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PDL 4014

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4014



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato STANCA

Disposizioni e delega al Governo per l'effettuazione dello scrutinio delle schede e la trasmissione dei risultati delle consultazioni elettorali e referendarie anche mediante strumenti informatici

Presentata il 19 gennaio 2011


      

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge intende affiancare alle tradizionali metodologie di scrutinio e di trasmissione dei risultati elettorali il procedimento automatizzato attraverso l'introduzione nel seggio di un personal computer. L'utilizzo del personal computer è introdotto dunque in parallelo alle modalità manuali che restano inalterate, in modo che sia sempre possibile procedere al conteggio e alla verifica manuale dei risultati. La contestualità dei due metodi, quello manuale e quello automatizzato, e la conseguente necessità che ogni sezione produca risultati identici per entrambi i procedimenti, assicura il controllo e la rimozione delle cause di possibili errori di conteggio e di manipolazione dei risultati. Inoltre si accelera il processo di elaborazione e di trasmissione dei risultati elettorali ai diversi enti che ne fanno uso riducendo il tempo per la proclamazione ufficiale degli eletti dopo aver effettuato tutti i necessari controlli.
      Questa proposta di legge promuove pertanto un rilevante principio di democrazia, dando certezza del risultato elettorale e tempestività nella sua comunicazione ai cittadini e prevenendo le conseguenze di dubbi sulla validità dei risultati, conseguenze che minano l'autorevolezza delle istituzioni e la fiducia dei cittadini.
      Il procedimento elettorale può essere sintetizzato in due fasi fondamentali: la prima riguarda l'espressione del voto. L'utilizzo di strumenti tecnologici in tale
 

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fase non è argomento della presente proposta di legge; la seconda fase riguarda, invece, lo scrutinio e le procedure a valle di tale operazione. È in questa fase che si intende procedere affiancando il procedimento manuale tradizionale e quello automatizzato. La coesistenza di due procedimenti diversi, indipendenti e contestuali, entrambi con medesimo valore giuridico, consente il controllo incrociato a livello di sezione dei risultati al termine dello scrutinio. Dunque, al termine del conteggio i risultati di ciascuna sezione elettorale dovranno essere comunicati alle amministrazioni competenti solo a condizione che gli stessi, risultanti dai due procedimenti, siano del tutto identici.
      Presupposto di una corretta procedura è che, a norma della legge vigente, il contenuto dell'urna non sia «svuotato» sul tavolo del seggio, ma che le schede siano scrutinate una alla volta, come previsto dal comma 3 dell'articolo 68 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Le attuali modalità di scrutinio nelle sezioni prevedono infatti per tutte le tipologie di consultazione elettorale, alla chiusura delle operazioni di voto, lo spoglio scheda per scheda da parte del personale di sezione e la relativa enunciazione del voto che è riportata su apposite tabelle cartacee da parte degli scrutatori. Al termine dello spoglio delle schede si procede alla somma dei voti validi, di quelli non validi, delle schede bianche e delle schede nulle. Affinché la sezione possa concludere le operazioni elettorali occorre che sia verificata la quadratura complessiva delle schede e dei voti comprese le preferenze, ove queste siano previste.
      I risultati di tutte le elaborazioni sono quindi inseriti nei verbali di sezione che sono gli unici documenti ufficiali, prodotti in triplice copia, di cui una trasmessa agli uffici circoscrizionali presso i tribunali e le corti d'appello per le operazioni di proclamazione ufficiale degli eletti, una alle cancellerie per essere archiviata con le schede e una al comune a disposizione dei cittadini.
      Nel contempo, in modo del tutto informale, dalle sezioni attraverso diverse modalità sono inviati ai comuni (che fungono da centri di raccolta di primo livello di tutti i dati di sezione del comune di appartenenza) alcuni dati, che naturalmente riflettono quelli dei verbali, ma che non hanno alcuna ufficialità e che successivamente sono inviati alle prefetture – uffici territoriali del Governo – che a loro volta li sommano e li inseriscono nel sistema informativo del Ministero dell'interno per la prima comunicazione dei risultati delle elezioni, ma che, come visto, hanno solo un ruolo di prima comunicazione e che infatti dovranno essere confermati da quelli certificati dei verbali. Occorre notare che nei passaggi dal seggio al Ministero dell'interno si perde traccia del dettaglio relativo ai risultati delle singole sezioni e a quello relativo alle schede bianche e nulle e ai voti non validi. I risultati ottenuti dai dati trasmessi sui due distinti canali, il primo ufficiale verso gli uffici circoscrizionali presso i tribunali e le corti d'appello e il secondo ufficioso verso il Ministero dell'interno, possono divergere, in primo luogo nella sezione in quanto prodotti con diverse modalità e nelle fasi successive per i possibili errori di trascrizione e di somma presenti nei numerosi passaggi al di fuori delle sezioni.
      Al fine di rafforzare le garanzie di regolare esecuzione delle operazioni elettorali di rilevazione, conteggio, verbalizzazione, trasmissione e aggregazione dei risultati in termini di trasparenza, rapidità e accuratezza dei dati, la presente proposta di legge prevede l'uso del personal computer nel seggio a supporto delle attività di rilevazione, conteggio, quadratura e trasmissione dei risultati di voto. Uno dei membri del personale di seggio, con idonee competenze informatiche, in parallelo alle tradizionali operazioni manuali, rileva le risultanze dello spoglio scheda per scheda. Al termine dello spoglio il personal computer produce i prospetti riepilogativi che vengono riscontrati con i risultati elaborati manualmente. Effettuati i controlli previsti dalla legge di quadratura di risultati, schede e voti, il presidente procede
 

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alla chiusura delle operazioni di scrutinio, siglando il verbale e i riepiloghi prodotti al personal computer e a mano. Le copie cartacee e quella elettronica sono trasmesse agli uffici competenti per le attività di proclamazione ufficiale dei risultati e degli eletti. Un'altra copia elettronica è trasmessa al Ministero dell'interno per la comunicazione dei risultati ufficiosi, con rilevanti benefìci in termini di tempestività e qualità dei dati (in questa fase i vecchi dati ufficiosi quadrano con quelli ufficiali).
      Gli strumenti per assicurare la completa attuazione al procedimento informatizzato dello scrutinio dei voti sono oggi pienamente disponibili. La firma digitale apposta dal presidente di seggio garantisce, a norma di legge e con il massimo livello di sicurezza possibile, la veridicità della copia elettronica dei risultati del seggio e la massima protezione da tentativi di manipolazione. La posta elettronica certificata garantisce, a norma di legge, la certezza della consegna ai destinatari della copia elettronica dei risultati con rilascio di un'apposita ricevuta di consegna al mittente. Tale soluzione è in linea con le sperimentazioni di rilevazione informatizzata del voto tenute a partire dalle elezioni europee del 2004 e proseguite con le regionali del 2005 e con le politiche del 2006.
      La circostanza per cui tutte le operazioni, dalla lettura della scheda alla comunicazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti, avvengono attraverso due distinti procedimenti contestuali e indipendenti, quello elettronico e quello manuale, assicura la piena garanzia dell'eliminazione di qualsiasi possibilità di errori. Per di più favorisce l'uso dei dati digitali, per la quadratura dei risultati, sia nelle successive fasi di aggregazione e di comunicazione dei risultati ufficiosi e ufficiali, poiché a questi devono sempre far riscontro identici dati riportati sul supporto cartaceo tradizionale. In particolare la disponibilità dei dati con il dettaglio di ciascuna sezione, completo dei voti validi e non validi e delle schede bianche e nulle, consente di evitare qualsiasi problematica relativa ad ipotetiche manipolazioni nella fase di aggregazione dei risultati. I dati pubblicati in tempo reale sul sito internet del Ministero dell'interno con il dettaglio sezionale consentono infatti a tutti i cittadini di verificare le successive operazioni di aggregazione dei risultati e al personale e ai rappresentanti di lista di ciascun seggio un immediato riscontro sulla corrispondenza tra i dati trasmessi e quelli pubblicati, fugando a priori qualsiasi tentativo di manipolazione informatica dei risultati, che sarebbe immediatamente individuato.
      L'organizzazione complessiva, la logistica, il supporto operativo e la gestione delle dotazioni tecnologiche sono garantiti da un'apposita struttura nell'ambito della macchina elettorale pubblica, che cura la consegna e il funzionamento nelle sezioni delle dotazioni informatiche e il funzionamento del Centro servizi elettorale.
      Sotto il profilo della quantificazione degli oneri finanziari derivanti dalla proposta di legge, si evidenzia che la «Commissione di verifica dei risultati della rilevazione informatizzata dello scrutinio e della sperimentazione della trasmissione informatizzata degli stessi», istituita a seguito delle elezioni politiche dell'aprile 2006 dal Ministero dell'interno e composta anche dai parlamentari rappresentanti della maggioranza e dell'opposizione, ha evidenziato che il modo più semplice e significativo per valutare i costi della rilevazione informatizzata del voto è quello di utilizzare, come indicatore di riferimento, il costo per elettore. Tale costo era stato di circa 10 euro in occasione della sperimentazione del 2004 ed era sceso a poco meno di 5 euro in occasione di quella del 2005. Per le elezioni politiche del 2006 il costo per elettore era sceso al valore di 2,75 euro, comprensivo degli oneri per la retribuzione dell'operatore informatico, che ha operato in parallelo al personale di seggio. Il costo per elettore è destinato a diminuire ulteriormente in modo significativo, qualora le funzioni dell'operatore informatico presente in ogni seggio siano svolte da uno dei componenti dell'ufficio elettorale di sezione, assorbendo in tal
 

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modo il relativo trattamento economico nell'ambito degli ordinari stanziamenti finalizzati allo svolgimento delle consultazioni elettorali.
      Va altresì considerato che i costi per le apparecchiature informatiche si sono, negli anni, ulteriormente ridotti in misura consistente.
      Il Ministero dell'interno avrà la responsabilità della predisposizione dei «seggi informatizzati», considerando due possibili ipotesi: la prima che si basa su apparecchiature di basso costo appositamente predisposte per le consultazioni elettorali e utilizzabili solo per tale finalità; la seconda è quella di approfittare della disponibilità delle apparecchiature informatiche nei seggi per renderle disponibili, nell'intervallo tra una consultazione elettorale e la successiva, ad amministrazioni pubbliche, come ad esempio il Ministero dell'interno, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o le amministrazioni comunali.
      L'articolo 1 prevede, al comma 1, che, in tutte le consultazioni elettorali e referendarie, la registrazione degli elettori ammessi alle votazioni, il conteggio dei voti scrutinati, la redazione dei verbali e la trasmissione dei risultati siano effettuati, in ogni sezione elettorale, secondo le modalità tradizionali e, contestualmente, anche mediante strumenti informatici.
      Il comma 2 dell'articolo 1 prevede che, a conclusione delle operazioni di spoglio delle schede, il presidente di ciascun ufficio elettorale di sezione sia tenuto ad attestare la conformità degli esiti del voto secondo le modalità di scrutinio tradizionali rispetto a quelli risultanti dalla rilevazione informatizzata dello scrutinio; qualora non sia verificata tale conformità, si renderà necessario effettuare nuovamente le operazioni di scrutinio.
      Il comma 3 dell'articolo 1 prevede che in ogni ufficio elettorale di sezione almeno uno dei componenti sia dotato di competenza idonea all'effettuazione dello scrutinio mediante strumenti informatici.
      Il comma 4 dell'articolo 1 prescrive che soltanto nei casi, debitamente certificati, di assenza o di impedimento di scrutatori dotati delle necessarie competenze o di impossibilità di funzionamento degli strumenti informatici, sia possibile effettuare le operazioni di scrutinio secondo le sole modalità tradizionali, su supporto cartaceo.
      L'articolo 2 contiene una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi al fine di modificare e integrare la normativa vigente in materia di procedure elettorali, in modo che le operazioni di cui all'articolo 1 siano svolte anche mediante strumenti informatici.
      L'articolo 3, al comma 1, autorizza le amministrazioni competenti a procedere all'acquisizione dei beni e dei servizi occorrenti per l'attuazione della presente proposta di legge in deroga alle ordinarie disposizioni di amministrazione e di contabilità, ferma restando la responsabilità dell'amministrazione per gli aspetti organizzativi e gestionali.
      Il comma 2 dell'articolo 3 prevede la clausola di copertura finanziaria.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Rilevazione informatizzata dello scrutinio delle schede e trasmissione telematica dei risultati nelle consultazioni elettorali e referendarie).

      1. Nelle consultazioni elettorali relative all'elezione del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e nei referendum popolari, in ciascun ufficio elettorale di sezione la registrazione degli elettori ammessi alle votazioni, la rilevazione dei risultati dello scrutinio, la redazione del verbale delle operazioni di votazione e la trasmissione dei risultati dello scrutinio agli uffici competenti sono effettuate anche mediante strumenti informatici.
      2. A conclusione delle operazioni di spoglio delle schede, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione attesta la conformità degli esiti della rilevazione informatizzata dello scrutinio rispetto a quelli risultanti dall'annotazione sulle tabelle di scrutinio cartacee e, qualora non sia verificata tale conformità, dispone la ripetizione delle operazioni di scrutinio.
      3. Per assicurare lo svolgimento delle operazioni indicate al comma 1, negli uffici elettorali di sezione almeno uno dei componenti è scelto tra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in cui ha sede la sezione, per i quali non vi siano cause di esclusione e che siano in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di idonea competenza informatica.
      4. Le operazioni indicate al comma 1 possono essere effettuate esclusivamente su supporto cartaceo nei soli casi eccezionali di improvvisa assenza o impedimento

 

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di scrutatori con competenza informatica o di certificate insormontabili difficoltà tecniche che non consentono l'uso degli strumenti informatici.

Art. 2.
(Delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte ad assicurare l'attuazione della presente legge).

      1. Al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1 a partire dalle consultazioni elettorali e referendarie successive alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) apportare al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, nonché alle altre disposizioni relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, per le elezioni regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e per le consultazioni referendarie, le modifiche e le integrazioni necessarie per la corretta ed integrale attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1;

          b) prevedere, per ogni consultazione elettorale o referendaria, la costituzione di una commissione per la garanzia e la trasparenza dei risultati relativi alla rilevazione informatizzata dello scrutinio e alla trasmissione informatizzata dei risultati

 

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agli uffici preposti alla proclamazione ed alla convalida degli eletti, nonché per la formulazione di eventuali proposte migliorative delle procedure elettorali e della relativa organizzazione amministrativa, composta da qualificati rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle coalizioni di maggioranza e di opposizione parlamentari.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

Art. 3.
(Norma di copertura finanziaria).

      1. In occasione di ciascuna consultazione elettorale o referendaria è autorizzata l'applicazione dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22. Le amministrazioni competenti sono comunque responsabili degli aspetti organizzativi e gestionali e assicurano il necessario tempestivo controllo.
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante gli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'interno destinati allo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie.


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