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PDL 3998

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3998



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FARINA COSCIONI, MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, MECACCI, BERNARDINI, ZAMPARUTTI

Disposizioni in materia di perentorietà dei termini previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, per i procedimenti relativi al riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e alla concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo

Presentata il 5 gennaio 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — Dal 22 gennaio 2002, con il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, è entrato in vigore il nuovo «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie». Il testo reca un complessivo riordino e una corposa semplificazione di tutta la materia concernente infermità e invalidità del personale civile, militare e delle Forze di polizia dipendente dalle pubbliche amministrazioni.
      Il dipendente che abbia subìto lesioni o contratto infermità o che abbia subìto aggravamenti di infermità o di lesioni preesistenti, ovvero l'avente diritto in caso di morte del dipendente, per far accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio può presentare domanda scritta all'ufficio o al comando presso il quale presta servizio, indicando specificamente la natura dell'infermità o della lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove
 

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possibile, le conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneità al servizio, allegando ogni documento utile e, quindi, possibilmente anche un'esauriente consulenza medico-legale.
      Il 3 novembre 2010, presso la Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni, si è svolta l'audizione del dottor Bilanzone, Direttore generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati presso il Ministero della difesa.
      Dagli atti della Commissione è emerso un quadro preoccupante circa i ritardi con cui sono svolti i procedimenti per la valutazione delle domande presentate dal personale delle Forze armate tese a ottenere il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio. La medesima situazione si riscontra anche per quanto concerne gli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile.
      Nonostante il citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001 preveda tempistiche rigorosamente scandite per l'adozione degli atti endoprocedimentali e conseguentemente per l'emissione del provvedimento conclusivo, si registrano inaccettabili ritardi che spostano oltre ogni più rosea previsione la conoscenza dell'esito della domanda da parte del soggetto richiedente il beneficio. Invero si registrano molti casi dove il tempo medio di attesa è superiore ai cinque anni. Tutto questo è inaccettabile, anche e in primo luogo nella considerazione che l'efficienza di una pubblica amministrazione si misura nei fatti e, quindi, anche sui tempi con cui fornisce le dovute risposte ai cittadini, in particolare a coloro che indossano una divisa e che proprio a causa della specificità dell'impiego spesso, purtroppo, contraggono gravi patologie che ne causano il decesso ancor prima che l'amministrazione abbia adottato il richiesto provvedimento di riconoscimento della dipendenza o meno delle infermità da causa di servizio.
      La presente proposta di legge consta di un solo articolo e ha lo scopo di garantire il massimo rispetto dei termini previsti dal regolamento citato, prevedendo in caso di superamento degli stessi l'accoglimento della domanda del dipendente, nonché un'effettiva responsabilità penale e civile a carico del responsabile del procedimento.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I termini previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, per i procedimenti relativi al riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e alla concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, sono perentori. La loro inosservanza costituisce illecito sanzionabile a norma dell'articolo 328, primo comma, del codice penale. Il responsabile dell'inosservanza di tali termini è tenuto al risarcimento del danno cagionato per dolo o colpa.
      2. Decorsi i termini procedimentali massimi previsti per l'adozione del provvedimento finale ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, il procedimento instaurato su domanda, ai sensi dell'articolo 2, o d'ufficio, ai sensi dell'articolo 3 del medesimo regolamento s'intende concluso nel senso del riconoscimento della dipendenza della lesione o dell'infermità da causa di servizio.
      3. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le disposizioni necessarie per conformare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, alle disposizioni del presente articolo.


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