Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 4294

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4294



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FRANCESCHINI, BRESSA

Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di soggetti competenti all'autenticazione delle firme per la presentazione di liste elettorali e candidature e per la richiesta di referendum

Presentata il 18 aprile 2011


      

torna su
Onorevoli Colleghi! — Con la presente proposta di legge si intende restringere il novero dei soggetti legittimati ad autenticare le sottoscrizioni delle liste elettorali e delle candidature nonché delle richieste di referendum. Infatti, sempre più spesso, in occasione di elezioni, si verificano gravi irregolarità legate alle sottoscrizioni false per la presentazione delle liste elettorali e delle candidature nonché delle richieste di referendum. Tale situazione di illegalità, a partire dalla riforma della legge 21 marzo 1990, n. 53, operata dalla legge 30 aprile 1999, n. 120, che ha ampliato il numero dei soggetti autorizzati ad autenticare le firme dando la relativa competenza anche ai consiglieri provinciali e ai consiglieri comunali, ha assunto proporzioni sempre più allarmanti: il crescente numero di violazioni è testimoniato anche dalle inchieste aperte dalle procure della Repubblica di tutta Italia, le quali dimostrano l'estensione di un fenomeno in parte dovuto proprio alla presenza di autenticatori compiacenti.
      Il problema delle «firme false» ha, quindi, assunto una dimensione che non è più accettabile. La gravità della questione si riscontra soprattutto nel fatto che la partecipazione di una lista «non legittimata» alla competizione elettorale rischia di alterare il giusto risultato e quindi di comprimere la volontà popolare posta alla base della nostra democrazia rappresentativa. La gravità di tali condotte non si riduce, quindi, a mere questioni burocratiche: esse, al contrario, minano «dal basso» la trasparenza e la legalità del
 

Pag. 2

procedimento elettorale. Il caos che ogni volta ne deriva suscita profonda sfiducia nell'elettorato circa la possibilità di uno svolgimento corretto delle competizioni elettorali, gettando discredito sul sistema politico stesso.
      Da qui nasce l'esigenza di intervenire sulla legge n. 53 del 1990 che all'articolo 14 individua i soggetti competenti ad autenticare le firme per la sottoscrizione delle liste, con una modifica attraverso cui porre un freno a questa deriva, al fine di salvaguardare le regole fondamentali di funzionamento di un sistema politico basato sulla democrazia rappresentativa.
      Nello specifico, la presente proposta di legge ha l'obiettivo di restringere al massimo il novero dei soggetti legittimati ad autenticare le sottoscrizioni delle liste elettorali, delle candidature e delle richieste di referendum.
      La presente proposta di legge consta di un solo articolo, che sostituisce l'articolo 14 della legge n. 53 del 1990 limitando l'attribuzione delle funzioni di autenticazione ai soli notai, cancellieri dei tribunali e delle corti di appello, segretari comunali e provinciali, sindaci e funzionari comunali appositamente delegati dal sindaco.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 14. – 1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, i notai, i cancellieri dei tribunali e i cancellieri delle corti di appello, i segretari comunali e provinciali, i sindaci e i funzionari comunali appositamente delegati dal sindaco.
      2. L'autenticazione di cui al comma 1 del presente articolo deve essere compiuta con le modalità stabilite dall'articolo 1, comma 1, lettera i), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su