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PDL 3871

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3871



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GNECCHI, SANTAGATA, BERRETTA, MADIA, BOCCUZZI, GATTI, CODURELLI, RAMPI, SCHIRRU, BELLANOVA, MIGLIOLI, GIOVANELLI, FRONER, BOBBA, DAMIANO, LENZI, MATTESINI, MIOTTO, MOSCA, MURER, ZAMPA
Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare

Presentata il 17 novembre 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — La legge n. 335 del 1995, sulla riforma delle pensioni, ha introdotto il sistema contributivo per il calcolo delle pensioni, prevedendo nel contempo l'abolizione dell'integrazione al trattamento minimo. È a tutti noto che il tasso di sostituzione delle future pensioni sarà circa del 50-60 per cento dell'ultima retribuzione, sempre che non vi siano stati periodi di interruzione dell'attività lavorativa. Anche l'istituzione del secondo pilastro previdenziale, riferito ai fondi di previdenza complementare, copre solo una parte della platea di lavoratori dipendenti e autonomi. Da qui l'opportunità di consentire a qualsiasi lavoratore di utilizzare tutti i contributi versati durante la propria attività lavorativa. Con il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, recante «Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi», in vigore dal 3 marzo 2006, è stata disciplinata la facoltà di richiedere la totalizzazione dei periodi assicurativi. Il decreto legislativo detta una nuova disciplina dell'istituto della totalizzazione dei periodi assicurativi, in sostituzione delle disposizioni di cui all'articolo 71 della legge n. 388 del 2000 e del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 57 del 2003. Il meccanismo della totalizzazione dei periodi assicurativi
 

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si basa su presupposti completamente diversi rispetto a quelli della ricongiunzione. Infatti, nel caso della totalizzazione, non si dà luogo all'unificazione delle posizioni assicurative e al conseguente trasferimento di contributi da una forma all'altra, bensì ogni gestione eroga in via autonoma all'assicurato – in possesso del requisito dell'età pensionabile nonché di quello dell'anzianità contributiva in virtù di una fictio iuris (sommando, cioè, i periodi maturati presso le diverse gestioni) – una quota di pensione in relazione ai contributi e secondo il proprio ordinamento. Va rilevato però che la nuova disciplina introdotta con decreto legislativo n. 42 del 2006 ha fortemente penalizzato chi aveva già maturato in più fondi un'anzianità contributiva di diciotto anni al 31 dicembre 1995 che si ritrova, a differenza di altri lavoratori in possesso di identici requisiti ma iscritti in un unico fondo, a vedersi calcolata la propria pensione con il solo sistema contributivo.
      Giova in questa sede ricordare il parere del Servizio studi della Camera dei deputati sullo schema del decreto legislativo: «Nell'ordinamento vigente la totalizzazione era stata introdotta con l'articolo 71 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) che, recependo le conclusioni della relazione della Commissione bicamerale di controllo sugli enti previdenziali in materia di ricongiunzione e totalizzazione delle posizioni contributive, ha inteso risolvere il problema posto dalla Corte costituzionale con la sentenza 5 marzo 1999, n. 61, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge n. 45 del 1990, “nella parte in cui non si prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi”.
      La sentenza della Corte trae origine dalla constatazione dell'eccessiva onerosità, in molte situazioni, dell'istituto della ricongiunzione (attraverso il quale il lavoratore, che vanta periodi contributivi presso diverse forme pensionistiche può ottenere l'unificazione delle posizioni assicurative ed il conseguente trasferimento di contributi da una forma all'altra) e della conseguente necessità di prevedere meccanismi alternativi che consentano di ottenere comunque un trattamento pensionistico al lavoratore che non abbia maturato i requisiti di accesso alla prestazione previdenziale in nessuno degli ordinamenti ai quali abbia contribuito nel corso della sua vita.
      L'articolo 71, comma 1, della richiamata legge n. 388 del 2000 ha esteso ai soggetti rientranti in tutto o in parte nel sistema retributivo la possibilità di totalizzazione (gratuita) dei periodi assicurativi non coincidenti maturati presso le singole gestioni obbligatorie di base, qualora essi, considerati separatamente, siano insufficienti ai fini del diritto al trattamento.
      Tale facoltà era concessa solo con riferimento alla pensione di vecchiaia o ai trattamenti per inabilità; resta esclusa la pensione di anzianità. Il cumulo opera anche a favore dei superstiti degli assicurati, ancorché questi ultimi siano deceduti prima del compimento dell'età pensionabile.
      La possibilità di cui al comma 1 concerne anche i periodi maturati (e i soggetti iscritti) presso le forme obbligatorie gestite da enti previdenziali trasformati in persone giuridiche di diritto privato.
      Ai sensi del successivo comma 2, ciascuna gestione accerta la sussistenza del diritto a pensione e definisce la misura della quota di trattamento a proprio carico sulla base dei requisiti e dei criteri del relativo ordinamento. Tali quote si determinano in proporzione all'anzianità assicurativa e contributiva maturata presso ogni gestione.
      Per le quote (o frazioni di esse) da liquidare con il sistema retributivo, la misura è calcolata applicando all'importo teorico risultante dalla somma di tutti i periodi assicurativi (oggetto della totalizzazione) un coefficiente pari al rapporto tra l'anzianità contributiva maturata nella
 

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singola gestione e quella relativa al complesso dei periodi suddetti.
      I trattamenti liquidati costituiscono quote di un'unica pensione, la quale è oggetto di rivalutazione e di integrazione al minimo secondo l'ordinamento e con onere a carico della gestione che eroga la frazione di importo maggiore.
      Qualora il soggetto si avvalga, invece, della facoltà di ricongiunzione egli, fino alla conclusione del relativo procedimento, può optare per la totalizzazione (sempre che ne ricorrano i presupposti), con la conseguente restituzione – da parte della gestione competente – degli importi già versati ai fini della ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali.
      Le modalità di attuazione dell'articolo 71 della legge n. 388 sono state definite con decreto ministeriale 7 febbraio 2003, n. 57, emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con quello dell'economia e delle finanze».
      Sul comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 42 del 2006 sempre il Servizio studi rileva: «Si osserva che l'articolo in esame si discosta dal principio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera o), della legge n. 243 del 2004, che espressamente prevede che “ogni ente presso cui sono stati versati i contributi sarà tenuto pro quota al pagamento del trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo”. Invece l'articolo in esame prevede l'applicazione del metodo contributivo, a prescindere dal metodo di calcolo previsto dalla singola gestione per la generalità degli iscritti, sia per la quota a carico degli enti previdenziali pubblici sia (con limitate eccezioni) per la quota a carico degli enti previdenziali privatizzati.
      Dalla relazione si desume che la scelta della previsione dell'applicazione, in ogni caso, del metodo contributivo di calcolo si pone “in linea con l'esigenza di non compromettere la loro sostenibilità finanziaria e nel rispetto dell'autonomia gestionale delle Casse di previdenza per i liberi professionisti”.
      Nondimeno la disposizione in esame contrasta in maniera evidente con i princìpi di delega.
      Si ricorda che il combinato disposto dell'articolo 71, comma 2, della legge n. 388 del 2000 e dell'articolo 6 del decreto ministeriale n. 57 del 2003 dispone il principio per cui le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota secondo le regole del proprio ordinamento, vigente al momento della presentazione della domanda. Per le pensioni o quote da liquidare con il sistema retributivo ciascuna gestione determina la quota di propria pertinenza, stabilisce l'importo teorico della pensione cui l'iscritto avrebbe diritto se i periodi di assicurazione totalizzati per effetto del cumulo fossero compiuti in base al proprio ordinamento, quindi applica a tale importo teorico il coefficiente dato dal rapporto tra l'anzianità di propria competenza e quella risultante in base al cumulo».
      Si riporta, inoltre, quanto osservato dal Servizio sull'impatto sui destinatari delle norme: «Il provvedimento permetterà la totalizzazione dei periodi assicurativi (e quindi il cumulo delle varie quote di pensione) anche a coloro che maturano i requisiti per la pensione di anzianità, avendo cumulato almeno 40 anni di contributi. Ai sensi della normativa vigente, come sopra visto, la totalizzazione è invece possibile solamente ai fini della pensione di vecchiaia.
      Una rilevante novità del provvedimento è quella di permettere di usufruire della totalizzazione anche nel caso in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno solo dei fondi presso cui sono accreditati i contributi. Tale possibilità viene bilanciata dalla previsione per cui sono cumulabili esclusivamente i periodi assicurativi di durata non inferiore a sei anni (successivamente poi ridotto a tre anni).
      Si introduce invece una disciplina meno favorevole per quanto riguarda le modalità di calcolo per la liquidazione della pensione totalizzata, prevedendo in sostanza l'applicazione del metodo contributivo, sia per la quota a carico degli enti previdenziali pubblici sia (con limitate eccezioni)
 

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per la quota a carico degli enti previdenziali privatizzati. Si ricorda che invece la vigente normativa prevede che ciascun fondo, accertata la sussistenza del diritto, provvede a calcolare la misura del trattamento secondo i criteri previsti dal proprio ordinamento (articolo 71, comma 2, della legge n. 388 del 2000 e articolo 6 del decreto ministeriale n. 57 del 2003)».
      Da quanto esposto si evince che sono necessarie delle modifiche alla normativa vigente sulla totalizzazione che consentano di mantenere il precedente diritto maturato da chi, già iscritto a una o più forme pensionistiche obbligatorie, ha raggiunto il requisito contributivo pari o superiore a diciotto anni, al 31 dicembre 1995, applicando per il sistema di calcolo della pensione il sistema retributivo. Per coloro, invece, che non rientrano nei suddetti requisiti, è consentita la totalizzazione di qualsiasi periodo assicurativo, prescindendo dalla durata, in un unico trattamento pensionistico calcolato con il sistema contributivo per tutte le gestioni previdenziali. Ogni gestione o fondo eroga un trattamento pro quota in base ai contributi di cui dispone come versamenti effettuati.
      Con l'articolo 1 della presente proposta di legge si sostituisce il comma 1 del decreto legislativo n. 42 del 2006, prevedendo la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, di qualsiasi durata, al fine del conseguimento di un'unica pensione.
      Con l'articolo 2 si sostituisce l'articolo 4 del decreto legislativo n. 42 del 2006 (modalità di liquidazione del trattamento) reintroducendo di fatto lo spirito della legge delega n. 243 del 2004 e pertanto sia per gli enti previdenziali pubblici che per gli enti privatizzati di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996 si reintroduce il principio che il sistema di calcolo della pensione tiene comunque conto delle regole vigenti all'epoca dei versamenti dei contributi per garantire il calcolo con il sistema retributivo per coloro che avevano maturato diciotto anni di contributi alla data del 31 dicembre 1995.
      L'articolo 3 introduce l'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 42 del 2006. Tale ultimo articolo disciplina la possibilità di prevedere una pensione di vecchiaia supplementare costituita da una contribuzione che non sia stata utilizzata per il calcolo della pensione. Attualmente, infatti, può esistere una pensione supplementare da contribuzione versata all'Istituto nazionale della previdenza sociale per i titolari di pensione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, ma non viceversa e pertanto deve essere garantita la reciprocità tra le forme previdenziali.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, è data facoltà di cumulare, per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, anzianità e dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti, di qualsiasi durata, al fine del conseguimento di un'unica pensione. Tra le forme assicurative obbligatorie di cui al periodo precedente sono altresì compresi la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica».

Art. 2.

      1. L'articolo 4 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, è sostituito dal seguente:
      «Art. 4. – (Modalità di liquidazione del trattamento). – 1. In conformità alle disposizioni previste dalla legge 23 agosto 2004, n. 243, in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, il trattamento pensionistico è calcolato con le regole proprie

 

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dei diversi enti, in vigore al momento del versamento dei contributi, ai sensi di quanto previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335.
      2. È consentito il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso due o più forme pensionistiche nelle quali il lavoratore è stato iscritto, qualora tali periodi, separatamente considerati, non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni.
      3. La pensione è liquidata con il sistema retributivo, a condizione che alla data del 31 dicembre 1995 l'interessato possa far valere diciotto anni di contributi, anche totalizzati.
      4. Per gli enti previdenziali privatizzati ai sensi dei decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, la misura del trattamento è determinata in pro quota dalle singole gestioni e in base al sistema di calcolo vigente all'epoca del versamento dei contributi.
      5. Le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle singole gestioni previdenziali sono poste a carico delle gestioni interessate e sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione. I periodi d'iscrizione nelle diverse gestioni sono convertiti, ai fini della totalizzazione, nell'unità temporale prevista da ciascuna gestione sulla base dei seguenti parametri:

          a) sei giorni equivalgono a una settimana e viceversa;

          b) ventisei giorni equivalgono a un mese e viceversa;

          c) settantotto giorni equivalgono a un trimestre e viceversa;

          d) trecentododici giorni equivalgono a un anno e viceversa.

      6. Gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni di legge vigenti, con onere a carico delle gestioni interessate».

 

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Art. 3.

      1. Dopo l'articolo 6 del decreto-legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, è inserito il seguente:
      «Art. 6-bis. – (Pensione supplementare). – 1. Tutti i contributi che non sono utilizzati per il calcolo della pensione possono costituire, a domanda, una pensione supplementare, calcolata con il sistema contributivo, erogata dal fondo in cui sono stati versati, indipendentemente dal fondo che ha liquidato la pensione di vecchiaia o di anzianità, ivi compresi l'assicurazione generale obbligatoria, i fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi, nonché le casse dei professionisti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103».


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