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PDL 4131

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4131



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MONTAGNOLI

Modifica all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limiti alla rieleggibilità alle cariche di sindaco, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, e di presidente della provincia

Presentata il 3 marzo 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — L'articolo 51, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, prevede che «Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche». La dizione usata dal legislatore in riferimento alla rieleggibilità «alle medesime cariche» esclude, fuori dall'ipotesi del comma 3, ogni possibilità di ricoprire un terzo mandato consecutivo. La ratio del divieto di immediata rieleggibilità risiede nell'intento di evitare il consolidarsi di una posizione statica al vertice del governo locale. In effetti tale lettura fu chiara in sede di discussione parlamentare sugli emendamenti proposti al riguardo, volti a evitare la lunga permanenza al potere della medesima persona, per cui si pervenne alla formulazione dell'articolo 2 della legge n. 81 del 1993, poi recepita nel citato articolo 51 del testo unico. Se da un lato, quindi, l'intento del legislatore appare certamente ragionevole, dall'altro lato è necessario considerare che per i piccoli e medi comuni tale necessità dovrebbe allo stesso tempo essere ponderata con l'opportunità di consentire ulteriori mandati ai sindaci che abbiano meritato la conferma da parte delle rispettive comunità cittadine; nei comuni dove la popolazione non è numerosa è, infatti, più facile effettuare una valutazione responsabile e
 

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informata dell'operato del proprio amministratore, garantendo in questo modo la continuità politico-amministrativa finalizzata alla compiuta realizzazione di programmi amministrativi di rilevanza strategica, che richiedono tempi congrui e coerenza di indirizzi. La ratio della presente proposta di legge è quella di apportare un'innovazione, limitata solo ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, volta ad ampliare le possibilità di scelta da parte del popolo sovrano al quale si riconosce, a differenza di quanto avviene con la normativa vigente, il diritto di allungare ulteriormente i tempi concessi ad amministratori rivelatisi efficaci, nel superiore interesse delle comunità in questione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
      «2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche».


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