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PDL 4073

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4073



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

STRADELLA, ARMOSINO, CATTANEO, TORTOLI

Disposizioni in materia di disciplina delle attività di manutenzione di camini e impianti fumari e di riscaldamento

Presentata l'11 febbraio 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — Una corretta gestione di ogni impianto di riscaldamento e fumario a uso civile o industriale ha non solo indubbiamente un notevole impatto ambientale perché contribuisce a ridurre l'emissione di fumi nocivi e la loro diffusione nell'aria che respiriamo, ma anche un'indubbia utilità nel prevenire disastri dovuti a cattiva installazione e gestione degli stessi.
      È allora evidente la necessità di una disciplina che regolamenti il corretto svolgimento delle attività di manutenzione degli impianti fumari e di riscaldamento. Si tratta di promuovere la qualificazione professionale di coloro che si dedicano a questa attività e di assicurare la loro appartenenza ad associazioni di categoria che garantiscano serietà e professionalità.
      Coloro che svolgono questa attività devono possedere requisiti che garantiscano la correttezza del loro operato ed essere obbligatoriamente assicurati, anche con polizze convenzionate, per la responsabilità derivante da eventuali omissioni o negligenze. L'iscrizione agli albi previsti dalla proposta di legge è condizione per la percezione del compenso. In difetto di iscrizione si potrà applicare l'articolo 2225 del codice civile, che consente al giudice di fissare un equo compenso.
      È necessario anche che la generalità dei consociati comprenda l'importanza di affidarsi a tecnici competenti e in possesso di tutti i requisiti professionali necessari perché un impianto di riscaldamento a uso civile o industriale di qualsiasi dimensione possa funzionare bene, senza sprechi e senza pericoli per la salute.
      La disciplina contenuta nella presente proposta di legge non vuole e non può essere una disciplina «tecnica», ma una cornice entro la quale si deve svolgere l'attività di spazzacamino. Le norme «tecniche»,
 

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proprio perché tali devono essere conosciute dagli addetti ai lavori ed è ad esse che si rimanda nel concreto svolgimento dell'attività.
      È importante che i requisiti di onorabilità e di assenza di carichi penali siano posseduti anche dai dipendenti delle suddette imprese, poiché il cittadino deve sapere che può fidarsi di chi entra nella sua casa ed effettua il lavoro, ma anche il dipendente deve essere consapevole dell'importanza del proprio lavoro e della necessità che sia svolto, oltre che con competenza, anche con onestà.
      Appare altresì opportuno che l'eventuale accertamento del venire meno dei suddetti requisiti sia attribuito alle associazioni di categoria. Ciò, in primo luogo, per favorire una maggiore trasparenza della categoria stessa anche davanti al pubblico e in secondo luogo, per fungere da stimolo per gli associati a mantenere permanentemente i requisiti necessari per l'iscrizione. Da ultimo, si incentiva la diminuzione del carico giudiziario per procedure che sono molto lineari comportando un semplice accertamento documentale. Ne deriva anche un miglioramento dell'immagine che le associazioni di categoria hanno presso la generalità dei consociati: la forza di un'associazione di categoria si dimostra sia nella tutela dei propri iscritti, sia nell'esercizio del potere disciplinare al suo interno.
      Anche l'aspetto sanzionatorio appare opportunamente rimesso alla sfera interna, dovendo esso considerarsi un venir meno della fiducia tra associato e associazione. Inoltre si tratta di requisiti la cui mancanza emerge più facilmente da controlli periodici, quali solo un ente di categoria ha la possibilità di compiere, mentre, diversamente, il loro difetto emergerebbe solo a seguito di contenzioso civile o penale. L'individuazione in concreto delle eventuali sanzioni è rimessa agli statuti delle associazioni di categoria.
      Tale disciplina potrà sembrare eccessiva, ma va considerato che gli artigiani di cui si tratta si occupano di impianti che interagiscono con l'ambiente e con la salute, due beni delicati, ed è dunque indispensabile che lo svolgimento di tale attività sia regolamentato severamente.
      Dato poi il notevole numero di norme tecniche appare opportuno che esse siano richiamate dalla presente proposta di legge e che la loro inosservanza sia considerata titolo per l'imputazione della responsabilità colposa civile e penale. Ovviamente spetta alle associazioni di categoria promuovere la formazione tecnica e normativa dei propri iscritti.
      Si è ritenuto di inserire una norma per disciplinare il rapporto con i consumatori. Tale termine viene qui inteso in senso ampio, ovvero come comprensivo non solo del comune cittadino, ma anche dell'imprenditore che deve regolare i propri scarichi nell'aria e dell'amministratore di condominio che ha problemi con la caldaia. La disciplina ha il solo scopo di stabilire una scelta: il consumatore si può rivolgere all'associazione di categoria o a quella dei consumatori, evitando così il ricorso all'autorità giudiziaria. Di ogni intervento, l'artigiano deve redigere una relazione scritta, contenente anche una certificazione di conformità, di cui conserva una copia. Rimane allo stato insoluto il problema della condotta da tenere nel momento in cui il manutentore rilevi una situazione ai limiti della sicurezza. Il problema non è di facile soluzione, per le implicazioni penali e civili che si presentano: indubbiamente, se il tecnico ravvisa una situazione «a rischio», potrebbe poi ritrovarsi coinvolto in un'indagine penale nella quali gli si contesta la responsabilità omissiva (articolo 40 del codice penale), d'altra parte vi possono essere difficoltà logistiche e operative che rendono impraticabile, in molti casi, una soluzione di «delazione», quali ad esempio, considerare il tecnico un incaricato di pubblico servizio.
      Appare altresì opportuno prevedere un apparato sanzionatorio per il solo esercizio abusivo, intendendosi per tale quello esercitato senza preventiva iscrizione, poiché quello esercitato da un artigiano regolarmente iscritto ma carente di uno o più requisiti è già oggetto delle attenzioni disciplinari delle associazioni di categoria.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Manutenzione degli impianti di riscaldamento e dei camini).

      1. La manutenzione degli impianti di riscaldamento a uso civile o industriale e la verifica del tiraggio dei camini sono effettuate da operatori qualificati professionalmente e iscritti nel registro o agli albi di cui all'articolo 2.

Art. 2.
(Qualificazione professionale degli artigiani esercenti attività di fumista e di spazzacamino).

      1. Chiunque svolga l'attività di spazzacamino o di fumista, in forma individuale o associata, deve essere iscritto nel registro delle ditte di cui al testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, o all'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, di seguito denominati «albi», e in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 e dalle norme di cui all'articolo 4 della presente legge.
      2. È altresì obbligatoria per le imprese l'iscrizione a un'associazione di categoria che assicura il costante aggiornamento tecnico e normativo degli iscritti.
      3. Le associazioni di categoria devono comprendere nei propri statuti, oltre all'obbligo di aggiornamento tecnico e normativo, anche lo svolgimento di attività informative rivolte al pubblico mediante sistemi di comunicazione ritenuti più idonei, compresa la divulgazione di informazione

 

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in occasione di manifestazioni fieristiche.
      4. L'iscrizione di cui ai commi 1 e 2 è condizione necessaria per il diritto alla retribuzione della prestazione secondo i livelli tariffari vigenti nel settore.

Art. 3.
(Requisiti per l'iscrizione gli albi ed alle associazioni di categoria).

      1. L'impresa, in forma individuale o associata, che intende svolgere l'attività di spazzacamino deve possedere all'atto dell'iscrizione agli albi e alle associazioni di categoria i seguenti requisiti:

          a) capacità economico-finanziaria, tecnica e organizzativa, intesa come capacità di adempiere alle obbligazioni nascenti dall'attività imprenditoriale e idoneità a svolgere correttamente l'attività professionale anche con l'ausilio di collaboratori che devono possedere pari requisiti di professionalità. Tale requisito deve permanere per tutto il tempo dell'iscrizione ed è verificato dalle associazioni di categoria;

          b) essere immuni da procedimenti penali, anche pendenti, che comportano o che possono comportare una condanna pari o superiore a due anni di reclusione e la pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o un'arte o dagli esercizi direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

          c) essere immuni da sentenza di fallimento e da misure di prevenzione;

          d) essere immuni da violazioni di norme in materia di lavoro, previdenza e assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali non conciliabili in via amministrativa;

          e) aver stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile per i danni che possono derivare dallo svolgimento dell'attività. A tale fine le associazioni di categoria possono stipulare apposite

 

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convenzioni con le imprese di assicurazione.

      2. Costituisce requisito per il mantenimento dell'iscrizione la frequenza ai corsi di aggiornamento di cui all'articolo 2, comma 2.
      3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti sia da coloro che ricoprono all'interno delle imprese ruoli direttivi, in forma individuale o societaria, sia dai dipendenti.
      4. Le associazioni di categoria provvedono a inserire nei propri statuti norme disciplinari che prevedono un procedimento per l'accertamento della mancanza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2. Tale procedimento assume le forme dell'arbitrato, è caratterizzato da linearità e da rapidità e assicura il diritto di difesa e la possibilità di impugnazione davanti all'autorità giudiziaria. L'iscrizione alle associazioni di categoria comporta l'automatica accettazione della definizione delle controversie disciplinari all'arbitro designato.
      5. Gli statuti delle associazioni di categoria prevedono le sanzioni da irrogare in caso di accertamento della mancanza di uno dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1.

Art. 4.
(Esercizio dell'attività).

      1. Le attività disciplinate dalla presente legge sono altresì svolte in conformità alle tecniche nazionali, dell'Unione europea e internazionali che prevedono requisiti per lo svolgimento delle stesse attività e per la gestione degli impianti fumari e di riscaldamento.
      2. La violazione delle norme di cui al comma 1 costituisce titolo per l'imputazione della responsabilità colposa civile o penale.
      3. Le associazioni di categoria provvedono a organizzare appositi corsi di formazione sulle norme di cui al comma 1, stabilendo un numero di ore minimo.

 

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Art. 5.
(Controversie con i consumatori).

      1. Per consumatore, ai fini della presente legge, s'intende chiunque ha fruito di un'attività di installazione e di manutenzione di impianti fumari e di riscaldamento, anche se soggetto privato, istituzionale o imprenditoriale.
      2. Al termine di ogni attività di manutenzione, lo spazzacamino o il fumista redige una relazione sintetica attestante il lavoro eseguito, contenente anche una certificazione in merito alla conformità del lavoro alle disposizioni vigenti. La relazione è consegnata in originale al consumatore ed è conservata dallo spazzacamino o dal fumista in copia per cinque anni o per dieci anni se redatta su supporto informatico.
      3. Ogni controversia con il consumatore è devoluta all'associazione di categoria o, su scelta del consumatore, alle associazioni dei consumatori.

Art. 6.
(Sanzioni).

      1. Chiunque esercita abusivamente l'attività di spazzacamino o di fumista è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.500 euro.
      2. La sanzione di cui al comma 1 è raddoppiata per chi esercita l'attività di spazzacamino o di fumista in forma imprenditoriale e con dipendenti. In tale caso, oltre a quanto di competenza della direzione provinciale del lavoro, al titolare è applicata un'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria pari a 250 euro per ogni dipendente.
      3. Chiunque si avvale dell'opera di uno spazzacamino o di un fumista non in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 e delle norme di cui all'articolo 4 non può agire in giudizio per il risarcimento del danno derivante da cattiva esecuzione del lavoro, né costituirsi parte civile in caso di danni causati dal non corretto funzionamento dell'impianto.

 

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Art. 7.
(Norme transitorie e finali).

      1. Le associazioni di categoria adeguano i propri statuti e la propria organizzazione entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Entro il termine di cui al comma 1 gli spazzacamini e i fumisti procedono all'iscrizione agli albi e alle associazioni di categoria.
      3. Negli appalti di servizi relativi alle attività disciplinate dalla presente legge le pubbliche amministrazioni si conformano alle disposizioni del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
      4. Le pubbliche amministrazioni procedono al pagamento del corrispettivo dovuto alle imprese di cui alla presente legge, previa esibizione da parte di queste ultime della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché l'iscrizione agli albi e alle associazioni di categoria.


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