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PDL 3655

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3655



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CECCACCI RUBINO, CAZZOLA, BERGAMINI, MANNUCCI, MARIAROSARIA ROSSI, SALTAMARTINI

Introduzione, in via sperimentale, di un'indennità di maternità per gli atleti che praticano attività sportiva dilettantistica

Presentata il 22 luglio 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge ha la finalità di assicurare in via sperimentale per il triennio 2010-2012 agli sportivi agonisti dilettanti, attualmente sprovvisti di tutele, un'adeguata copertura dell'evento maternità attraverso l'erogazione di un'indennità. Per avere diritto al beneficio, gli atleti devono praticare l'attività sportiva dilettantistica in modo esclusivo da almeno un anno e per tale attività devono ricevere solo redditi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
      La proposta di legge prevede di corrispondere un'indennità, pari all'80 per cento del minimale di reddito degli iscritti alla gestione speciale esercenti l'attività commerciale, per i periodi di congedo di maternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, pari a circa 957 euro mensili, e un'indennità pari al 30 per cento del minimale di reddito degli iscritti alla citata gestione speciale, per i successivi sei mesi di astensione facoltativa entro il primo anno di vita del bambino, pari a circa 359 euro mensili.
      A tali provvidenze si provvede con una copertura assicurativa mediante il versamento di contributi obbligatori dovuti da tutti gli atleti, sia maschi che femmine, senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, attraverso l'istituzione
 

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di un'apposita gestione speciale presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), prevedendo in particolare il pagamento di un contributo obbligatorio annuo pari allo 0,46 per cento del minimale di reddito degli iscritti alla menzionata gestione speciale esercenti l'attività commerciale, pari a 66 euro annui, da corrispondere secondo le modalità stabilite dall'Istituto medesimo.
      I beneficiari delle indennità dovranno essere iscritti da almeno un anno in un apposito registro istituito presso l'INPS. I requisiti e le modalità di iscrizione nel registro, la documentazione necessaria, la decadenza e il rinnovo dell'iscrizione, nonché le modalità di erogazione delle indennità sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      Al fine di quantificare la ricaduta economica delle norme proposte, la seguente tabella, elaborata su dati dell'INPS, riporta il numero dei soggetti interessati e i relativi oneri.


TABELLA


Atleta di interesse nazionale      3.173
Atlete della DSA 161


TOTALE 3.334
Atleti maschi (stima) 6.666
Totale platea atleti 10.000

Tasso medio di fecondità (x mille) 33,9
Stima riduzione del tasso medio di fecondità (x mille) 20 per cento
Numero medio maternità annue 90
Minimale contributivo del settore commercio 2010 14.353,92
Numero medio mesi prestazione individuale obbligatoria 6
Numero medio mesi prestazione individuale facoltativa 4
Misura della prestazione obbligatoria (per cento) 80
Misura della prestazione obbligatoria mensile in euro 957
Misura della prestazione facoltativa (per cento) 30
Misura della prestazione facoltativa mensile in euro 359
Onere per prestazione obbligatoria 517.000
Onere per prestazione facoltativa 129.000
Onere complessivo annuo 2010 646.000

Aliquota contributiva (per cento) 0,46
Contributo individuale annuale 66

Totale entrate contributive 2010 660.000

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. In via sperimentale, per il triennio 2010-2012, gli atleti che esercitano da almeno un anno, in modo esclusivo, l'attività sportiva dilettantistica a livello nazionale o internazionale e che per tale attività ricevono solo redditi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, hanno diritto a un'indennità di maternità, pari all'80 per cento del minimale di reddito degli iscritti alla gestione speciale esercenti l'attività commerciale, per i periodi di congedo di maternità previsti dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e a un'indennità pari al 30 per cento del minimale di reddito degli iscritti alla citata gestione speciale esercenti l'attività commerciale, per i successivi sei mesi di astensione facoltativa entro il primo anno di vita del bambino.
      2. Al fine di cui al comma 1 è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il registro degli atleti agonisti dilettanti, nel quale gli atleti devono essere iscritti da almeno un anno per poter godere delle indennità di cui al medesimo comma 1. I requisiti e le modalità di iscrizione nel registro, la documentazione necessaria, la decadenza e il rinnovo dell'iscrizione, nonché le modalità di erogazione delle indennità di cui al citato comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. I soggetti di cui al comma 1, per ottenere le indennità ivi previste, sono tenuti al versamento all'INPS di un contributo

 

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obbligatorio annuo pari allo 0,46 per cento del minimale di reddito degli iscritti alla gestione speciale esercenti attività commerciali, da corrispondere secondo le modalità stabilite dall'Istituto medesimo.
      4. Ai fini di cui al presente articolo è istituita presso l'INPS un'apposita gestione speciale.
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