Frontespizio Relazione Analisi tecnico-normativa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) Progetto di Legge

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PDL 4142

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4142



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

e dal ministro della difesa
(LA RUSSA)

di concerto con il ministro dell'interno
(MARONI)

con il ministro della giustizia
(ALFANO)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Doha il 12 maggio 2010

Presentato il 7 marzo 2011


      

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Onorevoli Deputati! — L'Accordo che costituisce l'oggetto del presente disegno di legge ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Peraltro, la sottoscrizione di simili atti bilaterali mira anche a indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi e va intesa come azione stabilizzatrice di una particolare area o regione di valore strategico assoluto e di squisita valenza politica, considerati gli interessi nazionali e gli impegni assunti in ambito internazionale nella regione medio-orientale e dell'Asia centrale.
 

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      Il quadro normativo in disamina è composto da un breve preambolo e da undici articoli.
      L'articolo 1 enuncia lo scopo dell'Accordo, ossia di incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa su basi di reciprocità e in aderenza alle rispettive legislazioni nazionali e agli impegni assunti in ambito internazionale.
      L'articolo 2 illustra le modalità di gestione della cooperazione, prevedendo consultazioni annuali, da tenere alternativamente a Roma e a Doha, tra rappresentanti dei due Paesi al fine di dare concreta esecuzione agli impegni assunti nell'Accordo.
      L'articolo 3 e l'articolo 4 individuano gli ambiti e le forme di cooperazione, che possono essere così sintetizzati:

          sicurezza e politica di difesa;

          politica degli approvvigionamenti nel settore della difesa e industrie per la difesa;

          importazione, esportazione e transito di armamenti in linea con le rispettive legislazioni nazionali;

          esperienze acquisite in operazioni umanitarie e di peace-keeping;

          conformità ai trattati internazionali nel settore della difesa, della sicurezza e del controllo delle armi;

          organizzazione, struttura ed equipaggiamento delle rispettive Forze armate e gestione del personale;

          formazione militare;

          diritto militare;

          diritto ambientale e inquinamento causato da attività militari;

          servizi di medicina militare;

          storia militare;

          sport militare;

          incontri tra autorità, scambi di esperienze, visite e partecipazioni reciproche in esercitazioni e addestramenti, visite a strutture militari, navali e aeree, scambi di informazioni e pubblicazioni.
      L'articolo 5 approfondisce le questioni legate alla cooperazione nel campo dei materiali della difesa e prevede, nel rispetto delle norme pertinenti, relativamente all'approvvigionamento reciproco di materiali, una specifica clausola sulla base della quale il presente documento negoziale può essere attuato sia attraverso operazioni dirette da Stato a Stato, sia mediante imprese private autorizzate dai rispettivi Governi.
      L'articolo 6 regolamenta gli aspetti finanziari derivanti dall'Accordo.
      L'articolo 7 regola le questioni relative all'eventuale risarcimento dei danni in relazione alle attività di cooperazione.
      L'articolo 8 ribadisce l'applicazione della legislazione del Paese ospitante in merito alle questioni doganali e a quelle relative all'immigrazione.
      L'articolo 9 regolamenta il trattamento delle informazioni, documenti e materiali classificati, secondo le norme previste nei due Paesi. In particolare si sottolinea che le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso i canali governativi approvati dalle Autorità nazionali per la sicurezza designate dalle Parti. Viene inoltre specificato che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati nell'Accordo e non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente, né utilizzati a danno di una delle due Parti.
      L'articolo 10 stabilisce che le controversie, derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione di questo Accordo, verranno risolte tramite negoziati bilaterali e, se necessario, attraverso i canali diplomatici.
      L'articolo 11 regola l'entrata in vigore e la durata dell'Accordo e ne disciplina le modalità di recesso e per apportare emendamenti e per revisionare il testo. Infine, viene stabilito che l'Accordo viene redatto in tre lingue, italiano, arabo e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede, e che in caso di divergenze sull'interpretazione prevarrà il testo in lingua inglese.

 

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APPENDICE

        L'applicazione dell'Accordo sulla cooperazione nel settore della difesa con il Qatar comporta i seguenti oneri per il bilancio dello Stato, in relazione ai sottoindicati articoli:

            l'articolo 2 (Attuazione della cooperazione) prevede lo svolgimento di consultazioni che si terranno non più di una volta all'anno, alternativamente a Doha e a Roma, al fine di elaborare e definire le misure di attuazione dell'Accordo in esame. Nell'ipotesi dell'invio di tre rappresentanti nazionali a Doha (1 dirigente militare; 1 tenente colonnello maggiore; 1 dipendente civile dell'area funzionale III) con una permanenza di quattro giorni a Doha, la relativa spesa è così quantificabile:
— spese di missione:

            pernottamento (euro 250,00 al giorno x 3 persone x 4 notti) = euro 3.000,00;

            diaria giornaliera per il dirigente e l'altro rappresentante militare – euro 142 – che viene ridotta di un terzo – pari a euro 47. L'importo di euro 95 viene aumentato di euro 37 quale quota per contributi previdenziali, assistenziali ed IRPEF, ai sensi della normativa vigente (euro 132 x 4 giorni x 2 persone) = euro 1.056,00;

            vitto per il dipendente civile dell'area funzionale III (euro 71 al giorno x 4 giorni) = euro 284;
(tale quantificazione delle spese di vitto, per il personale civile, è stata provvisoriamente determinata adottando come criterio di calcolo il 50 per cento dell'ammontare della previgente diaria, così come da nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 77639 del 28 settembre 2010, nelle more dell'approvazione del decreto del Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con cui saranno determinati le misure e i limiti concernenti il rimborso delle citate spese, ai sensi dell'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122);

— spese di viaggio:

            Volo di andata e ritorno in Business Class (pari a euro 2.550,00 x 2) = 5.100 + euro 255 quale maggiorazione del 5 per cento sul prezzo del biglietto aereo + euro 2.550 per 1 persona comprensivi di eventuali spese di trasporto locale = euro 7.905,00.

TOTALE ONERI ART. 2: = euro 12.245,00.

 

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        Pertanto, l'onere a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa (capitolo 1170/articolo 2 – Ratifica ed esecuzione di Accordi nel settore della difesa), a decorrere dal 2011 ad anni alterni e per ciascuno dei bienni successivi è di euro 12.245.

        Si fa presente che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

        Inoltre, anche tenuto conto dell'esperienza verificatasi in analoghi accordi già in vigore, si precisa che:

            l'eventuale richiesta della Controparte per le attività di addestramento e formazione militare (articolo 3, paragrafo 1, lettera g), ambiti della cooperazione), per l'organizzazione e la partecipazione ad attività di formazione, corsi ed esercitazioni (articolo 4, lettera c), forme della cooperazione), per la partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari [articolo 4, lettera d)] e per la partecipazione a riunioni, simposi, conferenze e corsi [articolo 4, lettera f)] potrà essere accolta qualora vi sia la disponibilità di posti e soltanto previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente; pertanto, essa non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Qualora, invece, venisse disposto l'invio di personale italiano – attualmente non previsto –, la relativa eventuale spesa, oggi non quantificabile in modo dettagliato (queste previsioni costituiscono meri elementi generali definitori della cornice giuridica di regolamentazione di eventuali attività di cooperazione e, pertanto, non risultano allo stato attuale quantificabili), sarà comunque finanziata – come già avviene – con gli stanziamenti già autorizzati dalla vigente legislazione per il Ministero della difesa (capitolo 1170/articolo 1 – spese per la cooperazione) e, dunque, non costituirà ulteriore onere a carico del bilancio dello Stato;

            per quanto concerne le eventuali spese derivanti dalle riunioni previste dall'articolo 4, lettera a), oggi non quantificabili (queste previsioni costituiscono meri elementi generali definitori della cornice giuridica di regolamentazione di eventuali attività di cooperazione e, pertanto, non risultano allo stato attuale quantificabili), saranno comunque finanziate – come già avviene – con gli stanziamenti già autorizzati dalla vigente legislazione per il Ministero della difesa e, dunque, non costituiscono ulteriore onere a carico del bilancio dello Stato;

            l'eventuale richiesta di scambio di esperienze nel settore della difesa [articolo 4, lettera b)], di visite alle navi, aerei ed altre strutture militari [articolo 4, lettera g)] e così pure di scambi di pubblicazioni [articolo 4, lettera h)] e per le attività culturali e sportive [articolo 4, lettera i)] sarà accolta previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e, dunque, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

            per quanto concerne le spese di viaggio di cui all'articolo 6, paragrafo 2 (aspetti finanziari), e quelle di trasporto locale, soggiorno e vitto di cui al paragrafo 3, si chiarisce che esse sono state già

 

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quantificate nelle previsioni di spesa relative all'articolo 2 dell'Accordo in esame;

            per quanto riguarda le spese relative a stipendi e assicurazioni del personale eventualmente inviato in missione in Qatar in esecuzione di attività previste dall'Accordo in esame (articolo 6, paragrafo 2), esse sono state già quantificate ed impegnate nelle previsioni di spesa relative ai corrispondenti capitoli di bilancio inerenti a stipendi, paghe e competenze per personale militare e civile della Difesa, nonché a oneri sociali a carico dell'Amministrazione;

            il paragrafo 6 dell'articolo 6, nell'eventualità che delegazioni delle Parti si incontrino al di fuori di quanto previsto dall'Accordo, prevede che la copertura dei costi relativi seguirà il principio generale di reciprocità. Pertanto, tali costi – attualmente non quantificabili – saranno finanziati – come già avviene – con gli stanziamenti già autorizzati dalla legislazione vigente per il Ministero della difesa (capitolo 1170/articolo 1 – spese per la cooperazione) e, dunque, non costituiscono ulteriore onere a carico del bilancio dello Stato;

            l'articolo 7, concernente l'eventuale risarcimento dei danni in relazione alle attività di cooperazione, costituisce elemento di definizione della cornice giuridica di regolamentazione dell'ipotetica insorgenza di fattispecie che comportino danni a carico di una delle Parti e, pertanto, a tale articolo non corrisponde alcuna previsione di spesa a carico del bilancio della Difesa. Qualora, tuttavia, tali danni dovessero verificarsi a causa della Parte italiana, le relative spese rientreranno negli stanziamenti già autorizzati dalla legislazione vigente per il Ministero della difesa e, dunque, non costituiscono ulteriore onere a carico del bilancio dello Stato;

            qualora, infine, vengano introdotti emendamenti, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 (entrata in vigore, modifiche e cessazione) che amplino la portata finanziaria dell'Accordo in questione, sarà necessario predisporre un nuovo disegno di legge che autorizzi la eventuale maggiore spesa.

 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

A) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

        Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa a un Accordo internazionale che costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano in materia di cooperazione con il Qatar nel settore della difesa, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico e industriale, e in conformità con gli obblighi assunti a livello internazionale.

B) Analisi del quadro normativo nazionale.

        Le relazioni in materia di difesa tra i due Paesi non sono al momento regolate da precedenti accordi.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        L'Accordo in parola non ha incidenza su leggi e regolamenti vigenti.

D) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

        Il contenuto del documento è coerente e in linea con i princìpi costituzionali, rispondendo al dettato dell'articolo 80 della Costituzione.

E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

        Il provvedimento non incide sulle competenze delle regioni e delle autonomie locali, che non si estendono alle materie da esso contemplate.

F) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

        Non emergono profili di incompatibilità.

 

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G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

        Non risulta possibile la previsione di delegificazione né di strumenti di semplificazione normativa.

H) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

        Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia all'esame del Parlamento.

I) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità del medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

A) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

         Il provvedimento non incide sulla disciplina dell'Unione europea.

B) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano procedure d'infrazione su questioni attinenti la materia oggetto dell'Accordo.

C) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

        L'intervento si pone quale completamento degli obblighi internazionali assunti in materia con la firma dell'Accordo in oggetto.

D) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano linee prevalenti di giurisprudenza o giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

 

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E) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano linee prevalenti di giurisprudenza o giudizi pendenti presso la Corte europea dei diritti dell'uomo relativamente ad analogo oggetto.

F) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

        Il provvedimento è conforme alle regolamentazioni adottate dagli altri Paesi europei sul medesimo oggetto.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.

        Le disposizioni del disegno di legge non introducono nuove definizioni normative.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

        La verifica è stata effettuata con esito positivo.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

        Trattandosi di disegno di legge di ratifica di Accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Le disposizioni del provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.

 

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E) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

        Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

F) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

        Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

G) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi, verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

        Il provvedimento non necessita di atti successivi attuativi.

H) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

        Non è stato necessario effettuare la verifica in questione trattandosi di accordo internazionale.

 

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Sezione I. Il contesto e gli obiettivi.

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

        La normativa vigente non prevede una disciplina in materia di cooperazione nel settore della difesa con il Qatar. L'Accordo in esame fornisce la cornice giuridica principe in tale materia e si colloca nell'ambito della politica governativa in materia di cooperazione con le strutture di difesa di altri Paesi. Con riferimento, invece, ad altri settori quali, ad esempio, quello industriale, agroindustriale, di ingegneria, di medicina, di elettricità è possibile stipulare accordi ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo di cooperazione economica e tecnologica, fatto con il Qatar a Roma il 16 gennaio 1992 e ratificato ai sensi della legge 5 luglio 1995, n. 298.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata della citazione delle relative fonti di informazione.

        La ratifica del presente Accordo, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5, consente di promuovere reciprocamente attività di formazione militare e addestramento, partecipazione a esercitazioni, scambio di attività culturali e sportive, di pubblicazioni informative ed educative, scambio di armamenti, scambio di know-how tra le due parti e altro.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

        L'intervento legislativo è necessario al fine di rispettare l'impegno assunto sul piano internazionale, dando coerente sviluppo all'intento di consolidare le rispettive capacità difensive, con rilevanti effetti positivi sui settori produttivi e commerciali.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

        Obiettivo del provvedimento è quello di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, nell'intento di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza.

 

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E) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

        I Governi di Italia e del Qatar, e, nello specifico, il Ministero della difesa italiano e quello del Qatar. Sono destinatari indiretti anche soggetti economici e industriali delle due Parti.

Sezione II. Procedure di consultazione.

        La negoziazione è avvenuta coinvolgendo le competenti amministrazioni, in particolare i Ministeri della difesa e degli affari esteri.

Sezione III. Valutazione dell'opzione di non intervento.

        Allo stato della normativa vigente, la scelta di non intervenire in materia rappresenterebbe un inadempimento degli obblighi assunti sul piano internazionale.

Sezione IV. Valutazione delle opzioni alternative.

        Non esistono opzioni alternative alla ratifica parlamentare e nel merito non era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte.

Sezione V. Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta.

        Il ricorso al provvedimento proposto è previsto dall'articolo 80 della Costituzione.

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

        L'Accordo è conforme agli altri già stipulati e ratificati con altri Paesi nello stesso settore.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

        L'intervento consente all'Italia di ottemperare agli impegni assunti sul piano internazionale, con la conseguente positiva ricaduta in termini di immagine sul piano internazionale. Non ci sono svantaggi nell'intervento.

C) Indicazioni degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti.

        Non sono previsti obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti.

D) Eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate.

        Non sono state esaminate altre opzioni in quanto non vi erano margini di discrezionalità.

 

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E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

        Non si ravvisano fattori ostativi all'intervento regolatorio in quanto si provvede contestualmente alla copertura delle spese che ne derivano. Per quanto riguarda le strutture amministrative che devono operare con riguardo al provvedimento, esse sono in grado di provvedere con le attuali dotazioni e senza ulteriori oneri.

Sezione VI. Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività.

        Dall'attuazione dell'Accordo sono attesi benefìci per alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, pur garantendo il corretto funzionamento del mercato.

Sezione VII. Modalità attuative dell'intervento regolatorio.

        Poiché le attività oggetto di disciplina sono già svolte dalle Amministrazioni interessate, le modalità attuative correlate all'intervento regolatorio non comportano la necessità di creare nuove strutture organizzative o di modificare quelle esistenti.

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

        Il Ministero degli affari esteri e il Ministero della difesa.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione sull'intervento.

        Oltre le pubblicazioni di legge, adeguata pubblicità alla ratifica sarà data dalle autorità diplomatiche.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

        L'intervento verrà monitorato dai Ministeri degli affari esteri e della difesa, che opereranno con le strutture e secondo le modalità già esistenti.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento politico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a VIR.

        L'Accordo potrà essere rivisto in base alle esigenze delle Parti secondo quanto previsto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

        Il Ministero degli affari esteri, con la collaborazione del Ministero della difesa, curerà a cadenza biennale la prescritta VIR, nella quale sarà preso prioritariamente in esame il rapporto costi-benefìci.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Doha il 12 maggio 2010.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 12.245 annui ad anni alterni a decorrere dal 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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