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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 2064-B |
TESTO approvato dalla VII Commissione permanente della Camera dei deputati | modificato dal Senato della Repubblica | ||||||
1. Il contributo alla Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza di cui all'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260, è incrementato di un importo pari a 600.000 euro per l'anno 2010, a 700.000 euro per l'anno 2011 e a 1.682.190 euro annui a decorrere dall'anno 2012. | 1. Il contributo alla Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza di cui all'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260, è incrementato di un importo pari a 700.000 euro per l'anno 2011 e a 1.682.190 euro annui a decorrere dall'anno 2012. | ||||||
1. All'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni: | Identico. | ||||||
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per potenziare la rete dei centri di consulenza tiflodidattica allo scopo di garantire la copertura dell'intero territorio nazionale»; | |||||||
b) al comma 2, dopo le parole: «sussidi didattici speciali» sono inserite le seguenti: «fruibili dagli alunni minorati della vista anche in forma di supporto digitale»; | |||||||
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: | |||||||
«2-bis. Per le finalità di cui al comma 2, la Biblioteca italiana per ciechi “Regina Margherita” può stipulare convenzioni con le amministrazioni locali e con altre istituzioni pubbliche e private per il potenziamento della propria rete di centri di produzione impegnati nell'editoria scolastica». | |||||||
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1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 600.000 euro per l'anno 2010, a 700.000 euro per l'anno 2011 e a 1.682.190 euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 39-ter del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e, a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. | 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 700.000 euro per l'anno 2011 e a 1.682.190 euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede, per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. | ||||||
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. | 2. Identico.
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