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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 4212 |
a) è stata istituita nel 2004 per un importo di 1 euro in favore dei comuni sedi di aeroporti;
b) è stata aumentata nel 2005 di 1 euro in favore di un fondo di solidarietà;
c) è stata ulteriormente aumentata, con la legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) di 0,50 euro a copertura dei costi per i servizi antincendio aeroportuali;
d) è stata nuovamente aumentata di 3 euro con il decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, per una cifra totale di 4,5 euro.
Il ricavato dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco è già totalmente impegnato e non è possibile modificarne l'utilizzo. Pertanto si è ipotizzato un ulteriore aumento di 0,50 euro, portando a 5 euro il totale degli oneri a carico di ciascun passeggero.
La presente proposta di legge:
a) garantisce il ritorno dei passeggeri in caso di eventi imprevedibili, che sarebbero «protetti» quando acquistano un singolo biglietto aereo o un pacchetto turistico comprensivo di volo;
b) prevede un sostegno al settore turistico, in quanto i passeggeri sarebbero più propensi anche ad acquisti anticipati perché non più soggetti a rischio;
c) comporta un'azione più efficace e veloce dell'unità di crisi del Ministro degli affari esteri nei casi di emergenza, in quanto elimina possibili conflitti di competenza delle parti coinvolte e garantisce ai passeggeri una pronta assistenza;
d) rappresenta un segno di concreta attenzione al settore turistico, che fino ad oggi ha ricevuto solo promesse, senza, comunque, comportare nuovi o maggiori spese per il bilancio dello Stato.
Esperienze similari in altri Paesi hanno dimostrato che, a meno di un numero molto elevato di eventi imprevedibili, entro qualche anno le risorse destinate all'istituendo Fondo possono essere destinate a ulteriori progetti per lo sviluppo del comparto del turismo.
1. L'addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è incrementata di cinquanta centesimi di euro per passeggero. Le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo istituito ai sensi del comma 2.
2. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo, alimentato dalle risorse di cui al comma 1, secondo periodo, finalizzato al sostegno degli operatori turistici e dei vettori aerei che, versando in una situazione di insolvenza, anche se non accertata in sede giudiziale, devono sospendere o cessare la propria attività con conseguente annullamento dei viaggi o dei passaggi aerei e che si trovano nella necessità di rimborsare, o di rimpatriare, i propri clienti o che devono fare fronte a situazioni di emergenza causate da eventi naturali eccezionali oppure da situazioni socio-politiche particolarmente critiche, tali da compromettere l'ordinaria operatività della programmazione.
3. Il funzionamento, la struttura e le modalità di gestione del Fondo di cui al comma 2 sono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria e le associazioni nazionali dei consumatori riconosciute, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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