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PDL 4078

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4078



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CAMBURSANO, BORGHESI, CIMADORO

Istituzione del Fondo per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese e disposizioni in materia di cessione dei relativi crediti alla Cassa depositi e prestiti

Presentata il 15 febbraio 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — Il problema dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni alle imprese è sempre stato in Italia una delle principali cause di fallimento di molte imprese, ma negli ultimi anni questo fenomeno ha assunto delle dimensioni particolarmente preoccupanti.
      L'indagine svolta ad aprile 2010 dall'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) presso le imprese associate, ha evidenziato come il 98 per cento delle imprese di costruzioni che operano nel settore dei lavori pubblici subisce ritardi di pagamento da parte della pubblica amministrazione.
      In particolare, il 58 per cento di tali imprese registra ritardi medi di pagamento superiori ai due mesi, il 30 per cento evidenzia tempi medi di ritardo compresi fra i tre e i quattro mesi, mentre il 28 per cento delle imprese subisce, mediamente, ritardi superiori ai quattro mesi, con un 10 per cento di imprese per le quali i ritardi medi superano i sei mesi.
      Si tratta di dati peggiori rispetto a quelli registrati dalla stessa indagine condotta dall'ANCE nel gennaio 2009. I suddetti dati, uniti ad una contingenza economica aggravata dal razionamento del credito operato dalle banche, nella migliore delle ipotesi impedisce agli operatori economici di procedere all'indispensabile programmazione delle proprie attività, mentre nel peggiore dei casi mette seriamente a rischio la sopravvivenza delle imprese.
 

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      Per cercare di risolvere il problema, il 28 aprile 2010 è stata approvata, da parte della Commissione mercato interno del Parlamento europeo, la proposta di direttiva europea che prevede l'armonizzazione del termine massimo di pagamento a trenta giorni, sia per i rapporti contrattuali tra privati e pubblica amministrazione che per i rapporti contrattuali tra privati, nonché l'introduzione di importanti sanzioni finanziarie nel caso di ritardato pagamento, in modo da garantire un migliore livello di indennizzo per le imprese che subiscono ritardi.
      In data 24 gennaio 2011 il Consiglio europeo ha definitivamente adottato la direttiva con la quale si prospetta una rifusione della direttiva 2000/35/CE già attuata in Italia dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali che compromettono il corretto funzionamento del mercato interno.
      Dopo le necessarie revisioni formali tale direttiva verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, ma intanto la pubblica amministrazione italiana continua ad essere debitrice nei confronti delle imprese per un ammontare pari a circa 70 miliardi di euro.
      Al fine di arginare questo annoso problema, la presente proposta di legge individua strumenti giuridici ulteriori rispetto a quelli in vigore, prevedendo l'intervento della Cassa depositi e prestiti al fine di garantire la necessaria liquidità alle pubbliche amministrazioni, in modo tale da accelerare i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni alle imprese.
      Con la presente proposta di legge si prevede la possibilità per i fornitori con crediti liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2010, derivanti dalla fornitura di beni e servizi alle amministrazioni pubbliche, di cedere i propri crediti alla Cassa depositi e prestiti. A tal fine la proposta di legge prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito fondo, denominato «Fondo per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese», al quale, dopo essere state versate all'entrata, sono riassegnate le somme iscritte nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato relative ai debiti ceduti alla Cassa depositi e prestiti.
      D'altro canto la Cassa depositi e prestiti provvederà ai pagamenti relativi ai crediti ceduti dai fornitori a valere su di un Fondo istituito presso la gestione separata della Cassa medesima con una dotazione pari ad un miliardo di euro.
      La proposta di legge stabilisce, inoltre, che il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento delle somme erogate dalla Cassa in un periodo massimo di quindici anni, a carico del Fondo istituito presso il Ministero, e dovrà corrispondere, a decorrere dall'anno 2011, anche gli oneri di gestione.
      La Cassa depositi e prestiti è tenuta a predisporre apposita rendicontazione annuale sull'amministrazione del Fondo destinato al pagamento dei crediti ad essa ceduti da parte dei fornitori. Tale rendicontazione deve essere trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.
      Si prevede inoltre di demandare ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità applicative delle disposizioni in esame, con riferimento alle condizioni generali per l'accesso al Fondo, alla natura dei crediti e degli importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere alla Cassa sulle somme erogate, nonché alle modalità, ai tempi e ai termini di erogazione alla Cassa di quanto alla stessa dovuto.
      I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri e interessi passivi a carico delle amministrazioni debitrici.
      Infine, la presente proposta di legge valuta in 175 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2011, gli oneri connessi all'attuazione della presente proposta di legge, dove l'intervento della Cassa si configura come una operazione di sconto di crediti
 

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operata da un intermediario finanziario esterno alle amministrazioni pubbliche, cui il debitore (Stato) paga una remunerazione corrispondente agli oneri di gestione dell'operazione.
      L'articolo 2 provvede alla necessaria copertura finanziaria del provvedimento proposto, mentre l'articolo 3 prevede un regolamento di attuazione e l'articolo 4 prevede la clausola di entrata in vigore.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Fondo per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese).

      1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese, di seguito denominato «Fondo», al quale sono riassegnate le dotazioni in conto residui e quelle relative a residui passivi perenti, previamente versate in entrata, relative a crediti liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2010, derivanti dalla fornitura di beni e servizi alle amministrazioni pubbliche, ceduti alla Cassa depositi e prestiti Spa (CDP Spa) dai fornitori sulla base di idonei titoli giuridici.
      2. La CDP Spa in relazione alle cessioni di credito di cui al comma 1, dispone i pagamenti a valere sulle risorse disponibili di un fondo istituito presso la gestione separata della medesima Cassa, con una dotazione pari a 1 miliardo di euro, le cui risorse costituiscono patrimonio destinato, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La disposizione di pagamenti a favore di fornitori di pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali è subordinata alla condizione che le stesse abbiano provveduto a istituire nei loro bilanci un fondo analogo a quello di cui al comma 1, per crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi a tali amministrazioni, ceduti alla CDP Spa dai fornitori stessi sulla base di idonei titoli giuridici, e a fronte di impegni analoghi a quanto previsto dal citato comma 1. A tal fine la CDP Spa si avvale anche delle somme stanziate su appositi fondi istituiti

 

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dalle amministrazioni pubbliche non statali ed è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.
      3. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento, a favore della CDP Spa delle somme erogate a carico del Fondo, in un periodo massimo di quindici anni, nonché, a decorrere dal 2011, alla corresponsione degli oneri di gestione. Analogamente, le pubbliche amministrazioni non statali provvedono al pagamento in favore della CDP Spa, delle somme erogate a carico del fondo da loro stesse istituito, in un periodo massimo di quindici anni, nonché, a decorrere dal 2011, alla corresponsione degli oneri di gestione.
      4. La CDP Spa predispone il rendiconto annuale sulla gestione del Fondo da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, in ordine alle condizioni generali per l'accesso al Fondo, alla natura dei crediti e ai relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate, alle modalità, ai tempi e ai termini di erogazione alla CDP Spa di quanto alla stessa dovuto.
      5. I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri e interessi passivi a carico delle amministrazioni debitrici.
      6. Dal presente articolo discendono oneri pari a 175 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dalla presente legge pari a 175 milioni di euro annui per

 

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ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 si provvede mediante le disposizioni di cui al presente articolo.
      2. A decorrere dall'anno 2011 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e di parte corrente, sono ridotti, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale ed alla società Ferrovie dello Stato Spa, al fine di determinare un risparmio di spesa pari a 175 milioni di euro annui.
      3. Al fine di garantire la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del comma 2.

Art. 3.
(Regolamento di attuazione).

       1. Con regolamento emanato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, della presente legge.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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