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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 3554 |
1) espresso riconoscimento del componimento poetico «Il Canto degli italiani» di Goffredo Mameli, musicato da Michele Novaro, quale inno nazionale della Repubblica italiana;
2) esecuzione o riproduzione dell'inno all'inizio di cerimonie nazionali e di altre cerimonie pubbliche, nonché per la resa degli onori al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio dei ministri in determinate circostanze (come oggi previsto dal cerimoniale di Stato), e durante i movimenti della bandiera nazionale in presenza di contingenti schierati;
3) previsione di un regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica;
4) esecuzione dell'inno nazionale ogni volta che è prescritta l'esecuzione di inni locali, con precedenza sugli stessi;
5) modifiche al codice penale, estendendo all'inno nazionale la tutela prevista per la bandiera della Repubblica (vilipendio punito con multa da 1.000 a 10.000 euro) e per gli inni stranieri (ammenda da 100 a 1.000 euro) a condizione di reciprocità.
1. La Repubblica adotta l'inno il «Canto degli Italiani» di Goffredo Mameli, musicato da Michele Novaro, quale inno nazionale.
1. L'inno nazionale è eseguito o riprodotto in occasione delle cerimonie nazionali e delle altre cerimonie pubbliche organizzate dagli organismi di diritto pubblico, dagli uffici pubblici e dalle istituzioni nelle cui sedi è esposta la bandiera della Repubblica italiana ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 5 febbraio 1998, n. 22.
2. L'inno nazionale è eseguito o riprodotto all'inizio e, nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 3, al termine delle cerimonie di cui al comma 1 del presente articolo, per la resa degli onori al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio dei ministri in occasione di eventi ufficiali nei quali rappresenta lo Stato italiano e, comunque, nel corso delle medesime, durante i movimenti della bandiera della Repubblica italiana nelle cerimonie con contingenti schierati.
1. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme generali regolatrici della materia, nel rispetto delle quali il Governo provvede ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
1. All'articolo 292 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «la bandiera nazionale» sono inserite le seguenti: «, l'inno nazionale»;
b) alla rubrica, dopo le parole: «alla bandiera» sono inserite le seguenti: «, all'inno».
2. All'articolo 299 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «la bandiera ufficiale» sono inserite le seguenti: «, l'inno ufficiale»;
b) alla rubrica dopo le parole: «alla bandiera» sono inserite le seguenti: «, all'inno».
3. All'articolo 300, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «o alla bandiera italiana», sono inserite le seguenti: «o all'inno italiano».
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
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