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PDL 4010

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4010



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SCHIRRU, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, DAMIANO, GATTI, GNECCHI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA, AMICI, BENAMATI, BOCCIA, BOFFA, BORDO, BOSSA, BRAGA, BUCCHINO, BURTONE, CAPODICASA, CARELLA, MARCO CARRA, CENNI, CUPERLO, DE BIASI, DE MICHELI, DE PASQUALE, D'INCECCO, DUILIO, ESPOSITO, FADDA, GIANNI FARINA, FARINONE, FIANO, FOGLIARDI, FRONER, GHIZZONI, GRASSI, IANNUZZI, LAGANÀ FORTUGNO, MAZZARELLA, MOTTA, MURER, NARDUCCI, OLIVERIO, MARIO PEPE (PD), POMPILI, RIGONI, ROSSA, RUGGHIA, SAMPERI, SBROLLINI, SERVODIO, SIRAGUSA, STRIZZOLO, TIDEI, TULLO

Modifica all'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernente la misura del trattamento pensionistico di reversibilità in favore del coniuge superstite

Presentata il 18 gennaio 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge nasce con il sostegno popolare di oltre 3.500 firme, raccolte dal Sindacato pensionati italiani (Spi) CGIL della Sardegna, con cui si chiede di portare l'aliquota della pensione di reversibilità dall'attuale 70 per cento al 100 per cento.
      La proposta di legge muove dalla considerazione che quando la pensione del coniuge deceduto è l'unico reddito della coppia, il passaggio al 60 per cento del reddito disponibile crea un disagio ancora più sentito in momenti di crisi come l'attuale. Due sono le constatazioni più rilevanti: l'alto numero dei casi e il basso importo della pensione che risulta decurtato del 40 per cento e il fatto che il legislatore, anche quando elevò l'aliquota di reversibilità al 70 per cento in favore degli orfani di entrambi i genitori (introdotta con l'articolo 1, comma 41, della
 

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legge 8 agosto 1995, n. 335), decise basandosi sulle spese per le tariffe e per i servizi (nettezza urbana, luce e gas) che restano in carico al coniuge superstite.
      La riforma del sistema pensionistico risale al 1992, quando con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, poi integrato dalla citata legge n. 335 del 1995, furono decisi tagli sostanziali alle pensioni di reversibilità, ossia quelle che ricevono i coniugi vedovi. In base al comma 41 dell'articolo 1 della legge n. 335 del 1995 è sufficiente superare anche di pochissimo il reddito stabilito per incorrere nei tagli del 25, del 40 o del 50 per cento della pensione del coniuge.
      Soprattutto le donne, che vivono queste situazioni, dopo una vita spesa per il benessere della famiglia, si ritrovano a dover dipendere dalla bontà dei propri figli o a fare riferimento ai servizi comunali per richiedere un minimo di sostegno sociale.
      La misura della pensione ai superstiti si determina applicando le aliquote stabilite dalla legge alla pensione diretta del lavoratore deceduto o alla pensione che gli sarebbe spettata, nel caso di lavoratore assicurato ma non pensionato (articolo 13 della legge n. 218 del 1952).
      L'articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995 ha introdotto il principio del cumulo parziale della pensione ai superstiti con i redditi del beneficiario, in misura graduata in rapporto ad essi. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti oppure inabili.
      Com’è noto, sulla predetta norma è stata sollevata questione di legittimità costituzionale, in ordine alla ragionevolezza di una tale riduzione del diritto, per un presunto contrasto con i princìpi di proporzionalità e di adeguatezza delle prestazioni previdenziali. La Suprema Corte, tuttavia, ha dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza la questione di costituzionalità, ritenendo che tale norma, lungi dal «sottrarre» al coniuge superstite la pensione di reversibilità, «ne disciplina l'ammontare in termini bensì restrittivi, ma entro i limiti della ragionevolezza». Ad avviso della Corte deve tenersi conto del principio secondo cui il legislatore può – al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio e di contenere la spesa previdenziale – ridurre anche trattamenti pensionistici già in atto.
      Su un totale di circa 3.873.000 pensioni ai superstiti erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), 3.429.000 circa sono erogate in favore di donne, soprattutto in conseguenza di una loro maggiore longevità; in particolare, tra le donne che beneficiano di questo trattamento, le titolari di pensione ai superstiti nella misura intera sono circa 3.429.000 (circa il 90 per cento del totale), mentre sono circa 105.000 coloro che lo percepiscono nella misura ridotta del 25 per cento, circa 55.000 nella misura ridotta del 40 per cento e circa 40.500 nella misura ridotta del 50 per cento. Pertanto, per differenza, le pensioni erogate in favore degli uomini sono circa 444.000 e di queste il 78 per cento (circa 345.000) è percepito in misura intera, il 10 per cento (circa 50.000) in misura ridotta del 25 per cento, il 6 per cento (circa 25.000) in misura ridotta del 40 per cento e il 6 per cento (circa 24.000) in misura ridotta del 50 per cento.
      Per un'analisi più dettagliata dei dati riportati si rimanda alla seguente tabella:

RIDUZIONE PENSIONI AI SUPERSTITI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 41, DELLA LEGGE N. 335 DEL 1995
Gli importi sono mensili (euro) - I dati si riferiscono alle pensioni erogate dall'INPS
  UOMINI DONNE TOTALE

RIDUZIONE

NUMERO

IMPORTO
RIDUZIONE

NUMERO

IMPORTO
RIDUZIONE

NUMERO

IMPORTO
RIDUZIONE
0% 345.062 0 3.229.399 0 3.574.461 0
25% 50.507 3.837.607 104.445 11.289.556 154.952 15.127.163
40% 24.591 3.474.764 55.027 13.029.178 79.618 16.503.942
50% 23.961 5.247.090 40.493 14.123.818 64.454 19.370.908
TOTALE 444.121 12.559.461 3.429.364 38.442.552 3.873.485 51.002.013

 

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      Secondo i dati forniti dal sindacato, in Sardegna le pensioni ai superstiti sono 65.920 e nel 91 per cento dei casi il titolare è di sesso femminile, per un importo medio di 503 euro. Dai dati del 2009, i pensionati dell'INPS rappresentano il 21 per cento della popolazione. Oristano ha l'importo medio mensile inferiore (580,40 euro) rispetto alla provincia di Carbonia-Iglesias che detiene il più elevato (858,92 euro). L'importo medio mensile più basso è della provincia dell'Ogliastra con 425,04 euro, su una media totale di 503,56 euro.
      Anche presso la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati ci siamo occupati del problema con un'interrogazione parlamentare e la stessa Unione europea sta discutendo dell'anomalia del sistema pensionistico e ha invitato gli Stati membri a incrementare gli importi. Nel nostro Paese va tenuto conto che l'inflazione e il mancato adeguamento al costo della vita hanno ridotto il potere di acquisto delle pensioni e che già le pensioni medie sono purtroppo molto basse, soprattutto quelle delle donne. Parliamo di donne, spesso «casalinghe per forza» per sostenere le proprie famiglie, che magari hanno lavorato e versato per molti anni i contributi previdenziali, ma che hanno lasciato il mondo del lavoro per seguire la famiglia e i figli.
      Com’è stato riconosciuto dalla stessa segreteria nazionale del SPI-CGIL, quella avviata in Sardegna è «un'iniziativa apripista da esportare in tutta Italia. Per realizzare questo progetto, la copertura finanziaria può essere assicurata in primis dalle risorse derivanti dal contrasto del lavoro sommerso, senza dimenticare che il bilancio dell'INPS è in attivo già da diversi anni». Ulteriori risorse economiche potrebbero essere reperite rivedendo le modalità contributive dei lavoratori, con un incremento delle aliquote in proporzione al reddito e con forme di contribuzione volontaria.
      La proposta di legge si compone di due articoli. Il primo propone una modifica all'articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, in cui si specifica che l'aliquota percentuale della pensione da liquidare al coniuge superstite è elevata al 100 per cento quando nell'anno di decorrenza il beneficiario risulta sprovvisto di redditi di qualsiasi natura, con la sola esclusione degli interessi di importo complessivo non superiore a 500 euro derivanti da depositi di risparmio. In caso di conseguimento di redditi di qualsiasi natura in data successiva alla prima liquidazione, il cumulo con il trattamento pensionistico avviene nei limiti di cui alla tabella F allegata alla medesima legge n. 335 del 1995, ridotti a un terzo.
      Per quanto riguarda la copertura finanziaria, non risultando possibile procedere, a causa della complessità della materia trattata, all'esatta determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni proposte, la quantificazione degli oneri e l'individuazione dei relativi mezzi di copertura sono rimesse a specifici provvedimenti legislativi.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il secondo periodo del comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono inseriti i seguenti: «L'aliquota percentuale della pensione da liquidare al coniuge superstite è elevata al 100 per cento quando nell'anno di decorrenza il beneficiario risulta sprovvisto di redditi di qualsiasi natura, con la sola esclusione degli interessi di importo complessivo non superiore a 500 euro derivanti da depositi di risparmio. In caso di conseguimento di redditi di qualsiasi natura in data successiva alla prima liquidazione, il cumulo con il trattamento pensionistico avviene nei limiti di cui all'allegata tabella F ridotti a un terzo».

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, si provvede mediante appositi stanziamenti da iscrivere annualmente nella legge di stabilità.


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