PDL 4016
XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4016
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BOBBA, BELLANOVA, BERRETTA, BOCCUZZI, CODURELLI, DAMIANO, GATTI, GNECCHI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, SANTAGATA, SCHIRRU
Modifiche alla legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici ai superstiti con i redditi del beneficiario, nonché sottoposizione dei medesimi trattamenti a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito
Presentata il 19 gennaio 2011
Onorevoli Colleghi! — È già stata presentata alla Camera dei deputati una proposta di legge per rivedere il trattamento tributario della famiglia nel suo complesso e per individuare misure a sostegno del coniuge superstite. Purtroppo però non si riesce a trovare la disponibilità del Governo per discutere riforme generali. Con la proposta di legge atto Camera n. 1077 era stata proposta una modifica del sistema fiscale che, con la normativa vigente, penalizza la famiglia monoreddito con figli a carico.
Già la Corte costituzionale, con la sentenza n. 179 del 15 luglio 1976, aveva invitato il Parlamento a correggere questa distorsione, ma, nonostante la reiterazione della sollecitazione, la situazione è rimasta invariata, e nonostante il Parlamento, con l'articolo 19 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, avesse delegato il Governo ad adottare appositi decreti legislativi il cui
iter, pur iniziato, non si è tuttavia concluso. Ha pesato probabilmente sulle «inadempienze» la considerazione che l'introduzione
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del quoziente familiare avrebbe comportato una forte diminuzione delle entrate.
Nella XIV legislatura, poi, la maggioranza di Governo aveva scelto di puntare sulla sostanziale eliminazione del carattere progressivo dell'imposizione fiscale, verso due sole aliquote (23 per cento e 33 per cento), eliminazione che avrebbe reso meno incisiva la valorizzazione del reddito familiare.
È assolutamente urgente intervenire almeno per quanto riguarda la pensione di reversibilità.
È indispensabile inserire nella normativa previdenziale e fiscale delle misure a sostegno del coniuge superstite, il quale nella maggior parte dei casi si trova in gravi difficoltà economiche a seguito del lutto sofferto. Oltre, quindi, a ribadire che, nonostante la perdita affettiva, il nucleo familiare resta tale e non deve essere abbandonato dalle istituzioni, con la presente proposta di legge, si modifica la normativa relativa alla pensione di reversibilità. Infatti, all'articolo 1 si prevede la cumulabilità del reddito del coniuge superstite con quello del
de cuius, con la conseguente abrogazione della tabella
F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335.
L'articolo 2 prevede l'introduzione dell'imposta sostitutiva, pari al 20 per cento, per i redditi derivanti dai trattamenti di reversibilità.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Cumulo del trattamento pensionistico ai superstiti con i redditi del beneficiario).
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario».
2. La tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, è abrogata.
Art. 2.
(Imposta sostitutiva sui trattamenti pensionistici in favore dei superstiti).
1. I trattamenti pensionistici in favore dei superstiti delle forme pensionistiche obbligatorie sono soggetti a un'imposta sostitutiva pari al 20 per cento.
2. I redditi derivanti dai trattamenti pensionistici di cui al comma 1 del presente articolo sono esclusi dalla base imponibile ai sensi della lettera a) del comma 3 dell'articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.