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PDL 3876

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3876



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CODURELLI, GNECCHI, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, DAMIANO, GATTI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA, SCHIRRU

Modifica all'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di indennità di fine lavoro a favore dei collaboratori coordinati e continuativi

Presentata il 18 novembre 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — L'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha previsto, in via sperimentale per gli anni 2009, 2010 e 2011 e nei soli casi di fine lavoro, l'erogazione di una somma in un'unica soluzione pari al 10 per cento del reddito percepito l'anno precedente, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni: a) operino in regime di monocommittenza; b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e siano stati accreditati presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per un numero di mensilità non inferiore a tre; c) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato
 

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presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre; d) non risultino accreditati nell'anno precedente almeno due mesi presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'articolo 2, comma 130, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha modificato la disposizione in questione, per gli anni 2010-2011, e nei soli casi di fine lavoro, elevando la somma percepita al 30 per cento del reddito percepito l'anno precedente, parzialmente modificando i requisiti per l'accesso. In particolare il reddito massimo è stato portato a 20.000 euro; con riguardo all'anno di riferimento il collaboratore deve essere stato accreditato presso la Gestione separata dell'INPS per almeno un mese, deve risultare senza lavoro da almeno due mesi e nell'anno precedente deve avere almeno tre mensilità accreditate presso la predetta Gestione separata. Rimangono fermi i requisiti originari per coloro che hanno maturato il diritto all'erogazione entro il 31 dicembre 2009.
      Per i giovani diventa sempre più difficile l'ingresso nel mondo del lavoro; quando vi accedono spesso, per poter vivere in maniera dignitosa, sono costretti a svolgere più lavori e nella maggior parte dei casi si tratta di pluricommittenze, per le quali sono tenuti a versare i contributi previdenziali. Si rileva a tale riguardo che già in alcune regioni, come ad esempio il Friuli Venezia Giulia, si riconosce la prestazione di sostegno al reddito anche in presenza di pluricommittenza. Con la presente proposta di legge si intende quindi riparare a quella che ad avviso dei proponenti si configura come una discriminazione. Con l'articolo 1 si intende modificare la normativa vigente permettendo anche ai lavoratori con più di una committenza di accedere alle prestazioni di sostegno al reddito, che sono commisurate in rapporto alla committenza cessata.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, dopo le parole: «operino in regime di monocommittenza» sono aggiunte le seguenti: «o di pluricommittenza».


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