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PDL 4293

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4293



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SAMMARCO, GIULIO MARINI

Disposizioni per il miglioramento delle condizioni di lavoro e del trattamento economico della magistratura ordinaria

Presentata il 18 aprile 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — Dopo che la recente riforma dell'ordinamento giudiziario (legge 30 luglio 2007, n. 111) ha trasformato il concorso di accesso in magistratura ordinaria in un concorso di secondo grado, si pone l'esigenza di ripensare il sistema di progressione economica previsto per i magistrati ordinari.
      Le nuove disposizioni stabiliscono, infatti, che al concorso possano accedere solo i laureati in giurisprudenza che abbiano conseguito un diploma di specializzazione nelle professioni legali o svolto un dottorato di ricerca, ovvero che siano abilitati all'esercizio della professione forense o che abbiano svolto funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni o quelle di magistrato onorario per quattro anni.
      In nessun caso, quindi, tra il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza e la partecipazione al concorso per magistrato ordinario può decorrere un tempo inferiore a tre anni. Ne deriva che, considerando il tempo necessario a conseguire tali titoli e la durata della procedura concorsuale di accesso, ben difficilmente sarà possibile per un giovane entrare nella magistratura prima di cinque o sei anni dal conseguimento della laurea.
      In questa prospettiva appare, quindi, indispensabile un complessivo ripensamento del regime di trattamento economico dei magistrati ordinari, anche al fine
 

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di riequilibrare il rapporto tra il livello retributivo della magistratura ordinaria e quello delle altre magistrature che godono, ormai da tempo, di un trattamento economico ben superiore.
      Nell'ottica del migliore funzionamento degli organi giurisdizionali appare necessario, inoltre, apportare un sensibile e ulteriore miglioramento (rispetto a quello già realizzato nel 2010), dei benefìci economici previsti dalla legge 4 maggio 1998, n. 133, in favore dei magistrati disponibili a svolgere le funzioni presso una sede dichiarata disagiata e prevedere la possibilità che a quelli destinati alla prima sede e a quelli trasferiti d'ufficio, tranne che per motivi disciplinari, possa essere assegnato, a titolo gratuito, un alloggio di servizio delle Forze di polizia o delle Forze armate.
      Si è, inoltre, previsto uno sgravio fiscale per le spese documentate per l'aggiornamento professionale e per la formazione sostenute dai magistrati con anzianità inferiore alla quinta valutazione di professionalità.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica della tabella allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27).

      1. La tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, come sostituita dalla tabella A allegata alla legge 30 luglio 2007, n. 111, è sostituita dall'allegato 1 annesso alla presente legge.

Art. 2.
(Indennità in caso di trasferimento d'ufficio del magistrato).

      1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «1. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi dell'articolo 1 è attribuita, per il periodo di effettivo servizio nelle sedi disagiate e per un massimo di sei anni, un'indennità mensile determinata in misura pari al doppio dell'importo mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianità. L'effettivo servizio non include i periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa».

Art. 3.
(Assegnazione di un alloggio a favore del magistrato).

      1. Ai magistrati ordinari destinati alla prima sede e a quelli trasferiti d'ufficio,

 

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tranne che per motivi disciplinari, può essere assegnato in concessione un alloggio di servizio delle Forze di polizia o delle Forze armate, a titolo gratuito, con priorità assoluta rispetto agli altri soggetti indicati dalle disposizioni vigenti. La durata della concessione non può essere superiore a quattro anni.

Art. 4.
(Detrazione delle spese per aggiornamento professionale e formazione a favore del magistrato).

      1. Ai magistrati ordinari fino alla quinta valutazione di professionalità, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino a un importo massimo delle stesse di 2.000 euro, per l'aggiornamento professionale e per la formazione.

Art. 5.
(Disposizione finanziaria).

      1. Con la legge di stabilità annuale sono determinate le risorse destinate ai miglioramenti retributivi dei magistrati e all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

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Allegato 1
(Articolo 1)

«MAGISTRATURA ORDINARIA

QUALIFICA
STIPENDIO ANNUO LORDO (in euro)
Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità (Primo presidente della Corte di cassazione)
78.474,39
Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità (Procuratore generale presso la Corte di cassazione)
78.474,39
Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità (Presidente aggiunto e Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche)
75.746,26
Magistrati ordinari alle settima valutazione di professionalità
73.018,13
Magistrati ordinari dalla quinta valutazione di professionalità
66.470,60
Magistrati ordinari dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità
56.713,83
Magistrati ordinari dalla prima valutazione di professionalità
50.521,10
Magistrati ordinari
44.328,23
Magistrati ordinari in tirocinio
31.940,23
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