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PDL 2064-B

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2064-B



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
il 28 aprile 2010 (v. stampato Senato n. 2146)

MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 2 marzo 2011

d'iniziativa dei deputati

GRIMOLDI, ALLASIA, GOISIS, REGUZZONI, VOLPI

Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 4 marzo 2011
 

Pag. 2



TESTO
approvato dalla VII Commissione permanente della Camera dei deputati    

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TESTO
modificato dal Senato della Repubblica

Art. 1.

Art. 1.

      1. Il contributo alla Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza di cui all'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260, è incrementato di un importo pari a 600.000 euro per l'anno 2010, a 700.000 euro per l'anno 2011 e a 1.682.190 euro annui a decorrere dall'anno 2012.

      1. Il contributo alla Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza di cui all'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260, è incrementato di un importo pari a 700.000 euro per l'anno 2011 e a 1.682.190 euro annui a decorrere dall'anno 2012.

Art. 2.

Art. 2.

      1. All'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

      Identico.

          a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per potenziare la rete dei centri di consulenza tiflodidattica allo scopo di garantire la copertura dell'intero territorio nazionale»;
          b) al comma 2, dopo le parole: «sussidi didattici speciali» sono inserite le seguenti: «fruibili dagli alunni minorati della vista anche in forma di supporto digitale»;
          c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
      «2-bis. Per le finalità di cui al comma 2, la Biblioteca italiana per ciechi “Regina Margherita” può stipulare convenzioni con le amministrazioni locali e con altre istituzioni pubbliche e private per il potenziamento della propria rete di centri di produzione impegnati nell'editoria scolastica».

Pag. 3

Art. 3.

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 600.000 euro per l'anno 2010, a 700.000 euro per l'anno 2011 e a 1.682.190 euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 39-ter del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e, a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 700.000 euro per l'anno 2011 e a 1.682.190 euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede, per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.       2. Identico.
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