Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Analisi tecnico-normativa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) Progetto di Legge Allegato

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 3994

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3994



 

Pag. 1

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

di concerto con il ministro dell'interno
(MARONI)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(GELMINI)

con il ministro per i beni e le attività culturali
(BONDI)

e con il ministro della gioventù
(MELONI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana fatto a Roma l'11 settembre 2008

Presentato il 28 dicembre 2010


      

torna su
Onorevoli Deputati! — Dopo un periodo di stasi, le relazioni bilaterali fra l'Italia e la Siria hanno recentemente avuto una ripresa. La visita in Italia del Ministro degli esteri siriano Mu'allim, che ha avuto luogo lo scorso settembre, ha infatti rappresentato l'avvio di una nuova fase caratterizzata da contatti ad alto livello che ha portato alla sottoscrizione di alcuni atti internazionali in diversi settori, tra cui quello culturale.
      Il nuovo Accordo di cooperazione culturale, firmato a Roma l'11 settembre 2008, si pone come strumento giuridico aggiornato e ha la finalità di realizzare nuove forme di collaborazione in campo culturale.
 

Pag. 2


      Il nuovo Accordo risponde, pertanto, alle seguenti esigenze:

          sostituire l'Accordo culturale firmato a Damasco nel 1971, sprovvisto di copertura finanziaria, al fine di disporre di un quadro normativo di maggiore portata ed efficacia;

          adattare i contenuti e le modalità di cooperazione previsti nel vecchio Accordo alle nuove caratteristiche e finalità degli scambi culturali, tenendo conto della crescente importanza che essi hanno assunto nel contesto delle relazioni internazionali.

      Il testo dell'Accordo è composto da un preambolo e da 16 articoli.
      Il preambolo esprime il comune desiderio di rafforzare i legami di amicizia fra Italia e Siria e di promuovere la cooperazione culturale in senso lato.
      L'articolo 1 esplicita l'obiettivo dell'Accordo: la cooperazione prevede attività per il rafforzamento dei rapporti nei campi della cultura e dell'istruzione, nonché l'attuazione di progetti nell'ambito dei programmi dell'Unione europea.
      L'articolo 2 dispone che le attività oggetto dell'Accordo siano svolte in conformità con le leggi e le normative in vigore nei rispettivi Paesi ed elenca i campi di applicazione dell'Accordo.
      L'articolo 3 incoraggia le rispettive istituzioni e organizzazioni pubbliche e private a promuovere lo studio della lingua e della cultura dell'altro Paese, nonché a facilitare le attività e l'eventuale istituzione di scuole e istituzioni culturali.
      L'articolo 4 prevede forme di collaborazione nei campi della musica, della danza, del teatro e del cinema, nonché lo scambio di mostre artistiche tipiche dei due Paesi e la partecipazione di artisti italiani e siriani a festival ed eventi di rilievo in Italia e in Siria.
      L'articolo 5 sostiene la collaborazione tra gli archivi, le biblioteche e i musei di entrambi i Paesi, attraverso lo scambio di informazioni, materiali, archivi informatici, esperti, progetti condivisi e pubblicazioni.
      L'articolo 6 rafforza la cooperazione nel campo dell'istruzione scolastica e universitaria e incoraggia lo scambio di informazioni, di insegnanti e di esperti del settore.
      L'articolo 7 considera la possibilità di offrire agli studenti universitari borse di studio e la frequenza di corsi tenuti presso le istituzioni universitarie dei rispettivi Paesi.
      L'articolo 8 facilita la cooperazione e promuove lo scambio di informazioni ed esperienze nell'ambito delle attività giovanili.
      L'articolo 9 incoraggia lo scambio di programmi culturali tra le emittenti radiofoniche e televisive dei rispettivi Paesi.
      L'articolo 10 favorisce la collaborazione per il ritrovamento e la conservazione del patrimonio archeologico e la fondazione di istituzioni atte a curare tali attività; impegna le rispettive amministrazioni al fine di prevenire il contrabbando di opere d'arte, beni culturali, materiali audio-visivi, opere protette dalle leggi sui diritti d'autore, documenti e altri oggetti di valore artistico.
      L'articolo 11 promuove la cooperazione attraverso le istituzioni e le organizzazioni sportive dei rispettivi Paesi, nonché la partecipazione agli eventi sportivi.
      L'articolo 12 dispone che le attività previste dall'Accordo e dai programmi esecutivi della Commissione congiunta (la cui istituzione è prevista dall'articolo 14 dell'Accordo), debbano essere realizzate su base di reciprocità e siano finanziate secondo la disponibilità dei fondi stanziati dai due Paesi.
      L'articolo 13 impegna le Parti a proteggere i diritti d'autore derivanti dall'attuazione dell'Accordo, in conformità con le leggi in vigore nei rispettivi Paesi e con gli obblighi previsti dagli accordi internazionali sui diritti d'autore, firmati da entrambe.
      L'articolo 14 istituisce la Commissione congiunta che garantisce l'attuazione dell'Accordo e negozia programmi esecutivi pluriennali.
      L'articolo 15 descrive la procedura per l'entrata in vigore dell'Accordo.
      L'articolo 16 disciplina gli aspetti relativi alla sostituzione del vecchio Accordo culturale fra i due Paesi, la durata di validità del nuovo Accordo e la modalità di denuncia dello stesso.

torna su
 

Pag. 3

 

Pag. 4

 

Pag. 5

 

Pag. 6

 

Pag. 7

 

Pag. 8

 

Pag. 9

 

Pag. 10

 

Pag. 11

 

Pag. 12

 

Pag. 13

 

Pag. 14

 

Pag. 15

 

Pag. 16

 

Pag. 17

 

Pag. 18


torna su
ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo.

        La collaborazione culturale fra Italia e Siria è stata finora regolata da un Accordo specifico del 1971 che, nel corso degli anni, ha dato luogo a diverse iniziative soprattutto nei settori linguistico e archeologico.

        La conclusione di un nuovo Accordo si è resa però necessaria al fine di creare un quadro normativo aggiornato e di maggior portata ed efficacia, anche alla luce del mutato contesto di applicazione dello stesso, soprattutto a seguito dell'introduzione delle nuove tecnologie per la comunicazione, e delle nuove esigenze e obiettivi dettati dal rilancio dei rapporti bilaterali.

        Analogamente ad altri atti già conclusi da parte italiana nel medesimo settore, la ratifica dell'Accordo deve essere autorizzata con atto avente forza di legge ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, dal momento che alcune sue disposizioni prevedono oneri per il bilancio dello Stato.

2. Analisi del quadro normativo nazionale.

        Le relazioni culturali tra la Repubblica italiana e la Repubblica Araba Siriana si inquadrano principalmente nell'ambito dell'Accordo di collaborazione culturale (ratificato nel maggio del 1974), seguito da un Protocollo esecutivo del luglio 2001. Nel settembre 2008 è stato firmato a Roma il nuovo Accordo di cooperazione culturale che, dalla sua entrata in vigore, sostituirà l'Accordo culturale del 1971.

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        Il presente provvedimento non incide su leggi o regolamenti vigenti.

4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

        Non si ravvisano profili di impatto costituzionale, in quanto il testo risponde agli impegni assunti internazionalmente dall'Italia.

5. Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

        Dall'analisi dell'Accordo non emergono profili di impatto normativo sull'assetto delle autonomie territoriali e sulle loro competenze.

 

Pag. 19

6. Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

        Non si riscontrano motivi di incompatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui sopra.

7. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

        La materia non rientra nell'alveo della delegificazione.

8. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

        Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga a quella dell'Accordo in oggetto.

9. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o su analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO EUROPEO E INTERNAZIONALE.

10. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

        Si attesta la compatibilità del provvedimento con l'ordinamento dell'Unione europea.

11. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano procedure di infrazione in materia.

12. Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

        L'intervento si pone quale completamento degli obblighi internazionali assunti in materia con la firma dell'Accordo in oggetto.

 

Pag. 20

13. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano linee prevalenti di giurisprudenza o giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

14. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano linee prevalenti di giurisprudenza o giudizi pendenti presso la Corte europea dei diritti dell'uomo relativamente ad analogo oggetto.

15. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

        Il provvedimento è conforme alle regolamentazioni adottate dagli altri Paesi europei sul medesimo oggetto.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Le definizioni normative non si discostano nella sostanza da quelle contenute nelle precedenti Convenzioni su analogo oggetto.

2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subìte dai medesimi.

        La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

        Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale, non è stata adottata la tecnica della novella.

 

Pag. 21

4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Il provvedimento in esame non determina effetti abrogativi di norme preesistenti.

5. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

        Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

        Non vi sono deleghe aperte sulla materia dell'Accordo.

7. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

        Il provvedimento non necessita di atti successivi attuativi.

8. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

        Non si ravvisa la necessità di elaborare una relazione statistica sull'oggetto dell'Accordo in esame.

 

Pag. 22


torna su
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

SEZIONE 1. IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI.

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

        Le relazioni culturali tra la Repubblica italiana e la Repubblica Araba Siriana si inquadrano principalmente nell'ambito dell'Accordo di collaborazione culturale (ratificato nel maggio del 1974), seguito da un Protocollo esecutivo del luglio 2001. Nel settembre 2008 è stato firmato a Roma il nuovo Accordo di cooperazione culturale che, dalla sua entrata in vigore, sostituirà l'Accordo culturale del 1971.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata della citazione delle relative fonti di informazione.

        La conclusione di un nuovo Accordo si è resa necessaria al fine di creare un quadro normativo aggiornato e di maggior portata ed efficacia, anche alla luce del mutato contesto di applicazione dello stesso, soprattutto a seguito dell'introduzione delle nuove tecnologie per la comunicazione, e delle nuove esigenze e obiettivi dettati dal rilancio dei rapporti bilaterali.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

        Con l'intervento regolatorio proposto si vuole promuovere ogni attività che miri a rafforzare la cooperazione tra i due Paesi nel campo della cultura e dell'istruzione.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio e lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e degli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

        Obiettivo generale dell'Accordo è il rafforzamento delle relazioni culturali bilaterali. Pertanto, esso si pone come quadro di riferimento per i programmi di cooperazione e scambi tra università, istituzioni, enti e organizzazioni culturali dei rispettivi Paesi. Il nuovo Accordo individua i mezzi di copertura finanziaria non previsti dall'Accordo del 1971.

 

Pag. 23

E) Indicazione delle categorie dei soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

        Per la parte italiana sono destinatari diretti dell'intervento il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero per i beni e le attività culturali.

        Come destinatari indiretti sono coinvolti anche università, musei, enti governativi competenti in materia di arti visive, spettacolo, letteratura, architettura, nonché organizzazioni pubbliche e private competenti per le attività giovanili e sportive.

        Sono altresì destinatari tutti i cittadini dei Paesi contraenti, fruitori dei servizi culturali derivanti dall'intervento regolatorio proposto.

SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE.

        Sono stati consultati i rappresentanti delle maggiori istituzioni operanti nel mondo della cultura dei Paesi interessati, università, musei, enti governativi competenti in materia di arti visive, spettacolo, letteratura, architettura nonché organizzazioni pubbliche e private competenti per le attività giovanili e sportive.

SEZIONE 3. VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO.

        La mancata ratifica del nuovo Accordo non consentirebbe di rafforzare le relazioni e le attività di cooperazione culturale fra Italia e Siria.

SEZIONE 4. VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE.

        Nel merito, non sono emerse opzioni alternative, né nell'ambito della stessa amministrazione, né nel corso delle consultazioni.

SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA.

        L'opzione regolatoria proposta si giustifica in un'ottica di rafforzamento delle relazioni culturali tra i Paesi contraenti, alla luce del mutato contesto giuridico, economico e sociale, soprattutto a seguito dell'introduzione delle nuove tecnologie per la comunicazione.

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

        Il metodo di analisi è consistito nella valutazione del rapporto costi/benefìci e dei notevoli vantaggi politici ed economici che possono derivare a entrambi i Paesi dalla ratifica dell'Accordo in argomento.

 

Pag. 24

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

        Non ci sono svantaggi o elementi di criticità ai fini della ratifica dell'Accordo in esame. Anzi, dall'intervento regolatorio discenderanno vantaggi nelle relazioni tra Italia e Siria.

C) Indicazioni degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti.

        Non sono previsti obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti.

D) Eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate.

        Non sono state prese in esame altre opzioni rispetto all'intervento regolatorio, né nell'ambito dell'amministrazione proponente, né in fase di consultazione.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

        L'articolo 14 dell'Accordo prevede la creazione di una Commissione congiunta, che si riunirà alternativamente a Damasco e Roma e avrà il compito di negoziare e monitorare i programmi esecutivi pluriennali.

        Le risorse finanziarie necessarie ai Ministeri interessati per rendere operativo l'Accordo sono specificate nella relazione tecnico-finanziaria allegata.

        È evidente che gli effetti dell'intervento regolatorio dipenderanno anche dalle risorse economiche disponibili per l'attuazione dei programmi culturali.

SEZIONE 6. INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE.

        L'intervento regolatorio amplierà l'offerta culturale sul mercato con sicuri effetti positivi sulla qualità della stessa, nonché sulla competitività delle istituzioni coinvolte.

SEZIONE 7. MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO.

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

        L'attuazione dell'Accordo è competenza della Direzione generale per la promozione culturale del Ministero degli affari esteri, in

 

Pag. 25

collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero per i beni e le attività culturali.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione in ordine all'intervento.

        Non sono previste nuove forme di pubblicità oltre alla normale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

        La Commissione congiunta provvederà al monitoraggio del presente intervento regolatorio. Ciò permetterà un'attuazione corretta e funzionale dell'Accordo.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.

        Sulla base del monitoraggio della Commissione congiunta, il Ministero degli affari esteri elaborerà la verifica sull'impatto della regolamentazione (VIR) con cadenza biennale, esaminando soprattutto l'efficacia dell'Accordo e i benefìci prodotti dallo stesso anche in un'analisi di rapporto costi/benefìci, a seguito della quale si potrà valutare la necessità di eventuali interventi correttivi.

 

Pag. 26


torna su
DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana, fatto a Roma l'11 settembre 2008.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 209.300 per l'anno 2011, di euro 209.300 per l'anno 2012 e di euro 213.680 annui a decorrere dall'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Pag. 27

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

torna su
 

Pag. 28

 

Pag. 29

 

Pag. 30

 

Pag. 31

 

Pag. 32

 

Pag. 33

 

Pag. 34

 

Pag. 35

 

Pag. 36

 

Pag. 37

 

Pag. 38


Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Analisi tecnico-normativa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) Progetto di Legge Allegato
torna su