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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 3915 |
PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.
1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.
L'intervento normativo è reso necessario dall'esigenza di razionalizzare la disciplina in materia di filiazione. L'obiettivo è quello di raggiungere una sostanziale equiparazione dei diritti dei figli legittimi e naturali, dando così attuazione a princìpi costituzionali e a obblighi imposti a livello internazionale. È coerente con il programma di governo in cui la filiazione in tutte le sue naturali articolazioni assume valore e rilievo centrali.
2) Analisi del quadro normativo nazionale.
La disciplina della filiazione è contenuta prevalentemente nel codice civile, al titolo VII del libro primo. Norme connesse sono quelle contenute nelle disposizioni di attuazione del codice civile, quelle in materia di adozione (legge 4 maggio 1983, n. 184), di diritto internazionale privato (legge 31 maggio 1995, n. 218), di separazione dei genitori e affidamento condiviso (legge 8 febbraio 2006, n. 54), di ordinamento dello stato civile (regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396).
3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.
Il disegno di legge interviene sulla disciplina del codice civile in materia di filiazione, in particolare prevedendo la sostituzione dell'articolo 315 e l'introduzione dell'articolo 315-bis e dettando i criteri di delega per la modifica delle norme di cui al titolo VII del libro primo del codice civile, nonché delle disposizioni a esse connesse.
4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.
L'esigenza prioritaria che il disegno di legge persegue è quella di privilegiare il valore e i diritti della persona umana, attraverso l'eliminazione di differenze ingiustificate tra le varie forme di filiazione, in ossequio ai princìpi fondamentali sanciti dagli articoli 2 e 3
5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.
La materia riguarda l'ordinamento civile ed è pertanto di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
Si rinvia a quanto esposto al numero 5).
7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.
Non risultano rilegificazioni in materia e non si opera nell'ambito di delegificazione.
8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.
Vertono su materia analoga:
atto Camera n. 3755, «Modifica alla disciplina in materia di potestà genitoriale e filiazione naturale», trasmesso dal Senato della Repubblica l'8 ottobre 2010: assegnato (non ancora iniziato l'esame);
atto Camera n. 3247, «Modifiche al codice civile in materia di parentela e di filiazione», presentato il 24 febbraio 2010: da assegnare alle Commissioni;
atto Camera n. 3184, «Modifiche al codice civile in materia di filiazione», presentato l'8 febbraio 2010: in corso di esame in Commissione;
atto Camera n. 3147, «Modifiche al codice civile in materia di filiazione», presentato il 26 gennaio 2010: da assegnare alle Commissioni;
atto Senato n. 2122, «Modifiche al codice civile in materia di filiazione», presentato il 20 aprile 2010: assegnato (non ancora iniziato l'esame);
atto Senato n. 1412, «Modifica alla disciplina in materia di potestà genitoriale e filiazione naturale», presentato il 26 febbraio 2009: approvato in un testo unificato (vedi atto Camera 3755);
atto senato n. 1211, «Modifica alla disciplina in materia di potestà genitoriale e filiazione naturale», presentato il 17 novembre 2008: approvato in un testo unificato (vedi atto Camera 3755).
9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o su analogo oggetto.
La giurisprudenza di merito e di legittimità ha da tempo applicato il principio della sostanziale equiparazione dei figli naturali a quelli legittimi, a meno che espresse disposizioni non prevedessero specifiche differenziazioni: proprio queste ultime sono state modificate al fine di eliminare ogni residua discriminazione. In ordine alla giurisprudenza costituzionale sono da segnalare la sentenza n. 266 del 2006, relativa alla rilevanza della prova genetica in materia di azione di disconoscimento di paternità, nonché la sentenza n. 50 del 2006 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 274 del codice civile che prevedeva il giudizio di ammissibilità per la proposizione dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità.
PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.
10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.
L'intervento normativo risulta pienamente compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea, in particolare con riferimento al regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.
11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.
Non vi sono procedure di infrazione sul medesimo oggetto.
12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.
L'intervento è reso necessario dalla ratifica da parte dell'Italia di importanti accordi internazionali quali la citata Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, la citata Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 e ratificata oggi da 47 Paesi e la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge n. 77 del 2003. Lo specifico divieto di discriminazioni fondate sulla nascita è stato sancito, inoltre, dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea recepita dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificato ai sensi della legge 2 agosto 2008, n. 130.
13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.
Non si rilevano aspetti che confliggono con le disposizioni del testo normativo in esame.
14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.
La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, attraverso l'applicazione del combinato disposto dell'articolo 8 (che protegge la vita privata e familiare) e dell'articolo 14 (che pone il divieto di qualsiasi discriminazione) della citata Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, tutela la materia della filiazione giungendo a escludere che in nome del rispetto della vita familiare si possa discriminare tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori del matrimonio.
15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.
Si rinvia a quanto esposto al numero 12).
PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.
1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.
Il testo contiene due nuove definizioni in materia di filiazione: quelle di «figli» e di «figli nati nel matrimonio» e di «figli nati fuori
2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.
I riferimenti normativi sono corretti.
3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.
La tecnica della novella legislativa è direttamente utilizzata, all'articolo 1, per la sostituzione della rubrica del titolo IX del libro primo e del testo dell'articolo 315 del codice civile, nonché per l'introduzione dell'articolo 315-bis del medesimo codice. A tale tecnica si farà poi ampio ricorso nei decreti legislativi attuativi dell'articolo 2.
4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
I decreti legislativi delegati dovranno procedere a una ricognizione puntuale di tutte le disposizioni vigenti nelle quali compaiano le espressioni «figlio legittimo» e «figlio naturale», con la conseguente necessità di sostituirle con quella di «figlio», salvo nei casi in cui si renda indispensabile lo specifico riferimento a «figli nati nel matrimonio» o a «figli nati fuori del matrimonio» e prevedere le espresse abrogazioni normative.
5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.
Non vi sono disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.
6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.
Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.
7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.
Sono previsti decreti legislativi delegati nel termine congruo di dodici mesi.
8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.
Non vi è necessità di utilizzo di dati statistici né di commissionare apposite elaborazioni all'Istituto nazionale di statistica.
SEZIONE 1 – IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI.
A) Descrizione sintetica del quadro normativo vigente.
La disciplina della filiazione è contenuta prevalentemente nel codice civile, al titolo VII del libro primo. Norme connesse sono quelle contenute nelle disposizioni di attuazione del codice civile, quelle in materia di adozione (legge 4 maggio 1983, n. 184), di diritto internazionale privato (legge 31 maggio 1995, n. 218), di separazione dei genitori e affidamento condiviso (legge 8 febbraio 2006, n. 54), di ordinamento dello stato civile (regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396).
B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata della citazione delle relative fonti di informazione.
L'esigenza prioritaria che il disegno di legge persegue è quella di privilegiare il valore e i diritti della persona umana, attraverso l'eliminazione di differenze ingiustificate tra le varie forme di filiazione, in ossequio ai princìpi fondamentali sanciti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione e in attuazione dell'articolo 30 della stessa Costituzione che assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni forma di tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.
Il problema che si vuole risolvere è l'eliminazione di differenze ingiustificate tra le varie forme di filiazione anche in considerazione della ratifica da parte dell'Italia di importanti accordi internazionali quali la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata oggi da 47 Paesi, e la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge n. 77 del 2003.
D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.
Eliminare ogni residua discriminazione tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori del matrimonio, a partire dalla distinzione terminologica (che sostituisce quelle di «figli legittimi» e di «figli naturali»), compatibilmente con il dettato costituzionale.
E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.
Soggetto pubblico destinatario dell'intervento è il Governo, delegato ad adottare uno o più decreti legislativi. Soggetti privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio sono i genitori e i figli.
SEZIONE 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE.
Non vi sono state specifiche procedure di consultazione, poiché nella fase di predisposizione del disegno di legge sono state coinvolte tutte le amministrazioni interessate.
SEZIONE 3 – LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO («OPZIONE ZERO»).
L'opzione del non intervento («opzione zero») ha come effetto il mantenimento delle situazioni discriminatorie tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori del matrimonio
SEZIONE 4 – LA VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO.
L'opzione regolatoria alternativa sarebbe la predisposizione di un disegno di legge articolato con disposizioni che modifichino direttamente le norme del codice civile, delle disposizioni per l'attuazione dello stesso codice, la legge sul diritto internazionale privato e le altre norme contenute in leggi vigenti in materia di filiazione. Si è ritenuto preferibile procedere con una delega in considerazione del numero delle disposizioni da modificare e della delicatezza della materia.
SEZIONE 5 – LA GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA.
A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.
Gli effetti del provvedimento normativo potranno essere valutati e misurati nella loro interezza solo dopo l'esercizio della delega ivi prevista.
B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti.
Le modifiche normative che si introducono direttamente e che si introdurranno con i decreti legislativi delegati non avranno alcun impatto sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni.
C) Puntuale indicazione degli obblighi informativi (OI) ovvero tutti quegli obblighi che la norma pone a carico dei destinatari diretti ed indiretti e che riguardano la raccolta, il mantenimento e la trasmissione di informazioni a terzi o ad autorità pubbliche.
Non sono previsti obblighi informativi.
D) Eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate.
Vedi sezione 4.
E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.
Prevedibile effetto dell'intervento regolatorio è la sostanziale equiparazione tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori del matrimonio.
SEZIONE 6 – L'INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE.
L'intervento normativo non ha un impatto significativo sulle attività di impresa.
SEZIONE 7 – LE MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO.
A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.
Soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento regolatorio è il Governo, destinatario della delega.
B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.
Eventuale strumento per l'informazione dell'intervento potrà essere una conferenza stampa.
C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.
Non sono espressamente previsti nel provvedimento normativo strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.
D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai sensi della delega prevista nel testo normativo in esame il Governo può adottare decreti integrativi o correttivi.
1. La rubrica del titolo IX del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: «Dei diritti e dei doveri dei figli e delle relazioni tra genitori e figli».
2. L'articolo 315 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 315. – (Diritti e doveri dei figli). – Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
Il figlio ha altresì diritto di crescere in famiglia, di mantenere rapporti significativi con i parenti e, se capace di discernimento, di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa».
3. Dopo l'articolo 315 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:
«Art. 315-bis. – (Stato giuridico della filiazione). – Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico.
Le disposizioni in materia di filiazione si applicano a tutti i figli senza distinzioni, salvo che si tratti di disposizioni specificamente riferite a figli nati nel matrimonio o a figli nati fuori del matrimonio».
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
a) unificazione dei capi I e II del titolo VII del libro primo del codice civile, con la sostituzione della rubrica del medesimo titolo VII con la seguente: «Dello stato di figlio» e apportando ad esso tutte le modificazioni conseguenti, tra cui, in particolare: trasposizione dei contenuti della sezione I del capo I in un nuovo capo I, avente la seguente rubrica: «Della presunzione di paternità»; trasposizione dei contenuti della sezione II del capo I in un nuovo capo II, avente la seguente rubrica: «Delle prove della filiazione»; trasposizione dei contenuti della sezione III del capo I in un nuovo capo III, avente la seguente rubrica: «Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio»; trasposizione dei contenuti del paragrafo 1 della sezione I del capo II in un nuovo capo IV, avente la seguente rubrica: «Del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio»; trasposizione dei contenuti del paragrafo 2 della sezione I del capo II in un nuovo capo V, avente la seguente rubrica: «Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità»; abrogazione della sezione II del capo II; abrogazione delle altre disposizioni che fanno riferimento alla legittimazione;
b) sostituzione, in tutta la legislazione vigente, dei riferimenti ai «figli legittimi» e ai «figli naturali» con riferimenti ai «figli», salvo l'utilizzo delle denominazioni di «figli nati nel matrimonio» o di «figli nati fuori del matrimonio» quando si tratta di disposizioni a essi specificamente relative;
c) ridefinizione della disciplina del possesso di stato e della prova della filiazione;
d) estensione della presunzione di paternità del marito rispetto ai figli comunque nati o concepiti durante il matrimonio e ridefinizione della disciplina del disconoscimento di paternità, con riferimento in particolare all'articolo 235, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, nel rispetto dei princìpi costituzionali;
e) modificazione della disciplina del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio con la previsione che:
1) il riconoscimento produca effetti anche nei confronti dei parenti del genitore che lo effettua;
2) sia necessario l'assenso del figlio che ha compiuto i quattordici anni di età;
3) la disciplina attinente all'inserimento del figlio riconosciuto nella famiglia dell'uno o dell'altro genitore sia adeguata alla disciplina in materia di affidamento condiviso, prevedendo il consenso dell'altro coniuge convivente e l'ascolto degli altri figli conviventi;
4) il principio dell'inammissibilità del riconoscimento di cui all'articolo 253 del codice civile sia esteso a tutte le ipotesi in cui il riconoscimento medesimo è in contrasto con lo stato di figlio riconosciuto o giudizialmente dichiarato;
f) modificazione degli articoli 244, 264 e 273 del codice civile prevedendo l'abbassamento dell'età del minore dal sedicesimo al quattordicesimo anno di età;
g) modificazione della disciplina dell'impugnazione del riconoscimento con la limitazione dell'imprescrittibilità dell'azione solo per il figlio e con l'introduzione di un termine per l'esercizio dell'azione da parte degli altri legittimati;
h) specificazione che, in mancanza di eredi del presunto genitore, l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di
i) unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati nel matrimonio e dei figli nati fuori del matrimonio;
l) specificazione del contenuto dei diritti, dei poteri e dei doveri dei genitori con la valorizzazione del principio di responsabilità nei confronti dei figli;
m) conferma della previsione dell'ascolto del minore che abbia adeguata capacità di discernimento nelle procedure previste dalla presente legge;
n) adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di unicità dello stato di figlio;
o) adattamento e riordino dei criteri di cui agli articoli 33, 34, 35, 36 e 39 della legge 31 maggio 1995, n. 218, concernenti l'individuazione, nell'ambito del sistema di diritto internazionale privato, della legge applicabile, anche con la determinazione di eventuali norme di applicazione necessaria in attuazione del principio di equiparazione tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori del matrimonio;
p) specificazione della nozione di abbandono con riguardo alla mancanza di assistenza da parte dei genitori e della famiglia che abbia determinato una situazione di irreparabile compromissione della crescita del minore, fermo restando che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia;
q) previsione della segnalazione ai comuni, da parte dei tribunali per i minorenni, delle situazioni di indigenza di nuclei familiari che, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, richiedano interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia.
2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono, altresì, a effettuare il necessario coordinamento con le disposizioni da essi recate delle norme per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e delle altre norme vigenti in materia, in modo da assicurare il rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al citato comma 1.
3. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia, del Ministro per le pari opportunità e del Ministro o Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato per le politiche per la famiglia. Sugli schemi approvati dal Consiglio dei ministri esprimono il loro parere le Commissioni parlamentari competenti entro due mesi dalla loro trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari, di cui al presente comma, scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sei mesi.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1 il Governo può adottare decreti integrativi o correttivi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al citato comma 1 e delle disposizioni del comma 2 e con la procedura prevista dal comma 3.
1. Con regolamento emanato, su proposta delle amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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