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PDL 3657

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3657



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LUPI, LORENZIN, SALTAMARTINI, ABELLI, GIOACCHINO ALFANO, BARBA, BECCALOSSI, BOCCIARDO, CARLUCCI, CASTELLANI, CATANOSO GENOESE, COLUCCI, DE CAMILLIS, DEL TENNO, DI CAGNO ABBRESCIA, DI CATERINA, DI VIRGILIO, DIMA, VINCENZO ANTONIO FONTANA, ANTONINO FOTI, TOMMASO FOTI, FUCCI, GALATI, GIAMMANCO, GIRLANDA, GOTTARDO, IAPICCA, LA LOGGIA, LAFFRANCO, LISI, MARINELLO, MIGLIORI, MINASSO, NASTRI, NIZZI, ORSINI, PAGANO, PALMIERI, ANTONIO PEPE, PORCU, PUGLIESE, SCALERA, SCANDROGLIO, SPECIALE, STAGNO D'ALCONTRES, TOCCAFONDI, TOTO, VALENTINI, VELLA

Modifica dei titoli I e I-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché modifiche agli articoli 336 e 433 e introduzione dell'articolo 336-bis del codice civile, in materia di affidamento dei minori

Presentata il 23 luglio 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge persegue la finalità di armonizzare l'attuale sistema sostanziale e processuale in materia di affidamento dei minori alle esigenze di tutela del minore emerse nel corso di quasi dieci anni di applicazione delle modifiche introdotte alla legge n. 184 del 1983 dalla legge n. 149 del 2001.
      Essa presenta una natura composita in quanto, accanto a previsioni di modifica riguardanti profili di natura sostanziale dell'istituto dell'affidamento familiare, sono state modificate disposizioni di natura procedimentale, recependo le sollecitazioni provenienti dai supremi organi giurisdizionali e dalle prassi giudiziarie.
      La proposta di legge, inoltre, incide su aspetti attinenti al sistema di erogazione dei servizi sociali in favore dei minori pur se, sotto tale aspetto, occorre precisare che, trattandosi di una normativa statale,
 

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sussistono i limiti fissati dal riparto di competenze delineato dall'articolo 117, secondo comma, lettere l) e m), della Costituzione.
      Pertanto le norme sostanziali e processuali introdotte in materia di affidamento familiare, essendo esercizio della potestà legislativa esclusiva statale in materia di giurisdizione e ordinamento civile, non presentano problemi di alcun genere, mentre le disposizioni in ordine al riconoscimento e all'accreditamento delle associazioni familiari trovano fondamento nella citata lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, essendo tese a garantire l'uniformità dei livelli essenziali concernenti i diritti civili e sociali sull'intero territorio nazionale.
      In ogni caso, al fine di evitare potenziali conflitti di competenza legislativa tra lo Stato e le regioni, si è provveduto a conferire carattere cedevole alla normativa nazionale introdotta in materia, facendo salvo il potere del legislatore regionale di adottare una normativa di dettaglio derogatoria, fermi restando i criteri minimi fissati dalla normativa statale.

Modifiche alla legge n. 184 del 1983.

      Il nuovo articolo 1, comma 3, è introdotto per rafforzare il riconoscimento delle associazioni familiari, già previste nella normativa vigente, ed esaltare la centralità del ruolo da esse ricoperto nell'erogazione dei servizi ai minori, in attuazione di un principio di sussidiarietà verticale.
      L'intervento pubblico, in tale sistema, deve essere orientato al perseguimento di finalità che non trovano già attuazione e risposta nei servizi erogati dai soggetti privati, permanendo in ogni caso sui livelli più prossimi di amministrazione pubblica (sull'ente locale e regionale, nonché sull'autorità giudiziaria), un ruolo di controllo e regolazione del settore.
      Si è, inoltre, conferito alle associazioni familiari accreditate, previa delega delle famiglie affidatarie, la legittimazione processuale e sostanziale per la tutela dei diritti loro riconosciuti ai successivi articoli, nonché degli interessi propri allo svolgimento dei servizi in favore dei minori.
      La realtà degli affidamenti familiari ha mostrato, infatti, una pressoché costante difficoltà da parte dei soggetti pubblici (enti locali in primis) nel reperimento di famiglie affidatarie disponibili all'accoglienza di minori in situazione di temporaneo pregiudizio, evidenziando al contrario una maggiore capacità recettiva da parte di gruppi familiari disponibili all'affidamento costituiti in associazioni. Infatti, la possibilità di costituire reti di famiglie affidatarie, prevista anche dalla normativa vigente, ha consentito e promosso la nascita di strumenti associativi di sostegno e condivisione dell'accoglienza dei minori, capaci di rispondere pienamente a un sempre più avvertito bisogno di collocamento del minore.
      Il nuovo articolo 2 specifica i concetti di mantenimento, educazione e istruzione, ribadendo al contempo una gerarchia in ordine alle modalità di collocamento del minore. In tal senso, all'affidamento familiare è riconosciuta e confermata una posizione di privilegio anche attraverso la possibilità di costituzione di «comunità familiari», caratterizzate dalla presenza di una coppia genitoriale sposata che decida di intraprendere l'esperienza dell'affidamento, ottenendo un riconoscimento formale dei propri servizi educativi rivolti al minore.
      L'ipotesi di ingresso in una comunità educativa, seppur non ancora eliminata, è posta sul gradino più basso delle possibili soluzioni, escludendola per i minori di età inferiore a sei anni.
      La modifica all'articolo 4 ha riguardato più propriamente l'istituto dell'affidamento familiare, finalizzato a concedere al minore, temporaneamente privo di una famiglia idonea, un ambiente familiare, preferibilmente con figli minori, capace di assicurargli le relazioni affettive di cui ha bisogno. Si tratta di un istituto finalizzato a prevenire condizioni di disagio che possono colpire il minore nel corso della sua vita, in modo da evitare più drastici e

 

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dolorosi provvedimenti, quale potrebbe essere un'eventuale dichiarazione di adottabilità.
      La norma prevede due tipologie di affidamento familiare, consensuale o giudiziario, con i relativi adattamenti sul piano sostanziale, anche alla luce del nuovo ruolo e dei compiti svolti dalle associazioni familiari in materia di scelta della famiglia e di collocamento del minore.
      La modifica è finalizzata all'applicazione del principio di sussidiarietà tra gli enti locali e le associazioni familiari. Tale previsione, inoltre, potrebbe contribuire a ridurre il carico di lavoro degli enti locali per consentire loro di impiegare risorse umane ed economiche nella gestione di bisogni cui le associazioni familiari non riescono a far fronte con le loro strutture e risorse partecipando entrambi a un unico sistema integrato dei servizi.
      L'articolo 4-bis introduce un sistema di accreditamento nazionale delle associazioni familiari, fissando i requisiti soggettivi dell'ente che chiede l'iscrizione, requisito indispensabile per esercitare i poteri di rappresentanza sostanziale e processuale dei soggetti affidatari nei confronti dei servizi sociali e dell'autorità giudiziaria, unitamente a una delega scritta da parte dei rappresentati. Il riconoscimento di tale potere è finalizzato a dare piena attuazione al principio del contraddittorio nel peculiare ambito del processo minorile. In tal modo risulta ampliato il ventaglio dei soggetti che possono intervenire consentendo al tribunale per i minorenni di decidere sulla base di un quadro processuale che vede partecipare i soggetti direttamente interessati sulle vicende che riguardano il minore. Infatti, a seguito di un provvedimento di affidamento extra-familiare, l'interesse del figlio minore diventa quasi sempre antagonista a quello dei genitori naturali, determinando così l'insorgenza di conflitti di lealtà generati dalla remissione al minore della scelta del genitore con cui permanere.
      Nel nuovo panorama si consente alla famiglia affidataria di intervenire e di portare il suo contributo nel processo. La famiglia affidataria è, infatti, il soggetto che vive quotidianamente a stretto contatto con il minore e, non essendo portatrice di alcun interesse contrapposto a quello del minore, può fornire un contributo oggettivo al perseguimento dell'interesse di quest'ultimo.
      Le modifiche introdotte dalla legge n. 149 del 2001 hanno già disposto che l'affidatario debba essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, affidamento e adottabilità relativi al minore affidato. Occorre tuttavia fare un passo avanti, in quanto se gli affidatari sono titolari di una serie di diritti e doveri, funzionali al benessere del minore, allora essi devono poter essere messi in grado di agire in giudizio a tutela dei propri interessi e diritti (articolo 24 della Costituzione). In un'interpretazione costituzionalmente corretta, va perciò riconosciuta agli affidatari la facoltà di iniziare un procedimento con ricorso, di proporre intervento volontario ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile e di fare impugnazione quando l'oggetto del giudizio riguardi l'affidamento del minore o le sue modalità. Inoltre, essi, subendo in via immediata e diretta le conseguenze dei provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni in ordine alle modalità dell'affido, della regolazione delle visite eccetera, devono venirne a conoscenza mediante comunicazione diretta sia per dare attuazione alle prescrizioni, sia per poter richiedere modifiche o revoche o per proporre impugnazione.

Modifiche al codice civile.

      I procedimenti de potestate sono disciplinati negli articoli da 330 a 336 del codice civile; la legge 28 marzo 2001, n. 149, ha inoltre previsto che i genitori e il minore siano assistiti da un difensore.
      Si tratta dei procedimenti che hanno per oggetto la decadenza del genitore dalla potestà genitoriale (articolo 330 del codice civile) e la limitazione della potestà genitoriale (articolo 333 del codice civile) a

 

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causa della condotta pregiudizievole del genitore.
      L'attuale formulazione dell'articolo 333 del codice civile, con espresso riferimento letterale al pregiudizio, ha permesso di individuare l'elemento caratterizzante tali procedimenti appunto nel pregiudizio subìto dal figlio ad opera di un genitore (o di entrambi).
      Al rimedio della decadenza del genitore (o dei genitori, nel qual caso sarà necessario aprire una tutela) si aggiunge, per i casi meno gravi, quello che consente al giudice di emettere «i provvedimenti convenienti», tra i quali i più incisivi nei casi più gravi sono l'allontanamento del minore dalla famiglia ovvero l'allontanamento del genitore o del convivente che maltratta il minore o ne abusa.
      Tali provvedimenti sono adottati a seguito della presentazione di un ricorso al tribunale per i minorenni da parte di un genitore, di un parente o del pubblico ministero.
      Soltanto il genitore che promuove la causa deve essere munito di difensore a pena di inammissibilità del ricorso; l'altro genitore nella prassi è avvertito della possibilità di munirsi di un difensore (eventualmente a spese dello Stato) ma non necessariamente deve essere assistito e deve costituirsi. Queste sono le prassi applicative della nuova normativa che, peraltro, ha dato adito a diverse interpretazioni presso i vari tribunali d'Italia, così come sul versante del difensore del minore, si è ritenuto che tale nomina presupponga l'esistenza di un curatore speciale che tuttavia può essere nominato su richiesta del pubblico ministero, quando sussista conflitto di interesse tra entrambi i genitori e il minore.
      Al momento, quindi, nei procedimenti de potestate non è frequente la nomina del curatore speciale e, di conseguenza, del difensore (due figure che in realtà sono la stessa persona, il curatore scelto fra gli avvocati iscritti in un elenco ufficiale gestito dal consiglio dell'ordine, il quale chiede la propria nomina come difensore del minore alla commissione del patrocinio a spese dello Stato). Quest'ultima prassi è criticata da coloro che ritengono sempre configurabile un conflitto di interessi nel contesto processuale di cui si sta discutendo.
      Il tribunale per i minorenni provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito. Nei casi urgenti il tribunale per i minorenni può adottare, anche d'ufficio in corso di causa, provvedimenti temporanei nell'interesse del minore inaudita altera parte: di tali provvedimenti, tuttavia, non è fissato un termine di durata a pena di decadenza.
      La presenza necessaria di almeno un difensore (quando è il genitore a ricorrere) ha indotto alcuni tribunali per i minorenni (ad esempio quello di Torino) a riflettere e a riconoscere il più ampio diritto all'esercizio del diritto alla difesa, nel senso che tale difensore ha diritto di assistere a tutti gli atti processuali, anche all'audizione a chiarimenti degli operatori dei servizi territoriali.
      Il nuovo articolo 336 del codice civile, così come riformulato dalla presente proposta di legge, prova a risolvere i dubbi di costituzionalità sollevati nei confronti della suddetta normativa, relativamente agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione.
      La Corte costituzionale ha spesso sollevato dubbi in ordine alla compatibilità dell'attuale sistema processuale con i princìpi contenuti nella Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 176 del 1991, e con il principio del «giusto processo» di cui all'articolo 111 della Costituzione (Corte costituzionale, ordinanza n. 528 del 2000; sentenza n. 1 del 2002).
      La norma novellata introduce l'obbligo di notifica dei provvedimenti definitori o di modifica, assunti ai sensi degli articoli 330 e seguenti dello stesso codice civile, ai genitori e al curatore del minore, il quale deve essere nominato da parte del tribunale per i minorenni in tutti i procedimenti de potestate.
      L'obbligo di notifica, in caso di provvedimenti modificativi, si estende anche
 

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alla famiglia affidataria o all'associazione familiare eventualmente delegata, in cui il minore è collocato, per consentire loro l'esercizio dei poteri processuali ora riconosciutigli.
      La norma obbliga, altresì, il tribunale per i minorenni a procedere all'ascolto di entrambi i genitori e del minore, salvo che da ciò possa derivargli grave pregiudizio, in tal modo recependo le statuizioni espresse dalle sezioni unite della Suprema Corte di cassazione con la sentenza n. 22238 del 2009.
      Infine, l'articolo 336-bis prevede, ex novo, una disciplina dei provvedimenti d'urgenza, fissando un termine di validità di trenta giorni per i decreti provvisori emessi inaudita altera parte, e introduce, a pena di decadenza, l'obbligo a carico del tribunale per i minorenni di confermarli, modificarli o revocarli con decreto definitivo emesso nel contraddittorio delle parti entro trenta giorni dalla loro notifica ai soggetti interessati.
      Da ultimo, così come le recenti modifiche apportate nel 2005 all'articolo 463 del codice civile hanno escluso i genitori decaduti dalla potestà dalla successione dei figli, si è coerentemente proposta la modificazione dell'articolo 433 del medesimo codice, liberando i figli dall'obbligo alimentare verso i genitori decaduti dalla potestà e quando sia intervenuta l'adozione degli stessi figli. Allo stato, infatti i figli adottivi sono tenuti agli alimenti sia a favore dei genitori di nascita (malgrado le loro trascorse inadempienze) che a favore dei genitori adottivi.

Note conclusive.

      La presente proposta di legge sulla disciplina dell'affidamento costituisce un intervento inserito nell'attuale sistema giurisdizionale, il quale presenta una duplicità di organi con competenza nei procedimenti in materia di minori, il tribunale per i minorenni e il tribunale ordinario, che spesso determina l'insorgenza di conflitti negativi o positivi di difficile soluzione.
      Tuttavia, trattandosi di un intervento che riguarda il più generale assetto dell'organizzazione della giustizia, si è ritenuto di non contemplarlo nella presente proposta di legge, poiché esso richiede imprescindibilmente il coinvolgimento del Ministero della giustizia.
      Inoltre, anche sul piano dell'ormai nota figura dell'adozione cosiddetta «mite», su cui in passato sono già stati presentati due progetti di legge, si è consapevolmente scelto di non intervenire, posto che si tratta di un istituto di matrice giurisprudenziale ai limiti tra adozione e affidamento, ove qualsiasi tentativo di recepimento legislativo passa necessariamente per la rivisitazione della legislazione in materia di adozione, esclusa dalla presente proposta di legge.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I titoli I e I-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

      Art. 1. – 1. Il minore ha diritto di crescere e di essere educato nell'ambito della propria famiglia.
      2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine sono disposti interventi di sostegno e di aiuto in favore della famiglia.
      3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Essi sostengono l'attività delle associazioni familiari e delle comunità familiari nell'ambito dell'affidamento dei minori in difficoltà. Essi promuovono altresì iniziative di sensibilizzazione e di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e sull'adozione, organizzano corsi di preparazione e di aggiornamento professionali degli operatori sociali nonché incontri di formazione e di preparazione per le famiglie e per le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti stipulano convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la

 

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realizzazione delle attività di cui al presente comma.
      4. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, lo Stato, le regioni e gli enti locali valorizzano l'iniziativa delle associazioni familiari accreditate che realizzano interventi di promozione e di tutela dei minori e delle famiglie favorendo la costituzione di reti di famiglie riunite in associazioni che possano farsi portatrici degli interessi propri e dei propri associati.
      5. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.
      6. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto dell'identità culturale del minore, salva l'osservanza dei princìpi fondamentali dell'ordinamento.

TITOLO I-bis
AFFIDAMENTO DEL MINORE

      Art. 2. – 1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e di aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato e collocato, anche avvalendosi, ove possibile, di associazioni familiari accreditate che si occupano prevalentemente di affidamento di minori in difficoltà, a una famiglia, preferibilmente con figli minori, o a una persona singola, in grado di assicurargli le relazioni affettive, l'educazione, l'istruzione e il mantenimento di cui egli ha bisogno, secondo le modalità previste dall'articolo 4.
      2. Ove non sia possibile l'affidamento ai sensi del comma 1, è consentito l'inserimento del minore in una comunità familiare, caratterizzata dalla presenza stabile di una coppia parentale sposata. Ove non sia possibile l'inserimento in una delle strutture indicate al periodo precedente, è consentito l'inserimento del minore in una comunità educativa. Le strutture di cui al presente comma devono avere sede preferibilmente

 

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nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni, l'inserimento può avvenire solo presso una comunità familiare.
      3. In caso di necessità e urgenza l'affidamento può essere disposto anche senza il previo esperimento degli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.
      4. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono i parametri minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità familiari e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi.

      Art. 3. – 1. Il legale rappresentante della comunità familiare o dell'associazione familiare o un suo delegato esercita i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali sia impedito l'esercizio della potestà dei genitori o della tutela.
      2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività in favore delle comunità familiari o delle associazioni familiari non possono essere chiamati a tale incarico.
      3. Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potestà, il responsabile della comunità familiare o dell'associazione familiare può chiedere al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio.

      Art. 4. – 1. L'affidamento familiare può essere consensuale o giudiziale.
      2. L'affidamento familiare consensuale è disposto con decreto del giudice tutelare, su proposta del servizio sociale locale o dell'associazione familiare accreditata ai sensi dell'articolo 4-bis, previo consenso

 

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manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici, ovvero anche il minore di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento.
      3. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
      4. Nel provvedimento di affidamento familiare disposto dal giudice tutelare ai sensi del comma 2 o dal tribunale per i minorenni ai sensi del comma 3 devono essere indicati specificamente le motivazioni dell'affidamento nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. A tali indicazioni devono attenersi il servizio sociale locale e l'associazione familiare accreditata ai sensi dell'articolo 4-bis nell'elaborazione del programma di affidamento e di assistenza e nel corso della sua attuazione.
      5. Sia nel caso di affidamento consensuale, sia nel caso di affidamento giudiziale, l'autorità giudiziaria indica il comune del luogo di ultima residenza del minore come responsabile della vigilanza sull'affidamento, con l'obbligo di tenere informata l'autorità giudiziaria con le modalità indicate nel decreto di affidamento.
      6. Il comune indicato dall'autorità giudiziaria attribuisce al servizio sociale locale e all'associazione familiare accreditata ai sensi dell'articolo 4-bis i compiti relativi alla gestione dell'intervento descritti nei commi da 8 a 16 del presente articolo, ordinando altresì il collocamento del minore stesso presso la famiglia o la persona singola indicata ai sensi del comma 7.
      7. L'abbinamento tra il minore e la famiglia o la persona singola è disposto dal servizio sociale locale o dall'associazione familiare accreditata ai sensi dell'articolo 4-bis, individuando i soggetti indicati come i più idonei ad assicurargli le relazioni affettive, l'educazione, l'istruzione e il mantenimento di cui egli ha bisogno.
 

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      8. Il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni possono disporre in ogni momento l'audizione del servizio sociale o del legale rappresentante dell'associazione familiare accreditata quali responsabili dell'affidamento, nonché della famiglia affidataria.
      9. Il servizio sociale locale o l'associazione familiare accreditata responsabile della gestione dell'affidamento hanno il compito di selezionare la famiglia affidataria, di tenere i rapporti con la famiglia di origine del minore e di informare il comune sull'andamento dell'affidamento anche ai fini della vigilanza di cui al comma 5, mediante la relazione semestrale di cui al comma 10.
      10. Il servizio sociale locale e l'associazione familiare accreditata cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza devono riferire senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 2 o 3, ogni evento di particolare rilevanza e sono tenuti a presentare agli stessi, trasmettendone copia al comune, una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.
      11. Nel provvedimento di cui al comma 4 deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento, che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia di origine. Tale periodo è fissato in ventiquattro mesi ed è prorogabile dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.
      12. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.
 

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      13. In previsione della conclusione del periodo di affidamento, i servizi sociali locali o l'associazione familiare accreditata responsabile dispongono gli interventi necessari per il reinserimento del minore nella famiglia di origine, da attuare dopo l'emissione del provvedimento di cui al comma 12.
      14. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 12, sentiti il servizio sociale locale interessato o l'associazione familiare accreditata e il minore che ha compiuto gli anni dodici, ovvero anche il minore di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.
      15. Il tribunale per i minorenni, trascorso il periodo di durata previsto ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 12, qualora perdurino le difficoltà della famiglia di origine, valutato l'interesse del minore e accertata l'effettiva impossibilità di rientro del minore nella famiglia d'origine, può disporre, sentiti la famiglia affidataria e il servizio sociale interessato o l'associazione familiare accreditata, che il minore aggiunga al proprio il cognome della famiglia affidataria e che la famiglia affidataria eserciti i poteri inerenti alla potestà dei genitori.
      16. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità familiare o una comunità educativa.

      Art. 4-bis. – 1. Le associazioni familiari costituiscono enti non lucrativi composti dalle famiglie affidatarie e dalle comunità familiari che svolgono attività di supporto e di sostegno ai soggetti affidatari. Esse sono dotate, previa delega scritta, di poteri di rappresentanza sostanziale e processuale dei soggetti affidatari nei confronti dei servizi sociali e dell'autorità giudiziaria.

 

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      2. Per svolgere la loro attività, le associazioni familiari devono ottenere l'accreditamento necessario al compimento delle attività concernenti l'affidamento di minori, come disciplinate nel presente titolo.
      3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, stabiliscono i requisiti che le associazioni familiari devono soddisfare per ottenere l'accreditamento, nonché le modalità relative alla procedura di accreditamento e al controllo delle associazioni che hanno conseguito l'accreditamento.
      4. I requisiti che le associazioni familiari devono soddisfare per ottenere l'accreditamento da parte dello Stato sono determinati con regolamento adottato mediante decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
      5. L'accreditamento delle associazioni familiari da parte dello Stato costituisce condizione per il riconoscimento della legittimazione processuale a intervenire nei procedimenti in cui è parte un minore in carico a un soggetto affidatario rappresentato dalle medesime associazioni.
      6. Il soggetto affidatario può attribuire la rappresentanza processuale a una sola associazione familiare; la revoca della rappresentanza preclude la possibilità di avvalersi di una diversa associazione.
      7. Le associazioni familiari già iscritte in albi regionali restano assoggettate ai requisiti previsti dalle singole normative regionali ai fini dell'erogazione dei loro servizi e dello svolgimento delle attività di cui al presente titolo, fermo restando il disposto del comma 5 del presente articolo.

      Art. 5. – 1. L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere alla sua educazione e istruzione e al suo mantenimento, tenendo conto delle indicazioni dei genitori, a carico dei quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, e osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto

 

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compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con le istituzioni scolastiche e con le autorità sanitarie. L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed è titolare di un interesse ad intervenire in ogni stato e grado di tali procedimenti nonché a ricevere notifica dei provvedimenti assunti dall'autorità giudiziaria nei giudizi medesimi.
      2. Il servizio sociale o l'associazione familiare accreditata, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione dell'autorità giudiziaria ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico in favore della famiglia affidataria, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza e il rientro del minore nella stessa secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio.
      3. Il servizio sociale o l'associazione accreditata, nell'ambito delle proprie competenze, favorisce e facilita inoltre il dialogo e il confronto tra le famiglie coinvolte in esperienze di affido.
      4. Il servizio sociale o l'associazione accreditata rispondono del proprio operato all'autorità giudiziaria che ha loro affidato la gestione operativa.
      5. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria, delle comunità familiari e delle associazioni familiari accreditate.

      Art. 5-bis. – 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori ospitati presso una casa-famiglia, una comunità di tipo familiare o una comunità educativa.

 

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Art. 2.

      1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) l'articolo 336 è sostituito dai seguenti:
      «Art. 336. – (Procedimento). – I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero o, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato, della famiglia in cui il minore è collocato o del curatore del minore nominato dal tribunale.
      In tutti i procedimenti indicati negli articoli precedenti è consentito alla famiglia affidataria, in ogni stato del procedimento, di intervenire per rappresentare fatti e circostanze utili alla salvaguardia dell'interesse del minore.
      Il tribunale provvede in camera di consiglio assunte informazioni e sentito il pubblico ministero.
      Devono essere sentiti entrambi i genitori nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro uno di essi.
      Salvo che possa derivarne un grave pregiudizio, il tribunale deve sempre procedere all'ascolto del minore.
      Nei procedimenti di cui al presente articolo, il tribunale deve sempre procedere alla nomina di un curatore speciale del figlio minore. I genitori, il minore, o chi lo rappresenta, e la famiglia affidataria in cui è collocato sono assistiti da un difensore.
      Art. 336-bis. – (Provvedimenti d'urgenza). – In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche di ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del minore. Entro il termine di trenta giorni, il tribunale, a pena di decadenza, provvede, con il contraddittorio delle parti, a confermare, modificare o revocare i provvedimenti»;

 

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          b) l'articolo 433 è sostituito dal seguente:
      «Art. 433. (Persone obbligate). – All’ obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

          1) il coniuge;

          2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, purché non vi sia stata dichiarazione di decadenza dalla potestà del genitore, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; l'adozione determina la cessazione dell'obbligo nei confronti della famiglia di origine;

          3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;

          4) i generi e le nuore;

          5) il suocero e la suocera;

          6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali».


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