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PDL 3805

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3805



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ABRIGNANI

Modifica dell'articolo 9 della legge 21 dicembre 2005, n. 270, in materia di nomina delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale

Presentata il 21 ottobre 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — La proposta di legge che si presenta alla vostra attenzione completa un percorso avviato dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270, che reca modifiche per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Questa legge, all'articolo 10, sostituisce l'articolo 4-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che reintroduce nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del medesimo testo unico; tra i compiti affidati alla Commissione elettorale (ufficio elettorale di ciascun comune), oltre alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali, vi è anche quello di essere parte attiva nella procedura di nomina degli scrutatori di ogni sezione elettorale del comune.
      La presente proposta di legge interviene modificando le norme per la nomina delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale, sopprimendo il sistema basato essenzialmente sull'unico albo previsto dalla legge 8 marzo 1989, n. 95. Questa legge ha sostituito la precedente disciplina, che si basava sull'indicazione operata dai componenti delle Commissioni elettorali comunali, i quali procedevano alla nomina degli scrutatori ai sensi dell'articolo 36 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e degli articoli 21 e 22 del testo unico delle leggi per la composizione
 

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e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.
      Con l'articolo 9, la legge n. 270 del 2005, novellando la legge n. 95 del 1989, interveniva inoltre affidando alla Commissione la nomina degli ulteriori scrutatori, scelti fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente.
      Il sistema previsto dalla legge n. 95 del 1989, prima della sua modifica nel 2005, non aveva dato buoni risultati; molto spesso l'albo unico non risultava sufficiente a coprire le necessità di formazione dei seggi elettorali, anche in presenza di una riduzione sia del numero dei seggi, sia dei componenti dell'ufficio sezionale: dalla constatazione di tale inefficienza è scaturito l'intervento normativo operato dalla legge n. 270 del 2005.
      Ma puntualmente, nelle ore precedenti l'apertura dei seggi, la stampa, ancora oggi, dà conto delle difficoltà relative al completamento dei seggi elettorali, in quanto gli scrutatori non si presentano, causando gravi ritardi nell'avvio delle operazioni elettorali.
      Pertanto l'articolo 1 della presente proposta di legge sostituisce l'articolo 9 della legge n. 270 del 2005, affidando alla Commissione elettorale comunale la nomina degli scrutatori per ogni sezione elettorale del comune, mediante scelta tra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, nonché la formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, scelti parimenti fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, per sostituire gli scrutatori già nominati in caso di eventuale rinuncia o impedimento.
      Il novellato articolo 9 della legge n. 270 del 2005 disciplina anche il relativo procedimento, confermando i termini già in precedenza stabiliti.
      Infine, al comma 2 dell'articolo 1 della presente proposta di legge, si prevede l'abrogazione della legge n. 95 del 1989, in quanto non più compatibile con il sistema proposto.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica dell'articolo 9 della legge 21 dicembre 2005, n. 270, in materia di nomina degli scrutatori).

      1. L'articolo 9 della legge 21 dicembre 2005, n. 270, è sostituito dal seguente:
      «Art. 9. – (Nomina degli scrutatori). – 1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

          a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso;

          b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nomi, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, per sostituire gli scrutatori nominati ai sensi della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale comunale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio.

      2. Alle nomine di cui al comma 1 si procede all'unanimità. Qualora la nomina non sia fatta all'unanimità, ciascun membro della Commissione elettorale comunale vota per due nomi e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior

 

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numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.
      3. Il sindaco o il commissario prefettizio incaricato ai sensi dell'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario prefettizio che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.
      4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni».

      2. La legge 8 marzo 1989, n. 95, è abrogata.

Art. 2.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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