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PDL 4050

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4050



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DAMIANO, FASSINO, LETTA, BELLANOVA, BOBBA, BOCCUZZI, CONCIA, GHIZZONI, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, MOTTA, PICIERNO, RAMPI, SAMPERI, SCHIRRU

Statuto dei lavori autonomi. Delega al Governo in materia di semplificazione degli adempimenti, pagamenti, garanzie del credito, tutela della maternità, revisione dei contributi previdenziali e ammortizzatori sociali

Presentata il 2 febbraio 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge è volta a colmare un vuoto normativo, a tutela e a promozione del lavoro autonomo, che l'attuale situazione economica ha reso sempre più evidente.
      I lavoratori autonomi sono divenuti una vera e propria «galassia» che difficilmente è possibile schematizzare. Lo stesso Istituto nazionale di statistica (ISTAT) coglie solo parzialmente tale complessità, classificando quattro categorie di lavoratori autonomi: imprenditori e lavoratori in proprio, liberi professionisti, coadiuvanti e soci di cooperative, collaboratori e lavoratori occasionali.
      La presente proposta di legge intende tenere conto di tutte le categorie citate cercando di individuare un insieme di princìpi e di regole essenziali per non annullare le singole specificità, ma per definire, al contempo, un patrimonio comune di tutele e di incentivi rispondenti alle esigenze comuni di questi soggetti, riconoscendo e valorizzando il loro lavoro. L'elemento fondamentale alla base della presente proposta di legge è dunque la valorizzazione del fattore lavoro, rispetto al capitale, e che si esprime in forme giuridiche diverse (cooperative, imprese artigiane e commerciali, società di persone).
      Ci preme specificare che un analogo progetto di legge, al quale abbiamo apportato alcune modifiche, tra le quali
 

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l'inserimento del capo IV relativo alle norme per il lavoro parasubordinato ed economicamente dipendente, è stato presentato al Senato della Repubblica a prima firma del senatore Treu (atto Senato n. 2145).
      Gli interventi prevalenti, previsti dalla presente proposta di legge, sono di tipo promozionale e le stesse tutele sono viste in funzione promozionale. Sono infatti dirette a esaltare le potenzialità economiche e sociali dei lavoratori autonomi e professionali e a sollecitare comportamenti virtuosi quali: la ricerca di una competitività basata sulla qualità e sulla stabilità del lavoro e non sulla sua intensificazione esasperata o sulla mera riduzione dei costi; maggiori investimenti in formazione continua, innovazione e sicurezza; utilizzo diffuso delle nuove tecnologie e strumentazioni (anche informatiche); diffusione di pratiche che superino tutte le discriminazioni nel lavoro (di genere, di razza ed etnia, di età) e che promuovano le pari opportunità, in particolare fra uomini e donne; fino alla regolarizzazione delle forme di lavoro irregolare. Altre norme promozionali riguardano l'accesso e la tutela del credito, l'accesso alle leggi incentivanti, entrambi ancora discriminanti verso il lavoro autonomo e le micro imprese; la possibilità di partecipare effettivamente ad appalti pubblici; la semplificazione delle procedure; la riconoscibilità pubblica delle professionalità; la certezza dei termini di pagamento; l'aiuto a sviluppare forme di previdenza e di assistenza integrative, anche in forme mutualistiche; il sostegno alla formazione permanente.
      Norme specifiche prevedono interventi da attuare per iniziativa statale in collaborazione con le autonomie territoriali o direttamente da parte di queste per il sostegno delle attività autonome imprenditoriali. Tali norme sono in parte di efficacia diretta, in parte da definire mediante delega al Governo e prevedono:

          a) sostegni alla qualificazione e alla riqualificazione delle competenze necessarie all'attività svolta, con interventi attivabili da Stato e regioni, attingendo anche a fondi europei;

          b) sostegni, anch'essi attivabili dallo Stato e dalle regioni, all'avvio, al consolidamento e alla riconversione delle attività autonome, nonché alla loro internazionalizzazione;

          c) misure per favorire un accesso non discriminatorio dei lavoratori autonomi e delle micro imprese alle commesse e agli appalti pubblici;

          d) incentivi alla ricerca e all'innovazione di impresa, a valere sui fondi esistenti;

          e) sostegno dell'imprenditoria giovanile e femminile, anche per favorire l'avvio di attività in proprio da parte di lavoratori dipendenti espulsi dal mercato del lavoro;

          f) promozione delle pari opportunità di accesso al lavoro autonomo e di crescita professionale attraverso misure specifiche di sostegno alla maternità mirata ai lavoratori autonomi;

          g) promozione delle opportunità di impiego e della mobilità dei lavoratori autonomi, attraverso l'istituzione di servizi dedicati, osservatori e sportelli unici;

          h) sostegno alle attività formative riguardanti la sicurezza del lavoro autonomo e la prevenzione degli infortuni;

          i) tutele del reddito in caso di inattività temporanea o di cessazione di attività per crisi di mercato;

          l) promozione della costituzione, da parte delle varie categorie di lavoro autonomo, di fondi mutualistici in ambiti definiti, competenti ad erogare agli aderenti aiuti monetari e di servizio in caso di crisi e di inattività;

          m) riduzione dell'imposizione gravante sulle attività di lavoro autonomo, attraverso l'incremento delle deduzioni dalla base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

          n) sostegno alla predisposizione di schemi contrattuali con la clientela, che prevedano clausole volontarie di conciliazione e di arbitrato;

 

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          o) istituzione, d'intesa con le regioni, di marchi di qualità per i lavori autonomi, in conformità e a specificazione delle norme previste per la tutela del made in Italy;

          p) semplificazioni degli adempimenti amministrativi;

          q) riordino della disciplina dei pagamenti dei crediti dei lavoratori autonomi nei confronti delle pubbliche amministrazioni e delle imprese committenti;

          r) riordino della disciplina in materia di erogazione e di garanzia del credito ai lavoratori autonomi, allo scopo di sostenere i processi di qualificazione e di aggregazione dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi).

      A fronte di un primo corpo di norme orientato a incentivare e a promuovere il lavoro autonomo e l'autoimprenditorialità, un secondo insieme di disposizioni è dedicato in senso stretto alla disciplina dei rapporti di lavoro autonomo.
      In via generale si confermano il riconoscimento, anche per i titolari di attività imprenditoriali e autonome, dei diritti fondamentali già risultanti dalle normative generali e la valenza interprivata di tali diritti (quindi in particolare nei confronti dei committenti): diritti alla dignità e alla libera manifestazione del pensiero, all'intangibilità della sfera personale e sessuale, alle tutele contro i comportamenti persecutori, alla non discriminazione e alle pari opportunità, alla salute e alla sicurezza del lavoro, all'associazionismo professionale e a un equo compenso. Quanto al regime di imposizione fiscale sul lavoro autonomo, che pure costituisce una componente essenziale dell'intervento complessivo di riforma, esso non è ricompreso nel perimetro del presente provvedimento, in quanto destinato ad essere oggetto di una separata proposta di legge orientata a un riassetto sistemico generale che preveda, in particolare, la revisione dello strumento degli studi di settore e il progressivo superamento dell'IRAP, ad eccezione di quanto previsto dalla precedente lettera m).
      Ma vi è anche un altro aspetto che con la presente proposta di legge abbiamo voluto sottolineare. In Italia il lavoro indipendente, escluso il lavoro parasubordinato, è pari al 32,2 per cento del totale degli occupati. Seppur con un leggero calo negli ultimi anni, le prestazioni d'opera di carattere individuale che presentano caratteri di abuso hanno raggiunto livelli preoccupanti e a tale situazione va aggiunto il fenomeno dei lavoratori parasubordinati (collaborazioni coordinate e continuative o a progetto), fenomeno quest'ultimo tipicamente italiano.
      Nei Paesi dell'Unione europea negli ultimi anni si è manifestata una forte crescita di forme di lavoro autonomo con tratti più o meno palesi di dipendenza economica. Per indicare tale fenomeno sono state utilizzate diverse definizioni tra le quali «lavoro parasubordinato» in Italia e «persona simile al lavoratore subordinato» in Germania (arbeitnemeränliche). La concezione prevalente nei Paesi europei è quella dei lavoratori semi-indipendenti o quella di «lavoratori dipendenti assimilabili a lavoratori subordinati» che, sostanzialmente, lavorano da soli, nel quadro di un contratto di servizio o d'impresa per un committente principale da cui dipendono economicamente e il cui bisogno di protezione sociale o la mancanza di autonoma organizzazione li distingue dagli altri lavoratori autonomi e, solo per alcuni aspetti di protezione sociale e lavorativa, li avvicina ai lavoratori dipendenti. In Francia di fronte allo stesso fenomeno hanno dichiarato lavoratore subordinato chiunque non avesse almeno un certo numero di committenti.
      Anche la Spagna di recente è intervenuta seguendo la stessa linea di condotta tedesca, introducendo un limite del 75 per cento del fatturato con lo stesso committente, per definire la dipendenza economica del lavoratore autonomo e per individuare le caratteristiche distintive del prestatore d'opera individuale rispetto agli altri lavoratori autonomi.
      È evidente la necessità di procedere, anche in Italia, ad armonizzare gli interventi in questo campo e di prevedere una

 

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disciplina che limiti gli abusi nell'uso distorto delle prestazioni d'opera ma che soprattutto tuteli effettivamente il lavoro autonomo.
      In particolare la condizione di dipendenza economica è presupposta per le prestazioni d'opera svolte a favore di un solo committente dal quale il prestatore derivi due terzi del suo reddito di lavoro complessivo, inclusi coloro che, pur iscritti a un albo professionale incompatibile con la posizione di lavoro dipendente, svolgono attività regolata dagli accordi di cui agli articoli 20 e 21 della presente proposta di legge.
      Queste disposizioni si applicano, anche in assenza di dipendenza economica, ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alla gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie purché rientranti nei limiti previsti per il regime dei contribuenti minimi in attuazione dell'articolo 1, commi 96, 97, 98 e 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
      Nell'ultima parte della proposta di legge sono previste ulteriori e specifiche tutele per i lavoratori economicamente dipendenti. Tale denominazione, più precisa di quella di lavoro parasubordinato, richiama una ratio di interventi parzialmente diversa da quella tipica del lavoro subordinato, in quanto riconosce diretta rilevanza al dato della debolezza economica del lavoratore a prescindere dall'assoggettamento personale caratteristico del lavoro subordinato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
FINALITÀ

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge contiene misure dirette alla promozione del lavoro autonomo e professionale, nelle sue diverse configurazioni, al fine della piena e buona occupazione, al miglioramento della sua qualità e delle competenze dei lavoratori autonomi, nonché al riconoscimento delle tutele e delle opportunità che rendono effettiva la partecipazione allo sviluppo economico e sociale del Paese.
      2. Le regioni e gli enti locali contribuiscono con lo Stato al raggiungimento delle finalità della presente legge nell'ambito delle rispettive competenze, secondo i princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione interistituzionale, attraverso l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi orientati a integrare e a migliorare i livelli essenziali delle prestazioni previsti dall'ordinamento statale e dalla presente legge.
      3. Alle finalità della presente legge concorrono, altresì, le iniziative individuali e dei gruppi sociali che integrano le misure pubbliche secondo il principio di sussidiarietà.
      4. Ai fini dell'individuazione degli interventi attuativi della presente legge, è promossa la concertazione sociale fra le istituzioni pubbliche competenti a ciascun livello territoriale e le categorie rappresentative dei lavori autonomi.
      5. Il riconoscimento, la promozione e la tutela dei lavori autonomi sono perseguiti in rapporto alle caratteristiche dei singoli rapporti di lavoro e dei bisogni specifici dei lavoratori secondo il principio di proporzionalità,

 

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in conformità con l'articolo 35 della Costituzione.

Art. 2.
(Aree di intervento e linee guida).

      1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, lo Stato, le regioni e gli enti locali adottano le misure di rispettiva competenza, secondo le seguenti direttrici e aree di intervento:

          a) riconoscimento e semplificazione degli adempimenti; sostegno all'avvio di attività autonome;

          b) informazioni e servizi sulle opportunità di mercato; accesso a commesse e ad appalti pubblici;

          c) promozione del lavoro autonomo femminile;

          d) percorsi formativi e formazione permanente;

          e) promozione di buone pratiche in materia di sicurezza del lavoro;

          f) sostegno alle riorganizzazioni produttive, alle aggregazioni e alla successione delle attività, alla ricerca e all'innovazione;

          g) tutela e sostegno a situazioni di crisi economiche e di mercato;

          h) promozione di forme mutualistiche fra lavoratori autonomi;

          i) regole e condizioni del rapporto di lavoro autonomo;

          l) tutela delle innovazioni dei lavoratori;

          m) sostegno alla risoluzione alternativa delle controversie;

          n) tempi di pagamento; erogazioni e garanzie del credito;

          o) modalità di accesso al Fondo per la promozione e la tutela del lavoro autonomo di cui all'articolo 36.

 

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Capo II
PROMOZIONE DEL LAVORO AUTONOMO E DELL'AUTOIMPRENDITORIALITÀ

Art. 3.
(Ambito di applicazione).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle persone che svolgono in forma abituale e a titolo oneroso prestazioni di opera o di servizio, anche intellettuale, con apporto prevalentemente personale, al di fuori di vincoli di subordinazione e di organizzazione altrui.
      2. La disciplina di cui alla presente legge si applica alle professioni regolamentate solo per quanto compatibile con le disposizioni vigenti.

Art. 4.
(Associazioni di categoria rappresentative dei lavoratori autonomi).

      1. Ai fini della presente legge, le associazioni professionali di natura privatistica rappresentative dei lavoratori autonomi, di seguito denominate «associazioni di categoria», sono tenute a iscriversi in appositi registri pubblici istituiti presso il Ministero dello sviluppo economico, nonché negli omologhi registri pubblici istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e presso le unioni regionali delle stesse per le articolazioni associative di rappresentanza, rispettivamente locale e regionale.
      2. Per le finalità di cui al comma 1, le associazioni di categoria sono tenute, in sede di iscrizione nei registri, a qualificare i caratteri e i requisiti professionali dell'attività svolta dai rispettivi associati, a comunicare il numero e la distribuzione territoriale degli stessi e a notificare l'adozione di un codice deontologico recante i princìpi e gli standard cui deve conformarsi l'attività degli associati, nonché i

 

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loro doveri nei confronti dei committenti e degli altri associati.
      3. È istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, la Commissione paritetica di vigilanza sul rispetto delle norme di deontologia professionale nelle attività di lavoro autonomo, di seguito denominata «Commissione». La Commissione è composta da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico e da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da due rappresentanti delle regioni e degli enti locali, individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», da un membro designato dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei consumatori e da un membro per ciascuna delle associazioni di categoria dei lavoratori autonomi aventi rappresentanza presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4. La Commissione è presieduta da un magistrato con grado di consigliere di Cassazione.
      4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata, sono individuati le modalità di istituzione e di gestione dei registri pubblici di cui al comma 1, i requisiti e le modalità di iscrizione, le modalità di accesso e di funzionamento della Commissione, nonché i criteri di valutazione della rappresentatività nazionale delle associazioni di categoria.

Art. 5.
(Delega al Governo in materia di riconoscimento e di semplificazione degli adempimenti).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in

 

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vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentite la Conferenza unificata e le associazioni di categoria, uno o più decreti legislativi finalizzati a semplificare gli adempimenti per l'avvio di attività di lavoro autonomo. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
      2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) ammissione dell'avvio di attività sulla base di una dichiarazione del lavoratore autonomo indicante l'oggetto dell'impresa e i requisiti o i titoli professionali necessari al suo svolgimento;

          b) attribuzione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della verifica della sussistenza delle condizioni di cui alla lettera a) ai fini del conseguente riconoscimento delle attività di lavoro autonomo;

          c) definizione di percorsi di semplificazione specifici per lo svolgimento delle attività autonome, individuati da un'apposita commissione nazionale a tale fine istituita dallo Stato e dalle regioni d'intesa con le associazioni di categoria.

Art. 6.
(Sostegno all'avvio di attività di lavoro autonomo).

      1. L'avvio e il consolidamento di attività di lavoro autonomo sono promossi con interventi di consulenza organizzativa, finanziaria e di mercato, attuati ad opera di servizi pubblici e privati accreditati, predisposti in ogni provincia sulla base di un piano e di criteri nazionali definiti con intesa fra Stato, regioni e categorie interessate. Le modalità attuative sono individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite la Conferenza unificata e le associazioni

 

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di categoria, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto.
      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le attività di lavoro autonomo avviate da giovani fino a trentacinque anni di età e da disoccupati di lungo periodo sono esentate dall'imposizione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), per il periodo di imposta di avvio dell'attività e per i due periodi di imposta successivi.
      3. A valere sul Fondo di cui all'articolo 36, possono essere erogati prestiti a tasso agevolato a sostegno di nuove attività di lavoro autonomo, sulla base di piani d'impresa valutati secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. Ai prestiti erogati ai sensi del comma 3 è applicato un tasso di interesse equivalente al tasso indicato in conformità alla comunicazione 2008/C 14/02 della Commissione, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 14 del 19 gennaio 2008, con una maggiorazione pari all'1 per cento.

Art. 7.
(Servizi e informazioni sulle opportunità di mercato).

      1. Le autonomie locali e funzionali istituiscono servizi dedicati alla facilitazione dell'accesso dei lavoratori autonomi e delle micro imprese alle opportunità di mercato.
      2. Per le finalità di cui al comma 1, sono istituiti osservatori e sportelli unici presso i quali gli interessati possono ottenere le informazioni pertinenti la loro attività, le procedure per il loro avvio e per le eventuali trasformazioni, per l'accesso a

 

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commesse ed appalti pubblici, nonché relative alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali riguardanti attività e buone pratiche amministrative e commerciali.
      3. Le amministrazioni pubbliche nazionali e locali promuovono i bilanci di competenze e la certificazione delle competenze acquisite in ambito lavorativo per i lavoratori di cui all'articolo 3, comma 1, in forma integrata con le attività o con i programmi specifici già previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 8.
(Informazioni relative all'accesso agli appalti pubblici).

      1. Le amministrazioni pubbliche nazionali e locali promuovono, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi e delle micro imprese agli appalti pubblici, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli strumenti di cui all'articolo 7, e adattando, ove possibile, i requisiti previsti dai bandi e dalle procedure di aggiudicazione alle caratteristiche di tali lavoratori.
      2. Nella determinazione dei bandi, le amministrazioni pubbliche nazionali e locali tengono conto degli indirizzi di cui all'articolo 20.

Art. 9.
(Promozione del lavoro autonomo femminile).

      1. Al fine di incrementare e di promuovere le azioni positive per la realizzazione della parità tra uomo e donna nell'accesso alle attività d'impresa e alle attività di lavoro autonomo:

          a) l'articolo 45 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:
      «Art. 45. – (Finanziamento delle azioni positive realizzate mediante la formazione

 

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professionale). – 1. Al finanziamento dei progetti di formazione finalizzati al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 42, comma 1, del presente codice autorizzati secondo le procedure previste dagli articoli 25, 26 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e approvati dal Fondo sociale europeo, è destinata una quota non inferiore al 25 per cento del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, determinata annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica.
      2. La finalizzazione dei progetti di formazione al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 42, comma 1, è accertata, entro il 31 marzo dell'anno in cui l'iniziativa deve essere attuata, dalla commissione regionale per l'impiego. Scaduto il termine, al predetto accertamento provvede il Comitato di cui all'articolo 8.
      3. La quota del Fondo di rotazione di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati:

          a) per il 75 per cento tra tutte le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati;

          b) per il 25 per cento tra le regioni in cui il tasso di occupazione femminile, rilevato dall'Istituto nazionale di statistica, è inferiore alla media nazionale, in proporzione alla popolazione residente»;

          b) l'articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 54. – (Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile). – 1. A valere sulle disponibilità del Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile, istituito dall'articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 215, e successive modificazioni, con apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, possono essere concesse ai soggetti indicati all'articolo 53, comma 1,

 

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lettera a), del presente codice, nel rispetto dei princìpi fondamentali dell'ordinamento nazionale e dell'Unione europea, le agevolazioni previste dalla disciplina vigente:

          a) per impianti e per attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attività commerciali o turistiche o di attività nei settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonché per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;

          b) per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché allo sviluppo di sistemi di qualità;

          c) per la costituzione di piccole e micro imprese in possesso dei requisiti per l'accesso a finanziamenti e a cofinanziamenti dell'Unione europea o regionali.

      2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera c), possono essere riconosciute ai medesimi soggetti agevolazioni aggiuntive nella forma di prestazioni di garanzia per l'accesso al credito.
      3. Ai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera b), possono essere concesse agevolazioni per le spese sostenute per le attività ivi previste».

      2. A decorrere dall'anno 2010, il Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile, di cui all'articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, è finanziato nella misura di 100 milioni di euro all'anno.
      3. Le risorse rivenienti da revoche, rinunce e decadenza dei requisiti, relative ai finanziamenti riconosciuti ai sensi del capo I del titolo II del libro III del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come da ultimo modificato dal

 

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comma 1 del presente articolo, sono riassegnate al Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile, di cui all'articolo 54 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo.
      4. A decorrere dall'anno 2010, una quota non inferiore al 25 per cento del Fondo per la finanza d'impresa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è destinata al sostegno e alla creazione di nuove imprese femminili, nonché al consolidamento delle attività di piccola e di microimpresa avviate da donne.
      5. Nell'esercizio della potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di sostegno all'innovazione per i settori produttivi, le regioni, anche a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, attuano per le finalità coerenti con il codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in accordo con le associazioni di categoria, programmi per la formazione continua e per la promozione dell'autoimpiego, di piani e di progetti aziendali, territoriali, settoriali o individuali finalizzati alla formazione delle lavoratrici autonome.

Art. 10.
(Deducibilità delle spese di formazione e di accesso alla formazione permanente).

      1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «le spese di partecipazione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, incluse

 

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quelle di viaggio e di soggiorno, sono totalmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, se erogati da organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente, o se validi ai fini della formazione professionale obbligatoria, ovvero deducibili nella misura del 50 per cento negli altri casi».
      2. Nell'ambito dei programmi regionali di formazione sono previsti percorsi formativi specifici per la qualificazione e la riqualificazione del lavoro autonomo e dell'autoimprenditorialità in corrispondenza con i fabbisogni del territorio e con le esigenze dell'innovazione.
      3. Le regioni possono prevedere l'istituzione di appositi voucher formativi a favore dei lavoratori autonomi che partecipano ad attività formative ritenute di particolare rilevanza per lo sviluppo del territorio, secondo modalità stabilite con legge regionale. In tal caso, i voucher formativi sono integrabili con un contributo statale a valere sul Fondo di cui all'articolo 36, in misura e secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata.
      4. Le regioni dispongono misure per garantire ai lavoratori autonomi l'accesso alla formazione permanente nel corso della vita lavorativa, stabilendo altresì obblighi di aggiornamento periodico delle competenze, nella misura richiesta, dalle diverse professionalità e dai vari settori di attività.

Art. 11.
(Sicurezza del lavoro e assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali).

      1. Lo Stato, d'intesa con le regioni, predispone programmi per la sicurezza dei lavoratori autonomi in conformità con gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. A tale fine sono

 

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previsti percorsi formativi specifici nell'ambito dei programmi regionali di cui all'articolo 10, comma 2.
      2. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è autorizzato a sostenere gli investimenti in sicurezza attuati dai lavoratori autonomi tramite la riduzione dei contributi assicurativi in conformità con piani specifici e secondo criteri definiti dall'Istituto entro un limite prefissato di spesa.
      3. L'INAIL, congiuntamente con i servizi territoriali competenti, promuove l'informazione sulle opportunità formative disponibili per i lavoratori autonomi e cura la diffusione delle buone pratiche esistenti.
      4. I lavoratori autonomi impiegati in attività che li espongono a rischi di infortunio o di malattia professionale e ai quali non si applicano specifiche normative di settore devono essere assicurati contro tali rischi, secondo gli standard e le modalità a tale fine stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del CNEL.

Art. 12.
(Sostegno alle riconversioni, alle riorganizzazioni, alla mobilità, alle aggregazioni e alla successione delle attività di lavoro autonomo).

      1. Gli osservatori di cui all'articolo 7, comma 2, sono competenti a monitorare l'andamento della domanda di prestazioni di lavoro autonomo, al fine di predisporre interventi a sostegno di processi di riorganizzazione o di mobilità necessari a sostenere la competitività e ad agevolare le trasformazioni economiche e produttive, nonché a prevenire le situazioni di crisi.
      2. Sulla base delle indicazioni degli osservatori, le amministrazioni nazionali e locali competenti per lo sviluppo economico definiscono programmi di assistenza organizzativa, finanziaria e di mercato a favore dei lavoratori autonomi coinvolti in

 

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processi di riconversione e di riorganizzazione.
      3. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 36 possono essere erogati prestiti agevolati a sostegno dei processi di riconversione e di riorganizzazione, sulla base di piani predisposti dai lavoratori autonomi, dalle microimprese e dalle loro associazioni, valutati secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata.
      4. Ai prestiti erogati ai sensi del comma 3 è applicato un tasso di interesse equivalente al tasso indicato in conformità alla comunicazione 2008/C 14/02 della Commissione, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 14 del 19 gennaio 2008, con una maggiorazione pari all'1 per cento.
      5. Le agevolazioni di cui al comma 3 sono riconosciute prioritariamente alle attività produttive e professionali riguardanti nuovi settori di mercato anche internazionali, servizi di prossimità e di cura dell'ambiente, nonché settori ad alto contenuto tecnologico e di ricerca.
      6. I sostegni e le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere concessi altresì per agevolare la successione delle attività di lavoro autonomo, in particolare nell'ambito della famiglia, e per promuovere le aggregazioni fra lavoratori autonomi, nonché la loro partecipazione a contratti di rete.

Art. 13.
(Sostegno alla ricerca e all'innovazione).

      1. Una quota non inferiore al 20 per cento del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, è annualmente destinata al finanziamento di programmi di sviluppo e di innovazione promossi dai

 

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soggetti di cui all'articolo 3 della presente legge.
      2. A valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 36 possono essere finanziate, a favore dei soggetti di cui all'articolo 3, le seguenti attività:

          a) operazioni di acquisto di macchine, di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329;

          b) prestazioni di garanzie per l'accesso al credito ovvero operazioni di consolidamento a medio termine di passività a breve nei confronti del sistema bancario, in correlazione alla presentazione di programmi di sviluppo e di innovazione;

          c) investimenti per la ricerca industriale, per l'innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, per la tutela ambientale e per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

      3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza unificata e le associazioni di categoria, sono definiti i criteri e le modalità di accesso alle agevolazioni di cui al comma 2, riconoscendo priorità ai progetti di ricerca e di innovazione presentati secondo forme associative concordate fra lavoratori autonomi. A tal fine gli enti di ricerca pubblici e le strutture pubbliche centrali e locali competenti predispongono servizi di informazione diretti a favorire l'incontro fra domanda e offerta di innovazione e promuovono la diffusione di intese fra lavoratori autonomi e imprese.

Art. 14.
(Sostegni e tutele nelle situazioni di crisi).

      1. Nei casi di cessazione di attività per crisi di mercato, accertate dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura secondo modalità definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

 

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sentita la Conferenza unificata, le amministrazioni nazionali e locali competenti per lo sviluppo economico predispongono, a favore di lavoratori autonomi, professionisti e micro imprese, interventi di assistenza rivolti alla riconversione dell'attività e al reinserimento nel mercato.
      2. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, i lavoratori autonomi, i professionisti e le micro imprese interessati dalla crisi di mercato possono essere ammessi ai prestiti agevolati di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, con le modalità ivi previste.
      3. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 36, possono essere altresì erogati, in caso di crisi di mercato accertate secondo le modalità di cui al comma 1, sostegni economici in forma di somme forfettarie una tantum a fondo perduto, secondo importi e condizioni stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con le regioni e sentite le categorie interessate.
      4. Anche ai fini dell'accesso ai sostegni economici di cui al comma 3, i lavoratori autonomi che hanno cessato l'attività possono essere iscritti alle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223.
      5. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì definite forme di specifico sostegno al reinserimento sul mercato in forma autonoma, individuale o associata, di lavoratori subordinati espulsi dal lavoro e di disoccupati di lunga durata.

Art. 15.
(Promozione di forme mutualistiche integrative per il lavoro autonomo).

      1. Lo Stato, d'intesa con le regioni, favorisce la costituzione di forme mutualistiche integrative fra lavoratori autonomi anche con la partecipazione delle imprese committenti e con l'adesione a fondi o a casse già esistenti. A tal fine, i contributi apportati dai partecipanti a tali istituti

 

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mutualistici sono detraibili ai fini dell'IRPEF entro il limite di 5.000 euro annui.
      2. L'adesione alle casse e ai fondi di cui al comma 1 può essere individuale ovvero decisa in forma collettiva. Tali casse e fondi possono attuare interventi integrativi a favore dei lavoratori aderenti nei seguenti ambiti:

          a) attività formative presso organismi accreditati dalle regioni;

          b) tutela del reddito nei casi di riconversione, riorganizzazione, sospensione e cessazione di attività;

          c) sostegni al reddito nelle ipotesi di sospensione del lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e maternità;

          d) forme di assistenza integrative, contrattualmente definite fra gli interessati, tra cui previdenza complementare, sanità e assistenza sociale integrativa.

Art. 16.
(Delega al Governo in materia di pagamenti dei crediti dei lavoratori autonomi).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata e le associazioni di categoria, uno o più decreti legislativi finalizzati a riordinare la disciplina dei pagamenti dei crediti dei lavoratori autonomi nei confronti delle pubbliche amministrazioni e delle imprese committenti. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
      2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) nell'ambito della disciplina in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali, di cui al decreto legislativo 9

 

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ottobre 2002, n. 231, definizione di condizioni e di termini peculiari per i crediti maturati dai lavoratori autonomi, con specifico riferimento:

              1) all'anticipazione della decorrenza degli interessi moratori, se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto;

              2) all'applicazione di una maggiorazione nel saggio degli interessi;

              3) alla previsione di peculiari e più celeri modalità di risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte;

          b) promozione di strumenti di monitoraggio e di controllo gestiti di concerto con le associazioni rappresentative delle categorie, ai fini della verifica del rispetto dei termini di pagamento delle imprese committenti a favore dei lavoratori autonomi ed economicamente dipendenti;

          c) definizione di procedure arbitrali per la soluzione rapida delle controversie relative ai mancati o ritardati pagamenti dei crediti dei lavoratori autonomi. Il ricorso a tali procedure è obbligatorio per tutte le imprese committenti che beneficiano di agevolazioni normative e fiscali previste dalla legislazione nazionale e regionale;

          d) per le pubbliche amministrazioni:

              1) riconoscimento ai prestatori di lavoro autonomo, anche nell'ambito delle linee guida di cui all'articolo 20, di un diritto di prelazione nell'accesso al pagamento dei crediti maturati;

              2) obbligo per i responsabili dei centri di spesa di predisporre strumenti di monitoraggio e di controllo nel rispetto della disciplina vigente in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali da parte dei rispettivi uffici competenti, stabilendo gli eventuali interventi correttivi e le procedure di responsabilità per i casi di inosservanza.

      3. Per le finalità di cui al comma 2, lettera d), numero 1), del presente articolo,

 

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una quota pari al 20 per cento del Fondo per i pagamenti dei debiti di fornitura, di cui all'articolo 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, è riservata al pagamento dei crediti dei lavoratori autonomi.
      4. Nell'ambito della procedura fallimentare, i crediti di lavoro autonomo sono assistiti da privilegio generale al pari dei crediti di lavoro dipendente.

Art. 17.
(Delega al Governo in materia di erogazione e di garanzia del credito).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata e le associazioni di categoria e bancarie, uno o più decreti legislativi finalizzati a riordinare la disciplina in materia di erogazione e di garanzia del credito ai lavoratori autonomi. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
      2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) riconoscimento di misure specifiche di incentivo all'estensione dell'attività dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) ai vari tipi di lavoro autonomo e professionale;

          b) sostegno ai processi di qualificazione e di aggregazione dei confidi;

          c) riconoscimento della possibilità per i confidi di erogare direttamente garanzie e finanziamenti ai lavoratori autonomi e ai professionisti, a condizioni ed entro limiti individuati con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

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          d) destinazione di una quota pari al 20 per cento del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla prestazione di garanzie a favore delle operazioni di consolidamento del debito effettuate da lavoratori autonomi e da microimprese.

Art. 18.
(Deduzioni ed esenzioni dall'IRAP).

      1. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:

          «d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere a), b), c) e d) è aumentato, rispettivamente, di euro 4.000, di euro 2.500, di euro 1.500 e di euro 1.000;».

      2. L'assoggettamento all'IRAP è escluso per i professionisti e per i lavoratori autonomi, di cui all'articolo 3 della presente legge, che per lo svolgimento della loro attività si servono di strutture organizzative minime, con beni strumentali ridotti, e che non si avvalgono del lavoro di terzi come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 96, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Capo III
DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO

Art. 19.
(Diritti e parità di trattamento).

      1. La regolazione contrattuale dei rapporti di lavoro autonomo, da stipularsi esclusivamente in forma scritta, è tenuta al rispetto dei diritti previsti dall'ordinamento a tutela della dignità della persona, della parità di trattamento e del divieto di discriminazione diretta e indiretta. Essa si ispira ai princìpi della responsabilità sociale e della sussidiarietà.

 

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      2. Gli osservatori di cui all'articolo 7, comma 2, hanno il compito di monitorare il mercato del lavoro autonomo anche al fine di accertare la corretta applicazione dei princìpi di parità, proponendo eventuali provvedimenti correttivi.
      3. Gli osservatori svolgono altresì attività di monitoraggio e di proposta sulla situazione dei lavoratori immigrati al fine di promuoverne l'integrazione a condizioni di parità nel mercato del lavoro.

Art. 20.
(Equo compenso. Linee guida dell'amministrazione pubblica per l'equa valutazione delle attività di lavoro autonomo).

      1. Il lavoratore autonomo ha diritto a un compenso proporzionato alla qualità e alla quantità del lavoro prestato, secondo quanto previsto dagli accordi fra le parti o comunque in uso per prestazioni comparabili.
      2. A titolo di incentivo alle buone pratiche e di promozione della trasparenza e della correttezza degli affidamenti diretti di attività di consulenza e di prestazioni di lavoro autonomo da parte delle amministrazioni pubbliche, queste ultime sono tenute all'adozione di linee guida per l'equa valutazione delle attività di lavoro autonomo affidate in forma diretta.
      3. Le amministrazioni pubbliche sono altresì tenute alla pubblicazione, nei rispettivi siti o portali internet, delle linee guida adottate ai sensi del comma 2, nonché dell'elenco delle attività di lavoro autonomo direttamente affidate, con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso corrisposto.

Art. 21.
(Accordi collettivi professionali).

      1. Le amministrazioni statali e regionali competenti promuovono, anche tramite attività mediatorie e di concertazione, accordi collettivi nazionali e territoriali fra le associazioni sul piano nazionale rappresentative

 

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dei lavoratori autonomi e dei professionisti, esclusi quelli costituiti in impresa e le associazioni delle imprese committenti. Gli accordi stipulati al di fuori dell'ambito di applicazione del capo IV sono diretti a definire l'equa regolazione dei rapporti di lavoro, con riferimento in particolare a compensi, condizioni di lavoro, condizioni di accesso, costituzione e regolazione di fondi mutualistici, regolazione delle modalità di godimento dei diritti sindacali e associativi.

Art. 22.
(Delega al Governo in materia di tutela della maternità e di revisione della contribuzione).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma della disciplina a tutela della maternità delle lavoratrici autonome. Lo schema del decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
      2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) riconoscimento, previo perfezionamento dei requisiti previsti dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, alle libere professioniste iscritte alla gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultano iscritte ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, e alle lavoratrici iscritte a una delle gestioni dell'INPS previste per i lavoratori autonomi, del diritto a un'indennità per maternità per i due mesi precedenti la data effettiva del parto e per i tre mesi successivi alla data stessa di entità pari all'80 per cento del reddito medio giornaliero da lavoro prodotto nei dodici mesi precedenti l'inizio del congedo

 

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di maternità ovvero pari, se superiore, all'80 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per ciascuna tipologia di lavoro autonomo e professionale;

          b) riconoscimento alle lavoratrici di cui alla lettera a), durante il periodo di percezione dell'indennità di maternità, della facoltà di astensione totale o parziale dal lavoro, anche ai fini dell'applicazione nel medesimo periodo di un regime di contribuzione previdenziale di tipo totalmente o parzialmente figurativo;

          c) riconoscimento, ai fini dell'accesso alla contribuzione figurativa di cui alla lettera b) del presente comma, del diritto all'astensione anticipata per gravidanza a rischio, secondo le fattispecie e le modalità di cui all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni;

          d) estensione, con particolare riferimento alle piccole e micro imprese, della possibilità di sostituzione in caso di maternità delle lavoratrici autonome, già riconosciuta dall'articolo 4, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ai familiari della lavoratrice stessa, individuati ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché ai soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto.

      3. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite la Conferenza unificata e le associazioni di categoria, un decreto legislativo recante la revisione delle aliquote di versamento della contribuzione all'INPS e della contribuzione aggiuntiva per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata istituita presso l'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, al fine di temperare le differenze contributive tra

 

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i lavoratori autonomi e di garantire l'estensione delle prestazioni di malattia e di maternità in conformità a quanto previsto dalla presente legge.
      4. La delega di cui al comma 3 è esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) istituzione di un'evidenza contabile, di seguito denominata «contabilità dei professionisti», dei versamenti effettuati dai liberi professionisti di cui al comma 3;

          b) progressiva diminuzione dell'aliquota dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per gli iscritti alla contabilità dei professionisti fino a raggiungere, nel 2014, un valore pari all'aliquota stabilita per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS degli artigiani e dei commercianti;

          c) aumento, a decorrere dal 2012, dell'aliquota aggiuntiva per tutti gli iscritti alla gestione separata di cui al comma 3 in misura pari all'1,50 per cento.

Art. 23.
(Clausole di conciliazione e di arbitrato).

      1. Le amministrazioni statali e regionali competenti promuovono, con la partecipazione delle associazioni di categoria dei lavoratori autonomi e delle imprese, la definizione di schemi contrattuali fra le parti che prevedono clausole volontarie di conciliazione e di arbitrato, con le modalità stabilite dalle stesse associazioni.

Art. 24.
(Modalità del recesso).

      1. Nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato ciascuna parte può recedere, secondo le regole generali sul contratto d'opera di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, dando preavviso nei termini stabiliti contrattualmente, secondo gli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità.

 

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Art. 25.
(Riservatezza ed esclusività).

      1. Salvo diverso accordo fra le parti, i lavoratori autonomi possono svolgere attività a favore di più committenti, senza pregiudizio dell'attività dei committenti medesimi. Nel caso in cui le parti stabiliscano una clausola di esclusiva o di vincolo della prestazione, questa deve essere equamente retribuita.

Art. 26.
(Apporti originali e invenzioni del lavoratore. Proprietà intellettuale).

      1. Salvo il caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo retribuita, i diritti di utilizzo economico relativo ad apporti originali e a invenzioni fatti nell'esecuzione o nell'adempimento del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Art. 27.
(Marchio di qualità).

      1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento, per ciascuna attività di lavoro autonomo, di un marchio di qualità per i beni e per i servizi prodotti, nonché le modalità per l'esecuzione dei relativi controlli, anche attraverso il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

 

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      2. Il marchio di qualità di cui al comma 1 è in ogni caso riconosciuto in caso di produzione di beni ammessi, ai sensi della disciplina vigente, al sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego dell'indicazione «Made in Italy», secondo le modalità previste dal decreto di cui al citato comma 1.
      3. Il marchio di cui al comma 1 è riconosciuto ai lavoratori autonomi in regola con gli obblighi contributivi e fiscali, secondo quanto certificato dagli organismi competenti secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 1, e costituisce titolo privilegiato per accedere ai benefìci economici e agli incentivi previsti dalla legislazione statale e regionale, nonché titolo per accedere prioritariamente al pagamento dei crediti maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

Capo IV
NORME PER IL LAVORO PARASUBORDINATO ED ECONOMICAMENTE DIPENDENTE

Art. 28.
(Ambito di applicazione).

      1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai lavoratori parasubordinati e ai lavoratori autonomi economicamente dipendenti, di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Le disposizioni del presente capo si applicano, anche in assenza di dipendenza economica, ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alla gestione separata istituita presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie purché rientranti nei limiti previsti per il regime dei contribuenti minimi in attuazione dell'articolo 1, commi 96, 97, 98 e 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

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      2. Si considerano economicamente dipendenti i lavoratori autonomi che derivano più di due terzi del loro reddito complessivo di lavoro da un solo committente, inclusi coloro che, pur iscritti a un albo professionale incompatibile con la posizione di lavoro dipendente, svolgono un'attività regolata da specifici accordi ai sensi degli articoli 20, 21 e 34.
      3. Il requisito di lavoratori iscritti a un albo professionale incompatibile con la posizione di lavoro dipendente inerente alla composizione del reddito di lavoro del prestatore si presume insussistente in tutti i casi di collaborazione continuativa in cui il creditore della prestazione non può documentare la diversa e autonoma fonte di reddito della quale il prestatore gode in misura superiore a un terzo del suo reddito di lavoro complessivo. La documentazione può consistere, alternativamente:

          a) in un'autodichiarazione del prestatore accompagnata dalla documentazione dei redditi diversi;

          b) nella copia della dichiarazione dei redditi del prestatore relativa all'anno precedente.

      4. Sono fatte salve le norme speciali e le disposizioni negoziali più favorevoli ai prestatori di lavoro.

Art. 29.
(Servizi dedicati per l'accesso ai mercati).

      1. Nell'ambito dei sistemi regionali e locali per l'impiego sono previsti servizi e strumenti specifici e, in particolare, osservatori per l'informazione, l'orientamento, la preselezione e l'incrocio fra domanda e offerta, diretti ai lavoratori autonomi, con particolare riguardo ai lavoratori autonomi economicamente dipendenti e intesi a favorire l'accesso al mercato, il reimpiego e la mobilità sul territorio.
      2. L'istituzione e le modalità attuative dei servizi e degli osservatori di cui al comma 1, nonché il loro collegamento con i sistemi informativi regionali e nazionali sono stabilite d'intesa fra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni.

 

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Art. 30.
(Obblighi di comunicazione).

      1. Al fine di garantire la certezza dei diritti e dei doveri reciproci il committente è tenuto a comunicare per scritto ai lavoratori autonomi economicamente dipendenti prima dell'inizio della prestazione tutti gli elementi rilevanti per la corretta esecuzione del rapporto di lavoro e le modifiche in seguito eventualmente concordate: oggetto, modalità e tempi di svolgimento, ammontare del compenso, condizioni e termini di pagamento, un congruo periodo di preavviso per il recesso, nonché l'eventuale facoltà del prestatore di farsi sostituire o di lavorare in coppia, previa accettazione del committente.
      2. Il contratto, contenente gli elementi di cui al comma 1, deve essere comunicato a cura del committente ai servizi per l'impiego competenti prima dell'avvio dell'attività.

Art. 31.
(Equo compenso).

      1. Al lavoratore autonomo economicamente dipendente spetta un compenso proporzionato alla qualità e alla quantità del suo lavoro, secondo quanto previsto dagli accordi collettivi eventualmente applicabili ovvero, in mancanza, determinato con riferimento al compenso stabilito per attività di lavoro dipendente paragonabili, maggiorato di una percentuale pari al 15 per cento.

Art. 32.
(Condizioni di lavoro e sospensioni della prestazione).

      1. I lavoratori autonomi economicamente dipendenti la cui prestazione è individuata in ragione della sua durata temporale hanno diritto, pur in assenza di vincolo di orario, a congrui periodi di

 

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sospensione dell'attività, giornaliera, settimanale e annuale.
      2. In casi di malattia, infortunio, cura e assistenza di familiari disabili con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di figli minori di otto anni di età e di attività formative, i lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo, hanno diritto di sospendere la prestazione per il tempo stabilito dai contratti collettivi, individuali o dal giudice secondo equità, percependo, ove previsto, il compenso o un'indennità anche predisposta dalle casse o dalle forme mutualistiche di cui all'articolo 15. Per tali periodi deve essere previsto l'accredito di contribuzione figurativa.
      3. Le tutele di cui al comma 2 sono intese a favorire la conciliazione dell'attività lavorativa con i compiti familiari e con le altre attività di cura e di assistenza alle persone.

Art. 33.
(Modalità del recesso).

      1. Nei rapporti di lavoro autonomo economicamente dipendente è ammesso il recesso per giusta causa senza preavviso ovvero il recesso per giustificato motivo con obbligo di preavviso.
      2. Il recesso è comunicato per scritto dal committente. Il lavoratore può chiedere entro dieci giorni dalla comunicazione i motivi del recesso; in tal caso il committente è tenuto a comunicarli per scritto al lavoratore entro dieci giorni.
      3. In caso di recesso ingiustificato si applica l'articolo 2227 del codice civile. L'ammontare dell'indennità è definito dai contratti individuali o collettivi o, in mancanza, dal giudice.
      4. Rientra nella giusta causa o nel giustificato motivo di recesso del lavoratore la modifica unilaterale da parte del committente degli elementi del contratto di cui all'articolo 30.
      5. Il recesso per motivi discriminatori è nullo.

 

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Art. 34.
(Contrattazione collettiva).

      1. L'applicazione di quanto disposto al presente capo è affidata alla contrattazione tra le organizzazioni sindacali e quelle dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale. Nei contratti collettivi nazionali di lavoro sono inseriti capitoli specifici di definizione e di applicazione del presente capo, dedicati ai lavoratori autonomi e ai professionisti economicamente dipendenti.

Art. 35.
(Delega al Governo in materia di estensione degli ammortizzatori sociali ai lavoratori autonomi economicamente dipendenti).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata e in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e alle relative norme di attuazione, in attuazione del principio di universalità della tutela di cui all'articolo 35, primo comma, della Costituzione, uno o più decreti legislativi finalizzati a riconoscere ai lavoratori autonomi economicamente dipendenti che sospendono temporaneamente o che cessano la loro attività per crisi delle imprese committenti il diritto a tutele del reddito assimilate a quelle dei lavoratori dipendenti. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
      2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) progressiva estensione e graduale armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione involontaria in funzione dell'istituzione

 

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di uno strumento unico su base universalistica, indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo di tutti i soggetti disoccupati, indipendentemente dalla causa di disoccupazione e senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro;

          b) modulazione dei trattamenti collegata all'età anagrafica dei lavoratori e alle condizioni occupazionali più difficili presenti nelle regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo alla condizione femminile;

          c) coinvolgimento e partecipazione attiva dei datori di lavoro e dei committenti nel processo di ricollocazione dei lavoratori;

          d) riconoscimento del diritto alle prestazioni di previdenza e di assistenza obbligatorie in caso di mancato o irregolare versamento dei contributi dovuti dal committente, secondo le modalità di cui all'articolo 2216 del codice civile;

          e) completamento del processo attuativo nell'arco di un triennio.

Capo V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 36.
(Fondo per la promozione e la tutela del lavoro autonomo).

      1. Ai fini del finanziamento degli incentivi statali di cui alla presente legge e del cofinanziamento degli interventi adottati in ambito territoriale a valere sulle risorse stanziate nell'ambito dei bilanci regionali e sulle risorse del Fondo sociale europeo, è istituito il Fondo per la promozione e la tutela del lavoro autonomo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

 

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      2. Il Fondo per la promozione e la tutela del lavoro autonomo è disciplinato con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, adottato d'intesa con la Conferenza unificata. Una quota pari al 25 per cento del Fondo è riservata a interventi di sostegno a favore dei lavoratori autonomi economicamente dipendenti.

Art. 37.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, entro il limite di 1,5 miliardi di euro in ragione d'anno, mediante le maggiori entrate di cui al comma 2.
      2. Sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15 è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15 e fino al rapporto 25 è dovuta un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 25 è dovuta un'imposta pari al 3 per mille.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
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