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PDL 4114

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4114



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

OLIVERIO, ZUCCHI, AGOSTINI, BRANDOLINI, MARCO CARRA, CENNI, CUOMO, FIORIO, MARROCU, MARIO PEPE (PD), SANI, SERVODIO, TRAPPOLINO, AMICI, BERRETTA, BOBBA, BOCCIA, BOFFA, CAPODICASA, CARELLA, CASTAGNETTI, CODURELLI, COLANINNO, DAMIANO, GIANNI FARINA, FARINONE, FERRARI, FIANO, FOGLIARDI, FONTANELLI, FRONER, GARAVINI, GATTI, GIOVANELLI, GRASSI, IANNUZZI, LAGANÀ FORTUGNO, LARATTA, MARANTELLI, MARCHI, GIORGIO MERLO, MIGLIOLI, MIOTTO, MOTTA, NARDUCCI, NICOLAIS, PELUFFO, POMPILI, PORTA, RAMPI, REALACCI, RIGONI, ROSSA, RUBINATO, RUGGHIA, SAMPERI, SANGA, SCHIRRU, SPOSETTI, STRIZZOLO, TENAGLIA, TIDEI, TULLO, VELO, VERINI, VICO

Norme in materia di bevande analcoliche alla frutta, succhi di frutta e nettari, nonché di etichettatura, promozione e salvaguardia dei prodotti italiani

Presentata il 23 febbraio 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — Nel corso della presente legislatura è stato scongiurato il pericolo delle cosiddette «aranciate senza arance». Un emendamento alla legge comunitaria 2008, presentato da un senatore del Popolo della libertà (PDL), avrebbe infatti potuto abolire l'ultimo ostacolo formale alla produzione e alla commercializzazione nel nostro Paese di bevande con nomi di fantasia con colore e con aroma d'arancia completamente prive della percentuale minima di succo di agrume, pari al 12 per cento, le cosiddette «aranciate senza arance». Queste bevande sarebbero state prive, cioè, di quel «minimo sindacale» di vitamina C per tutti i consumatori italiani, così come previsto dalla legge n. 286 del 1961.
 

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      La possibilità di vendere sul mercato bibite di fantasia al gusto e con il colore dell'arancia che non contengono, tuttavia, neanche una minima percentuale del prezioso agrume e la completa sostituzione del succo con aromi e coloranti non sarebbe stato solo un inganno per i consumatori ma – come sostiene la Coldiretti – avrebbe posto seri dubbi sugli effetti per la salute considerato che molte di queste sostanze sono oggetto di studi e di verifiche per il loro supposto effetto negativo sui bambini (iperattività). D'altra parte, aggiunge sempre la Coldiretti, l'elevato contenuto di zuccheri ha sicuramente effetti negativi sul preoccupante aumento della percentuale di casi di obesità e di sovrappeso tra i giovani che in Italia ha raggiunto il 30 per cento. Peraltro, si sarebbe verificata una drammatica riduzione del consumo di frutta poiché l'eliminazione totale della soglia del 12 per cento avrebbe fatto sparire dalle tavole e dai frigoriferi italiani circa 120 milioni di chili di arance all'anno prodotti in 6.000 ettari di agrumeti, con danni evidenti per consumatori e produttori. In un momento di crisi come questo, un settore portante dell'economia agricola nazionale e, in particolare, del sud Italia come quello della produzione di agrumi sarebbe stato quindi fortemente penalizzato.
      Questa delle cosiddette «aranciate senza arance» è solo una delle conseguenze legate al «via libera» dato dall'Unione europea alla produzione e alla commercializzazione anche di altri prodotti agroalimentari «surrettizi», privi cioè delle materie prime fondamentali che dovrebbero caratterizzarli. L'Italia è invece il Paese del cibo sano e di qualità che deve essere tutelato e valorizzato per garantire una giusta alimentazione e un'adeguata tutela della salute stessa dei cittadini.
      La presente proposta di legge va proprio in questa direzione, proponendo norme che contrastano questa tendenza che inganna i consumatori, danneggia i produttori e mette a rischio la salute dei cittadini.
      L'articolo 1 prevede modifiche alla legge n. 286 del 1961, che disciplina le bevande analcoliche di fantasia al gusto o aroma di agrume, abrogando ogni riferimento al divieto di utilizzare i coloranti, in quanto la materia è già, peraltro, disciplinata a livello di Unione europea e la relativa norma è stata recepita nel nostro ordinamento dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209 (allegato VII), e aumentando al 16 per cento obbligatorio la percentuale minima contenuta di succo di agrumi.
      L'articolo 2 riguarda le bevande analcoliche disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, che sono identificate in base alla denominazione (aranciata, limonata eccetera) e non in base al gusto. Per questo tipo di bevande si è deciso di alzare la percentuale di succo presente dal 12 per cento al 20 per cento.
      Grazie a questi due interventi, che innalzano la percentuale di succo di frutta presente nelle bevande analcoliche a base di frutta, diverse dai succhi di frutta e dai nettari di frutta che contengono invece, rispettivamente, il 100 per cento e una percentuale che va dal 25 per cento al 55 per cento di frutta, si produrranno delle ricadute positive in termini di tutela della salute dei consumatori, di innalzamento della qualità delle bibite prodotte e di vantaggi economici per i produttori di frutta. Per fare un esempio, solo per quanto concerne la produzione di agrumi, la Coldiretti ha stimato che ogni percentuale oltre il 12 per cento corrisponderebbe all'utilizzo di 250.000 quintali di arance, pari a circa 1.060 ettari di agrumeti.
      Per i prodotti agroalimentari non tutelati da denominazioni di origine protetta (DOP) o da indicazioni geografiche protette (IGP) la normativa dell'Unione europea prevede che l'indicazione in etichetta del luogo di origine o di provenienza possa essere resa obbligatoria solo nelle ipotesi che l'omissione della indicazione stessa possa indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza effettiva
 

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del prodotto alimentare (articolo 3 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, recepito dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 109 del 1992). L'articolo 3 della presente proposta di legge proprio al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche delle bibite analcoliche a base di frutta che bevono e per evitare la confusione derivante dal fatto che non è obbligatoria un'etichettatura che spieghi le componenti e la provenienza dei prodotti, prefigura l'obbligatorietà dell'indicazione nelle etichette dell'origine del prodotto, dei nomi e della percentuale complessiva del frutto naturale contenuto, nonché l'indicazione del luogo di origine o di provenienza della frutta utilizzata.
      Le modalità attuative per l'indicazione obbligatoria saranno definite, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della produzione e della trasformazione agroalimentare, con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 19 della direttiva 2000/13/CE. Tale norma richiede che le nuove disposizioni siano comunicate alla Commissione e agli altri Stati membri tra i quali può essere avviata una procedura di consultazione; l'Italia potrà adottare le misure previste soltanto tre mesi dopo tale comunicazione e purché non abbia ricevuto parere contrario della Commissione. I produttori che violeranno le norme in materia di indicazioni obbligatorie nell'etichetta, salvo che il fatto non costituisca reato, incorreranno in una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 9.500 euro e nella confisca dei prodotti.
      Gli articoli 4 e 5 si pongono nel solco delle politiche di promozione e valorizzazione della qualità dei prodotti agroalimentari italiani, uno dei punti di forza per l'immagine del made in Italy. Nello specifico, è istituito un logo nazionale che potrà essere utilizzato per tutte le bibite analcoliche a base di frutta, succhi di frutta e nettari prodotte con l'uso esclusivo di frutta di origine o di provenienza italiana e per le quali tutte le fasi del processo di produzione e di trasformazione siano realizzate sul territorio nazionale. A partire dall'anno 2012, compatibilmente con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero della salute predisporranno campagne annuali di promozione e valorizzazione, all'estero e in Italia, della produzione di bibite analcoliche a base di frutta, di succhi di frutta e nettari che utilizzino il logo nazionale. Le campagne saranno mirate anche alla sensibilizzazione del pubblico ai fini della tutela del consumatore e dei benefìci per la salute derivanti da un maggiore consumo di frutta. Il settore industriale di produzione delle bevande analcoliche, secondo dati dell'Associazione italiana tra gli industriali delle bevande analcoliche (Assobibe), rappresenta una produzione complessiva di 2.900 milioni di litri, un fatturato di oltre 1.700 milioni di euro, un'occupazione complessiva di 21.650 unità. La possibilità di puntare su prodotti qualitativamente migliori, visto il più alto contenuto di frutta, e di origine italiana, potrebbe permettere l'espansione del mercato visto che, sempre secondo stime dell'Assobibe, il confronto con il mercato europeo consente di intravedere spazi per una crescita strutturale del settore in Italia, in considerazione del fatto che i consumi medi pro capite risultano attualmente inferiori di un 30 per cento circa rispetto al valore medio europeo. L'articolo 5, al comma 2, reca la copertura finanziaria delle campagne di promozione.
      Gli articoli 6 e 7 intervengono in materia di controlli antifrode e di sanzioni. Vista l'importanza economica e sociale del comparto agrumicolo e di quello della frutticoltura da industria, quale fonte prevalente dei redditi da lavoro agricolo per gli operatori di estese aree meridionali del territorio nazionale, l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari effettuerà controlli a
 

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campione nei confronti delle imprese che riporteranno in etichetta la provenienza italiana della frutta utilizzata o che utilizzeranno il logo nazionale. Sempre in materia di lotta alla contraffazione si interviene estendendo la previsione dell'articolo 517-quater del codice penale, che punisce con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 euro chi contraffà o altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari ovvero introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o pone in vendita tali prodotti al fine di trarne profitto, a chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione le bibite analcoliche a base di frutta, i succhi di frutta e i nettari con le indicazioni di origine o provenienza di cui all'articolo 3 o con il logo di cui all'articolo 4 contraffatti. Salvo che il fatto costituisca reato, l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari commina una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro a chiunque impieghi o utilizzi il logo nazionale in violazione della disciplina ivi prevista.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche alla legge 3 aprile 1961, n. 286, in materia di bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia).

      1. All'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286, le parole: «non possono essere colorate se non contengono anche» sono sostituite dalle seguenti: «devono contenere» e le parole: «al 12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 16 per cento».
      2. All'articolo 2 della legge 3 aprile 1961, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «colorate in violazione del divieto» sono sostituite dalle seguenti: «non conformi alle disposizioni».

Art. 2.
(Contenuto delle bevande analcoliche disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719).

      1. Le bevande analcoliche disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, commercializzate con il nome di uno o più frutti ovvero recanti denominazioni che a tali frutti si richiamano devono essere preparate con un contenuto di succo naturale non inferiore al 20 per cento.

Art. 3.
(Indicazioni obbligatorie nell'etichetta).

      1. Al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche delle bibite analcoliche alla frutta di cui alla presente legge, nonché dei succhi di frutta e dei nettari di

 

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cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, e di rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari, è obbligatorio, nei limiti e secondo le procedure di cui al presente articolo, riportare nell'etichettatura di tali prodotti, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza. È fatto obbligo, altresì, di riportare nell'etichetta i nomi e la percentuale complessiva del frutto naturale contenuto, nonché l'indicazione del luogo di origine o di provenienza della frutta utilizzata.
      2. L'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione della frutta utilizzata nella preparazione o nella produzione delle bibite di cui al comma 1.
      3. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei settori della produzione e della trasformazione agroalimentari, previo espletamento della procedura di cui agli articoli 4, paragrafo 2, e 19 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, e successive modificazioni, sono definite le modalità per l'indicazione obbligatoria di cui al comma 1.
      4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio bibite analcoliche alla frutta, succhi di frutta e nettari non etichettati in conformità alle disposizioni del presente articolo e dei decreti di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro e con la confisca dei medesimi prodotti.
      5. Gli obblighi stabiliti dal presente articolo hanno effetto decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3. I prodotti etichettati
 

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anteriormente alla data di cui al periodo precedente e privi delle indicazioni obbligatorie ai sensi del presente articolo possono essere venduti entro i successivi sei mesi.

Art. 4.
(Logo nazionale).

      1. È istituito il logo nazionale per le bibite analcoliche a base di frutta, per i succhi di frutta e per i nettari prodotti con l'uso esclusivo di frutta di origine o di provenienza italiana.
      2. L'utilizzo del logo nazionale di cui al comma 1 è riservato alle bibite analcoliche a base di frutta, ai succhi di frutta e ai nettari per i quali tutte le fasi del processo di produzione e di trasformazione sono interamente realizzate sul territorio nazionale e che riportano nell'etichetta l'indicazione di origine o di provenienza italiana della frutta utilizzata.
      3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per le politiche europee e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite la forma, le caratteristiche tecniche e la disciplina d'uso del logo nazionale di cui al presente articolo.

Art. 5.
(Promozione delle bibite analcoliche con frutta di origine italiana).

      1. A decorrere dall'anno 2012, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero della salute predispongono, compatibilmente con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, campagne annuali di promozione sui principali mercati internazionali e sul mercato nazionale per la valorizzazione della produzione

 

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di bibite analcoliche a base di frutta, di succhi di frutta e di nettari che utilizzano il logo nazionale di cui all'articolo 4 e per la sensibilizzazione del pubblico ai fini della tutela del consumatore e dei benefìci per la salute derivanti da un maggiore consumo di frutta.
      2. Per il sostegno delle campagne promozionali di cui al comma 1 sono stanziati 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, a valere sulle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.
(Controlli antifrode).

      1. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari effettua controlli a campione nei confronti delle imprese produttrici delle bevande analcoliche di cui alla presente legge che riportano in etichetta l'origine e la provenienza italiana della frutta utilizzata o che utilizzano il logo nazionale di cui all'articolo 4, al fine di contrastarne l'irregolare commercializzazione.

Art. 7.
(Sanzioni).

      1. La produzione e il commercio delle bevande analcoliche di cui all'articolo 2 effettuati in violazione delle norme stabilite dal medesimo articolo sono soggetti alle sanzioni stabilite dal testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

 

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      2. A chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione bibite analcoliche a base di frutta, succhi di frutta e nettari con le indicazioni di origine o di provenienza di cui all'articolo 3 o con il logo nazionale di cui all'articolo 4 della presente legge contraffatti, si applica l'articolo 517-quater del codice penale.
      3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari commina una sanzione amministrativa da 3.000 euro a 20.000 euro a chiunque impiega o utilizza il logo nazionale di cui all'articolo 4 in violazione della disciplina ivi prevista.


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