilia l

13

13

26
Sicilia 2

14

14

28
Sardegna

9

9

18
Valle d'Aosta

1

0

1
                    totali

304

314

618

      I criteri direttivi per la formazione dei collegi uninominali sono dettati dall'articolo 2 della proposta di legge e ricalcano, in gran parte, quelli già stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, cosiddetta «Legge Mattarella». Da questo è esclusa la circoscrizione Valle d'Aosta nella quale, ai sensi dell'articolo 2 e del titolo VI del testo unico, l'unico seggio spettante è assegnato con sistema maggioritario;

          lettera c): stabilisce le modalità di espressione dei due voti: quello per la scelta del candidato nel collegio uninominale e quello per la lista circoscrizionale; la disposizione determina anche il contenuto delle due schede: contrassegni, nomi dei candidati, spazio per l'espressione del voto di preferenza, successione delle candidature e delle liste; forma e contenuto delle schede sono descritti nel nuovo testo degli articoli 24, 25 e 31, come modificati alle lettere h), i) e n), mentre le modalità di espressione del voto e le condizioni di validità sono specificate dal nuovo testo dell'articolo 58, introdotto con la novella

 

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della lettera p); in calce al testo le tabelle allegate B, B-bis, C e C-bis riproducono in fac-simile le facce in diritto e verso delle due schede per la votazione. Le schede sono particolarmente semplici: quella per la votazione nel collegio uninominale reca in successione il nome e il cognome del candidato con accanto il proprio contrassegno che deve essere uguale, ai sensi dell'articolo 18.1, comma 2, a quello della lista proporzionale collegata; la scheda per il voto alle liste reca invece la successione dei contrassegni (uguali anche per dimensione a quelli presenti nella scheda uninominale) con accanto una linea tratteggiata sulla quale l'elettore può esprimere il proprio voto di preferenza;

          lettera d): la modifica apportata al terzo comma dell'articolo 14 è intesa a contrastare l'eccessiva personalizzazione dell'offerta e della campagna elettorale; è un piccolo contributo al rispetto – anche formale – delle funzioni e dei poteri del Capo dello Stato sulla nomina del Presidente del Consiglio dei ministri; la disposizione impedisce che siano proposti agli elettori contrassegni che recano, in qualsiasi forma, il nome dei candidati concorrenti e si raccorda al divieto di candidature plurime posto dall'articolo 18.1; il che, ovviamente, non esclude che la campagna elettorale e il voto possano ugualmente svolgersi come referendum o acclamazione per uno o l'altro dei candidati alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri, ma i due divieti non consentono di connettere la campagna elettorale all'espressione del voto;

          lettere e), f) e g): disciplinano il sistema delle candidature e, per questo, sono le disposizioni sulle quali si può ulteriormente agire per definire un diverso adattamento del «sistema tedesco» alla natura e all'organizzazione dei partiti e dei gruppi politici italiani; ciò in particolare se si conserva la soglia di sbarramento al 5 per cento. Le candidature sono rimesse ai partiti e ai gruppi politici organizzati; le candidature nei collegi uninominali devono essere collegate a una lista circoscrizionale nella circoscrizione in cui è compreso il collegio uninominale del candidato; non sono ammesse, cioè, candidature individuali se esse non nascono da un movimento politico che, per quanto in embrione, sia in grado di presentare una propria lista almeno in una circoscrizione; la candidatura è altrimenti invalida; si tratta, per la verità, di un (piccolo) onere di accesso alla competizione, onere che non priva forze politiche locali della possibilità di esprimersi quando esse sono consistenti all'interno di uno o più collegi uninominali; l'irraggiungibile soglia del 5 per cento non impedisce loro la vittoria e il seggio in uno o più collegi uninominali. Candidature e contrassegni sono presentati singolarmente da ciascuna lista (partito o gruppo politico organizzato); il sistema non prevede «collegamenti» fra liste e, quindi, coalizioni che concorrono come tali all'assegnazione dei seggi; conseguentemente, i candidati uninominali possono (e devono) dichiarare il collegamento con una sola delle liste della propria circoscrizione. La dichiarazione di collegamento è fatta esclusivamente fra il candidato nel collegio uninominale e la lista circoscrizionale della quale egli assume il contrassegno; nella loro formulazione attuale queste disposizioni escludono ogni possibile candidatura plurima: fra candidatura uninominale e candidatura nella lista collegata, nella circoscrizione o in altre circoscrizioni, fra candidature in più collegi uninominali, fra candidature in più liste circoscrizionali anche se recano il medesimo contrassegno; si è ritenuto cioè che il voto personalizzato richiesto agli elettori non si concili con la possibilità di proclamazioni plurime e con il conseguente sistema di opzioni e subentri. Questa impostazione delle candidature esclude che i candidati non eletti nei collegi uninominali possano beneficiare dei seggi proporzionali, secondo il «recupero dei migliori perdenti» che era elemento costitutivo del sistema della citata legge n. 277 del 1993; in questo testo il «recupero» si porrebbe in contraddizione anche con il voto di preferenza riconosciuto agli elettori. Le liste

 

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circoscrizionali devono recare un numero di candidature almeno pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione, e ciò sia per disporre di candidature cui si possa ricorrere in caso di subentri, sia per «costringere» le liste ad offrire agli elettori una significativa possibilità di scelta. Il numero minimo delle candidature è significativamente ridotto per le liste espressione di minoranze linguistiche perché esse sono radicate in territori più piccoli della circoscrizione. Il limite al rapporto di candidatura tra i due sessi (non superiore a due terzi) è tratto dalle disposizioni relative alla presentazione delle candidature per il Parlamento europeo (legge 8 aprile 2004, n. 90). Infine, considerando che i collegi uninominali potranno avere una popolazione di circa 180.000 abitanti, il numero delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature uninominali è stato elevato della metà rispetto a quello richiesto dalla citata legge n. 277 del 1993 per collegi che allora contavano circa 100.000 abitanti: minimo 750 e massimo 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nel collegio. Non è modificato, invece, il numero delle sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste circoscrizionali;

          lettere h), i), l) e m): modificano le disposizioni che disciplinano il sorteggio delle candidature e delle liste effettuato per determinare la successione dei nomi e dei contrassegni sulle schede elettorali; con la reintroduzione delle due schede tornano ad essere due anche i manifesti elettorali; a differenza di quanto prevedeva la citata legge n. 277 del 1993, sulla scheda per il voto proporzionale non sono riportate le candidature ma solo lo spazio per esprimere il voto di preferenza; i nomi dei candidati nelle liste circoscrizionali sono riportati soltanto sui manifesti elettorali; alle operazioni di sorteggio e in tutte le occasioni in cui sono chiamati i rappresentanti delle liste, partecipano allo stesso titolo i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali;

          lettera n): come già visto per le modificazioni introdotte dalla lettera c), questa novella descrive la forma e il contenuto delle due schede elettorali secondo quanto, in forma grafica, è specificato dai modelli riportati alle tabelle B, B-bis, C e C-bis, allegate alla legge;

          lettere o), r), s) e t): modificano i riferimenti alle urne e alle cassette nelle quali sono depositate le schede da votare e le schede votate;

          lettere p) e q): prevedono le modalità e la validità dell'espressione del voto; sia nella scheda per la votazione del candidato nel collegio uninominale, sia nella scheda per la votazione della lista circoscrizionale, l'elettore deve tracciare un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo che contiene il contrassegno prescelto; nella prima scheda può essere posto sul nome o sul contrassegno, nella seconda scheda sul contrassegno o in altra posizione nel rettangolo, purché l'indicazione non susciti dubbio sull'intenzione di voto; il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome e nome, o soltanto il cognome, o ancora il nome di notorietà del candidato; è vietata, a pena di nullità, ogni altra forma di espressione del voto di preferenza; per evitare che l'espressione del voto di preferenza possa trasformarsi in mezzo per l'identificazione del voto, è dichiarata nulla la scheda che contiene l'espressione di un voto di preferenza in un riquadro diverso da quello che contiene il contrassegno preferito; l'espressione del voto di preferenza estende alla lista il voto validamente espresso;

          lettere u), v), z), aa) e cc): recano le modificazioni e gli adattamenti alla disciplina dello spoglio delle schede, alle modalità di formazione dei verbali, alla confezione e alla trasmissione dei plichi contenenti le schede, alla chiusura delle operazioni di spoglio e alla presenza dei rappresentanti dei candidati uninominali e delle liste circoscrizionali;

          lettera bb): sostituisce l'articolo 77 del testo unico, che disciplina le operazioni che l'ufficio elettorale circoscrizionale

 

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compie per determinare il risultato delle due votazioni (rectius, delle due schede) nella circoscrizione. Come enuncia chiaramente già l'articolo 1 del testo unico nella sua nuova formulazione, l'assegnazione dei seggi alle liste è fatta dall'Ufficio centrale nazionale il quale, al termine delle operazioni che compie, comunica a ciascuna circoscrizione i seggi da assegnare a ciascuna lista ammessa. Solo successivamente l'ufficio elettorale circoscrizionale procede alla proclamazione degli eletti. Il risultato del voto espresso per i candidati nei collegi uninominali si esaurisce invece nella circoscrizione di appartenenza: per questi l'ufficio elettorale circoscrizionale procede direttamente alla proclamazione; in ciascun collegio è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; a parità di voti validi, prevale il candidato collegato con la lista circoscrizionale che ha ottenuto il maggior numero di voti validi nella circoscrizione. Salvo quest'ultimo riferimento, le proclamazioni nei collegi uninominali non sono condizionate dal risultato ottenuto dalle liste alle quali le candidature sono collegate né, nel prosieguo del calcolo di assegnazione, la proclamazione al seggio può essere revocata.

      Per consentire l'assegnazione dei seggi in sede nazionale l'ufficio elettorale circoscrizionale determina e comunica all'Ufficio centrale nazionale:

          1. la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista;

          2. il totale dei voti validi espressi sulle seconde schede in tutte le sezioni della circoscrizione;

          3. l'elenco dei candidati proclamati eletti nei collegi uninominali della circoscrizione.

      Predispone, inoltre, la graduatoria dei candidati delle liste circoscrizionali determinando la cifra elettorale di ciascuno (i voti di preferenza) e ponendoli, per ciascuna lista, nell'ordine decrescente dei voti di preferenza;

          lettera dd): sostituisce l'articolo 83 del testo unico, che disciplina le operazioni che l'Ufficio centrale nazionale compie per l'assegnazione dei seggi alle liste in sede nazionale, secondo il voto espresso nella seconda scheda. L'Ufficio determina anzitutto la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ed il totale nazionale dei voti validi; i due dati consentono il calcolo del valore di soglia pari al 5 per cento del totale nazionale dei voti validi, con arrotondamento all'unità più prossima; l'Ufficio esclude, quindi, dall'assegnazione e da ogni ulteriore calcolo le liste la cui cifra elettorale nazionale è inferiore a quel valore. Un'eccezione è fatta per le liste espressione di minoranze linguistiche riconosciute, per le quali viene qui mutuata la disciplina di soglia posta dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270, cosiddetta «legge Calderoli».

      Una prima questione è posta a questo punto dall'impossibilità di adottare la disciplina dei mandati in soprannumero. I seggi da assegnare sono complessivamente 617 (se si esclude quello della circoscrizione Valle d'Aosta), ma, dovendo confermare le assegnazioni di seggi uninominali, è possibile che non tutti i 617 seggi possano essere assegnati con metodo proporzionale. Vi è infatti la possibilità che gli uffici elettorali circoscrizionali abbiano proclamato eletti nei collegi uninominali candidati la cui lista circoscrizionale collegata non abbia superato la soglia del 5 per cento. Quei seggi non possono essere assegnati alle liste ammesse perché altrimenti – dovendosi comunque confermare la proclamazione nei collegi uninominali – essi risulterebbero in soprannumero. Le modificazioni apportate alla formula originaria della legge tedesca assumono perciò che non si possa revocare, in nessun caso, l'assegnazione di seggio voluta direttamente dagli elettori; si conservano quindi le proclamazioni effettuate nei collegi uninominali e a queste si adattano le altre: per numero, liste e circoscrizioni.
      Le disposizioni recate dal numero 6) del comma 1 del novellato articolo 83 dispongono che l'ufficio verifichi se la

 

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suddetta eventualità si sia determinata; in caso positivo sottrae dai 618 seggi da assegnare nelle circoscrizioni del territorio nazionale il seggio della Valle d'Aosta e la somma dei seggi assegnati nei collegi uninominali a candidati le cui liste circoscrizionali collegate non sono state ammesse alla ripartizione. Il numero di seggi così risultante viene assegnato [numero 7)] alle liste ammesse, in base alle rispettive cifre elettorali nazionali, utilizzando la medesima formula adottata oggi dalla legge elettorale tedesca (la Hare/Niemeyer che ha sostituito il metodo d'Hondt utilizzato sino al 1983); questa conferma, come detto all'inizio, trova ragione nel consenso al basso livello di disproporzionalità della formula che è applicata a liste che hanno superato la soglia del 5 per cento; soglia che rende già sufficientemente disproporzionale l'intero sistema.
      Assegnati i seggi alle liste, occorre verificare se per una o più delle liste ammesse gli uffici elettorali circoscrizionali non abbiano proclamato eletti nei collegi uninominali candidati in numero superiore al numero di seggi che spettano alla lista in base alla ripartizione proporzionale. Il numero 8) dispone questa verifica e le operazioni da compiere nei due casi. Se l'esito della verifica è negativo – numero 8.1) – l'Ufficio centrale nazionale prosegue con l'assegnare nelle circoscrizioni i seggi spettanti a ciascuna lista ai sensi dell'articolo 84; se la verifica dà esito positivo, occorre procedere a una nuova ripartizione dei seggi secondo quanto già fatto al numero 7), diminuendo però il numero dei seggi da ripartire di tante unità quanti sono i seggi (uninominali) assegnati alle liste ammesse per le quali si è verificato il sovrannumero ed escludere quella o quelle liste dalla nuova assegnazione. Questa operazione fa sì che quelle liste conservino tutti i seggi uninominali loro assegnati (che sono più di quanti ne avrebbero ottenuti in base alla ripartizione proporzionale) mentre alle altre liste ammesse sono assegnati i seggi residui;

          lettera ee): sostituisce l'articolo 84 e disciplina il procedimento di assegnazione alle circoscrizioni dei seggi spettanti a ciascuna delle liste ammesse. In proposito s'impone un'avvertenza di carattere generale: né la legge elettorale tedesca, né la formula qui adottata si preoccupano del fatto che, effettuata la ripartizione in sede nazionale, in ciascuna circoscrizione sia assegnato complessivamente – come somma dei seggi assegnati alle liste ammesse – lo stesso numero di seggi che spettano alla circoscrizione in base alla sua popolazione. Il metodo Hare/Niemeyer, applicato anche a questa parte del sistema, distribuisce i seggi di ciascuna lista tra le circoscrizioni in base al quoziente nazionale di lista e, dunque, tiene conto del rapporto proporzionale tra le diverse cifre elettorali circoscrizionali della lista; non è in grado di tener conto complessivamente dei seggi che sono assegnati in ciascuna circoscrizione, ma soltanto del totale nazionale dei seggi assegnati a una lista. Non sono, cioè, metodi di «ripartizione biproporzionale» in grado cioè di assegnare i seggi nelle circoscrizioni in base alla proporzione che corre tra le cifre circoscrizionali di ciascuna lista sia in rapporto a quelle della medesima lista nelle altre circoscrizioni (proporzione di colonna in base al numero totale dei seggi spettanti alla lista), sia in rapporto a quelle delle altre liste nella circoscrizione (proporzione di riga, in base al totale dei seggi da assegnare nella circoscrizione). Queste formule danno luogo, perciò, a spostamenti di seggi fra le circoscrizioni. Per ovviare a questo inconveniente esistono sia algoritmi matematici molto complessi che ricorrono all'ausilio di programmi elettronici da utilizzare su computer, sia criteri euristici che «spostano» i seggi da una circoscrizione all'altra «sacrificando» il rapporto proporzionale in ragione della necessità di rispettare l'assegnazione dei seggi alla circoscrizione.
      Nessuno di questi approcci (e metodi) si adatta alla formula qui adottata perché in ogni caso lo spostamento, o una diversa allocazione dei seggi fra le circoscrizioni, non potrebbe modificare le assegnazioni nei collegi uninominali, assegnazioni che sono strettamente intrecciate a quelle proporzionali. La «correzione», limitata sol

 

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tanto a questi ultimi, sarebbe anche ipotizzabile ma, oltre che particolarmente complessa, risulterebbe fortemente distorsiva del valore proporzionale delle assegnazioni.
      In questa fase si è scelto perciò di accettare gli spostamenti di seggio che si possono verificare fra le circoscrizioni.
      Il comma 1 del novellato articolo 84 determina il metodo di assegnazione dei seggi di ciascuna lista a ciascuna circoscrizione; la formula è la medesima utilizzata dall'articolo 83, comma 1, numero 7), per l'assegnazione dei seggi alle liste: in questo caso i parametri sono il totale nazionale dei voti alla lista e le cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna lista.
      Il comma 2 dello stesso articolo 84 prevede il caso in cui una lista ottenga in una circoscrizione più seggi uninominali di quanti gliene spettano secondo la ripartizione di cui al comma 1. In questo caso, fermo restando il totale dei seggi assegnati alla lista in sede nazionale, i seggi eccedentari in una circoscrizione sono sottratti alla medesima lista nelle circoscrizioni in cui ciascuna lista li ha ottenuti con le parti decimali più basse. L'Ufficio centrale nazionale comunica i risultati definitivi delle assegnazioni agli uffici elettorali circoscrizionali;

          lettera ff): sostituisce l'articolo 85 del testo unico e disciplina la proclamazione dei candidati eletti da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale.
      Alle proclamazioni l'Ufficio procede determinando anzitutto il numero dei seggi da assegnare a candidati di ciascuna lista circoscrizionale; tale numero è dato dal numero totale dei seggi spettanti alla lista nella circoscrizione (come comunicato dall'Ufficio centrale nazionale) meno il numero di seggi ai quali sono stati proclamati candidati uninominali collegati a quella lista. Le proclamazioni sono effettuate secondo l'ordine decrescente delle cifre individuali di ciascun candidato e, in via suppletiva, secondo l'ordine di presentazione nella lista. Come già detto a proposito della presentazione delle candidature, la formula qui proposta non prevede il «recupero» dei candidati uninominali perdenti; questi, se non eletti nel collegio uninominale, escono completamente dalla competizione e dagli eventuali subentri anche nei collegi uninominali. Va segnalato comunque che il «recupero» di queste candidature potrebbe essere reso possibile apportando ulteriori modifiche agli articoli 77 e 85 e diminuendo opportunamente il numero delle candidature richieste a ciascuna lista ai sensi dell'articolo 18-bis.
      Il comma 2 contiene, inoltre, disposizioni per procedere alla proclamazione di candidati anche nel caso in cui una lista esaurisca le candidature in una circoscrizione. In questo caso l'Ufficio centrale nazionale provvede ad assegnare il seggio alla medesima lista in altra circoscrizione procedendo in senso inverso secondo la graduatoria delle sottrazioni di seggio effettuate o, quando queste non vi siano state, secondo il miglior rapporto tra la cifra elettorale circoscrizionale e il numero dei seggi in quel momento assegnati alla lista nella circoscrizione;

          lettera gg): dispone per il subentro in caso di vacanza del seggio, uninominale e proporzionale, per qualsiasi causa;

          lettera hh): abroga l'articolo 14-bis del testo unico relativo ai collegamenti fra liste e alla formazione delle coalizioni di liste.

      L'articolo 2 reca la delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali. Alla disciplina mutuata dall'articolo 7 della citata legge n. 277 del 1993 sono state apportate poche modifiche dettate dalle diverse dimensioni dei collegi e dalle diverse condizioni in cui essi operano. Ai parametri di formazione e dimensionamento è stato aggiunto quello della corrispondenza – ove possibile – con circoscrizioni che siano multiple di quelle che insistono sul medesimo territorio come collegi uninominali per la elezione dei consigli provinciali. Inoltre, mentre nella fase costitutiva è stato conservato il limite di oscillazione del 10 per cento dalla popolazione media della circoscrizione, il limite di variazione per procedere a nuovo

 

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dimensionamento delle circoscrizioni dei collegi è stato portato allo scostamento del 25 per cento.
      La proposta tecnica è stata conservata alla Commissione prevista dalla citata legge n. 277 del 1993. Anche per quanto concerne i termini di adempimento per ciascuna delle fasi del processo sono stati conservati quelli adottati e rivelatisi efficaci nel 1993.
      L'articolo 3 dà mandato al Governo per l'emanazione del regolamento di attuazione della legge, che apporta anche modifiche da adottare al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14.
      L'articolo 4 dispone che si svolgano secondo la disciplina vigente le eventuali elezioni della Camera dei deputati che dovessero tenersi prima che entri in vigore il decreto legislativo che determina i collegi uninominali.
      L'articolo 5 modifica alcune disposizioni della citata legge n. 459 del 2001, in modo che l'elezione dei deputati della circoscrizione Estero risulti effettivamente proporzionale. Infatti, il vincolo di elezione e di computo di assegnazione per ripartizione trasforma di fatto quei territori in altrettanti collegi uninominali. Il privilegio dato alla rappresentanza di territorio snatura la rappresentanza unitaria della circoscrizione; con l'elezione proporzionale generalizzata all'intera circoscrizione i seggi possono invece ripartirsi fra più liste che utilizzano tutti i voti che ottengono nella circoscrizione.
      Confidiamo, infine, che la proposta di legge possa contribuire positivamente a sciogliere i tanti nodi che si sono creati in merito alla modifica della legge elettorale e, più in generale, alla formazione delle proposte di governo e di trasformazione del nostro Paese.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato «testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
      «Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto uguale, libero e segreto, espresso in favore di candidati in collegi uninominali e di liste di candidati concorrenti nelle circoscrizioni.
      2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. In ciascuna circoscrizione del territorio nazionale metà dei seggi ad essa assegnati, con arrotondamento all'unità inferiore, è attribuita in collegi uninominali al candidato che ha riportato il maggior numero di voti; i seggi restanti sono attribuiti a candidati concorrenti in liste circoscrizionali secondo le modalità stabilite dagli articoli 83 e 84. L'Ufficio centrale nazionale ripartisce i seggi in ragione proporzionale fra le liste concorrenti nel collegio unico nazionale e assegna alle circoscrizioni i seggi che spettano a ciascuna lista. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 83 per le liste espressione di minoranze linguistiche, all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale concorrono soltanto le liste che ottengono una cifra elettorale nazionale almeno uguale al 5 per cento del totale nazionale dei voti validi»;

          b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
      «Art. 3. – 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente

 

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testo unico, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
      2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi che sono attribuiti nei collegi uninominali e il numero di seggi da assegnare a candidati concorrenti in liste circoscrizionali.
      3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, nell'ambito di ciascuna circoscrizione del territorio nazionale sono istituiti collegi uninominali in numero eguale a quello dei seggi che vi devono essere attribuiti ai sensi del comma 2 del presente articolo»;

          c) il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
      «2. Ogni elettore dispone di:

          a) un primo voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnati dal contrassegno della lista circoscrizionale alla quale hanno dichiarato di collegarsi ai sensi dell'articolo 18.1;

          b) un secondo voto per la lista circoscrizionale scelta ai fini della ripartizione proporzionale dei seggi, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno di ciascuna lista e lo spazio per l'espressione di un voto di preferenza»;

          d) all'articolo 14:

              1) al primo comma, dopo le parole: «che intendono presentare» sono inserite le seguenti: «candidature nei collegi uninominali e»;

              2) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
      «Non è ammessa la presentazione di contrassegni che riproducano in qualsiasi

 

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loro parte e composizione il nome, il cognome o il nome di notorietà di uno o più candidati presenti nelle liste o nelle candidature uninominali presentate dal partito o gruppo politico organizzato che presenta il contrassegno»;

          e) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:
      «Art. 18.1 – 1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 2, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega. Nessun candidato può dichiarare il collegamento con più di una lista circoscrizionale, né accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla. È altresì nulla la candidatura nei collegi uninominali qualora nella medesima circoscrizione non è presentata, ovvero è ricusata, la lista circoscrizionale cui essi hanno dichiarato di collegarsi.
      2. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno della lista circoscrizionale cui egli è collegato. Il contrassegno, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, è il medesimo che contraddistingue nella circoscrizione la lista cui il candidato è collegato. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome proprio o può essere aggiunto il cognome del marito.
      3. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
      4. La presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 750 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste

 

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elettorali di comuni compresi nel collegio o, in caso di collegi compresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.
      5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta a un ufficio diplomatico o consolare.
      6. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi»;

          f) all'articolo 18-bis:

              1) al comma 2, le parole: «abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e» sono soppresse;

              2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
      «3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere inferiore alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento all'unità superiore, e non può essere maggiore del numero dei seggi assegnati alla circoscrizione. Il numero delle candidature è ridotto, rispettivamente, a un quinto e a un terzo, con arrotondamento all'unità inferiore, per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche. Nelle liste recanti più candidature nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità più prossima»;

 

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          g) all'articolo 22, primo comma:

              1) al numero 3), le parole: «al comma 2 dell'art. 18-bis» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3 dell'articolo 18-bis»;

              2) il numero 7) riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270;

              3) dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:
      «7-bis) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati che abbiano dichiarato il collegamento con più di una lista circoscrizionale e non valide le candidature uninominali di candidati che non risultino collegate a una lista circoscrizionale validamente presentata»;

          h) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:
      «Art. 24. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

          1) stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a ciascun candidato nel rispettivo collegio. I candidati nei collegi uninominali sono riportati sulle schede e sul manifesto del relativo collegio secondo l'ordine risultato dal sorteggio; il contrassegno di ogni candidato è riportato sulle schede di votazione e sui manifesti, accanto al nominativo del candidato stesso;

          2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di cui al numero 1), il numero d'ordine da assegnare alle liste ammesse. Le liste e il relativo contrassegno sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti, secondo

 

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l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;

          3) comunica ai delegati di lista e ai candidati nei collegi uninominali le definitive determinazioni adottate;

          4) trasmette immediatamente alla prefettura-ufficio territoriale del Governo capoluogo della circoscrizione i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste ammessi, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5);

          5) provvede, per mezzo della prefettura-ufficio territoriale del Governo capoluogo della circoscrizione, alla stampa, su distinti manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni, dei nominativi dei candidati nei singoli collegi uninominali e delle liste nonché alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione, una per essere lasciata a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione»;

          i) all'articolo 25:

              1) al primo comma, le parole: «di cui all'art. 20» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 18.1 e 20» e le parole: «due rappresentanti della lista» sono sostituite dalle seguenti: «due rappresentanti del candidato nel collegio uninominale o della lista»;

          2) al terzo comma, le parole: «i delegati di lista» sono sostituite dalle seguenti: «i delegati dei candidati nei collegi uninominali e di lista», le parole: «del deposito delle liste dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «del deposito delle candidature nei collegi uninominali e delle liste di candidati» e le parole: «del deposito delle liste» sono sostituite dalle

 

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seguenti: «del deposito delle candidature nei collegi uninominali e delle liste»;

          l) all'articolo 26, primo comma, le parole: «Il rappresentante di ogni lista di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «Il rappresentante di ogni candidato nel collegio uninominale e di ogni lista di candidati»;

          m) all'articolo 30, primo comma:

              1) al numero 4) sono premesse le seguenti parole: «tre copie del manifesto contenente i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e»;

              2) al numero 6), le parole: «di lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e di lista»;

              3) al numero 8), le parole: «un'urna» sono sostituite dalle seguenti: «due urne»;

              4) al numero 9), le parole: «una cassetta o scatola» sono sostituite dalle seguenti: «due cassette o scatole»;

          n) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:
      «Art. 31. – 1. Le schede sono di carta consistente, di tipo e di colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B, B-bis, C e C-bis allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le candidature nei collegi uninominali e di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.
      2. Le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali riportano in successione, secondo l'ordine del sorteggio, il cognome e il nome di ciascun candidato con accanto il rispettivo contrassegno. Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano in successione, secondo l'ordine del sorteggio, il contrassegno di ciascuna lista con accanto, nel mezzo del riquadro in cui è contenuto

 

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il contrassegno, una linea tratteggiata per l'espressione del voto di preferenza.
      3. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre»;

          o) all'articolo 42, quarto comma, le parole: «L'urna deve essere fissata sul tavolo stesso e sempre visibile a tutti» sono sostituite dalle seguenti: «Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre visibili a tutti»;

          p) all'articolo 58, i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:
      «Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalle rispettive cassette o scatole una scheda per l'elezione del candidato del collegio uninominale e una scheda per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e le consegna all'elettore opportunamente piegate insieme alla matita copiativa.
      L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando, con la matita, sulla scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il cognome e nome del candidato preferito e il contrassegno relativo e, sulla scheda per la scelta della lista, un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno corrispondente alla lista prescelta. Sono vietati altri segni o indicazioni. Per l'espressione del voto di preferenza l'elettore scrive nel riquadro dove è compreso il contrassegno, accanto a questo, il cognome e il nome, o il solo cognome, ovvero il nome di notorietà del candidato scelto dalla medesima lista per la quale ha espresso il voto. È nullo il voto di preferenza altrimenti espresso ed è nulla la scheda che reca un voto di preferenza per un candidato presente in una lista diversa da quella per la quale l'elettore esprime il voto. Il voto di preferenza correttamente espresso rappresenta un voto per la lista cui appartiene il candidato prescelto, anche in assenza di

 

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altro segno nel riquadro. L'elettore deve poi piegare le schede secondo le linee in esse tracciate e chiuderle inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione.
      Compiuta l'operazione di voto l'elettore consegna al presidente le schede chiuse e la matita. Il presidente constata la chiusura delle schede e, ove queste non siano chiuse, invita l'elettore a chiuderle, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone le schede stesse nell'urna»;

          q) all'articolo 59 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una scheda valida per l'elezione del candidato nel collegio uninominale rappresenta un voto individuale»;

          r) all'articolo 62, le parole: «la scheda» sono sostituite dalle seguenti: «le schede»;

          s) all'articolo 64, comma 2, le parole: «l'urna e la scatola» sono sostituite dalle seguenti: «le urne e le scatole»;

          t) all'articolo 67, primo comma:

              1) al numero 2), dopo le parole: «nonché i rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e»;

              2) al numero 3), le parole: «nella cassetta» sono sostituite dalle seguenti: «nelle rispettive cassette»;

          u) all'articolo 68:

              1) i commi 1 e 2 riacquistano efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270;

              2) i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dai seguenti:
      «3. Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede

 

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per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto e, se è stato espresso il voto di preferenza, il cognome e il nome del candidato al quale questo è stato attribuito. Passa quindi la scheda a un altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato.
      3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione»;

          v) all'articolo 72:

              1) il secondo comma riacquista efficacia nel testo precedente la data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270;

              2) al secondo comma, dopo le parole: «dei rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nel collegio uninominale e»;

          z) all'articolo 73, il terzo comma è sostituito dal seguente:
      «Alla cassetta, all'urna e al plico devono apporsi le indicazioni del collegio e della sezione, il sigillo con il bollo dell'Ufficio e quello dei rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale e di lista che vogliano aggiungere il proprio, nonché le firme del presidente e di almeno due scrutatori»;

          aa) all'articolo 75:

              1) al primo comma, dopo le parole: «dei rappresentanti» sono inserite le seguenti:

 

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«dei candidati nel collegio uninominale e»;

              2) al terzo comma, le parole: «della cassetta, dell'urna» sono sostituite dalle seguenti: «delle cassette, delle urne»;

          bb) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:
      «Art. 77. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

          1) determina il totale dei voti validi ottenuti da ciascun candidato nei collegi uninominali e, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parità proclama eletto tra essi il candidato collegato con la lista che ha ottenuto la cifra elettorale circoscrizionale più alta;

          2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei secondi voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

          3) determina la cifra individuale di ciascun candidato nelle liste circoscrizionali. Tale cifra è data dalla somma dei voti di preferenza conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

          4) determina la graduatoria dei candidati della medesima lista disponendoli nell'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età;

          5) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco dei candidati proclamati nei collegi uninominali, il totale dei voti validi della circoscrizione e la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista»;

          cc) all'articolo 79, commi quinto e sesto, dopo la parola: «rappresentanti»

 

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sono inserite le seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e»;

          dd) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:
      «Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

          1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

          2) determina il totale nazionale dei voti validi; tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste;

          3) individua le liste la cui cifra elettorale nazionale è inferiore al 5 per cento, arrotondato all'unità più prossima, del totale nazionale dei voti validi; tali liste, fatto salvo quanto stabilito al numero 4), sono escluse dall'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale e le loro cifre elettorali, nazionali e circoscrizionali, non sono considerate nei calcoli relativi all'assegnazione dei seggi;

          4) in deroga a quanto stabilito al numero 3), sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

          5) in conformità a quanto stabilito ai sensi dei numeri 3) e 4), determina le liste ammesse all'assegnazione dei seggi e il totale nazionale dei voti validi conseguiti dalle liste ammesse; tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse;

          6) verifica se gli uffici elettorali circoscrizionali abbiano proclamato eletti nei

 

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collegi uninominali candidati collegati a liste circoscrizionali non ammesse alla ripartizione dei seggi; in caso positivo, determina il numero totale dei seggi assegnati da tali proclamazioni e lo sottrae al totale dei seggi da assegnare nelle circoscrizioni del territorio nazionale; il risultato di tale sottrazione, ulteriormente diminuito del seggio da assegnare ai sensi dell'articolo 2, costituisce il numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse;

          7) procede quindi al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa. A tal fine moltiplica la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa per il numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale, come determinato ai sensi del numero 6), e divide il risultato per il totale nazionale dei voti validi conseguiti dalle liste ammesse. La parte intera dei quozienti così ottenuti rappresenta il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono assegnati alle medesime liste, uno ciascuno fino ad esaurimento dei seggi residuali, in base alla graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti. Concorrono a tale graduatoria anche le parti decimali dei quozienti che abbiano la parte intera uguale a zero;

          8) verifica se, per taluna delle liste alle quali sono assegnati seggi ai sensi del numero 7), gli uffici elettorali circoscrizionali abbiano proclamato eletti nei collegi uninominali candidati collegati a tale lista circoscrizionale in numero complessivamente superiore al numero dei seggi ad essa assegnati ai sensi del numero 7) e procede, alternativamente, alle seguenti operazioni:

                  8.1) se l'esito della verifica è negativo, procede ad assegnare nelle circoscrizioni i seggi attribuiti a ciascuna lista a seguito delle operazioni di cui al numero 7);

                  8.2) se l'esito della verifica è positivo, procede a un nuovo riparto proporzionale dei seggi alle liste ammesse

 

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escludendo da queste la lista o le liste per le quali la verifica di cui al numero 8) ha dato esito positivo; a tal fine determina il nuovo numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse, sottraendo dal numero dei seggi determinato ai sensi del numero 6) la somma dei seggi complessivamente assegnati dagli uffici elettorali circoscrizionali a candidati uninominali collegati alla lista o alle liste per le quali la verifica di cui al numero 8) ha dato esito positivo; ripete quindi le operazioni di cui al numero 7) sostituendo al precedente il nuovo numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse; nel calcolo non sono considerate le cifre elettorali nazionali della lista o delle liste per le quali la verifica di cui al numero 8) ha dato esito positivo»;

          ee) l'articolo 84 è sostituito dal seguente:
      «Art. 84. – 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 83, l'Ufficio centrale nazionale procede ad assegnare nelle circoscrizioni i seggi attribuiti a ciascuna lista a seguito delle operazioni di cui all'articolo 83, comma 1, numero 7); a tal fine moltiplica la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista ammessa per il numero dei seggi ad essa assegnati ai sensi del medesimo articolo 83, comma 1, numero 7), e divide il risultato per la cifra elettorale nazionale della lista medesima. La parte intera dei quozienti così ottenuti rappresenta il numero dei seggi assegnati alla lista in ciascuna circoscrizione. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono assegnati, uno ciascuno fino ad esaurimento dei seggi residuali, in base alla graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti di ciascuna circoscrizione. Concorrono a tale graduatoria anche le parti decimali dei quozienti che abbiano la parte intera uguale a zero.
      2. Per ciascuna lista l'Ufficio centrale nazionale verifica se in una o più circoscrizioni l'ufficio elettorale circoscrizionale abbia proclamato eletti candidati uninominali collegati alla lista in numero superiore a quelli ad essa spettanti nella

 

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circoscrizione a seguito dell'assegnazione di cui al comma 1; in caso positivo, restano confermate le proclamazioni effettuate dall'Ufficio elettorale circoscrizionale e i seggi eccedentari sono sottratti, alla medesima lista, uno in ciascuna delle altre circoscrizioni, seguendo la graduatoria decrescente del numero dei seggi assegnati alla lista nella circoscrizione; in caso di parità di seggi, il seggio è sottratto alla circoscrizione nella quale la lista ha ottenuto la minore cifra decimale; da tale graduatoria sono escluse le circoscrizioni eccedentarie e le circoscrizioni nelle quali il numero dei seggi assegnati in ragione proporzionale sia uguale al numero dei seggi in cui sono stati proclamati candidati uninominali collegati alla lista.
      3. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
      4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, l'altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione»;

          ff) l'articolo 85 è sostituito dal seguente:
      «Art. 85. – 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 84, comma 3, proclama eletti i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine della graduatoria delle rispettive cifre individuali e fino a concorrenza del numero dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, detratto da questo il numero dei seggi assegnati a candidati proclamati nei collegi uninominali della circoscrizione collegati alla medesima lista. Per ciascuna lista restano confermate le proclamazioni effettuate ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1).
      2. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 1 residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, ovvero quando una lista abbia esaurito

 

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il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, quei seggi sono attribuiti dall'Ufficio centrale nazionale alla medesima lista in altre circoscrizioni seguendo, qualora vi abbia fatto ricorso, l'ordine inverso delle sottrazioni effettuate ai sensi dell'articolo 84, comma 2. In assenza di tali sottrazioni, ovvero quando esse siano esaurite, ciascun ulteriore seggio è assegnato alla lista nella circoscrizione in cui è più alto il quoziente fra la cifra elettorale circoscrizionale della lista e il numero complessivo di seggi ad essa già assegnati, se in quella circoscrizione sono presenti candidati non ancora proclamati.
      3. L'Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate ai sensi del comma 2 agli uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni.
      4. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico»;

          gg) all'articolo 86, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
      «1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nella medesima circoscrizione al candidato che segue nella graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 4). Con la medesima successione è attribuito al candidato della lista cui era collegato il deputato cessato dalla carica il seggio del collegio uninominale qualora esso rimanga vacante per qualsiasi causa.
      2. Si applicano, quando ne ricorrono le circostanze, le disposizioni di cui all'articolo 85, comma 2»;

          hh) l'articolo 14-bis è abrogato;

          ii) le tabelle A-bis e A-ter sono abrogate e le tabelle B e C sono sostituite dalle

 

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tabelle B, B-bis, C e C-bis di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

      2. All'articolo 6 della legge 27 dicembre 2005, n. 270, la lettera g) del comma 7, la lettera a) del comma 25 e la lettera a) del comma 27 sono abrogate.

Art. 2.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali previsti dagli articoli 1 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificati dall'articolo 1 della presente legge, nell'ambito di ciascuna circoscrizione, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendono al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La circoscrizione dei collegi tende a conformarsi, per quanto possibile, a unità multiplo delle circoscrizioni dei collegi uninominali disposti per l'elezione dei consigli provinciali. Nelle zone in cui sono presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri

 

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direttivi indicati nella presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

          b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il 10 per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale dell'Istituto nazionale di statistica, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui sono presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del 15 per cento, in eccesso o in difetto. Successivamente alla prima determinazione dei collegi uninominali, si procede alla revisione delle loro circoscrizioni per variazioni del parametro della popolazione soltanto quando lo scarto dalla media circoscrizionale supera in eccesso o in difetto il 25 per cento. Il numero dei collegi uninominali compresi in ogni circoscrizione è determinato arrotondando all'unità inferiore il quoziente ottenuto dividendo per due il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione.

      2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Commissione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 4 agosto 1993, n. 277. Lo schema è predisposto entro due mesi dalla data dell'insediamento quando i Presidenti delle Camere procedono al rinnovo della Commissione.
      3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dei pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e dai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di cui al comma 2, prima della sua approvazione

 

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da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia. Qualora lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di cui al comma 2, il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere deve essere espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.
      4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini stabiliti.

Art. 3.

      1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione della presente legge che prevede, altresì, adeguate modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14.

Art. 4.

      1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 2, comma 1, continua ad applicarsi la disciplina per le elezioni della Camera dei deputati prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 5.

      1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 6, comma 2, le parole: «In ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 è eletto» sono sostituite dalle

 

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seguenti: «A ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 sono assegnati»;

          b) all'articolo 8:

              1) al comma 1, lettera b), le parole: «nella relativa ripartizione» sono sostituite dalle seguenti: «nella circoscrizione»;

              2) il comma 2 è abrogato;

              3) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nessun candidato può essere incluso in liste con contrassegno diverso»;

          c) all'articolo 11:

              1) al comma 1, le parole: «per ciascuna ripartizione,» sono soppresse;

              2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «sono stampate le righe» sono sostituite dalle seguenti: «è stampata una linea tratteggiata»;

              3) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ciascun elettore può inoltre esprimere un voto di preferenza»;

          d) all'articolo 15, comma 1, la parola: «ripartizione», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «circoscrizione»;

          e) all'articolo 16, comma 1, le parole: «medesima ripartizione» sono sostituite dalla seguente: «circoscrizione»;

          f) l'articolo 22 è abrogato.

 

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Frontespizio Relazione Progetto di Legge
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