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PDL 4107

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4107



 

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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati

LOLLI, DI STANISLAO, MANTINI, TOTO, BERSANI, BINDI, FRANCESCHINI, MARIANI, AGOSTINI, ALBONETTI, AMICI, ARGENTIN, BACHELET, BARBATO, BARBI, BARETTA, BELLANOVA, BELTRANDI, BERNARDINI, BERRETTA, BOBBA, BOCCIA, BOCCUZZI, BOFFA, BONAVITACOLA, BORDO, BORGHESI, BOSSA, BRANDOLINI, BRESSA, BRIGUGLIO, BUCCHINO, BUONFIGLIO, BURTONE, CALVISI, CAMBURSANO, CAPANO, CAPODICASA, CARDINALE, CARELLA, CAUSI, CAVALLARO, CECCUZZI, CENNI, CIRIELLO, CODURELLI, COLANINNO, COLOMBO, CONCIA, CORSINI, COSCIA, CUOMO, CUPERLO, D'ALEMA, DAL MORO, DAMIANO, D'ANTONA, D'ANTONI, DE BIASI, DE MICHELI, DE PASQUALE, DE TORRE, DI BIAGIO, DI GIUSEPPE, D'INCECCO, DUILIO, EVANGELISTI, FADDA, GIANNI FARINA, FARINA COSCIONI, FARINONE, FASSINO, FAVIA, FEDI, FERRANTI, FERRARI, FIANO, FIORIO, FIORONI, FLUVI, FOGLIARDI, FRONER, GARAVINI, GAROFANI, GASBARRA, GATTI, GENOVESE, GENTILONI SILVERI, GHIZZONI, GIACHETTI, GIACOMELLI, GINEFRA, GIOVANELLI, GNECCHI, GOZI, GRANATA, GRASSI, GRAZIANO, LA FORGIA, LAGANÀ FORTUGNO, LARATTA, LENZI, LETTA, LEVI, LO MORO, LOSACCO, LOVELLI, LUCÀ, LULLI, LUONGO, MADIA, MARAN, MARCHI, MARCHIONI, CESARE MARINI, MARROCU, MARTELLA, PIERDOMENICO MARTINO, MASTROMAURO, MATTESINI, MAZZARELLA, MECACCI, MELANDRI, MELIS, GIORGIO MERLO, MERLONI, MESSINA, META, MIGLIAVACCA, MIGLIOLI, MINNITI, MIOTTO, MISIANI, MOGHERINI REBESANI, MONAI, MOSCA, MURER, NACCARATO, NANNICINI, NARDUCCI, NICOLAIS, OLIVERIO, ANDREA ORLANDO, PALAGIANO, PALOMBA, ARTURO MARIO LUIGI PARISI, PEDOTO, PELUFFO, MARIO PEPE (PD), PES, PICCOLO, PICIERNO, PIFFARI, PISTELLI, PIZZETTI, POLLASTRINI, POMPILI, PORCINO, PORTA, PORTAS, PROIETTI COSIMI, QUARTIANI, RAISI, RAMPI, RECCHIA, RIGONI, ROSATO, ROSSA, ROSSOMANDO, ROTA, RUBEN, RUBINATO, RUGGHIA, ANTONINO RUSSO, SAMPERI, SANI, SANTAGATA, SARUBBI, SBROLLINI, SCARPETTI, SCHIRRU, SERENI, SERVODIO, SIRAGUSA, SORO, SPOSETTI, STRIZZOLO, TEMPESTINI, FEDERICO TESTA, TIDEI, TOCCI, TOUADI, TRAPPOLINO, TULLO, LIVIA TURCO, MAURIZIO TURCO, VACCARO, VASSALLO, VELO, VELTRONI, VENTURA, VERINI, VICO, VILLECCO CALIPARI, ZACCARIA, ZAMPA, ZAMPARUTTI, ZAZZERA, ZUCCHI, ZUNINO

Disposizioni per la ricostruzione e lo sviluppo economico-sociale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, nonché per la prevenzione dei rischi sismici

Presentata il 21 febbraio 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge, costruita su piattaforma wiki, ha ricevuto il contributo di chiunque avesse da proporre argomenti su questo tema. È stata, pertanto, scritta dai cittadini sulla base di confronto e discussioni. Su
 

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questa proposta di legge è stata avviata una raccolta di firme per la presentazione di una proposta di legge di iniziativa popolare. La proposta di legge nasce dalla necessità dei cittadini aquilani di gestire la fase post-terremoto con regole certe, previste per legge e non con ordinanze più o meno convenienti e urgenti, in deroga alle leggi vigenti.
      Contemporaneamente, con un pizzico di presunzione, si è pensato ad una legge che potesse regolare, in generale, le fasi «post-emergenza» di qualsiasi disastro naturale, fin troppo frequenti in Italia e solitamente gestite con politiche commissariali e d'emergenza, terreno in cui le irregolarità e il pericolo di infiltrazioni malavitose prosperano.
      Nei primi sei articoli della proposta di legge la gestione viene ricondotta a strutture esistenti previste dalla Costituzione: sindaci e presidenti di province e di regioni, coordinate nel Comitato di gestione istituzionale, costituito in maniera ponderata tra tutti gli organi coinvolti. Il Comitato sovrintende e coordina le operazioni necessarie, controlla e informa i cittadini colpiti da un disastro naturale o ambientale sugli interventi posti in essere nell'ambito della gestione post-emergenza. Si prevede l'adozione di un accordo di programma quadro che, di fatto, è lo strumento operativo per mezzo del quale il Comitato applica le determinazioni necessarie agli interventi.
      L'articolo 7 stabilisce i criteri generali degli interventi di ricostruzione mentre l'articolo 8 prevede la programmazione di altri interventi che si rendessero necessari.
      Negli articoli seguenti (articoli 9-14) sono riportate le previsioni normative per la ricostruzione degli immobili, sia privati che pubblici, e per gli interventi sui beni culturali, nell'ottica della massima sicurezza antisismica, del risparmio energetico, dell'ecosostenibilità, prevedendo il divieto di occupazione di nuovi spazi al fine di evitare l'eccesso di cementificazione e di sfruttamento del territorio, nel rispetto della socialità e della storia sociale del tessuto urbano; l'articolo prevede, altresì, la ricostruzione totale del patrimonio immobiliare anche facendo ricorso allo strumento pubblico (surroga da parte dei comuni) in caso di proprietario inadempiente. Esso estende l'applicazione della legge n. 717 del 1949 che destina una quota almeno pari al 2 per cento della spesa totale per nuove costruzioni o ricostruzioni di edifici pubblici per l'abbellimento dei palazzi pubblici, anche alle scuole e alle università, in ogni caso sotto il controllo della soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della regione Abruzzo.
      L'articolo 15 reca le norme economico- fiscali che, applicandosi automaticamente in caso di disastro ambientale e naturale, consentono alle comunità colpite di ripristinare le attività economiche e produttive, di mantenere e rilanciare l'occupazione, di regolare gli adempimenti fiscali, mediante l'immediata sospensione del pagamento di imposte, tasse e contributi, anche al fine di consentire una maggiore disponibilità finanziaria sia per fare fronte alle necessità di sostentamento, sia per rilanciare l'economia dei consumi; viene inoltre estesa ai congiunti delle eventuali vittime la normativa prevista dalla legge n. 407 del 1998. Viene inoltre istituito un calmiere per i prezzi delle locazioni.
      L'articolo 16 reca le norme necessarie per consentire ai comuni colpiti da eventi disastrosi di sopportare le minori entrate tributarie mediante anticipazioni e svincoli dal patto di stabilità interno, al fine di consentire agli stessi di attrezzarsi e di offrire ai cittadini i servizi necessari per il ritorno alla normalità.
      L'articolo 17 stabilisce la copertura finanziaria per compensare i maggiori costi necessari per la ricostruzione, per gli indennizzi ai privati e per le attività produttive, nonché derivanti dai trasferimenti ai comuni dei trasferimenti erariali, facendo ricorso ad un contributo di solidarietà da applicare ai redditi più elevati. È inoltre prevista l'istituzione di un fondo permanente per la prevenzione e l'emergenza, alimentato dalla maggior imposizione sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria.
 

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      L'articolo 18 istituisce un organismo di controllo da parte dei cittadini al fine di garantire la massima trasparenza delle operazioni poste in essere dal Comitato di gestione istituzionale e da tutti gli organismi coinvolti nella ricostruzione immobiliare, economica e sociale delle comunità colpite.
      Infine, all'articolo 19 si prevede una norma di carattere generale tesa ad evitare, o quanto meno a limitare, in futuro, effetti disastrosi a seguito di eventi naturali anche di portata eccezionale, mediante investimenti nella prevenzione, protezione ed educazione della cittadinanza.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Dichiarazione di preminente interesse nazionale).

      1. Sono dichiarati di preminente interesse nazionale gli interventi funzionali alla ricostruzione fisica e alla riorganizzazione socio-economica del territorio della regione Abruzzo, di seguito denominata «regione», colpito dal sisma del 6 aprile 2009 e diretti in modo specifico a:

          a) restaurare e ricostruire il patrimonio storico monumentale, il patrimonio edilizio pubblico e privato, nonché ridisegnare e riorganizzare da un punto di vista morfologico e funzionale le aree gravemente danneggiate;

          b) ridurre la vulnerabilità sismica dei centri colpiti;

          c) ricostruire il tessuto economico sociale;

          d) tutelare i salari e le pensioni, detassando i redditi fissi;

          e) prevenire la rischiosità sismica e il degrado idro-geologico;

          f) preservare le qualità culturali e paesistiche del territorio.

      2. Per il superamento del regime di emergenza disciplinato dal decreto-legge 28 aprile 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e dalla relative ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri e commissariali, dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del titolo V della parte seconda della Costituzione, le azioni programmatiche e di piano per la ricostruzione sono trasferite agli enti locali competenti secondo le norme vigenti, fatto

 

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salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3.
      3. Gli stanziamenti previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e dalla relative ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri e commissariali confluiscono nella dotazione finanziaria prevista dal comma 1 articolo 17 della presente legge.
      4. Alla copertura finanziaria degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 17 della presente legge.

Art. 2.
(Ambito di applicazione).

      1. La presente legge disciplina gli interventi di ricostruzione nei territori della regione interessati dal sisma del 6 aprile 2009 a completamento di quelli già avviati con il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e con le relative ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri e commissariali
      2. I comuni ricadenti nei territori colpiti dal sisma, di seguito denominati «comuni del cratere», sono quelli individuati dal decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009.

Art. 3.
(Intesa istituzionale di programma).

      1. Per la programmazione degli interventi di ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, il Governo, la regione e i comuni del cratere utilizzano lo strumento dell'intesa istituzionale di programma.
      2. L'intesa di cui al comma 1 è sottoscritta da un rappresentante del Governo, da un rappresentante della regione, da un rappresentante del comune dell'Aquila e da un rappresentante indicato dagli altri comuni del cratere.

 

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      3. L'intesa istituzionale di programma è attuata dal Comitato di gestione istituzionale di cui all'articolo 4.

Art. 4.
(Comitato di gestione istituzionale).

      1. Al fine di verificare e di aggiornare gli obiettivi generali nonché gli strumenti attuativi dell'intesa istituzionale di programma di cui all'articolo 3 è istituito il Comitato di gestione istituzionale.
      2. Il Comitato è composto da tre rappresentanti del Governo, di cui uno in rappresentanza della soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della regione, da tre rappresentanti della regione, da tre rappresentanti del comune dell'Aquila e da tre rappresentanti dei sindaci dei comuni del cratere. Per la partecipazione al Comitato non spetta alcun compenso.
      3. Il Comitato ha, in particolare, il compito di supervisionare e controllare la programmazione e il buon andamento degli interventi di ricostruzione, di verificare la corretta gestione dei fondi assegnati nonché di sviluppare strumenti di informazione nei confronti dei cittadini.
      4. Il Comitato può avvalersi della Struttura tecnica di missione di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2009, n. 3833, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 2009. A decorrere dalla cessazione delle funzioni del Commissario delegato per la ricostruzione, la Struttura tecnica di missione è coordinata dal presidente della giunta della regione. Gli oneri relativi alla Struttura tecnica di missione sono posti a carico dello stanziamento previsto dall'articolo 17 della presente legge.
      5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Struttura tecnica di missione informa il Comitato circa la ricognizione e la quantificazione dei danni subiti dai comuni del cratere, lo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione, la situazione contabile di

 

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tutte le entrate e le spese, ivi compreso l'ammontare dei fondi trasferiti ai comuni del cratere per fronteggiare l'emergenza indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia delle spese.
      6. Il Comitato trasmette alle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri, al consiglio regionale, ai consigli provinciali e ai consigli comunali della regione una relazione semestrale sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione post-sismica con riferimento alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche allo scopo stanziate.
      7. Il Comitato, la regione e i comuni del cratere hanno l'obbligo di applicare criteri di trasparenza e di partecipazione nei confronti delle popolazioni colpite, di dare sollecita e puntuale rendicontazione delle spese sostenute, nonché di rispettare i termini previsti dalla presente legge relativamente alla determinazione del danno, alla sua quantificazione e alla predisposizione dei piani di recupero, di ristrutturazione e di ricostruzione.

Art. 5.
(Strumenti della ricostruzione).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i poteri e le funzioni attribuiti al presidente della regione in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione sono esercitati dalla regione, dalle province e dai comuni del cratere con gli strumenti ordinari ad essi attribuiti dalla legislazione vigente nonché con gli strumenti stabiliti dalle disposizioni della presente legge, fatto salvo quando disposto dal comma 3.
      2. La regione, le province e i comuni del cratere esercitano i poteri e le funzioni di cui al comma 1 applicando i criteri di pubblicità, trasparenza e partecipazione.
      3. Il Commissario delegato per la ricostruzione completa gli interventi urgenti di sua competenza avvalendosi delle risorse e delle procedure previste per la gestione dell'emergenza dalle relative ordinanze e avvalendosi, inoltre, della Struttura tecnica di missione.

 

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Art. 6.
(Accordo di programma quadro).

      1. Per l'attuazione dell'intesa di cui all'articolo 3, comma 1, le soprintendenze competenti, la regione, le province dell'Aquila, di Teramo e di Pescara e i comuni del cratere utilizzano l'accordo di programma quadro.
      2. L'accordo di programma quadro è attuato in conformità agli indirizzi stabiliti dal Comitato di gestione istituzionale.
      3. Per la predisposizione dell'accordo di programma quadro i soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi della collaborazione degli enti e delle istituzioni operanti nei territori interessati, che sono tenuti a fornire i dati e le informazioni richiesti, prevedendo, ove necessario, la loro partecipazione al medesimo accordo.
      4. Le risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi previsti dall'accordo di programma quadro, a valere sugli stanziamenti pubblici o privati, sono ripartite tra i comuni del cratere, in misura proporzionale, anche tenendo conto dei danni subiti quantificati ai sensi dell'articolo 4, comma 5.

Art. 7.
(Interventi di ricostruzione: criteri generali).

      1. Gli interventi di ricostruzione sono realizzati nel rispetto della vigente normativa per le costruzioni nelle zone sismiche, inserendo le risultanze dell'indagine di microzonazione sismica. Gli interventi di ripristino, con riparazione e adeguamento sismico, degli edifici danneggiati devono assicurare l'eliminazione delle carenze strutturali che influiscono sulla loro stabilità in caso di evento sismico. Gli interventi devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari che comprendono interi edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente.

 

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      2. Nella predisposizione dei criteri di ricostruzione, la regione e i comuni devono prevedere:

          a) l'obbligo per tutti gli edifici pubblici e privati, esclusi gli edifici di particolare pregio o eseguiti con tecniche costruttive particolari, del rispetto della normativa vigente in materia di energia e di ambiente e, in particolare, in materia di incremento delle prestazioni energetiche e ambientali;

          b) incentivi in favore di interventi per la riqualificazione energetica degli edifici privati mediante l'aumento dell'indennizzo per la ricostruzione, proporzionalmente alla classe energetica garantita;

          c) limiti alla realizzazione di nuove costruzioni in luogo della ricostruzione di edifici preesistenti, anche in caso di demolizione a fini preventivi, al fine di evitare consumo di territorio;

          d) il ricorso obbligatorio ad indagini geologiche dettagliate.

      3. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è abrogato. Qualora, successivamente al 6 aprile 2009, sia mutata la destinazione d'uso delle aree espropriate ai sensi della disposizione di cui al primo periodo, l'indennità di espropriazione è determinata in base alla nuova destinazione d'uso.

Art. 8.
(Programmazione degli interventi).

      1. La regione predispone, d'intesa con i comuni del cratere, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e del relativo fabbisogno, nonché, su deliberazione dei rispettivi consigli, il programma finanziario di ripartizione delle risorse assegnate. Nel programma sono individuate, a partire dal recupero del patrimonio edilizio esistente, le priorità degli interventi con particolare riferimento

 

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agli obiettivi di assicurare il rientro nelle abitazioni principali, la ripresa delle attività produttive, il recupero della funzionalità delle strutture pubbliche e del patrimonio culturale nonché la riqualificazione e la valorizzazione degli ambienti naturali, con particolare riferimento ai parchi periurbani del capoluogo e al Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.
      2. La regione provvede, d'intesa con i comuni del cratere, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 6 della legge della regione 12 aprile 1983, n. 18, e successive modificazioni, a predisporre il piano strategico per il cratere, recante in allegato il piano pluriennale di attuazione, finalizzato a:

          a) definire, con criteri omogenei, linee guida per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino, con riparazione e adeguamento sismico, degli edifici danneggiati; le linee guida devono rendere compatibili gli interventi strutturali e di adeguamento sismico con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare un'architettura ecologica e il risparmio energetico, e stabilire i parametri necessari per la valutazione del costo degli interventi, tenuto conto delle eventuali prescrizioni tecniche derivanti dagli studi di cui alla lettera d); le linee guida sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati;

          b) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali le linee guida di cui alla lettera a) sono utilizzabili per interventi immediati di ricostruzione o di ripristino e definire le relative procedure e modalità di attuazione, stabilendo anche i parametri da adottare per la determinazione del costo degli interventi, comprese le opere di rifinitura;

          c) stabilire criteri omogenei in base ai quali i comuni del cratere definiscono, ove

 

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non abbiano già provveduto a farlo, entro un termine massimo di trenta giorni, la delimitazione dei centri e nuclei di particolare interesse maggiormente colpiti, nei quali gli edifici distrutti o gravemente danneggiati superano il 40 per cento del patrimonio edilizio e gli interventi sono attuati attraverso programmi di recupero ai sensi della presente legge;

          d) realizzare, avvalendosi anche della Struttura tecnica di missione, del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Istituto nazionale di geofisica nonché dell'università dell'Aquila, indagini urgenti di microzonazione sismica sui centri interessati, allo scopo di valutare la possibilità che il rischio sismico sia aggravato da effetti locali di sito e, in caso di riscontro positivo, di formulare specifiche prescrizioni tecniche per la ricostruzione;

          e) realizzare, entro un termine massimo di sessanta giorni, avvalendosi di strutture specializzate dell'università dell'Aquila, di concerto con il centro regionale di studi e ricerche economico sociali istituito dalle camere di commercio d'Abruzzo (CRESA), una microzonazione socio-economica delle famiglie residenti nei comuni del cratere allo scopo di individuare i soggetti che hanno subìto il maggior danno diretto o indiretto dal sisma, al fine di prevedere interventi agevolativi secondo criteri di equità;

          f) predisporre un piano di interventi urgenti per i dissesti idrogeologici e per le infrastrutture e gli edifici danneggiati di proprietà della regione e degli enti locali, nonché degli enti a partecipazione pubblica destinati a pubblici servizi. In tale piano possono essere previste prescrizioni tecniche specifiche per edifici pubblici strategici a particolare rischio che si siano mostrati particolarmente vulnerabili e che abbiano importanza fondamentale in relazione al bacino di utenza e le cui funzioni non possano essere trasferite ad altri soggetti. Il piano deve altresì prevedere la

 

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predisposizione di aree attrezzate per le esigenze di protezione civile nei comuni classificati sismici dalla regione;

          g) predisporre ogni iniziativa volta alla ripresa delle attività produttive industriali, agricole, zootecniche e agroindustriali, commerciali, artigianali, turistiche, agrituristiche, professionali e di servizi, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico, aventi sede o unità produttive nei territori dei comuni del cratere che hanno subìto dal sisma gravi danni a beni mobili di loro proprietà;

          h) predisporre un piano generale per la ricostituzione delle reti tecnologiche facendo ricorso a tecnologie avanzate, inclusa la fibra ottica.

Art. 9.
(Interventi sui centri storici e sui nuclei urbani e rurali).

      1. I comuni del cratere adottano le varianti urbanistiche conseguenti alle mutate condizioni geosismiche e ai nuovi assetti eventualmente derivanti dagli insediamenti realizzati nella fase di emergenza. In tale sede o anche con atto autonomo e al fine di facilitare gli interventi di ricostruzione da parte dei privati, gli stessi comuni provvedono a ridefinire la delimitazione delle aree nelle quali è interdetto l'accesso.
      2. Entro sessanta giorni dalla delimitazione dei centri e dei nuclei individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera c), della presente legge e, nel caso in cui la delimitazione sia già stata definita, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni del cratere predispongono il piano di ricostruzione ai sensi dell'articolo 27 della legge della regione 12 aprile 1983, n. 18. I termini previsti per la procedura di cui al citato articolo 27 della legge della regione n. 18 del 1983 possono essere ridotti e i comuni del cratere possono comunque convocare

 

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conferenze di servizi per un esame organico degli strumenti e per una più rapida approvazione degli stessi. In caso di piani di recupero già predisposti, questi sono attuati con i necessari aggiornamenti. Per i piani di ricostruzione di recupero e non è richiesta alcuna valutazione di impatto ambientale, ferma restando la necessità dell'intesa con la competente soprintendenza. I piani di ricostruzione e di recupero, e i relativi piani finanziari, devono definire in maniera integrata:

          a) la ricostruzione o il recupero di edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per gli edifici universitari e scolastici, compresi quelli di culto ed ecclesiastici, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dal sisma, nonché degli immobili utilizzati dalle attività produttive;

          b) le modalità di selezione delle macerie, con particolare attenzione al recupero degli elementi nobili, e le modalità di stoccaggio, trasporto e smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni;

          c) il ripristino e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area, stabilendone tempi di esecuzione e oneri;

          d) le modalità di messa in sicurezza e di puntellamento comunque finalizzate ad accelerare gli interventi e la possibilità di accesso ai fabbricati;

          e) le unità minime con le relative tipologie;

          f) eventuali interventi singoli strutturalmente autonomi;

          g) eventuali comparti di ristrutturazione urbanistica;

          h) tipologie, tecnologie e colori di finitura.

      3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la regione si sostituisce al comune inadempiente.

 

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      4. I comuni e le province possono avvalersi dell'assistenza tecnica assicurata dalla regione attraverso la Struttura tecnica di missione. La regione valuta e approva, entro trenta giorni dalla presentazione, i piani di ricostruzione e i piani di recupero di cui al comma 2 del presente articolo, individuando le priorità nei limiti delle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 6, comma 4, stabilisce tempi, procedure e criteri per l'attuazione dei piani e determina i casi in cui i piani stessi, prevedendo il ricorso a strumenti urbanistici attuativi, anche in variante a quelli generali, possono essere approvati mediante accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
      5. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati in presenza di più proprietari, o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, i proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio entro trenta giorni dall'invito ad essi rivolto dal comune. Trattandosi di consorzi di natura privatistica, essi hanno funzione di stazione appaltante senza obbligo di gara d'appalto anche in considerazione della natura delle somme erogate ai sensi dell'articolo 10 a titolo di indennizzo del danno da calamità naturale.
      6. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 5, i comuni si sostituiscono ai proprietari utilizzando l'indennizzo di cui all'articolo 10 per l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli immobili, che non può avere durata superiore a tre anni e per la quale non è dovuto alcun indennizzo.
      7. I poteri sostitutivi sono esercitati dal comune competente per territorio. La sostituzione avviene limitatamente alle inadempienze per gli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici esterni.
      8. Il comune esercita i poteri sostitutivi qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

          a) sia accertato da parte del comune il pubblico interesse alla riparazione o alla ricostruzione dell'edificio;

 

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          b) il proprietario di almeno un'unità immobiliare adibita al momento del sisma ad abitazione principale o ad attività produttiva dichiari il proprio interesse alla ricostruzione dello stesso edificio.

      9. Qualora non sussistano le condizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi, il comune dichiara la decadenza dal diritto all'indennizzo.
      10. Il consorzio di cui al comma 5 e i comuni, nei casi previsti dal comma 6, si rivalgono sui proprietari qualora gli oneri per gli interventi di riparazione dei danni e di ripristino per gli immobili privati, siano superiori agli importi degli indennizzi previsti all'articolo 10.
      11. Alle persone fisiche si applica la disposizione del comma 5, secondo periodo.
      12. Al fine di prestare assistenza tecnica e di offrire consulenza ai cittadini, è prevista l'apertura di uno sportello unico per le pratiche relative agli interventi conseguenti al sisma. Il Comitato stabilisce le modalità di istituzione di tale sportello.
      13. Il comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è sostituito dal seguente:
      «5. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nei successivi subappalti e subcontratti, la cui quota parte non può essere superiore al 30 per cento delle prestazioni ovvero delle lavorazioni previste dal contratto medesimo e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche, è prevista la tracciabilità dei relativi flussi finanziari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma ed è prevista la costituzione, presso la prefettura – ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, di

 

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elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto del presente decreto. Il Governo presenta alle Camere una relazione semestrale concernente l'applicazione delle disposizioni del presente comma. Tale normativa di controllo si estende e si applica a tutti i contratti, anche posti in essere da privati, e a tutte le imprese operanti nell'ambito territoriale dei comuni colpiti dal sisma. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, prevista dall'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, segnala con urgenza alla stazione appaltante e alle magistrature competenti i fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui contratti pubblici con particolare riguardo ai contratti dei Commissari straordinari nominati a seguito degli eventi sismici, nelle attività dichiarate di emergenza, ai sensi delle normative vigenti, di importo superiore a 200.000 euro. La violazione per colpa grave delle norme previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, in materia di concorrenza e trasparenza nell'affidamento di appalti di opere, di servizi e forniture di valore superiore a 200.000 euro, comporta responsabilità per danno erariale per la compromissione dei princìpi di concorrenza ed efficienza dei mercati e di imparzialità della pubblica amministrazione».

Art. 10.
(Interventi in favore dei privati per beni mobili e immobili).

      1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dal sisma è concesso:

          a) per gli immobili distrutti, un indennizzo pari al 100 per cento del costo degli interventi di ricostruzione e di adeguamento sismico, comprensivo dei costi delle strutture, degli elementi architettonici

 

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esterni, incluse le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio definite ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile, relativi alla ricostruzione, da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento e nel limite delle superfici preesistenti aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario;

          b) per gli immobili gravemente danneggiati, un indennizzo pari 100 per cento del costo degli interventi di riparazione e di adeguamento sismico delle strutture, compreso l'adeguamento igienico-sanitario, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni, incluse le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio.

      2. Gli indennizzi di cui al comma 1 sono concessi ai soggetti titolari del diritto di proprietà sugli edifici alla data in cui si è verificato il danno per effetto del sisma iniziato il 6 aprile 2009, ovvero ai soggetti usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia, rispetto agli stessi edifici, che si sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto. Sono equiparati ai soggetti titolari del diritto di proprietà gli eredi dei proprietari deceduti a decorrere dal 6 aprile 2009. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a soggetti diversi dai parenti o affini fino al quarto grado, dal conduttore, dall'affittuario, dal mezzadro o dagli enti pubblici, prima del completamento degli interventi di ricostruzione o di riparazione che hanno beneficiato di tali contributi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Non costituisce causa di decadenza l'alienazione dell'immobile, anche se perfezionata prima del completamento degli interventi di ricostruzione o di riparazione, in favore di fondazioni o di società a partecipazione pubblica, a condizione che l'immobile venga destinato a pubblici servizi o a scopi di pubblica utilità.

 

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      3. Per gli immobili non adibiti ad abitazione principale, individuati ai sensi del comma 2, in relazione alle rifiniture e agli impianti interni è concesso un indennizzo in misura proporzionale, calcolato in base ai criteri di microzonazione socio-economica.
      4. L'indennizzo spettante ai sensi dei commi 2 e 3 e in misura non superiore a quanto previsto dal comma 1, nel caso in cui sia impossibile la ricostruzione o la riparazione a seguito di valutazione idrogeologica, può essere utilizzato anche per l'acquisto di alloggi nel territorio dello stesso comune. L'area di sedime dell'edificio demolito o da demolire è acquisita al patrimonio indisponibile del comune e i diritti dei terzi sull'immobile originario si trasferiscono sull'immobile acquistato.
      5. Ai soggetti residenti che hanno subìto, in conseguenza del sisma, la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili o di beni mobili registrati, di loro proprietà alla data del 6 aprile 2009, è assegnato un indennizzo fino al 40 per cento del valore del danno subìto, accertato con perizia giurata da parte di professionisti abilitati.
      6. L'indennizzo dell'immobile da ricostruire non comprende i costi della demolizione e dello smaltimento. Tali costi sono indennizzati separatamente secondo i parametri individuati dal Comitato.

Art. 11.
(Interventi in favore delle attività produttive).

      1. Ad integrazione degli indennizzi previsti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2009, n. 3789, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2009, limitatamente alle attività di cui al comma 2 del presente articolo e a condizione che l'attività venga riavviata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è concesso un credito d'imposta pari al danno subìto al netto dell'indennizzo previsto

 

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ed erogato ai sensi della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3789 del 2009, utilizzabile per compensazione di imposte dirette e indirette, nonché di contributi previdenziali e assicurativi.
      2. Il credito d'imposta previsto dal comma 1 è concesso a tutte le imprese industriali, agricole, zootecniche e agroindustriali, commerciali, artigianali, turistiche, agrituristiche, professionali e di servizi, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle organizzazioni, università, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico, aventi sede o unità produttive nei territori dei comuni del cratere.
      3. Per la concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 è necessario produrre un'apposita perizia giurata attestante la descrizione del danno subìto dai beni mobili e dalle attrezzature, nonché delle scorte di materie prime e di merci distrutte o danneggiate, del valore economico al momento del sisma, del nesso di causalità diretto, e del costo relativo alla riparazione ovvero al ristoro del danno subìto. La richiesta della concessione del credito di imposta può essere presentata anche da coloro che non abbiano usufruito dell'indennizzo di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3789 del 2009, ricorrendone i presupposti.
      4. I contratti di locazione relativi a immobili adibiti ad attività commerciali, industriali, artigianali ovvero ad attività di servizi e professionali di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, situati nei comuni del cratere e che devono essere lasciati temporaneamente liberi per ragioni connesse all'effettuazione di interventi strutturali sull'edificio di cui fanno parte, conseguenti ai danni provocati dal sisma, sono sospesi e riprendono efficacia, con lo stesso conduttore, dal momento del completo ripristino dell'agibilità dell'edificio, salva disdetta da parte del conduttore. Il periodo di inagibilità non è computato ai fini del calcolo della durata della locazione.
 

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Il canone di locazione non può essere rivalutato.

Art. 12.
(Edilizia residenziale pubblica).

      1. La regione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un programma di interventi di edilizia residenziale pubblica nei comuni interessati dal sisma.
      2. Il programma di cui al comma 1 del presente articolo comprende piani di recupero urbano di cui all'articolo 11, commi da 2 a 5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, interventi di riparazione, con miglioramento sismico, degli immobili di edilizia residenziale pubblica danneggiati, nonché un piano straordinario per ulteriori unità abitative, da attuare preferibilmente attraverso l'acquisizione e il recupero, con miglioramento sismico, di edifici situati nei centri storici o rurali danneggiati, da destinare alla locazione, anche ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993. Ove possibile, sono favoriti i progetti di autorecupero di edifici di proprietà pubblica nonché l'autocostruzione assistita.
      3. Per gli interventi di recupero nei centri storici si applicano anche all'edilizia residenziale pubblica le prescrizioni progettuali e i parametri individuati dal Comitato.
      4. I fondi già attribuiti alla regione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, possono essere utilizzati, per le finalità del presente articolo, in deroga alle quote percentuali fissate dalle norme vigenti per le singole tipologie di intervento.

Art. 13.
(Interventi sui beni culturali).

      1. Sulla base dei dati del censimento dei danni causati dal sisma al patrimonio

 

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culturale, la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della regione, sentiti i comuni interessati, avvalendosi anche di appositi comitati tecnico-scientifici, predispone un piano di interventi di ripristino, recupero e restauro del patrimonio culturale danneggiato dal sisma. Predispone, altresì, un piano finanziario in relazione alle risorse di cui all'articolo 1 nonché agli stanziamenti di cui al comma 4 del presente articolo e ai contributi di privati e di enti pubblici. Nel piano sono individuati i soggetti pubblici o privati attuatori degli interventi, che di norma sono i soggetti proprietari, e sono ricompresi gli interventi urgenti disposti dagli enti locali. Il piano deve assicurare, anche attraverso un intervento stralcio prioritario, il coordinamento e la contemporaneità dei lavori di recupero dei beni culturali danneggiati dal sisma.
      2. Per il recupero degli edifici monumentali privati danneggiati dal sisma, oltre quanto previsto dagli articoli 8 e 9 della presente legge, possono essere concessi contributi per gli altri interventi di restauro ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 37 e 38 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
      3. Per gli interventi da attuare da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, il soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della regione è autorizzato a contrarre mutui ventennali con la Banca europea per gli investimenti, con il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con altri enti creditizi nazionali ed esteri. Le somme mutuate affluiscono direttamente alle contabilità speciali intestate allo stesso soprintendente.
      4. Il soprintendente di cui al comma 3 del presente articolo è autorizzato a operare a valere sulle risorse di cui all'articolo 10, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009, n. 3754, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 

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n. 84 del 10 aprile 2009, e successive modificazioni.
      5. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a potenziare il personale delle competenti soprintendenze della regione nonché ad adottare le misure necessarie al loro pieno funzionamento con particolare riferimento alle attività connesse alla ricostruzione, eventualmente predisponendo distacchi temporanei da altre soprintendenze.
      6. Al fine di favorire la fruizione del patrimonio artistico, scientifico e culturale, il soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della regione può stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato che svolgono attività per la salvaguardia e la diffusione della conoscenza dei beni culturali del territorio della medesima regione.

Art. 14.
(Interventi urgenti su immobili statali).

      1. In attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone e attua, d'intesa con il Comitato, un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili statali di propria competenza danneggiati dal sisma, compresi quelli adibiti a strutture universitarie e scolastiche, nonché per il ripristino degli immobili demaniali. In ogni caso il piano non può autorizzare la costruzione di nuovi edifici in sostituzione di quelli danneggiati, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera c), della presente legge.
      2. Per la ricostruzione degli edifici pubblici, inclusa l'edilizia scolastica, universitaria e sanitaria, si applicano le disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717.
      3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone e attua, di concerto con il Ministro dell'interno, un piano urgente

 

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per le esigenze di accasermamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco connesse all'emergenza sismica.
      4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la regione, predispone e attua un piano di interventi urgenti per la ricostruzione delle sedi dei comandi di stazione del Corpo forestale dello Stato situate nella regione.

Art. 15.
(Interventi economici, fiscali e per l'occupazione).

      1. Al fine di garantire il ripristino del tessuto socio-economico del territorio colpito dal sisma del 6 aprile 2009 e nel rispetto delle valutazioni derivanti dalla microzonazione socio-economica, in favore dei soggetti residenti o domiciliati nei comuni del cratere:

          a) sono sospesi per ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli adempimenti e i versamenti tributari, senza maturazione di interessi, sanzioni e oneri accessori. Il recupero delle somme dovute avviene a decorrere dal 1o gennaio 2020 in centoventi rate mensili di eguale importo per un ammontare pari al 40 per cento degli importi non versati. L'Agenzia delle entrate predispone un modello in cui il contribuente deve indicare gli importi sospesi per ciascun tributo e il loro ammontare complessivo. La sospensione si applica alle persone fisiche e giuridiche e agli enti e associazioni non aventi personalità giuridica;

          b) è sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza maturazione di interessi, sanzioni e oneri accessori e senza interruzione delle

 

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prestazioni da parte degli enti in favore dei titolari e dei dipendenti a qualsiasi titolo iscritti presso tali enti. Il recupero delle somme sospese avviene a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo alla sospensione in centoventi rate mensili di eguale importo per un ammontare pari al 100 per cento degli importi dovuti, previa predisposizione di apposito modello sinottico da parte degli enti, in cui il contribuente deve indicare il titolo del contributo e il suo ammontare. La sospensione si applica ai medesimi soggetti di cui alla lettera a);

          c) è sospesa la riscossione da parte della società Equitalia Spa di ogni tributo iscritto a ruolo, a qualsiasi titolo e da parte di qualsiasi ente, anche prima del 6 aprile 2009, per dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza maturazione di interessi, sanzioni e oneri accessori o azioni da parte della stessa società Equitalia Spa per la tutela del credito. Le somme iscritte a ruolo alla data della scadenza della sospensione, ancorché derivanti da iscrizioni precedenti al 6 aprile 2009, sono versate a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo alla sospensione mediante centottanta rate di eguale importo per un ammontare pari al 100 per cento della sola parte capitale, con sgravio di interessi e sanzioni, ancorché già maturate alla data del 6 aprile 2009. Il beneficio di cui alla presente lettera si applica anche ai contribuenti che già avevano effettuato domanda di rateizzazione prima del 6 aprile 2009 e anche nei casi in cui la stessa è decaduta per il mancato rispetto delle scadenze o è stata revocata; in tali casi i contribuenti possono nuovamente presentare domanda di rateizzazione in relazione a tributi e ruoli oggetto di precedenti domande;

          d) al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2011, il riallineamento degli adempimenti fiscali dichiarativi e delle liquidazioni periodiche, i contribuenti residenti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e i professionisti domiciliati negli stessi territori provvedono ad adempiere agli obblighi di dichiarazione dei

 

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modelli fiscali, anche relativi a dichiarazioni riguardanti il personale o previsti da norme per categorie speciali, in ordine cronologico, adempiendo a tutti gli obblighi previsti per l'anno 2008 entro il 31 marzo 2011, a quelli previsti per il 2009 entro il 31 luglio 2011 e a quelli previsti per il 2010 entro il 31 dicembre 2011. In virtù di tale proroga, non sono applicate sanzioni e non vengono effettuati controlli da parte dell'Agenzia delle entrate per le tardive comunicazioni. I contribuenti soggetti all'applicazione della disciplina degli studi di settore sono autorizzati a non compilare i relativi quadri per gli anni 2009 e 2010, utilizzando un apposito codice predisposto dall'Agenzia delle entrate. L'Agenzia delle entrate è esonerata dall'obbligo di accertamento per mancata o errata compilazione degli studi di settore;

          e) per favorire l'accesso al credito delle imprese e dei professionisti che ne fanno richiesta, è istituito un consorzio di garanzia collettiva dei fidi, nel patrimonio del quale confluiscono tutte le risorse destinate alla medesima finalità non impegnate in indennizzi risarcitori, pubbliche o private, provenienti da fondi europei, statali, regionali e da donazioni private. Il consorzio stipula con le banche e con gli intermediari finanziari presenti nel territorio della regione apposita convenzione, con la quale garantisce fino all'80 per cento della somma richiesta ed erogata, senza segnalazione presso la centrale rischi, ad un tasso pari all'Euribor a sei mesi ridotto di un punto percentuale;

          f) è sospeso il pagamento dei mutui ipotecari garantiti da immobili fino alla data in cui il mutuatario rientra nella piena disponibilità del bene, ovvero fino alla data di ripristino dell'agibilità. Il pagamento delle rate, previste dal piano di ammortamento e sospese a causa della crisi sismica, decorre dalla medesima data senza maturazione di interessi, sanzioni e oneri accessori;

          g) attraverso l'intervento di una società controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sono rilevate, anche

 

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con lo strumento del credito d'imposta e sulla base della legge 30 aprile 1999, n. 130, le posizioni debitorie relative a mutui di privati e di imprese su immobili inagibili o momentaneamente inagibili e le posizioni debitorie nei confronti del sistema bancario in regolare ammortamento, fino alla data del 6 aprile 2009, di imprese e di privati che non sono in grado di ripianare tali posizioni a causa del dissesto economico e finanziario conseguente al sisma. Le imprese e i privati riprendono il pagamento, secondo il normale piano di ammortamento, delle somme sospese ai sensi della lettera f) e delle posizioni debitorie di cui alla presente lettera, rilevate dalla società controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, al momento in cui l'immobile gravato da ipoteca rientra nella disponibilità del mutuatario, ovvero è dichiarato agibile, quanto ai mutui, e alla ripresa del normale rapporto di lavoro o dell'attività lavorativa, quanto ai debiti finanziari. La quota interessi che le parti erano tenute a versare agli istituti bancari è ricalcolata secondo il tasso legale vigente ed è reinvestita nel territorio colpito dal sisma. La società di cui alla presente lettera verifica e valuta, attraverso una apposita struttura di controllo, gli aventi diritto ai suddetti benefìci;

          h) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, ai datori di lavoro domiciliati nei comuni del cratere che assumono personale residente nei medesimi comuni con contratto di lavoro a tempo indeterminato è riconosciuto un credito d'imposta, da utilizzare a compensazione di imposte dirette, indirette e di contributi previdenziali e assicurativi, per ciascun lavoratore assunto, pari al 100 per cento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi per i primi due anni, e pari al 50 per cento per il terzo anno. Al dipendente assunto con tali agevolazioni sono riconosciuti il contributo pieno e tutte le prestazioni assistenziali e assicurative previste dagli enti medesimi. La facoltà di fare ricorso alla cassa integrazione guadagni, anche in deroga, per le

 

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categorie per cui non è prevista, è prorogata fino al 31 dicembre 2011 e può essere ulteriormente prorogata di anno in anno, se ne sussistono le condizioni economiche soggettive;

          i) l'agevolazione di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, è trasformata, per i territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, in contributo in conto capitale. Fino al 31 dicembre 2015 è prorogata la tariffa incentivante per tutti gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per i territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, compresi i nuclei industriali produttivi e le aree sportive;

          l) è sospeso il pagamento delle tasse e delle rette universitarie per l'anno accademico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due anni accademici successivi, in favore degli studenti dell'università dell'Aquila in prima immatricolazione ovvero già iscritti agli anni successivi e alle scuole di specializzazione. Le mancate entrate per l'università dell'Aquila sono reintegrate a carico del bilancio dello Stato;

          m) ai congiunti delle vittime del sisma del 6 aprile 2009 si applica la normativa prevista dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.

      2. In base alle risultanze della microzonazione socio-economica, per i cittadini particolarmente disagiati, i termini di cui al comma 1, lettere a), b), c) e f ), possono essere prorogati per ulteriori due anni.
      3. Non si dà luogo al rimborso di quanto già versato nei confronti dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
      4. I soci delle società di persone e i titolari di partita IVA, attivi alla data del 6 aprile 2009, che, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno ripreso l'attività per impossibilità di rilocalizzazione o per mancanza di commesse e che, nel medesimo periodo, non hanno emesso fatture né hanno conseguito alcun reddito, nonché i lavoratori dipendenti che

 

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hanno perso il lavoro a seguito degli eventi sismici, hanno diritto a un contributo di sostegno, pari all'importo minimo della pensione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) corrisposta ai lavoratori autonomi. I ratei mensili saranno corrisposti per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
      5. Al fine di contenere l'aumento del costo delle locazioni e degli affitti, si applicano parametri obbligatori basati sul costo rilevato prima del sisma del 6 aprile 2009 e con facoltà di riduzione dei termini di durata dei contratti secondo le necessità del conduttore. In ogni caso si applicano ai contratti di locazione correnti alla data del 6 aprile 2009 relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale le norme previste dall'articolo 11, comma 4.

Art. 16.
(Misure in favore dei comuni del cratere).

      1. Ai comuni del cratere è concessa un'anticipazione dei trasferimenti erariali per compensare le mancate entrate relative all'imposta comunale sugli immobili, alla tassa sui rifiuti solidi urbani, all'imposta sulla pubblicità e a qualsiasi altra imposta o tributo sospesi ai sensi dell'articolo 15. L'anticipazione è calcolata sulla base delle minori entrate rispetto al 2008, certificate dai comuni interessati.
      2. In considerazione delle nuove percorrenze stradali, incrementatesi a seguito della costruzione di nuovi siti da collegare mediante i servizi di trasporto pubblico, alle aziende di trasporto pubblico, a totale o parziale partecipazione dei comuni del cratere, è attribuito un contributo straordinario per gli anni 2011 e 2012 calcolato sulla differenza di percorrenza tra l'anno 2008 e l'anno 2010, pari a 2 euro per ogni chilometro percorso in più. I criteri e le procedure per l'assegnazione del contributo sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

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      3. I termini per l'esecuzione degli adempimenti relativi all'approvazione del bilancio consuntivo, del bilancio di previsione, delle deliberazioni relative alle tariffe, alle aliquote d'imposta e alle variazioni di reddito per i tributi locali e per i servizi locali sono prorogati fino alla data della prima scadenza successiva alla fine dell'emergenza relativa al sisma del 6 aprile 2009.
      4. Le amministrazioni comunali dei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 sono esonerate dal rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno fino al 31 dicembre 2012. Tale esonero può essere prorogato, in casi eccezionali, per un ulteriore anno.
      5. Il comune dell'Aquila è autorizzato a conferire le abitazioni del progetto complessi antisismici sostenibili ecocompatibili (CASE) in un fondo immobiliare pubblico utilizzando i proventi della valorizzazione ai fini del completamento delle opere di urbanizzazione e dei servizi pubblici nelle aree interessate.

Art. 17.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante lo stanziamento finanziario pluriennale straordinario alimentato dai fondi istituiti per la copertura degli interventi relativi al sisma del 6 aprile 2009. È inoltre istituito un contributo di solidarietà pari al 2 per cento del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche eccedente 100.000 euro.
      2. È istituito un fondo permanente per la prevenzione e l'emergenza, in cui confluiscono le maggiori entrate derivanti dall'aumento al 20 per cento dell'aliquota delle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria, relativi a strumenti finanziari detenuti per durata inferiore a dodici mesi, fatta eccezione per i titoli o gli strumenti finanziari emessi dallo Stato, da

 

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enti o da altre amministrazioni pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea.
      3. Il fondo permanente per la prevenzione e l'emergenza può essere utilizzato esclusivamente per fare fronte alle emergenze causate da disastri ambientali o sismici, nonché come integrazione delle risorse necessarie per gli interventi previsti dalla presente legge in conseguenza del sisma del 6 aprile 2009.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.
(Osservatorio e controllo sulla ricostruzione).

      1. Per garantire la corretta attuazione della presente legge, la regione e i comuni del cratere istituiscono un osservatorio sulla ricostruzione al cui interno opera una Commissione di vigilanza, di cui fanno parte almeno tre rappresentanti scelti tra i cittadini colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, con poteri di accesso, vigilanza e controllo dei procedimenti amministrativi, pianificatori e contabili riguardanti la ricostruzione. La Commissione di vigilanza svolge anche funzioni di consulenza legale e tutela dei cittadini. Tutti i cittadini hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi riguardanti l'attuazione della presente legge in possesso della regione senza obbligo di motivazione.
      2. La regione istituisce un sito internet per l'Osservatorio.
      3. Per accrescere la trasparenza e favorire la partecipazione informata dei cittadini e delle imprese, le amministrazioni interessate rendono disponibili e accessibili i dati relativi agli interventi di ricostruzione previsti dalla presente legge. In particolare, sono rese pubbliche le informazioni relative ai finanziamenti a qualunque titolo erogati, anche se provenienti da atti di liberalità, alle pratiche per contributi di ricostruzione, alle consulenze e ai contratti stipulati. Le medesime amministrazioni

 

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interessate rendono altresì disponibili gli aggiornamenti, con cadenza almeno mensile, degli stati di avanzamento dell'erogazione dei finanziamenti e dell'esecuzione delle opere.
      4. Il sito internet di cui al comma 2 è realizzato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e reca i dati relativi agli interventi realizzati fino alla medesima data di entrata in vigore. Le amministrazioni interessate sono tenute a fornire alla regione i dati di cui al comma 3 con cadenza mensile.
      5. La pubblicazione dei dati di cui al comma 3 è effettuata, a cura della regione, nel sito internet di cui al comma 2 del presente articolo, in almeno un formato di tipo aperto. Per formato di tipo aperto si intende un formato dati reso pubblico e documentato esaustivamente. La mancata pubblicazione dei dati in almeno un formato aperto è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della prestazione individuale dei dirigenti.

Art. 19.
(Prevenzione ed educazione delle popolazioni maggiormente esposte al rischio ambientale, sismico e idrogeologico).

      1. In base alla classificazione del rischio ambientale, sismico e idrogeologico fornita dal Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono disposti piani di investimento finalizzati alla prevenzione e all'educazione delle popolazioni maggiormente esposte al rischio ambientale, sismico e idrogeologico.
      2. I piani di cui al comma 1 sono messi in atto dalle regioni identificate come aree ad alto rischio in base alla classificazione di cui al medesimo comma 1. Le regioni sono altresì incaricate di definire le linee guida per la prevenzione dei danni alle persone in caso di calamità naturali, in collaborazione con il Ministero dell'interno.
      3. I piani di cui al comma 1 prevedono, in particolare: la realizzazione di campagne

 

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educative nelle scuole di ogni ordine e grado e negli uffici pubblici; la formazione degli amministratori pubblici relativamente alla prevenzione e alla limitazione dei danni derivanti da disastro ambientale, sismico e idrogeologico; la formazione dei tecnici delle amministrazioni pubbliche sulle strutture globali antisismiche; la pianificazione delle evacuazioni; l'effettuazione di esercitazioni periodiche; la segnalazione della necessità di messa in sicurezza di edifici pubblici; la verifica della sicurezza degli edifici privati.
      4. Gli oneri relativi all'attuazione dei piani di cui al presente articolo sono posti a carico del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 20.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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