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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 4076 |
1) riconoscere lo stato di calamità per i territori agricoli danneggiati;
2) escludere dal patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e 2011 le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale, nonché le spese sostenute dagli enti locali a valere sulle risorse degli enti medesimi per far fronte all'emergenza e per le relative opere di ripristino;
3) sospendere i termini di pagamento e gli adempimenti tributari in scadenza tra il 1o novembre 2010 e il 30 giugno 2011 per i contribuenti residenti nelle aree gravemente colpite;
4) sospendere l'applicazione degli studi di settore nel biennio 2010-2011;
5) concedere indennizzi alle attività produttive danneggiate dagli eventi calamitosi per la riparazione e la ricostruzione di beni mobili distrutti o danneggiati, per il ripristino delle scorte andate distrutte o per il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all'esercizio delle attività.
È evidente che servono risorse certe specie per affrontare la questione degli indennizzi, sia per i privati sia per le imprese di tutti i settori produttivi (dall'agricoltura al manifatturiero per finire al terziario avanzato), in modo da creare un meccanismo di volano rispetto anche alla ripresa delle moltissime aziende colpite da questa calamità.
La legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011) non ha previsto risorse aggiuntive per affrontare questa situazione, né ci sono elementi, vista la situazione della finanza pubblica, per valutare un possibile intervento in futuro in questa direzione.
Per favorire, quindi, l'immediato reperimento di risorse da mettere a disposizione nei prossimi esercizi finanziari si propone di utilizzare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di distribuzione alle regioni dei proventi dei giochi dell'enalotto.
In modo particolare si fa riferimento all'articolo 6 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, laddove si prevede che una quota pari al 12,5 per cento delle riscossioni delle giocate effettuate in Sicilia sia destinata alla stessa regione, mentre nelle altre regioni questa quota è destinata allo Stato.
Si propone pertanto di destinare la stessa quota anche alla regione Veneto per finanziare gli interventi destinati al ripristino dei danni provocati dall'alluvione. In base ai dati sulla raccolta derivante dalle giocate nel 2009 (peraltro in crescita nel 2010) questa cifra potrebbe assestarsi attorno ai 400 milioni di euro. Le modalità di erogazione saranno fissate dal Commissario delegato per il superamento dell'emergenza, individuato nel presidente della regione Veneto.
1. Per gli anni 2011 e 2012, le riscossioni dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici, di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, sono versate dai gestori, al netto della quota destinata al pagamento dei premi ai vincitori e dell'eventuale acconto d'aggio, al bilancio dello Stato, per la quota del 12,25 per cento delle giocate effettuate in Veneto alla medesima regione per l'indennizzo dei danni provocati degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, in ordine ai quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio 5 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2010.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 400 milioni di euro annui per il 2011 e il 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, come determinate dalla tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220.
1. Il presidente della regione Veneto, nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3906 del 13 novembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 20 novembre 2010, con proprio provvedimento determina le modalità di erogazione e le finalità delle risorse di cui all'articolo 1.
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