Frontespizio Relazione Analisi tecnico-normativa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) Progetto di Legge

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PDL 3915

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3915



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)
di concerto con il ministro dell'interno
(MARONI)
con il ministro della giustizia
(ALFANO)
con il ministro per le pari opportunità
(CARFAGNA)
e con il ministro della gioventù
(MELONI)

Delega al Governo per la revisione della normativa in materia di filiazione

Presentato il 29 novembre 2010


      

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Onorevoli Deputati! — Il presente disegno di legge è volto a corrispondere all'esigenza, ampiamente avvertita, di intervenire sulla disciplina relativa alla filiazione, al fine di assicurare una sostanziale equiparazione dei diritti dei figli legittimi e naturali, dando così attuazione a princìpi costituzionali e a obblighi imposti a livello internazionale.
      L'esigenza prioritaria che il disegno di legge persegue è quella di privilegiare il valore e i diritti della persona umana, attraverso l'eliminazione di differenze ingiustificate tra le varie forme di filiazione, in ossequio ai princìpi fondamentali sanciti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione e in attuazione dell'articolo 30 della stessa Costituzione, che assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni forma di tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
      L'eliminazione delle differenze tra i vari stati di figlio consente, inoltre, di adeguarsi al divieto categorico di discriminazioni
 

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fondate sulla nascita posto dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, vincolante nel nostro ordinamento a seguito dell'entrata in vigore, lo scorso 1o dicembre 2009, del Trattato di Lisbona (articolo 6 del Trattato sull'Unione europea – versione consolidata).
      Non può al riguardo non richiamarsi anche la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge n. 848 del 1955, (CEDU) che, pur non prevedendo disposizioni esplicite in materia di filiazione, all'articolo 8 protegge la vita privata e familiare e all'articolo 14 pone il divieto di qualsiasi discriminazione.
      Attraverso l'applicazione del combinato disposto di tali disposizioni la Corte europea dei diritti dell'uomo ha escluso che in nome del rispetto della vita familiare si possa discriminare tra figli legittimi e naturali.
      Il provvedimento tiene conto dei prevalenti orientamenti giurisprudenziali che si sono susseguiti nel tempo in materia.
      In tale ottica, il disegno di legge, con una fondamentale innovazione rispetto alla vigente disciplina codicistica, conosce solamente lo status di «figlio», eliminando, anche sotto un profilo lessicale, la distinzione tra figlio legittimo e naturale. Laddove si renda comunque necessario indicare l'origine, si prevede l'impiego delle definizioni di «figli nati nel matrimonio» e «figli nati fuori del matrimonio», in luogo di quelle precedenti di figli legittimi e naturali, adeguandosi, in tal modo, alla formula adottata dall'articolo 30 della Costituzione.
      Il disegno di legge è stato predisposto da un'apposita Commissione per lo studio e l'approfondimento di questioni giuridiche concernenti la famiglia, istituita presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e presieduta dal professor Cesare Massimo Bianca. Della Commissione hanno fatto parte rappresentanti designati dai diversi Ministri competenti per la materia (Ministri dell'interno, della giustizia e per le pari opportunità) e dal Sottosegretario di Stato per la famiglia, dalla Commissione per le adozioni internazionali, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretariato generale e dal Dipartimento per le politiche della famiglia.
      Il disegno di legge consta di quattro articoli.
      L'articolo 1 interviene sul codice civile, con la tecnica della novella, sostituendo la rubrica del titolo IX del libro primo e spostando il centro dell'attenzione dall'aspetto della potestà dei genitori a quello dei diritti dei figli. In conseguenza di tale diverso approccio è sostituito l'articolo 315 del codice civile, nella cui rubrica si fa riferimento oltre che ai doveri del figlio, anche ai suoi diritti nell'ambito della relazione con i genitori e con i parenti in generale.
      A fianco dei doveri classici dei genitori – mantenimento, educazione e istruzione – il nuovo testo dell'articolo 315 prevede il diritto del figlio a essere assistito moralmente, affermando, altresì, il diritto del figlio a crescere con la propria famiglia, quello di avere rapporti con i parenti e quello di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano, adeguandosi, per quanto concerne tale ultimo diritto, ai princìpi sanciti da atti internazionali quali la Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1989, resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, che all'articolo 12 impone agli Stati di garantire al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa e, conseguentemente, il diritto a che le sue opinioni siano debitamente prese in considerazione, tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.
      A fronte del descritto ampliamento dei diritti dei figli nell'ambito della famiglia, la norma del disegno di legge prevede anche una nuova disciplina con riferimento ai doveri dei figli, sempre nell'ambito della famiglia.
      In tale senso, nel nuovo articolo 315, al terzo comma, oltre a mantenersi la previsione relativa al dovere del figlio di rispettare i genitori, si introduce, accanto
 

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al dovere del figlio convivente di contribuire al mantenimento della famiglia, un ulteriore elemento, nella specie il dovere del figlio di contribuire in relazione alle proprie capacità, oltre che in ragione delle proprie sostanze e del proprio reddito. Ciò al fine di affermare l'esistenza di un dovere morale e sociale di lavoro del figlio adulto che ha completato la propria formazione, nel caso di atteggiamenti volontari d'inerzia nello svolgimento di attività lavorative.
      All'articolo 1 è inoltre introdotto un nuovo articolo del codice civile (articolo 315-bis), il quale stabilisce l'unicità dello stato giuridico di figlio e la conseguente applicazione delle disposizioni in materia di filiazione a tutti i figli, senza distinzioni, a meno che non vi siano ragioni per distinguere i figli nati nel matrimonio da quelli nati fuori del matrimonio.
      L'articolo 2 contiene la delega al Governo a intervenire nelle materie della filiazione e della dichiarazione di stato di abbandono, per eliminare ogni residua differenziazione tra i figli, anche adottivi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 30 della Costituzione e dei princìpi enunciati negli articoli 315 e 315-bis del codice civile in precedenza illustrati.
      Sono inoltre individuati, al comma 1 dell'articolo 2, specifici princìpi e criteri di delega cui dovrà attenersi il legislatore delegato nel disciplinare la materia.
      In particolare, alla lettera a), si prevede l'unificazione dei capi I e II del titolo VII del libro primo del codice civile in un unico titolo rubricato «Dello stato di figlio», prevedendosi tutte le conseguenti modificazioni nella struttura del predetto titolo VII.
      La lettera b) prevede che si proceda ad una ricognizione puntuale di tutte le disposizioni vigenti nelle quali compaiano le espressioni «figlio legittimo» e «figlio naturale», con la conseguente necessità di sostituirle con quella di «figlio», salvo nei casi in cui si renda indispensabile lo specifico riferimento a figli nati nel matrimonio o fuori del matrimonio.
      Come conseguenza dell'unicità dello stato giuridico di figlio, alla lettera c) si prevede la ridefinizione della disciplina del possesso di stato e della prova della filiazione.
      Alla lettera d), è introdotto un ulteriore principio e criterio direttivo volto a prevedere l'estensione della presunzione di paternità del marito rispetto ai figli nati o concepiti nel matrimonio e la ridefinizione della disciplina del disconoscimento di paternità, con l'obiettivo di pervenire all'eliminazione delle incongruenze attualmente esistenti nell'ambito della disciplina codicistica. Ciò si rende tanto più necessario a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 266 del 6 luglio 2006, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 235, primo comma, numero 3), del codice civile, nella parte in cui, ai fini dell'azione di disconoscimento della paternità, subordina l'esame delle prove tecniche ivi previste alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie.
      Alla lettera e), si prevede la modificazione della disciplina relativa al riconoscimento dei figli di genitori non coniugati, in conformità al principio dell'identità dello stato giuridico di figlio. Viene affermato il principio che il figlio riconosciuto è parente dei parenti del suo genitore [numero 1)].
      Si prevede, ai fini del riconoscimento, un abbassamento da sedici a quattordici anni, dell'età richiesta per esprimere il consenso, al fine di valorizzare la volontà del minore [numero 2)].
      È inoltre affermata l'esigenza di un adeguamento della disciplina relativa all'inserimento del figlio nella famiglia del genitore che lo ha riconosciuto con quella dettata in materia di affidamento condiviso, prevedendosi comunque il consenso dell'altro coniuge convivente e l'ascolto degli altri figli conviventi [numero 3)].
      In ragione dell'identità dello stato di figlio si prevede, altresì, che il divieto di riconoscimento sia esteso espressamente a tutti i casi in cui esso contrasti con lo stato di filiazione già acquisito dalla persona che si vorrebbe riconoscere [numero 4)].
      Nella lettera f) si introduce un ulteriore principio di delega per l'abbassamento da sedici a quattordici anni dell'età prevista
 

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per la presentazione delle istanze da parte del figlio, di cui agli articoli 244 (termini dell'azione di disconoscimento) e 264 del codice civile (impugnazione da parte del riconosciuto), nonché per la manifestazione del consenso del figlio di cui all'articolo 273 del medesimo codice (azione nell'interesse del minore o dell'interdetto). In tal modo si intende uniformare e coordinare tali disposizioni con il criterio di delega contenuto nell'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2), con il quale si è previsto l'abbassamento da sedici a quattordici anni dell'età richiesta per l'assenso del figlio ai fini del riconoscimento.
      Alla lettera g) si prevede l'introduzione di un limite temporale all'impugnazione del riconoscimento, al fine di tutelare la stabilità di un vincolo costituito e consolidato attraverso il possesso di uno status protrattosi nel tempo, mentre si prevede l'imprescrittibilità dell'azione per il figlio.
      Si pone un ulteriore principio e criterio direttivo che attiene alla legittimazione passiva disciplinata all'articolo 276 del codice civile, prevedendosi che in caso di mancanza degli eredi del presunto genitore, l'azione per la dichiarazione giudiziale di maternità e di paternità possa essere proposta nei confronti dei loro eredi [lettera h)]. Ciò al fine di colmare un vuoto normativo esistente in materia.
      I princìpi e criteri direttivi introdotti alle lettere i) e l) sono volti all'unificazione della disciplina dei diritti e dei doveri dei genitori nei confronti dei figli e alla specificazione dei diritti, dei poteri e dei doveri dei genitori medesimi, mirando alla valorizzazione del principio di responsabilità nei confronti dei figli.
      Si afferma il diritto del minore con capacità di discernimento di essere ascoltato in tutte le procedure che lo riguardino, in ossequio a quanto previsto dalla citata Convenzione sui diritti del fanciullo circa il diritto di ascolto, come in precedenza illustrato. Si stabilisce, inoltre, l'adeguamento della disciplina sulle successioni e sulle donazioni al fine di eliminare ogni discriminazione tra figli.
      È previsto l'adeguamento e il riordino dei criteri di cui alla legge 31 maggio 1995, n. 218, ai fini dell'individuazione, nell'ambito del sistema del diritto internazionale privato, della legge applicabile con riferimento alla determinazione dello stato di figlio (articolo 33), alla legittimazione (articolo 34), al riconoscimento di figlio naturale (articolo 35) e alla disciplina dei rapporti tra genitori e figli (articolo 36) e dei rapporti tra adottato e famiglia adottiva (articolo 39). Il criterio di delega è finalizzato, in particolare, alla determinazione di eventuali norme di applicazione necessaria che permettano di attuare il principio di equiparazione tra i figli nati nel matrimonio e fuori del matrimonio nei casi in cui la legge applicabile non garantisca tale equiparazione.
      Si prevede l'introduzione della nozione di abbandono, avendo riguardo alla mancanza di assistenza da parte dei genitori e della famiglia che abbia comportato un'irreparabile compromissione nella crescita del minore. Resta fermo, comunque, che non potranno costituire un ostacolo al diritto del minore a vivere nella propria famiglia le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore che esercita la potestà genitoriale, come già stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 184 del 1983.
      La ragione di tale previsione sull'abbandono sta nel fatto che finora il legislatore, non definendo in maniera più circostanziata quali siano le condizioni del minore che si trova in uno stato di abbandono, ha rimesso al giudice e all'interprete la valutazione di tale stato. Ciò ha portato a sostanziali differenze di trattamento a livello giurisprudenziale, troppo profonde, che dimostrano l'esigenza di un intervento normativo volto ad assicurare una tutela più uniforme dei minori.
      È prevista, inoltre, una segnalazione ai comuni da parte dei tribunali per i minorenni nei casi in cui accertino situazioni di indigenza di nuclei familiari, affinché si possano attivare quegli interventi di sostegno già previsti dalla legge n. 184 del 1983, volti ad assicurare al minore di poter essere educato nell'ambito della famiglia.
      L'articolo 2, comma 2, completa il quadro degli interventi che il legislatore delegato dovrà operare, prevedendo il coordinamento
 

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con le norme per l'attuazione del codice civile nonché con le altre norme vigenti in materia.
      L'articolo 2, commi 3 e 4, individua, inoltre, la procedura per l'adozione del decreto o dei decreti legislativi, prevedendo altresì la possibilità di adottare decreti integrativi o correttivi.
      L'articolo 3 prevede l'emanazione di un regolamento volto ad apportare le necessarie modifiche al regolamento sull'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, in conseguenza della nuova disciplina che sarà dettata dal legislatore delegato.
      Il disegno di legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, come previsto dall'articolo 4: pertanto non viene redatta relazione tecnica.
 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

        L'intervento normativo è reso necessario dall'esigenza di razionalizzare la disciplina in materia di filiazione. L'obiettivo è quello di raggiungere una sostanziale equiparazione dei diritti dei figli legittimi e naturali, dando così attuazione a princìpi costituzionali e a obblighi imposti a livello internazionale. È coerente con il programma di governo in cui la filiazione in tutte le sue naturali articolazioni assume valore e rilievo centrali.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

        La disciplina della filiazione è contenuta prevalentemente nel codice civile, al titolo VII del libro primo. Norme connesse sono quelle contenute nelle disposizioni di attuazione del codice civile, quelle in materia di adozione (legge 4 maggio 1983, n. 184), di diritto internazionale privato (legge 31 maggio 1995, n. 218), di separazione dei genitori e affidamento condiviso (legge 8 febbraio 2006, n. 54), di ordinamento dello stato civile (regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396).

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        Il disegno di legge interviene sulla disciplina del codice civile in materia di filiazione, in particolare prevedendo la sostituzione dell'articolo 315 e l'introduzione dell'articolo 315-bis e dettando i criteri di delega per la modifica delle norme di cui al titolo VII del libro primo del codice civile, nonché delle disposizioni a esse connesse.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

        L'esigenza prioritaria che il disegno di legge persegue è quella di privilegiare il valore e i diritti della persona umana, attraverso l'eliminazione di differenze ingiustificate tra le varie forme di filiazione, in ossequio ai princìpi fondamentali sanciti dagli articoli 2 e 3

 

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della Costituzione e in attuazione dell'articolo 30 della stessa Costituzione, che assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni forma di tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

        La materia riguarda l'ordinamento civile ed è pertanto di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

        Si rinvia a quanto esposto al numero 5).

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

        Non risultano rilegificazioni in materia e non si opera nell'ambito di delegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

        Vertono su materia analoga:

            atto Camera n. 3755, «Modifica alla disciplina in materia di potestà genitoriale e filiazione naturale», trasmesso dal Senato della Repubblica l'8 ottobre 2010: assegnato (non ancora iniziato l'esame);

            atto Camera n. 3247, «Modifiche al codice civile in materia di parentela e di filiazione», presentato il 24 febbraio 2010: da assegnare alle Commissioni;

            atto Camera n. 3184, «Modifiche al codice civile in materia di filiazione», presentato l'8 febbraio 2010: in corso di esame in Commissione;

            atto Camera n. 3147, «Modifiche al codice civile in materia di filiazione», presentato il 26 gennaio 2010: da assegnare alle Commissioni;

 

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            atto Senato n. 2122, «Modifiche al codice civile in materia di filiazione», presentato il 20 aprile 2010: assegnato (non ancora iniziato l'esame);

            atto Senato n. 1412, «Modifica alla disciplina in materia di potestà genitoriale e filiazione naturale», presentato il 26 febbraio 2009: approvato in un testo unificato (vedi atto Camera 3755);

            atto senato n. 1211, «Modifica alla disciplina in materia di potestà genitoriale e filiazione naturale», presentato il 17 novembre 2008: approvato in un testo unificato (vedi atto Camera 3755).

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o su analogo oggetto.

        La giurisprudenza di merito e di legittimità ha da tempo applicato il principio della sostanziale equiparazione dei figli naturali a quelli legittimi, a meno che espresse disposizioni non prevedessero specifiche differenziazioni: proprio queste ultime sono state modificate al fine di eliminare ogni residua discriminazione. In ordine alla giurisprudenza costituzionale sono da segnalare la sentenza n. 266 del 2006, relativa alla rilevanza della prova genetica in materia di azione di disconoscimento di paternità, nonché la sentenza n. 50 del 2006 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 274 del codice civile che prevedeva il giudizio di ammissibilità per la proposizione dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

        L'intervento normativo risulta pienamente compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea, in particolare con riferimento al regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non vi sono procedure di infrazione sul medesimo oggetto.

 

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12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

      L'intervento è reso necessario dalla ratifica da parte dell'Italia di importanti accordi internazionali quali la citata Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, la citata Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 e ratificata oggi da 47 Paesi e la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge n. 77 del 2003. Lo specifico divieto di discriminazioni fondate sulla nascita è stato sancito, inoltre, dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea recepita dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificato ai sensi della legge 2 agosto 2008, n. 130.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non si rilevano aspetti che confliggono con le disposizioni del testo normativo in esame.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

        La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, attraverso l'applicazione del combinato disposto dell'articolo 8 (che protegge la vita privata e familiare) e dell'articolo 14 (che pone il divieto di qualsiasi discriminazione) della citata Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, tutela la materia della filiazione giungendo a escludere che in nome del rispetto della vita familiare si possa discriminare tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori del matrimonio.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

        Si rinvia a quanto esposto al numero 12).

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Il testo contiene due nuove definizioni in materia di filiazione: quelle di «figli» e di «figli nati nel matrimonio» e di «figli nati fuori

 

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del matrimonio», al posto delle vigenti definizioni di «figli legittimi» e di «figli naturali». Le nuove definizioni sono più coerenti con il principio di eguaglianza dei figli che si vuole introdurre. In particolare, si vuole abbandonare la definizione di figli «legittimi» che, pur con l'abolizione della contrapposta definizione di «illegittimi», richiama ancora un giudizio di disvalore sociale che non sussiste più nel comune sentire e che soprattutto non può essere collegato allo stato di figlio.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

        I riferimenti normativi sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

        La tecnica della novella legislativa è direttamente utilizzata, all'articolo 1, per la sostituzione della rubrica del titolo IX del libro primo e del testo dell'articolo 315 del codice civile, nonché per l'introduzione dell'articolo 315-bis del medesimo codice. A tale tecnica si farà poi ampio ricorso nei decreti legislativi attuativi dell'articolo 2.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        I decreti legislativi delegati dovranno procedere a una ricognizione puntuale di tutte le disposizioni vigenti nelle quali compaiano le espressioni «figlio legittimo» e «figlio naturale», con la conseguente necessità di sostituirle con quella di «figlio», salvo nei casi in cui si renda indispensabile lo specifico riferimento a «figli nati nel matrimonio» o a «figli nati fuori del matrimonio» e prevedere le espresse abrogazioni normative.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

        Non vi sono disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

 

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6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

        Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

        Sono previsti decreti legislativi delegati nel termine congruo di dodici mesi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

        Non vi è necessità di utilizzo di dati statistici né di commissionare apposite elaborazioni all'Istituto nazionale di statistica.

 

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE 1 – IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI.

A) Descrizione sintetica del quadro normativo vigente.

        La disciplina della filiazione è contenuta prevalentemente nel codice civile, al titolo VII del libro primo. Norme connesse sono quelle contenute nelle disposizioni di attuazione del codice civile, quelle in materia di adozione (legge 4 maggio 1983, n. 184), di diritto internazionale privato (legge 31 maggio 1995, n. 218), di separazione dei genitori e affidamento condiviso (legge 8 febbraio 2006, n. 54), di ordinamento dello stato civile (regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396).

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata della citazione delle relative fonti di informazione.

        L'esigenza prioritaria che il disegno di legge persegue è quella di privilegiare il valore e i diritti della persona umana, attraverso l'eliminazione di differenze ingiustificate tra le varie forme di filiazione, in ossequio ai princìpi fondamentali sanciti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione e in attuazione dell'articolo 30 della stessa Costituzione che assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni forma di tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

        Il problema che si vuole risolvere è l'eliminazione di differenze ingiustificate tra le varie forme di filiazione anche in considerazione della ratifica da parte dell'Italia di importanti accordi internazionali quali la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata oggi da 47 Paesi, e la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge n. 77 del 2003.

 

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D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

        Eliminare ogni residua discriminazione tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori del matrimonio, a partire dalla distinzione terminologica (che sostituisce quelle di «figli legittimi» e di «figli naturali»), compatibilmente con il dettato costituzionale.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

        Soggetto pubblico destinatario dell'intervento è il Governo, delegato ad adottare uno o più decreti legislativi. Soggetti privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio sono i genitori e i figli.

SEZIONE 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE.

        Non vi sono state specifiche procedure di consultazione, poiché nella fase di predisposizione del disegno di legge sono state coinvolte tutte le amministrazioni interessate.

SEZIONE 3 – LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO («OPZIONE ZERO»).

        L'opzione del non intervento («opzione zero») ha come effetto il mantenimento delle situazioni discriminatorie tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori del matrimonio

SEZIONE 4 – LA VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO.

        L'opzione regolatoria alternativa sarebbe la predisposizione di un disegno di legge articolato con disposizioni che modifichino direttamente le norme del codice civile, delle disposizioni per l'attuazione dello stesso codice, la legge sul diritto internazionale privato e le altre norme contenute in leggi vigenti in materia di filiazione. Si è ritenuto preferibile procedere con una delega in considerazione del numero delle disposizioni da modificare e della delicatezza della materia.

SEZIONE 5 – LA GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA.

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

        Gli effetti del provvedimento normativo potranno essere valutati e misurati nella loro interezza solo dopo l'esercizio della delega ivi prevista.

 

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B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti.

        Le modifiche normative che si introducono direttamente e che si introdurranno con i decreti legislativi delegati non avranno alcun impatto sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni.

C) Puntuale indicazione degli obblighi informativi (OI) ovvero tutti quegli obblighi che la norma pone a carico dei destinatari diretti ed indiretti e che riguardano la raccolta, il mantenimento e la trasmissione di informazioni a terzi o ad autorità pubbliche.

        Non sono previsti obblighi informativi.

D) Eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate.

        Vedi sezione 4.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

        Prevedibile effetto dell'intervento regolatorio è la sostanziale equiparazione tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori del matrimonio.

SEZIONE 6 – L'INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE.

        L'intervento normativo non ha un impatto significativo sulle attività di impresa.

SEZIONE 7 – LE MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO.

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

        Soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento regolatorio è il Governo, destinatario della delega.

 

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B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

        Eventuale strumento per l'informazione dell'intervento potrà essere una conferenza stampa.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

        Non sono espressamente previsti nel provvedimento normativo strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.

        Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai sensi della delega prevista nel testo normativo in esame il Governo può adottare decreti integrativi o correttivi.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Diritti e doveri dei figli).

      1. La rubrica del titolo IX del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: «Dei diritti e dei doveri dei figli e delle relazioni tra genitori e figli».
      2. L'articolo 315 del codice civile è sostituito dal seguente:
      «Art. 315. – (Diritti e doveri dei figli). – Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
      Il figlio ha altresì diritto di crescere in famiglia, di mantenere rapporti significativi con i parenti e, se capace di discernimento, di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
      Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa».

      3. Dopo l'articolo 315 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:
      «Art. 315-bis. – (Stato giuridico della filiazione). – Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico.
      Le disposizioni in materia di filiazione si applicano a tutti i figli senza distinzioni, salvo che si tratti di disposizioni specificamente riferite a figli nati nel matrimonio o a figli nati fuori del matrimonio».

Art. 2.
(Delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in

 

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vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di abbandono per eliminare ogni residua discriminazione tra i figli, anche adottivi, nel rispetto di quanto previsto nell'articolo 30 della Costituzione, osservando, oltre che i princìpi di cui agli articoli 315 e 315-bis del codice civile, come rispettivamente sostituito e introdotto dall'articolo 1 della presente legge, i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) unificazione dei capi I e II del titolo VII del libro primo del codice civile, con la sostituzione della rubrica del medesimo titolo VII con la seguente: «Dello stato di figlio» e apportando ad esso tutte le modificazioni conseguenti, tra cui, in particolare: trasposizione dei contenuti della sezione I del capo I in un nuovo capo I, avente la seguente rubrica: «Della presunzione di paternità»; trasposizione dei contenuti della sezione II del capo I in un nuovo capo II, avente la seguente rubrica: «Delle prove della filiazione»; trasposizione dei contenuti della sezione III del capo I in un nuovo capo III, avente la seguente rubrica: «Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio»; trasposizione dei contenuti del paragrafo 1 della sezione I del capo II in un nuovo capo IV, avente la seguente rubrica: «Del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio»; trasposizione dei contenuti del paragrafo 2 della sezione I del capo II in un nuovo capo V, avente la seguente rubrica: «Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità»; abrogazione della sezione II del capo II; abrogazione delle altre disposizioni che fanno riferimento alla legittimazione;

          b) sostituzione, in tutta la legislazione vigente, dei riferimenti ai «figli legittimi» e ai «figli naturali» con riferimenti ai «figli», salvo l'utilizzo delle denominazioni di «figli nati nel matrimonio» o di «figli nati fuori del matrimonio» quando si tratta di disposizioni a essi specificamente relative;

 

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          c) ridefinizione della disciplina del possesso di stato e della prova della filiazione;

          d) estensione della presunzione di paternità del marito rispetto ai figli comunque nati o concepiti durante il matrimonio e ridefinizione della disciplina del disconoscimento di paternità, con riferimento in particolare all'articolo 235, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, nel rispetto dei princìpi costituzionali;

          e) modificazione della disciplina del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio con la previsione che:

              1) il riconoscimento produca effetti anche nei confronti dei parenti del genitore che lo effettua;

              2) sia necessario l'assenso del figlio che ha compiuto i quattordici anni di età;

              3) la disciplina attinente all'inserimento del figlio riconosciuto nella famiglia dell'uno o dell'altro genitore sia adeguata alla disciplina in materia di affidamento condiviso, prevedendo il consenso dell'altro coniuge convivente e l'ascolto degli altri figli conviventi;

              4) il principio dell'inammissibilità del riconoscimento di cui all'articolo 253 del codice civile sia esteso a tutte le ipotesi in cui il riconoscimento medesimo è in contrasto con lo stato di figlio riconosciuto o giudizialmente dichiarato;

          f) modificazione degli articoli 244, 264 e 273 del codice civile prevedendo l'abbassamento dell'età del minore dal sedicesimo al quattordicesimo anno di età;

          g) modificazione della disciplina dell'impugnazione del riconoscimento con la limitazione dell'imprescrittibilità dell'azione solo per il figlio e con l'introduzione di un termine per l'esercizio dell'azione da parte degli altri legittimati;

          h) specificazione che, in mancanza di eredi del presunto genitore, l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di

 

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maternità sia proponibile nei confronti dei loro eredi;

          i) unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati nel matrimonio e dei figli nati fuori del matrimonio;

          l) specificazione del contenuto dei diritti, dei poteri e dei doveri dei genitori con la valorizzazione del principio di responsabilità nei confronti dei figli;

          m) conferma della previsione dell'ascolto del minore che abbia adeguata capacità di discernimento nelle procedure previste dalla presente legge;

          n) adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di unicità dello stato di figlio;

          o) adattamento e riordino dei criteri di cui agli articoli 33, 34, 35, 36 e 39 della legge 31 maggio 1995, n. 218, concernenti l'individuazione, nell'ambito del sistema di diritto internazionale privato, della legge applicabile, anche con la determinazione di eventuali norme di applicazione necessaria in attuazione del principio di equiparazione tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori del matrimonio;

          p) specificazione della nozione di abbandono con riguardo alla mancanza di assistenza da parte dei genitori e della famiglia che abbia determinato una situazione di irreparabile compromissione della crescita del minore, fermo restando che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia;

          q) previsione della segnalazione ai comuni, da parte dei tribunali per i minorenni, delle situazioni di indigenza di nuclei familiari che, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, richiedano interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia.

 

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      2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono, altresì, a effettuare il necessario coordinamento con le disposizioni da essi recate delle norme per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e delle altre norme vigenti in materia, in modo da assicurare il rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al citato comma 1.
      3. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia, del Ministro per le pari opportunità e del Ministro o Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato per le politiche per la famiglia. Sugli schemi approvati dal Consiglio dei ministri esprimono il loro parere le Commissioni parlamentari competenti entro due mesi dalla loro trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari, di cui al presente comma, scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sei mesi.
      4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1 il Governo può adottare decreti integrativi o correttivi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al citato comma 1 e delle disposizioni del comma 2 e con la procedura prevista dal comma 3.

Art. 3.
(Modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile).

      1. Con regolamento emanato, su proposta delle amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla

 

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data di entrata in vigore del decreto o dei decreti legislativi di cui al citato articolo 2 della presente legge sono apportate le necessarie e conseguenti modifiche alla disciplina dettata in materia di ordinamento dello stato civile dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Frontespizio Relazione Analisi tecnico-normativa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) Progetto di Legge
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