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PDL 3872

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3872



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

NACCARATO, FIANO
Modifiche agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, in materia di autoriciclaggio

Presentata il 17 novembre 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge è volta al superamento di un grave vuoto legislativo nel sistema penale italiano in materia di autoriciclaggio, con il duplice obiettivo di rendere più efficace il contrasto alla criminalità organizzata e di armonizzare l'ordinamento giuridico nazionale ai contenuti delle direttive 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, e 2006/70/CE della Commissione, del 4 agosto 2006, oltre che della Convenzione contro il crimine organizzato transnazionale, ratificata ai sensi della legge 16 marzo 2006, n. 146.
      Dalle analisi della Direzione nazionale antimafia risulta evidente come negli ultimi anni si sia accentuata la tendenza delle organizzazioni di natura mafiosa a provvedere, oltre che alla specifica produzione del profitto illecito, anche alla successiva «pulizia» di tali proventi. L'acuirsi di questa pratica illegale si deve alla consapevolezza da parte degli appartenenti alle organizzazioni criminali di non rischiare alcuna condanna per un reato che, ad oggi, non è previsto nel codice penale italiano.
      Lo sviluppo delle più recenti indagini sulla criminalità organizzata ha fatto emergere come la condotta dei soggetti affiliati o partecipi alle associazioni per delinquere sia sempre più connessa e funzionale all'attività di riciclaggio. Al contempo, si è potuto constatare come la condotta dei soggetti esterni a tali associazioni sia diretta al perseguimento del medesimo obiettivo delle stesse associazioni criminali. È stato quindi possibile rilevare come, nel corso di tali condotte, gli associati assumano la funzione di riciclatori e viceversa.
 

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      Questa condizione di realtà fattuale confligge con la nozione penalistica prevista nell'ordinamento italiano, basata sulla netta e rigida distinzione tra il soggetto che commette il reato e il soggetto che può essere chiamato a rispondere dei delitti di cui agli articoli 648 (ricettazione), 648-bis (riciclaggio), 648-ter (impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale. Tale esclusione di punibilità per il delitto di riciclaggio nei confronti dell'autore o del compartecipe del reato deriva dalla considerazione – fin qui adottata dal legislatore nazionale – che l'utilizzo dei beni di provenienza illecita da parte dei partecipanti al delitto debba essere valutata come naturale prosecuzione del crimine presupposto. Per questo motivo tale condotta, nonostante l'evidente rilevanza criminosa, allo stato attuale non può assumere una rilevanza penale differente e autonoma.
      Di conseguenza l'azione di autoriciclaggio non è assunta al ruolo di illecito penale. E quindi secondo l'ordinamento vigente gli appartenenti alle associazioni a delinquere che pongono in essere condotte criminali da cui derivano proventi illeciti non possono rientrare nei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, dato che viene esclusa a priori la punibilità dell'autore o del compartecipe del reato, mentre può essere perseguibile un terzo estraneo che abbia cooperato con il reo, come evidenziato dalla circolare n. 2 del 5 febbraio 2009 dell'Associazione bancaria italiana che approfondisce il contenuto dei citati articoli del codice penale, segnalando la mancanza di punibilità dell'autore o del compartecipe del reato presupposto, come specificato dall'iniziale riserva «Fuori dai casi di concorso nel reato». L'effetto pratico è che, ad esempio, chi vende stupefacenti e rimette in circolazione i proventi dello spaccio può essere punito per il traffico di droga ma non per riciclaggio.
      La recente introduzione dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione delle direttive 2006/70/CE e 2005/60/CE concernenti la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo, ha posto nuovamente al centro dell'attenzione la non punibilità del soggetto che commette il reato presupposto. Questo dispositivo, di fatto, ha rettificato la nozione penale di riciclaggio introducendo l'assenza della clausola «Fuori dai casi di concorso nel reato».
      Il 16 agosto 2008 la circolare n. 81 del Comando generale del Corpo della guardia di finanza ha recepito la novità normativa, inserendo l'obbligo di segnalazione da parte dei Comandi delle operazioni sospette anche nei casi di corrispondenza tra il soggetto che commette il reato presupposto e colui che ricicla i proventi illecitamente incamerati. A riguardo anche il Fondo monetario internazionale, sempre nel 2008, ha sollecitato un apposito intervento legislativo in materia di autoriciclaggio nei confronti dell'Italia, così come il Governatore della Banca d'Italia Mario Draghi nel corso dell'audizione al Senato della Repubblica del 15 luglio 2008 ha auspicato una riforma della disciplina del riciclaggio, ricordando che il disegno di legge atto Senato n. 583 («Disposizioni in materia di grave allarme sociale e di certezza della pena») prevede la rettifica della fattispecie penale di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale.
      Appare altresì evidente come, nel corso delle inchieste giudiziarie, si stia consolidando la tendenza a invertire il meccanismo di acquisizione delle informazioni, indagando dapprima sul delitto derivato per poi giungere all'individuazione di quello presupposto, ovvero acquisendo i dati sul riciclaggio partendo dall'accertamento del delitto da cui derivano i proventi da «ripulire». A tale proposito risultano fondamentali numerose circolari dell'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia e il decalogo dell'Istituto del 12 gennaio 2001 che hanno provveduto a dettagliare gli indicatori di operazioni finanziarie sospette, tra cui le operazioni incongrue rispetto alle finalità dichiarate, l'ingiustificata interposizione di
 

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soggetti terzi, i mezzi di pagamento non appropriati all'operazione, il ricorso ripetuto alle tecniche di frazionamento e la presenza di soggetti nuovi ed estranei alle ordinarie logiche aziendali.
      A questo si aggiunge la necessità di contrastare la moltiplicazione di imprese e di sodalizi criminali la cui unica ragione d'essere risulta quella di «ripulire» le somme di provenienza illecita e, al contempo, la proliferazione di imprese di natura «mista», dove le attività lecite si fondono e si confondono con le pratiche illecite, fungendo da copertura relativamente alla fase di «ripulitura» dei proventi illegali. Tale tendenza si è acuita con il manifestarsi degli effetti della crisi economico-finanziaria a livello mondiale, allorché i rappresentanti delle organizzazioni criminali hanno provveduto a riversare i proventi delle attività illecite nel sistema delle piccole e medie imprese, operando il riciclaggio mediante l'acquisizione delle stesse imprese e successivamente utilizzando queste società per lo svolgimento di attività della medesima natura.
      I casi in cui i responsabili di un'attività delittuosa costituiscano una società al solo fine di riciclare i proventi dell'attività illecita è stato recentemente rilevato dalle indagini della magistratura e delle Forze dell'ordine sulle attività della ’ndrangheta in Calabria, dove si è osservato come gli appartenenti a un'organizzazione di stampo mafioso avessero costituito una cooperativa utilizzando il denaro «sporco» per pagare i dipendenti, mentre negli istituti di credito venivano versati i proventi derivanti dalla regolare erogazione delle prestazioni di servizi.
      Il presente progetto di legge intende colmare la lacuna giuridica che deriva dalla non punibilità del soggetto che commette il reato presupposto, al fine di introdurre nel sistema penale italiano il reato di autoriciclaggio. Si tratta di una novità la cui attuazione non richiede alcuna introduzione di un nuovo reato nel codice penale, ma la semplice modifica agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale da attuare con la soppressione dell'inciso «Fuori dai casi di concorso nel reato», affinché la condotta di riciclaggio da parte dell'autore di un altro reato mediante la quale il soggetto ha incamerato profitti illeciti divenga un'altra condotta punibile.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 648-bis, primo comma, le parole: «Fuori dei casi di concorso nel reato,» sono soppresse;

          b) all'articolo 648-ter, primo comma, le parole: «dei casi di concorso nel reato e» sono soppresse.


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