|
CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 3634 |
i partiti politici si presentano singolarmente agli elettori con propri candidati nei collegi uninominali e con liste che competono con metodo proporzionale per l'assegnazione degli altri seggi nelle circoscrizioni;
i seggi sono ripartiti a metà fra i due metodi, pur restando affidato al risultato proporzionale il compito di determinare l'esito complessivo del voto;
l'elettore vota su due distinte schede: per il candidato nel suo collegio uninominale e per la lista nella circoscrizione;
il voto può essere convergente o differenziato;
nel computo dei seggi i due voti non interferiscono reciprocamente;
il voto sulla scheda uninominale decide l'assegnazione del collegio uninominale, a maggioranza semplice;
i seggi alle liste sono assegnati a livello nazionale in base ai voti espressi nella seconda scheda;
all'assegnazione dei suddetti seggi partecipano soltanto le liste che hanno ottenuto almeno il 5 per cento del totale dei voti validi;
la ripartizione è operata dopo l'applicazione della soglia;
ai seggi sono proclamati eletti i candidati che abbiano ottenuto la maggioranza nei collegi uninominali e, a seguire, i candidati presenti nelle liste circoscrizionali, fino a completare il numero di seggi spettanti a ciascuna lista in base all'assegnazione proporzionale;
criteri di riallocazione dei seggi consentono di ricalcolare le assegnazioni in sede nazionale e in sede circoscrizionale per rendere il sistema elettorale compatibile con la disposizione costituzionale che fissa il numero complessivo dei deputati.
La proposta di legge si compone di cinque articoli; quattro modificano il sistema di elezione dei deputati nelle circoscrizioni del territorio nazionale, il quinto modifica l'elezione dei dodici deputati della circoscrizione Estero.
L'articolo 1 reca, in forma di novella, le modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361; l'articolo 2 contiene la delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali; l'articolo 3 disciplina l'emanazione del regolamento di attuazione della legge; l'articolo 4 dispone in via transitoria per il caso in cui si debba procedere a nuove elezioni prima che siano determinati i collegi uninominali; l'articolo 5 modifica la legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante «Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero», in modo tale da rendere quel sistema interamente proporzionale per tutta la circoscrizione Estero.
Alla proposta di legge sono allegati i fac-simile delle schede per la votazione dei candidati nei collegi uninominali e per il voto alle liste circoscrizionali.
Le novelle che all'articolo 1 modificano il citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dalla lettera a) alla lettera hh) del comma 1, adattano al nuovo sistema elettorale gli elementi della formula e la disciplina del procedimento. In particolare:
lettera a): enuncia i princìpi del sistema: la conferma delle attuali ventisette circoscrizioni elettorali, il doppio voto, i collegi uninominali con assegnazione a maggioranza semplice, le liste circoscrizionali e l'assegnazione generale dei seggi secondo il metodo proporzionale specificato dagli articoli 83 e 84, la soglia nazionale di accesso stabilita nel 5 per cento dei voti validi;
lettera b): stabilisce i criteri per la determinazione dei seggi da assegnare con metodo uninominale e, conseguentemente, quelli riservati ai candidati delle liste proporzionali; i 618 seggi assegnati nelle circoscrizioni nazionali sono dapprima ripartiti tra queste in base alla popolazione residente (ultimo censimento) e poi quelli spettanti a ciascuna circoscrizione – salvo la Valle d'Aosta – sono suddivisi, al 50 per cento, con arrotondamento all'unità inferiore, fra uninominali e proporzionali; effettuato il calcolo in base alla popolazione del censimento 2001, la ripartizione dei seggi è la seguente:
Piemonte 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piemonte 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lombardia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lombardia 2 | Lombardia 3
| Trentino-A. A.
| Veneto 1
| Veneto 2
| Friuli Venezia Giulia
| Liguria
| Emilia-Romagna
| Toscana
| Umbria
| Marche
| Lazio l
| Lazio 2
| Abruzzo
| Molise
| Campania l
| Campania 2
| Puglia
| Basilicata
| Calabria
| Sicilia l
| Sicilia 2
| Sardegna
| Valle d'Aosta
| totali
| |
I criteri direttivi per la formazione dei collegi uninominali sono dettati dall'articolo 2 della proposta di legge e ricalcano, in gran parte, quelli già stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, cosiddetta «Legge Mattarella». Da questo è esclusa la circoscrizione Valle d'Aosta nella quale, ai sensi dell'articolo 2 e del titolo VI del testo unico, l'unico seggio spettante è assegnato con sistema maggioritario;
lettera c): stabilisce le modalità di espressione dei due voti: quello per la scelta del candidato nel collegio uninominale e quello per la lista circoscrizionale; la disposizione determina anche il contenuto delle due schede: contrassegni, nomi dei candidati, spazio per l'espressione del voto di preferenza, successione delle candidature e delle liste; forma e contenuto delle schede sono descritti nel nuovo testo degli articoli 24, 25 e 31, come modificati alle lettere h), i) e n), mentre le modalità di espressione del voto e le condizioni di validità sono specificate dal nuovo testo dell'articolo 58, introdotto con la novella
lettera d): la modifica apportata al terzo comma dell'articolo 14 è intesa a contrastare l'eccessiva personalizzazione dell'offerta e della campagna elettorale; è un piccolo contributo al rispetto – anche formale – delle funzioni e dei poteri del Capo dello Stato sulla nomina del Presidente del Consiglio dei ministri; la disposizione impedisce che siano proposti agli elettori contrassegni che recano, in qualsiasi forma, il nome dei candidati concorrenti e si raccorda al divieto di candidature plurime posto dall'articolo 18.1; il che, ovviamente, non esclude che la campagna elettorale e il voto possano ugualmente svolgersi come referendum o acclamazione per uno o l'altro dei candidati alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri, ma i due divieti non consentono di connettere la campagna elettorale all'espressione del voto;
lettere e), f) e g): disciplinano il sistema delle candidature e, per questo, sono le disposizioni sulle quali si può ulteriormente agire per definire un diverso adattamento del «sistema tedesco» alla natura e all'organizzazione dei partiti e dei gruppi politici italiani; ciò in particolare se si conserva la soglia di sbarramento al 5 per cento. Le candidature sono rimesse ai partiti e ai gruppi politici organizzati; le candidature nei collegi uninominali devono essere collegate a una lista circoscrizionale nella circoscrizione in cui è compreso il collegio uninominale del candidato; non sono ammesse, cioè, candidature individuali se esse non nascono da un movimento politico che, per quanto in embrione, sia in grado di presentare una propria lista almeno in una circoscrizione; la candidatura è altrimenti invalida; si tratta, per la verità, di un (piccolo) onere di accesso alla competizione, onere che non priva forze politiche locali della possibilità di esprimersi quando esse sono consistenti all'interno di uno o più collegi uninominali; l'irraggiungibile soglia del 5 per cento non impedisce loro la vittoria e il seggio in uno o più collegi uninominali. Candidature e contrassegni sono presentati singolarmente da ciascuna lista (partito o gruppo politico organizzato); il sistema non prevede «collegamenti» fra liste e, quindi, coalizioni che concorrono come tali all'assegnazione dei seggi; conseguentemente, i candidati uninominali possono (e devono) dichiarare il collegamento con una sola delle liste della propria circoscrizione. La dichiarazione di collegamento è fatta esclusivamente fra il candidato nel collegio uninominale e la lista circoscrizionale della quale egli assume il contrassegno; nella loro formulazione attuale queste disposizioni escludono ogni possibile candidatura plurima: fra candidatura uninominale e candidatura nella lista collegata, nella circoscrizione o in altre circoscrizioni, fra candidature in più collegi uninominali, fra candidature in più liste circoscrizionali anche se recano il medesimo contrassegno; si è ritenuto cioè che il voto personalizzato richiesto agli elettori non si concili con la possibilità di proclamazioni plurime e con il conseguente sistema di opzioni e subentri. Questa impostazione delle candidature esclude che i candidati non eletti nei collegi uninominali possano beneficiare dei seggi proporzionali, secondo il «recupero dei migliori perdenti» che era elemento costitutivo del sistema della citata legge n. 277 del 1993; in questo testo il «recupero» si porrebbe in contraddizione anche con il voto di preferenza riconosciuto agli elettori. Le liste
lettere h), i), l) e m): modificano le disposizioni che disciplinano il sorteggio delle candidature e delle liste effettuato per determinare la successione dei nomi e dei contrassegni sulle schede elettorali; con la reintroduzione delle due schede tornano ad essere due anche i manifesti elettorali; a differenza di quanto prevedeva la citata legge n. 277 del 1993, sulla scheda per il voto proporzionale non sono riportate le candidature ma solo lo spazio per esprimere il voto di preferenza; i nomi dei candidati nelle liste circoscrizionali sono riportati soltanto sui manifesti elettorali; alle operazioni di sorteggio e in tutte le occasioni in cui sono chiamati i rappresentanti delle liste, partecipano allo stesso titolo i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali;
lettera n): come già visto per le modificazioni introdotte dalla lettera c), questa novella descrive la forma e il contenuto delle due schede elettorali secondo quanto, in forma grafica, è specificato dai modelli riportati alle tabelle B, B-bis, C e C-bis, allegate alla legge;
lettere o), r), s) e t): modificano i riferimenti alle urne e alle cassette nelle quali sono depositate le schede da votare e le schede votate;
lettere p) e q): prevedono le modalità e la validità dell'espressione del voto; sia nella scheda per la votazione del candidato nel collegio uninominale, sia nella scheda per la votazione della lista circoscrizionale, l'elettore deve tracciare un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo che contiene il contrassegno prescelto; nella prima scheda può essere posto sul nome o sul contrassegno, nella seconda scheda sul contrassegno o in altra posizione nel rettangolo, purché l'indicazione non susciti dubbio sull'intenzione di voto; il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome e nome, o soltanto il cognome, o ancora il nome di notorietà del candidato; è vietata, a pena di nullità, ogni altra forma di espressione del voto di preferenza; per evitare che l'espressione del voto di preferenza possa trasformarsi in mezzo per l'identificazione del voto, è dichiarata nulla la scheda che contiene l'espressione di un voto di preferenza in un riquadro diverso da quello che contiene il contrassegno preferito; l'espressione del voto di preferenza estende alla lista il voto validamente espresso;
lettere u), v), z), aa) e cc): recano le modificazioni e gli adattamenti alla disciplina dello spoglio delle schede, alle modalità di formazione dei verbali, alla confezione e alla trasmissione dei plichi contenenti le schede, alla chiusura delle operazioni di spoglio e alla presenza dei rappresentanti dei candidati uninominali e delle liste circoscrizionali;
lettera bb): sostituisce l'articolo 77 del testo unico, che disciplina le operazioni che l'ufficio elettorale circoscrizionale
Per consentire l'assegnazione dei seggi in sede nazionale l'ufficio elettorale circoscrizionale determina e comunica all'Ufficio centrale nazionale:
1. la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista;
2. il totale dei voti validi espressi sulle seconde schede in tutte le sezioni della circoscrizione;
3. l'elenco dei candidati proclamati eletti nei collegi uninominali della circoscrizione.
Predispone, inoltre, la graduatoria dei candidati delle liste circoscrizionali determinando la cifra elettorale di ciascuno (i voti di preferenza) e ponendoli, per ciascuna lista, nell'ordine decrescente dei voti di preferenza;
lettera dd): sostituisce l'articolo 83 del testo unico, che disciplina le operazioni che l'Ufficio centrale nazionale compie per l'assegnazione dei seggi alle liste in sede nazionale, secondo il voto espresso nella seconda scheda. L'Ufficio determina anzitutto la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ed il totale nazionale dei voti validi; i due dati consentono il calcolo del valore di soglia pari al 5 per cento del totale nazionale dei voti validi, con arrotondamento all'unità più prossima; l'Ufficio esclude, quindi, dall'assegnazione e da ogni ulteriore calcolo le liste la cui cifra elettorale nazionale è inferiore a quel valore. Un'eccezione è fatta per le liste espressione di minoranze linguistiche riconosciute, per le quali viene qui mutuata la disciplina di soglia posta dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270, cosiddetta «legge Calderoli».
Una prima questione è posta a questo punto dall'impossibilità di adottare la disciplina dei mandati in soprannumero. I seggi da assegnare sono complessivamente 617 (se si esclude quello della circoscrizione Valle d'Aosta), ma, dovendo confermare le assegnazioni di seggi uninominali, è possibile che non tutti i 617 seggi possano essere assegnati con metodo proporzionale. Vi è infatti la possibilità che gli uffici elettorali circoscrizionali abbiano proclamato eletti nei collegi uninominali candidati la cui lista circoscrizionale collegata non abbia superato la soglia del 5 per cento. Quei seggi non possono essere assegnati alle liste ammesse perché altrimenti – dovendosi comunque confermare la proclamazione nei collegi uninominali – essi risulterebbero in soprannumero. Le modificazioni apportate alla formula originaria della legge tedesca assumono perciò che non si possa revocare, in nessun caso, l'assegnazione di seggio voluta direttamente dagli elettori; si conservano quindi le proclamazioni effettuate nei collegi uninominali e a queste si adattano le altre: per numero, liste e circoscrizioni.
Le disposizioni recate dal numero 6) del comma 1 del novellato articolo 83 dispongono che l'ufficio verifichi se la
lettera ee): sostituisce l'articolo 84 e disciplina il procedimento di assegnazione alle circoscrizioni dei seggi spettanti a ciascuna delle liste ammesse. In proposito s'impone un'avvertenza di carattere generale: né la legge elettorale tedesca, né la formula qui adottata si preoccupano del fatto che, effettuata la ripartizione in sede nazionale, in ciascuna circoscrizione sia assegnato complessivamente – come somma dei seggi assegnati alle liste ammesse – lo stesso numero di seggi che spettano alla circoscrizione in base alla sua popolazione. Il metodo Hare/Niemeyer, applicato anche a questa parte del sistema, distribuisce i seggi di ciascuna lista tra le circoscrizioni in base al quoziente nazionale di lista e, dunque, tiene conto del rapporto proporzionale tra le diverse cifre elettorali circoscrizionali della lista; non è in grado di tener conto complessivamente dei seggi che sono assegnati in ciascuna circoscrizione, ma soltanto del totale nazionale dei seggi assegnati a una lista. Non sono, cioè, metodi di «ripartizione biproporzionale» in grado cioè di assegnare i seggi nelle circoscrizioni in base alla proporzione che corre tra le cifre circoscrizionali di ciascuna lista sia in rapporto a quelle della medesima lista nelle altre circoscrizioni (proporzione di colonna in base al numero totale dei seggi spettanti alla lista), sia in rapporto a quelle delle altre liste nella circoscrizione (proporzione di riga, in base al totale dei seggi da assegnare nella circoscrizione). Queste formule danno luogo, perciò, a spostamenti di seggi fra le circoscrizioni. Per ovviare a questo inconveniente esistono sia algoritmi matematici molto complessi che ricorrono all'ausilio di programmi elettronici da utilizzare su computer, sia criteri euristici che «spostano» i seggi da una circoscrizione all'altra «sacrificando» il rapporto proporzionale in ragione della necessità di rispettare l'assegnazione dei seggi alla circoscrizione.
Nessuno di questi approcci (e metodi) si adatta alla formula qui adottata perché in ogni caso lo spostamento, o una diversa allocazione dei seggi fra le circoscrizioni, non potrebbe modificare le assegnazioni nei collegi uninominali, assegnazioni che sono strettamente intrecciate a quelle proporzionali. La «correzione», limitata sol
lettera ff): sostituisce l'articolo 85 del testo unico e disciplina la proclamazione dei candidati eletti da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale.
Alle proclamazioni l'Ufficio procede determinando anzitutto il numero dei seggi da assegnare a candidati di ciascuna lista circoscrizionale; tale numero è dato dal numero totale dei seggi spettanti alla lista nella circoscrizione (come comunicato dall'Ufficio centrale nazionale) meno il numero di seggi ai quali sono stati proclamati candidati uninominali collegati a quella lista. Le proclamazioni sono effettuate secondo l'ordine decrescente delle cifre individuali di ciascun candidato e, in via suppletiva, secondo l'ordine di presentazione nella lista. Come già detto a proposito della presentazione delle candidature, la formula qui proposta non prevede il «recupero» dei candidati uninominali perdenti; questi, se non eletti nel collegio uninominale, escono completamente dalla competizione e dagli eventuali subentri anche nei collegi uninominali. Va segnalato comunque che il «recupero» di queste candidature potrebbe essere reso possibile apportando ulteriori modifiche agli articoli 77 e 85 e diminuendo opportunamente il numero delle candidature richieste a ciascuna lista ai sensi dell'articolo 18-bis.
Il comma 2 contiene, inoltre, disposizioni per procedere alla proclamazione di candidati anche nel caso in cui una lista esaurisca le candidature in una circoscrizione. In questo caso l'Ufficio centrale nazionale provvede ad assegnare il seggio alla medesima lista in altra circoscrizione procedendo in senso inverso secondo la graduatoria delle sottrazioni di seggio effettuate o, quando queste non vi siano state, secondo il miglior rapporto tra la cifra elettorale circoscrizionale e il numero dei seggi in quel momento assegnati alla lista nella circoscrizione;
lettera gg): dispone per il subentro in caso di vacanza del seggio, uninominale e proporzionale, per qualsiasi causa;
lettera hh): abroga l'articolo 14-bis del testo unico relativo ai collegamenti fra liste e alla formazione delle coalizioni di liste.
L'articolo 2 reca la delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali. Alla disciplina mutuata dall'articolo 7 della citata legge n. 277 del 1993 sono state apportate poche modifiche dettate dalle diverse dimensioni dei collegi e dalle diverse condizioni in cui essi operano. Ai parametri di formazione e dimensionamento è stato aggiunto quello della corrispondenza – ove possibile – con circoscrizioni che siano multiple di quelle che insistono sul medesimo territorio come collegi uninominali per la elezione dei consigli provinciali. Inoltre, mentre nella fase costitutiva è stato conservato il limite di oscillazione del 10 per cento dalla popolazione media della circoscrizione, il limite di variazione per procedere a nuovo
1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato «testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto uguale, libero e segreto, espresso in favore di candidati in collegi uninominali e di liste di candidati concorrenti nelle circoscrizioni.
2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. In ciascuna circoscrizione del territorio nazionale metà dei seggi ad essa assegnati, con arrotondamento all'unità inferiore, è attribuita in collegi uninominali al candidato che ha riportato il maggior numero di voti; i seggi restanti sono attribuiti a candidati concorrenti in liste circoscrizionali secondo le modalità stabilite dagli articoli 83 e 84. L'Ufficio centrale nazionale ripartisce i seggi in ragione proporzionale fra le liste concorrenti nel collegio unico nazionale e assegna alle circoscrizioni i seggi che spettano a ciascuna lista. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 83 per le liste espressione di minoranze linguistiche, all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale concorrono soltanto le liste che ottengono una cifra elettorale nazionale almeno uguale al 5 per cento del totale nazionale dei voti validi»;
b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. – 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente
c) il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«2. Ogni elettore dispone di:
a) un primo voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnati dal contrassegno della lista circoscrizionale alla quale hanno dichiarato di collegarsi ai sensi dell'articolo 18.1;
b) un secondo voto per la lista circoscrizionale scelta ai fini della ripartizione proporzionale dei seggi, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno di ciascuna lista e lo spazio per l'espressione di un voto di preferenza»;
d) all'articolo 14:
1) al primo comma, dopo le parole: «che intendono presentare» sono inserite le seguenti: «candidature nei collegi uninominali e»;
2) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Non è ammessa la presentazione di contrassegni che riproducano in qualsiasi
e) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:
«Art. 18.1 – 1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 2, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega. Nessun candidato può dichiarare il collegamento con più di una lista circoscrizionale, né accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla. È altresì nulla la candidatura nei collegi uninominali qualora nella medesima circoscrizione non è presentata, ovvero è ricusata, la lista circoscrizionale cui essi hanno dichiarato di collegarsi.
2. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno della lista circoscrizionale cui egli è collegato. Il contrassegno, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, è il medesimo che contraddistingue nella circoscrizione la lista cui il candidato è collegato. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome proprio o può essere aggiunto il cognome del marito.
3. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
4. La presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 750 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste
f) all'articolo 18-bis:
1) al comma 2, le parole: «abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e» sono soppresse;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere inferiore alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento all'unità superiore, e non può essere maggiore del numero dei seggi assegnati alla circoscrizione. Il numero delle candidature è ridotto, rispettivamente, a un quinto e a un terzo, con arrotondamento all'unità inferiore, per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche. Nelle liste recanti più candidature nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità più prossima»;
g) all'articolo 22, primo comma:
1) al numero 3), le parole: «al comma 2 dell'art. 18-bis» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3 dell'articolo 18-bis»;
2) il numero 7) riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270;
3) dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:
«7-bis) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati che abbiano dichiarato il collegamento con più di una lista circoscrizionale e non valide le candidature uninominali di candidati che non risultino collegate a una lista circoscrizionale validamente presentata»;
h) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:
«Art. 24. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:
1) stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a ciascun candidato nel rispettivo collegio. I candidati nei collegi uninominali sono riportati sulle schede e sul manifesto del relativo collegio secondo l'ordine risultato dal sorteggio; il contrassegno di ogni candidato è riportato sulle schede di votazione e sui manifesti, accanto al nominativo del candidato stesso;
2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di cui al numero 1), il numero d'ordine da assegnare alle liste ammesse. Le liste e il relativo contrassegno sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti, secondo
3) comunica ai delegati di lista e ai candidati nei collegi uninominali le definitive determinazioni adottate;
4) trasmette immediatamente alla prefettura-ufficio territoriale del Governo capoluogo della circoscrizione i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste ammessi, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5);
5) provvede, per mezzo della prefettura-ufficio territoriale del Governo capoluogo della circoscrizione, alla stampa, su distinti manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni, dei nominativi dei candidati nei singoli collegi uninominali e delle liste nonché alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione, una per essere lasciata a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione»;
i) all'articolo 25:
1) al primo comma, le parole: «di cui all'art. 20» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 18.1 e 20» e le parole: «due rappresentanti della lista» sono sostituite dalle seguenti: «due rappresentanti del candidato nel collegio uninominale o della lista»;
2) al terzo comma, le parole: «i delegati di lista» sono sostituite dalle seguenti: «i delegati dei candidati nei collegi uninominali e di lista», le parole: «del deposito delle liste dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «del deposito delle candidature nei collegi uninominali e delle liste di candidati» e le parole: «del deposito delle liste» sono sostituite dalle
l) all'articolo 26, primo comma, le parole: «Il rappresentante di ogni lista di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «Il rappresentante di ogni candidato nel collegio uninominale e di ogni lista di candidati»;
m) all'articolo 30, primo comma:
1) al numero 4) sono premesse le seguenti parole: «tre copie del manifesto contenente i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e»;
2) al numero 6), le parole: «di lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e di lista»;
3) al numero 8), le parole: «un'urna» sono sostituite dalle seguenti: «due urne»;
4) al numero 9), le parole: «una cassetta o scatola» sono sostituite dalle seguenti: «due cassette o scatole»;
n) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:
«Art. 31. – 1. Le schede sono di carta consistente, di tipo e di colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B, B-bis, C e C-bis allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le candidature nei collegi uninominali e di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.
2. Le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali riportano in successione, secondo l'ordine del sorteggio, il cognome e il nome di ciascun candidato con accanto il rispettivo contrassegno. Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano in successione, secondo l'ordine del sorteggio, il contrassegno di ciascuna lista con accanto, nel mezzo del riquadro in cui è contenuto
o) all'articolo 42, quarto comma, le parole: «L'urna deve essere fissata sul tavolo stesso e sempre visibile a tutti» sono sostituite dalle seguenti: «Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre visibili a tutti»;
p) all'articolo 58, i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:
«Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalle rispettive cassette o scatole una scheda per l'elezione del candidato del collegio uninominale e una scheda per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e le consegna all'elettore opportunamente piegate insieme alla matita copiativa.
L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando, con la matita, sulla scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il cognome e nome del candidato preferito e il contrassegno relativo e, sulla scheda per la scelta della lista, un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno corrispondente alla lista prescelta. Sono vietati altri segni o indicazioni. Per l'espressione del voto di preferenza l'elettore scrive nel riquadro dove è compreso il contrassegno, accanto a questo, il cognome e il nome, o il solo cognome, ovvero il nome di notorietà del candidato scelto dalla medesima lista per la quale ha espresso il voto. È nullo il voto di preferenza altrimenti espresso ed è nulla la scheda che reca un voto di preferenza per un candidato presente in una lista diversa da quella per la quale l'elettore esprime il voto. Il voto di preferenza correttamente espresso rappresenta un voto per la lista cui appartiene il candidato prescelto, anche in assenza di
q) all'articolo 59 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una scheda valida per l'elezione del candidato nel collegio uninominale rappresenta un voto individuale»;
r) all'articolo 62, le parole: «la scheda» sono sostituite dalle seguenti: «le schede»;
s) all'articolo 64, comma 2, le parole: «l'urna e la scatola» sono sostituite dalle seguenti: «le urne e le scatole»;
t) all'articolo 67, primo comma:
1) al numero 2), dopo le parole: «nonché i rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e»;
2) al numero 3), le parole: «nella cassetta» sono sostituite dalle seguenti: «nelle rispettive cassette»;
u) all'articolo 68:
1) i commi 1 e 2 riacquistano efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270;
2) i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dai seguenti:
«3. Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede
v) all'articolo 72:
1) il secondo comma riacquista efficacia nel testo precedente la data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270;
2) al secondo comma, dopo le parole: «dei rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nel collegio uninominale e»;
z) all'articolo 73, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Alla cassetta, all'urna e al plico devono apporsi le indicazioni del collegio e della sezione, il sigillo con il bollo dell'Ufficio e quello dei rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale e di lista che vogliano aggiungere il proprio, nonché le firme del presidente e di almeno due scrutatori»;
aa) all'articolo 75:
1) al primo comma, dopo le parole: «dei rappresentanti» sono inserite le seguenti:
2) al terzo comma, le parole: «della cassetta, dell'urna» sono sostituite dalle seguenti: «delle cassette, delle urne»;
bb) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:
«Art. 77. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina il totale dei voti validi ottenuti da ciascun candidato nei collegi uninominali e, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parità proclama eletto tra essi il candidato collegato con la lista che ha ottenuto la cifra elettorale circoscrizionale più alta;
2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei secondi voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
3) determina la cifra individuale di ciascun candidato nelle liste circoscrizionali. Tale cifra è data dalla somma dei voti di preferenza conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
4) determina la graduatoria dei candidati della medesima lista disponendoli nell'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età;
5) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco dei candidati proclamati nei collegi uninominali, il totale dei voti validi della circoscrizione e la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista»;
cc) all'articolo 79, commi quinto e sesto, dopo la parola: «rappresentanti»
dd) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:
«Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
2) determina il totale nazionale dei voti validi; tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste;
3) individua le liste la cui cifra elettorale nazionale è inferiore al 5 per cento, arrotondato all'unità più prossima, del totale nazionale dei voti validi; tali liste, fatto salvo quanto stabilito al numero 4), sono escluse dall'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale e le loro cifre elettorali, nazionali e circoscrizionali, non sono considerate nei calcoli relativi all'assegnazione dei seggi;
4) in deroga a quanto stabilito al numero 3), sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;
5) in conformità a quanto stabilito ai sensi dei numeri 3) e 4), determina le liste ammesse all'assegnazione dei seggi e il totale nazionale dei voti validi conseguiti dalle liste ammesse; tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse;
6) verifica se gli uffici elettorali circoscrizionali abbiano proclamato eletti nei
7) procede quindi al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa. A tal fine moltiplica la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa per il numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale, come determinato ai sensi del numero 6), e divide il risultato per il totale nazionale dei voti validi conseguiti dalle liste ammesse. La parte intera dei quozienti così ottenuti rappresenta il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono assegnati alle medesime liste, uno ciascuno fino ad esaurimento dei seggi residuali, in base alla graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti. Concorrono a tale graduatoria anche le parti decimali dei quozienti che abbiano la parte intera uguale a zero;
8) verifica se, per taluna delle liste alle quali sono assegnati seggi ai sensi del numero 7), gli uffici elettorali circoscrizionali abbiano proclamato eletti nei collegi uninominali candidati collegati a tale lista circoscrizionale in numero complessivamente superiore al numero dei seggi ad essa assegnati ai sensi del numero 7) e procede, alternativamente, alle seguenti operazioni:
8.1) se l'esito della verifica è negativo, procede ad assegnare nelle circoscrizioni i seggi attribuiti a ciascuna lista a seguito delle operazioni di cui al numero 7);
8.2) se l'esito della verifica è positivo, procede a un nuovo riparto proporzionale dei seggi alle liste ammesse
ee) l'articolo 84 è sostituito dal seguente:
«Art. 84. – 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 83, l'Ufficio centrale nazionale procede ad assegnare nelle circoscrizioni i seggi attribuiti a ciascuna lista a seguito delle operazioni di cui all'articolo 83, comma 1, numero 7); a tal fine moltiplica la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista ammessa per il numero dei seggi ad essa assegnati ai sensi del medesimo articolo 83, comma 1, numero 7), e divide il risultato per la cifra elettorale nazionale della lista medesima. La parte intera dei quozienti così ottenuti rappresenta il numero dei seggi assegnati alla lista in ciascuna circoscrizione. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono assegnati, uno ciascuno fino ad esaurimento dei seggi residuali, in base alla graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti di ciascuna circoscrizione. Concorrono a tale graduatoria anche le parti decimali dei quozienti che abbiano la parte intera uguale a zero.
2. Per ciascuna lista l'Ufficio centrale nazionale verifica se in una o più circoscrizioni l'ufficio elettorale circoscrizionale abbia proclamato eletti candidati uninominali collegati alla lista in numero superiore a quelli ad essa spettanti nella
ff) l'articolo 85 è sostituito dal seguente:
«Art. 85. – 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 84, comma 3, proclama eletti i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine della graduatoria delle rispettive cifre individuali e fino a concorrenza del numero dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, detratto da questo il numero dei seggi assegnati a candidati proclamati nei collegi uninominali della circoscrizione collegati alla medesima lista. Per ciascuna lista restano confermate le proclamazioni effettuate ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1).
2. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 1 residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, ovvero quando una lista abbia esaurito
gg) all'articolo 86, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nella medesima circoscrizione al candidato che segue nella graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 4). Con la medesima successione è attribuito al candidato della lista cui era collegato il deputato cessato dalla carica il seggio del collegio uninominale qualora esso rimanga vacante per qualsiasi causa.
2. Si applicano, quando ne ricorrono le circostanze, le disposizioni di cui all'articolo 85, comma 2»;
hh) l'articolo 14-bis è abrogato;
ii) le tabelle A-bis e A-ter sono abrogate e le tabelle B e C sono sostituite dalle
2. All'articolo 6 della legge 27 dicembre 2005, n. 270, la lettera g) del comma 7, la lettera a) del comma 25 e la lettera a) del comma 27 sono abrogate.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali previsti dagli articoli 1 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificati dall'articolo 1 della presente legge, nell'ambito di ciascuna circoscrizione, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendono al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La circoscrizione dei collegi tende a conformarsi, per quanto possibile, a unità multiplo delle circoscrizioni dei collegi uninominali disposti per l'elezione dei consigli provinciali. Nelle zone in cui sono presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri
b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il 10 per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale dell'Istituto nazionale di statistica, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui sono presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del 15 per cento, in eccesso o in difetto. Successivamente alla prima determinazione dei collegi uninominali, si procede alla revisione delle loro circoscrizioni per variazioni del parametro della popolazione soltanto quando lo scarto dalla media circoscrizionale supera in eccesso o in difetto il 25 per cento. Il numero dei collegi uninominali compresi in ogni circoscrizione è determinato arrotondando all'unità inferiore il quoziente ottenuto dividendo per due il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione.
2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Commissione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 4 agosto 1993, n. 277. Lo schema è predisposto entro due mesi dalla data dell'insediamento quando i Presidenti delle Camere procedono al rinnovo della Commissione.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dei pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e dai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di cui al comma 2, prima della sua approvazione
1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione della presente legge che prevede, altresì, adeguate modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14.
1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 2, comma 1, continua ad applicarsi la disciplina per le elezioni della Camera dei deputati prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 2, le parole: «In ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 è eletto» sono sostituite dalle
b) all'articolo 8:
1) al comma 1, lettera b), le parole: «nella relativa ripartizione» sono sostituite dalle seguenti: «nella circoscrizione»;
2) il comma 2 è abrogato;
3) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nessun candidato può essere incluso in liste con contrassegno diverso»;
c) all'articolo 11:
1) al comma 1, le parole: «per ciascuna ripartizione,» sono soppresse;
2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «sono stampate le righe» sono sostituite dalle seguenti: «è stampata una linea tratteggiata»;
3) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ciascun elettore può inoltre esprimere un voto di preferenza»;
d) all'articolo 15, comma 1, la parola: «ripartizione», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «circoscrizione»;
e) all'articolo 16, comma 1, le parole: «medesima ripartizione» sono sostituite dalla seguente: «circoscrizione»;
f) l'articolo 22 è abrogato.
|