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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 4107 |
1. Sono dichiarati di preminente interesse nazionale gli interventi funzionali alla ricostruzione fisica e alla riorganizzazione socio-economica del territorio della regione Abruzzo, di seguito denominata «regione», colpito dal sisma del 6 aprile 2009 e diretti in modo specifico a:
a) restaurare e ricostruire il patrimonio storico monumentale, il patrimonio edilizio pubblico e privato, nonché ridisegnare e riorganizzare da un punto di vista morfologico e funzionale le aree gravemente danneggiate;
b) ridurre la vulnerabilità sismica dei centri colpiti;
c) ricostruire il tessuto economico sociale;
d) tutelare i salari e le pensioni, detassando i redditi fissi;
e) prevenire la rischiosità sismica e il degrado idro-geologico;
f) preservare le qualità culturali e paesistiche del territorio.
2. Per il superamento del regime di emergenza disciplinato dal decreto-legge 28 aprile 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e dalla relative ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri e commissariali, dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del titolo V della parte seconda della Costituzione, le azioni programmatiche e di piano per la ricostruzione sono trasferite agli enti locali competenti secondo le norme vigenti, fatto
1. La presente legge disciplina gli interventi di ricostruzione nei territori della regione interessati dal sisma del 6 aprile 2009 a completamento di quelli già avviati con il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e con le relative ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri e commissariali
2. I comuni ricadenti nei territori colpiti dal sisma, di seguito denominati «comuni del cratere», sono quelli individuati dal decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009.
1. Per la programmazione degli interventi di ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, il Governo, la regione e i comuni del cratere utilizzano lo strumento dell'intesa istituzionale di programma.
2. L'intesa di cui al comma 1 è sottoscritta da un rappresentante del Governo, da un rappresentante della regione, da un rappresentante del comune dell'Aquila e da un rappresentante indicato dagli altri comuni del cratere.
1. Al fine di verificare e di aggiornare gli obiettivi generali nonché gli strumenti attuativi dell'intesa istituzionale di programma di cui all'articolo 3 è istituito il Comitato di gestione istituzionale.
2. Il Comitato è composto da tre rappresentanti del Governo, di cui uno in rappresentanza della soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della regione, da tre rappresentanti della regione, da tre rappresentanti del comune dell'Aquila e da tre rappresentanti dei sindaci dei comuni del cratere. Per la partecipazione al Comitato non spetta alcun compenso.
3. Il Comitato ha, in particolare, il compito di supervisionare e controllare la programmazione e il buon andamento degli interventi di ricostruzione, di verificare la corretta gestione dei fondi assegnati nonché di sviluppare strumenti di informazione nei confronti dei cittadini.
4. Il Comitato può avvalersi della Struttura tecnica di missione di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2009, n. 3833, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 2009. A decorrere dalla cessazione delle funzioni del Commissario delegato per la ricostruzione, la Struttura tecnica di missione è coordinata dal presidente della giunta della regione. Gli oneri relativi alla Struttura tecnica di missione sono posti a carico dello stanziamento previsto dall'articolo 17 della presente legge.
5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Struttura tecnica di missione informa il Comitato circa la ricognizione e la quantificazione dei danni subiti dai comuni del cratere, lo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione, la situazione contabile di
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i poteri e le funzioni attribuiti al presidente della regione in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione sono esercitati dalla regione, dalle province e dai comuni del cratere con gli strumenti ordinari ad essi attribuiti dalla legislazione vigente nonché con gli strumenti stabiliti dalle disposizioni della presente legge, fatto salvo quando disposto dal comma 3.
2. La regione, le province e i comuni del cratere esercitano i poteri e le funzioni di cui al comma 1 applicando i criteri di pubblicità, trasparenza e partecipazione.
3. Il Commissario delegato per la ricostruzione completa gli interventi urgenti di sua competenza avvalendosi delle risorse e delle procedure previste per la gestione dell'emergenza dalle relative ordinanze e avvalendosi, inoltre, della Struttura tecnica di missione.
1. Per l'attuazione dell'intesa di cui all'articolo 3, comma 1, le soprintendenze competenti, la regione, le province dell'Aquila, di Teramo e di Pescara e i comuni del cratere utilizzano l'accordo di programma quadro.
2. L'accordo di programma quadro è attuato in conformità agli indirizzi stabiliti dal Comitato di gestione istituzionale.
3. Per la predisposizione dell'accordo di programma quadro i soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi della collaborazione degli enti e delle istituzioni operanti nei territori interessati, che sono tenuti a fornire i dati e le informazioni richiesti, prevedendo, ove necessario, la loro partecipazione al medesimo accordo.
4. Le risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi previsti dall'accordo di programma quadro, a valere sugli stanziamenti pubblici o privati, sono ripartite tra i comuni del cratere, in misura proporzionale, anche tenendo conto dei danni subiti quantificati ai sensi dell'articolo 4, comma 5.
1. Gli interventi di ricostruzione sono realizzati nel rispetto della vigente normativa per le costruzioni nelle zone sismiche, inserendo le risultanze dell'indagine di microzonazione sismica. Gli interventi di ripristino, con riparazione e adeguamento sismico, degli edifici danneggiati devono assicurare l'eliminazione delle carenze strutturali che influiscono sulla loro stabilità in caso di evento sismico. Gli interventi devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari che comprendono interi edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente.
a) l'obbligo per tutti gli edifici pubblici e privati, esclusi gli edifici di particolare pregio o eseguiti con tecniche costruttive particolari, del rispetto della normativa vigente in materia di energia e di ambiente e, in particolare, in materia di incremento delle prestazioni energetiche e ambientali;
b) incentivi in favore di interventi per la riqualificazione energetica degli edifici privati mediante l'aumento dell'indennizzo per la ricostruzione, proporzionalmente alla classe energetica garantita;
c) limiti alla realizzazione di nuove costruzioni in luogo della ricostruzione di edifici preesistenti, anche in caso di demolizione a fini preventivi, al fine di evitare consumo di territorio;
d) il ricorso obbligatorio ad indagini geologiche dettagliate.
3. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è abrogato. Qualora, successivamente al 6 aprile 2009, sia mutata la destinazione d'uso delle aree espropriate ai sensi della disposizione di cui al primo periodo, l'indennità di espropriazione è determinata in base alla nuova destinazione d'uso.
1. La regione predispone, d'intesa con i comuni del cratere, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e del relativo fabbisogno, nonché, su deliberazione dei rispettivi consigli, il programma finanziario di ripartizione delle risorse assegnate. Nel programma sono individuate, a partire dal recupero del patrimonio edilizio esistente, le priorità degli interventi con particolare riferimento
a) definire, con criteri omogenei, linee guida per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino, con riparazione e adeguamento sismico, degli edifici danneggiati; le linee guida devono rendere compatibili gli interventi strutturali e di adeguamento sismico con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare un'architettura ecologica e il risparmio energetico, e stabilire i parametri necessari per la valutazione del costo degli interventi, tenuto conto delle eventuali prescrizioni tecniche derivanti dagli studi di cui alla lettera d); le linee guida sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati;
b) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali le linee guida di cui alla lettera a) sono utilizzabili per interventi immediati di ricostruzione o di ripristino e definire le relative procedure e modalità di attuazione, stabilendo anche i parametri da adottare per la determinazione del costo degli interventi, comprese le opere di rifinitura;
c) stabilire criteri omogenei in base ai quali i comuni del cratere definiscono, ove
d) realizzare, avvalendosi anche della Struttura tecnica di missione, del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Istituto nazionale di geofisica nonché dell'università dell'Aquila, indagini urgenti di microzonazione sismica sui centri interessati, allo scopo di valutare la possibilità che il rischio sismico sia aggravato da effetti locali di sito e, in caso di riscontro positivo, di formulare specifiche prescrizioni tecniche per la ricostruzione;
e) realizzare, entro un termine massimo di sessanta giorni, avvalendosi di strutture specializzate dell'università dell'Aquila, di concerto con il centro regionale di studi e ricerche economico sociali istituito dalle camere di commercio d'Abruzzo (CRESA), una microzonazione socio-economica delle famiglie residenti nei comuni del cratere allo scopo di individuare i soggetti che hanno subìto il maggior danno diretto o indiretto dal sisma, al fine di prevedere interventi agevolativi secondo criteri di equità;
f) predisporre un piano di interventi urgenti per i dissesti idrogeologici e per le infrastrutture e gli edifici danneggiati di proprietà della regione e degli enti locali, nonché degli enti a partecipazione pubblica destinati a pubblici servizi. In tale piano possono essere previste prescrizioni tecniche specifiche per edifici pubblici strategici a particolare rischio che si siano mostrati particolarmente vulnerabili e che abbiano importanza fondamentale in relazione al bacino di utenza e le cui funzioni non possano essere trasferite ad altri soggetti. Il piano deve altresì prevedere la
g) predisporre ogni iniziativa volta alla ripresa delle attività produttive industriali, agricole, zootecniche e agroindustriali, commerciali, artigianali, turistiche, agrituristiche, professionali e di servizi, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico, aventi sede o unità produttive nei territori dei comuni del cratere che hanno subìto dal sisma gravi danni a beni mobili di loro proprietà;
h) predisporre un piano generale per la ricostituzione delle reti tecnologiche facendo ricorso a tecnologie avanzate, inclusa la fibra ottica.
1. I comuni del cratere adottano le varianti urbanistiche conseguenti alle mutate condizioni geosismiche e ai nuovi assetti eventualmente derivanti dagli insediamenti realizzati nella fase di emergenza. In tale sede o anche con atto autonomo e al fine di facilitare gli interventi di ricostruzione da parte dei privati, gli stessi comuni provvedono a ridefinire la delimitazione delle aree nelle quali è interdetto l'accesso.
2. Entro sessanta giorni dalla delimitazione dei centri e dei nuclei individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera c), della presente legge e, nel caso in cui la delimitazione sia già stata definita, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni del cratere predispongono il piano di ricostruzione ai sensi dell'articolo 27 della legge della regione 12 aprile 1983, n. 18. I termini previsti per la procedura di cui al citato articolo 27 della legge della regione n. 18 del 1983 possono essere ridotti e i comuni del cratere possono comunque convocare
a) la ricostruzione o il recupero di edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per gli edifici universitari e scolastici, compresi quelli di culto ed ecclesiastici, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dal sisma, nonché degli immobili utilizzati dalle attività produttive;
b) le modalità di selezione delle macerie, con particolare attenzione al recupero degli elementi nobili, e le modalità di stoccaggio, trasporto e smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni;
c) il ripristino e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area, stabilendone tempi di esecuzione e oneri;
d) le modalità di messa in sicurezza e di puntellamento comunque finalizzate ad accelerare gli interventi e la possibilità di accesso ai fabbricati;
e) le unità minime con le relative tipologie;
f) eventuali interventi singoli strutturalmente autonomi;
g) eventuali comparti di ristrutturazione urbanistica;
h) tipologie, tecnologie e colori di finitura.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la regione si sostituisce al comune inadempiente.
a) sia accertato da parte del comune il pubblico interesse alla riparazione o alla ricostruzione dell'edificio;
b) il proprietario di almeno un'unità immobiliare adibita al momento del sisma ad abitazione principale o ad attività produttiva dichiari il proprio interesse alla ricostruzione dello stesso edificio.
9. Qualora non sussistano le condizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi, il comune dichiara la decadenza dal diritto all'indennizzo.
10. Il consorzio di cui al comma 5 e i comuni, nei casi previsti dal comma 6, si rivalgono sui proprietari qualora gli oneri per gli interventi di riparazione dei danni e di ripristino per gli immobili privati, siano superiori agli importi degli indennizzi previsti all'articolo 10.
11. Alle persone fisiche si applica la disposizione del comma 5, secondo periodo.
12. Al fine di prestare assistenza tecnica e di offrire consulenza ai cittadini, è prevista l'apertura di uno sportello unico per le pratiche relative agli interventi conseguenti al sisma. Il Comitato stabilisce le modalità di istituzione di tale sportello.
13. Il comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è sostituito dal seguente:
«5. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nei successivi subappalti e subcontratti, la cui quota parte non può essere superiore al 30 per cento delle prestazioni ovvero delle lavorazioni previste dal contratto medesimo e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche, è prevista la tracciabilità dei relativi flussi finanziari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma ed è prevista la costituzione, presso la prefettura – ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, di
1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dal sisma è concesso:
a) per gli immobili distrutti, un indennizzo pari al 100 per cento del costo degli interventi di ricostruzione e di adeguamento sismico, comprensivo dei costi delle strutture, degli elementi architettonici
b) per gli immobili gravemente danneggiati, un indennizzo pari 100 per cento del costo degli interventi di riparazione e di adeguamento sismico delle strutture, compreso l'adeguamento igienico-sanitario, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni, incluse le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio.
2. Gli indennizzi di cui al comma 1 sono concessi ai soggetti titolari del diritto di proprietà sugli edifici alla data in cui si è verificato il danno per effetto del sisma iniziato il 6 aprile 2009, ovvero ai soggetti usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia, rispetto agli stessi edifici, che si sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto. Sono equiparati ai soggetti titolari del diritto di proprietà gli eredi dei proprietari deceduti a decorrere dal 6 aprile 2009. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a soggetti diversi dai parenti o affini fino al quarto grado, dal conduttore, dall'affittuario, dal mezzadro o dagli enti pubblici, prima del completamento degli interventi di ricostruzione o di riparazione che hanno beneficiato di tali contributi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Non costituisce causa di decadenza l'alienazione dell'immobile, anche se perfezionata prima del completamento degli interventi di ricostruzione o di riparazione, in favore di fondazioni o di società a partecipazione pubblica, a condizione che l'immobile venga destinato a pubblici servizi o a scopi di pubblica utilità.
1. Ad integrazione degli indennizzi previsti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2009, n. 3789, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2009, limitatamente alle attività di cui al comma 2 del presente articolo e a condizione che l'attività venga riavviata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è concesso un credito d'imposta pari al danno subìto al netto dell'indennizzo previsto
1. La regione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un programma di interventi di edilizia residenziale pubblica nei comuni interessati dal sisma.
2. Il programma di cui al comma 1 del presente articolo comprende piani di recupero urbano di cui all'articolo 11, commi da 2 a 5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, interventi di riparazione, con miglioramento sismico, degli immobili di edilizia residenziale pubblica danneggiati, nonché un piano straordinario per ulteriori unità abitative, da attuare preferibilmente attraverso l'acquisizione e il recupero, con miglioramento sismico, di edifici situati nei centri storici o rurali danneggiati, da destinare alla locazione, anche ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993. Ove possibile, sono favoriti i progetti di autorecupero di edifici di proprietà pubblica nonché l'autocostruzione assistita.
3. Per gli interventi di recupero nei centri storici si applicano anche all'edilizia residenziale pubblica le prescrizioni progettuali e i parametri individuati dal Comitato.
4. I fondi già attribuiti alla regione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, possono essere utilizzati, per le finalità del presente articolo, in deroga alle quote percentuali fissate dalle norme vigenti per le singole tipologie di intervento.
1. Sulla base dei dati del censimento dei danni causati dal sisma al patrimonio
1. In attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone e attua, d'intesa con il Comitato, un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili statali di propria competenza danneggiati dal sisma, compresi quelli adibiti a strutture universitarie e scolastiche, nonché per il ripristino degli immobili demaniali. In ogni caso il piano non può autorizzare la costruzione di nuovi edifici in sostituzione di quelli danneggiati, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera c), della presente legge.
2. Per la ricostruzione degli edifici pubblici, inclusa l'edilizia scolastica, universitaria e sanitaria, si applicano le disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone e attua, di concerto con il Ministro dell'interno, un piano urgente
1. Al fine di garantire il ripristino del tessuto socio-economico del territorio colpito dal sisma del 6 aprile 2009 e nel rispetto delle valutazioni derivanti dalla microzonazione socio-economica, in favore dei soggetti residenti o domiciliati nei comuni del cratere:
a) sono sospesi per ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli adempimenti e i versamenti tributari, senza maturazione di interessi, sanzioni e oneri accessori. Il recupero delle somme dovute avviene a decorrere dal 1o gennaio 2020 in centoventi rate mensili di eguale importo per un ammontare pari al 40 per cento degli importi non versati. L'Agenzia delle entrate predispone un modello in cui il contribuente deve indicare gli importi sospesi per ciascun tributo e il loro ammontare complessivo. La sospensione si applica alle persone fisiche e giuridiche e agli enti e associazioni non aventi personalità giuridica;
b) è sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza maturazione di interessi, sanzioni e oneri accessori e senza interruzione delle
c) è sospesa la riscossione da parte della società Equitalia Spa di ogni tributo iscritto a ruolo, a qualsiasi titolo e da parte di qualsiasi ente, anche prima del 6 aprile 2009, per dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza maturazione di interessi, sanzioni e oneri accessori o azioni da parte della stessa società Equitalia Spa per la tutela del credito. Le somme iscritte a ruolo alla data della scadenza della sospensione, ancorché derivanti da iscrizioni precedenti al 6 aprile 2009, sono versate a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo alla sospensione mediante centottanta rate di eguale importo per un ammontare pari al 100 per cento della sola parte capitale, con sgravio di interessi e sanzioni, ancorché già maturate alla data del 6 aprile 2009. Il beneficio di cui alla presente lettera si applica anche ai contribuenti che già avevano effettuato domanda di rateizzazione prima del 6 aprile 2009 e anche nei casi in cui la stessa è decaduta per il mancato rispetto delle scadenze o è stata revocata; in tali casi i contribuenti possono nuovamente presentare domanda di rateizzazione in relazione a tributi e ruoli oggetto di precedenti domande;
d) al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2011, il riallineamento degli adempimenti fiscali dichiarativi e delle liquidazioni periodiche, i contribuenti residenti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e i professionisti domiciliati negli stessi territori provvedono ad adempiere agli obblighi di dichiarazione dei
e) per favorire l'accesso al credito delle imprese e dei professionisti che ne fanno richiesta, è istituito un consorzio di garanzia collettiva dei fidi, nel patrimonio del quale confluiscono tutte le risorse destinate alla medesima finalità non impegnate in indennizzi risarcitori, pubbliche o private, provenienti da fondi europei, statali, regionali e da donazioni private. Il consorzio stipula con le banche e con gli intermediari finanziari presenti nel territorio della regione apposita convenzione, con la quale garantisce fino all'80 per cento della somma richiesta ed erogata, senza segnalazione presso la centrale rischi, ad un tasso pari all'Euribor a sei mesi ridotto di un punto percentuale;
f) è sospeso il pagamento dei mutui ipotecari garantiti da immobili fino alla data in cui il mutuatario rientra nella piena disponibilità del bene, ovvero fino alla data di ripristino dell'agibilità. Il pagamento delle rate, previste dal piano di ammortamento e sospese a causa della crisi sismica, decorre dalla medesima data senza maturazione di interessi, sanzioni e oneri accessori;
g) attraverso l'intervento di una società controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sono rilevate, anche
h) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, ai datori di lavoro domiciliati nei comuni del cratere che assumono personale residente nei medesimi comuni con contratto di lavoro a tempo indeterminato è riconosciuto un credito d'imposta, da utilizzare a compensazione di imposte dirette, indirette e di contributi previdenziali e assicurativi, per ciascun lavoratore assunto, pari al 100 per cento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi per i primi due anni, e pari al 50 per cento per il terzo anno. Al dipendente assunto con tali agevolazioni sono riconosciuti il contributo pieno e tutte le prestazioni assistenziali e assicurative previste dagli enti medesimi. La facoltà di fare ricorso alla cassa integrazione guadagni, anche in deroga, per le
i) l'agevolazione di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, è trasformata, per i territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, in contributo in conto capitale. Fino al 31 dicembre 2015 è prorogata la tariffa incentivante per tutti gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per i territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, compresi i nuclei industriali produttivi e le aree sportive;
l) è sospeso il pagamento delle tasse e delle rette universitarie per l'anno accademico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due anni accademici successivi, in favore degli studenti dell'università dell'Aquila in prima immatricolazione ovvero già iscritti agli anni successivi e alle scuole di specializzazione. Le mancate entrate per l'università dell'Aquila sono reintegrate a carico del bilancio dello Stato;
m) ai congiunti delle vittime del sisma del 6 aprile 2009 si applica la normativa prevista dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.
2. In base alle risultanze della microzonazione socio-economica, per i cittadini particolarmente disagiati, i termini di cui al comma 1, lettere a), b), c) e f ), possono essere prorogati per ulteriori due anni.
3. Non si dà luogo al rimborso di quanto già versato nei confronti dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
4. I soci delle società di persone e i titolari di partita IVA, attivi alla data del 6 aprile 2009, che, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno ripreso l'attività per impossibilità di rilocalizzazione o per mancanza di commesse e che, nel medesimo periodo, non hanno emesso fatture né hanno conseguito alcun reddito, nonché i lavoratori dipendenti che
1. Ai comuni del cratere è concessa un'anticipazione dei trasferimenti erariali per compensare le mancate entrate relative all'imposta comunale sugli immobili, alla tassa sui rifiuti solidi urbani, all'imposta sulla pubblicità e a qualsiasi altra imposta o tributo sospesi ai sensi dell'articolo 15. L'anticipazione è calcolata sulla base delle minori entrate rispetto al 2008, certificate dai comuni interessati.
2. In considerazione delle nuove percorrenze stradali, incrementatesi a seguito della costruzione di nuovi siti da collegare mediante i servizi di trasporto pubblico, alle aziende di trasporto pubblico, a totale o parziale partecipazione dei comuni del cratere, è attribuito un contributo straordinario per gli anni 2011 e 2012 calcolato sulla differenza di percorrenza tra l'anno 2008 e l'anno 2010, pari a 2 euro per ogni chilometro percorso in più. I criteri e le procedure per l'assegnazione del contributo sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante lo stanziamento finanziario pluriennale straordinario alimentato dai fondi istituiti per la copertura degli interventi relativi al sisma del 6 aprile 2009. È inoltre istituito un contributo di solidarietà pari al 2 per cento del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche eccedente 100.000 euro.
2. È istituito un fondo permanente per la prevenzione e l'emergenza, in cui confluiscono le maggiori entrate derivanti dall'aumento al 20 per cento dell'aliquota delle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria, relativi a strumenti finanziari detenuti per durata inferiore a dodici mesi, fatta eccezione per i titoli o gli strumenti finanziari emessi dallo Stato, da
1. Per garantire la corretta attuazione della presente legge, la regione e i comuni del cratere istituiscono un osservatorio sulla ricostruzione al cui interno opera una Commissione di vigilanza, di cui fanno parte almeno tre rappresentanti scelti tra i cittadini colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, con poteri di accesso, vigilanza e controllo dei procedimenti amministrativi, pianificatori e contabili riguardanti la ricostruzione. La Commissione di vigilanza svolge anche funzioni di consulenza legale e tutela dei cittadini. Tutti i cittadini hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi riguardanti l'attuazione della presente legge in possesso della regione senza obbligo di motivazione.
2. La regione istituisce un sito internet per l'Osservatorio.
3. Per accrescere la trasparenza e favorire la partecipazione informata dei cittadini e delle imprese, le amministrazioni interessate rendono disponibili e accessibili i dati relativi agli interventi di ricostruzione previsti dalla presente legge. In particolare, sono rese pubbliche le informazioni relative ai finanziamenti a qualunque titolo erogati, anche se provenienti da atti di liberalità, alle pratiche per contributi di ricostruzione, alle consulenze e ai contratti stipulati. Le medesime amministrazioni
1. In base alla classificazione del rischio ambientale, sismico e idrogeologico fornita dal Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono disposti piani di investimento finalizzati alla prevenzione e all'educazione delle popolazioni maggiormente esposte al rischio ambientale, sismico e idrogeologico.
2. I piani di cui al comma 1 sono messi in atto dalle regioni identificate come aree ad alto rischio in base alla classificazione di cui al medesimo comma 1. Le regioni sono altresì incaricate di definire le linee guida per la prevenzione dei danni alle persone in caso di calamità naturali, in collaborazione con il Ministero dell'interno.
3. I piani di cui al comma 1 prevedono, in particolare: la realizzazione di campagne
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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