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PDL 4184

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4184



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SAMMARCO, GIULIO MARINI

Disciplina delle attività cinematografiche

Presentata il 16 marzo 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — La prima normativa organica sul cinema risale ormai al 1965 quando, con la legge 4 novembre 1965, n. 1213, si è compiuta un'importante riforma. Da allora, mentre in Europa le legislazioni nazionali sono state radicalmente innovate grazie all'introduzione di moderni ed efficaci istituti anche gestionali, l'Italia è intervenuta soltanto con provvedimenti emergenziali, che si sono quasi sempre basati su quanto già disposto dalla legge n. 1213 del 1965: in particolare ricordiamo il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante la riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche che ha abrogato la legge stessa.
      Oggi, quindi, considerando anche la situazione di difficoltà che attraversa il cinema italiano, si rende necessaria e improcrastinabile una riforma organica del settore riguardante le attività cinematografiche, che contribuisca alla costruzione di un impianto moderno che, privilegiando la creatività e la libertà di espressione, rilanci il cinema italiano riportandolo agli antichi splendori di un tempo.
      La presente proposta di legge è un testo radicalmente innovativo che vuole rappresentare la nuova base legislativa del settore, superando l'eccessiva proliferazione di norme e decreti che si sono susseguiti nel tempo.
      L'obiettivo è quello di arrivare a una legge sul cinema definitiva che rappresenti un punto di riferimento per gli operatori, in modo tale che essi possano finalmente avere una visione chiara e completa dei contributi che lo Stato concede e delle regole che devono essere rispettate e che valorizzi pienamente i prodotti cinematografici nostrani, frutto del lavoro e del sacrificio degli attori, dei registi, degli
 

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operatori, dei produttori, degli sceneggiatori e di tutti gli altri operatori del comparto.
      Ulteriore finalità è riportare l'Italia in un contesto internazionale da cui il nostro Paese è assente da troppo tempo sia istituzionalmente sia dal punto di vista del mercato, poiché la nostra cultura cinematografica, una volta protagonista assoluta, ha rinunciato a partecipare allo sviluppo europeo chiudendosi in se stessa e mortificando così le proprie potenzialità.
      I nostri prodotti, di conseguenza, non usufruiscono con la dovuta consistenza e frequenza dei vantaggi strutturali della produzione né della indispensabile risorsa delle vendite estere, dovendo contare quasi esclusivamente sulle risorse sempre minori del mercato interno e dell'aiuto statale.
      Si vuole giungere ad una legge democratica che conceda a tutti, in egual misura, avendo rispetto delle prerogative dei più deboli.
      Tra i princìpi ispiratori del provvedimento, che afferma la rilevanza culturale ed economica delle attività cinematografiche, vi sono la libertà di espressione e la libertà di impresa, alla base di una legge rivolta sia alla cultura che al mercato, che unisca il rispetto della creatività alla circolazione degli impieghi.
      La proposta di legge in esame, composta da ventinove articoli corredati da tabelle, individua le finalità della legge e racchiude la sistematica definizione degli oggetti e dei soggetti che rilevano nel contesto normativo e i soggetti destinatari degli interventi (articoli 1 e 2).
      Per l'esame dei problemi generali concernenti la cinematografia e per lo svolgimento di attribuzioni specifiche è istituita, presso la Direzione generale per il cinema, la Commissione centrale per la cinematografia (articolo 4).
      Presso la società Cinecittà Luce Spa è istituito un fondo speciale per la corresponsione dei contributi sugli interessi e delle somme a qualsiasi titolo erogate dallo Stato per il sostegno alla produzione e distribuzione cinematografiche, all'esercizio e alle industrie tecniche (articolo 5).
      Sono dettate poi alcune disposizioni relative all'ammissione ai benefìci e le procedure per l'approvazione (articoli 6 e 7).
      La proposta di legge prevede inoltre la concessione di contributi automatici e selettivi alla produzione e di contributi automatici alla distribuzione (articoli da 8 a 11).
      Le diverse Commissioni, composte da esperti del settore, istituite presso la società Cinecittà Luce Spa, tornano ad essere entità democratiche con rappresentatività estese e ad esse sono attribuite varie funzioni: in particolare provvedono all'approvazione provvisoria e definitiva dei film nazionali e alla delibera della quota di contributo automatico alla produzione e alla distribuzione; alla definizione e assegnazione della quota di sostegno selettivo, all'assegnazione della qualifica di film d’essai in relazione alle istanze presentate e alla concessione di premi agli esercenti delle sale d’essai e delle sale della comunità ecclesiale o religiosa; alla definizione e alla concessione di sovvenzioni per la realizzazione di mostre d'arte cinematografica di particolare rilevanza internazionale e di festival e rassegne; alla definizione e concessione di sovvenzioni per la restaurazione del patrimonio filmico nazionale ed internazionale in possesso di enti o soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro (articolo 18).
      Si prevede l'istituzione, presso Cinecittà Luce Spa, del Comitato per il credito cinematografico che provveda alla concessione dei contributi del fondo di intervento (articolo 19).
      Il provvedimento detta inoltre alcune disposizioni riguardanti il registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive (istituito dall'articolo 22 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153), articolato in cinque sezioni e gestito dalla SIAE (articolo 21).
      Sono contenute poi alcune importanti agevolazioni fiscali (articolo 22) tra cui il tax credit (credito di imposta) e il tax shelter (la detassazione degli utili).
 

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      Infine, si dispone che Cinecittà Luce Spa agevoli la cinematografia nazionale attraverso il Centro studi, coordini il lavoro delle Commissioni e del Comitato per il credito cinematografico e svolga analisi e studi sul cinema nazionale e internazionale. Viene inoltre previsto che Cinecittà Luce Spa sia articolata in sezioni tra cui l'archivio storico, la cineteca e alcuni sportelli dedicati alla consulenza alle imprese cinematografiche e alla promozione commerciale (articolo 24).
      Il centro sperimentale di cinematografia torna ad essere una scuola di riferimento: dotato di autonomia statutaria, è finalizzato allo sviluppo dell'arte cinematografica e audiovisiva attraverso la formazione di quadri professionali attraverso corsi ed altre iniziative di studio e di applicazione, di ricerca e sperimentazione (articolo 25).
      Vengono dettate poi alcune disposizioni riguardanti lo sfruttamento delle opere filmiche (articolo 26).
      La proposta di legge prevede le seguenti spese che vengono di seguito descritte considerando il massimo dell'erogazione in alcuni casi e una media ponderata in altri.
      Le oscillazioni, ovviamente possibili, dipendono dal successo delle pellicole nazionali e pertanto dalla percentuale di fatturato ottenuto dal cinema italiano nonché, parzialmente, anche dal numero di film prodotti e distribuiti. Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali si è fatto riferimento a dati esatti riscontrati negli ultimi due anni di applicazione: in questo caso, però, la spesa, come noto, consiste prevalentemente in una diminuzione delle entrate ed è accompagnata da un aumento del movimento industriale che produce nuove entrate.
      Può essere pertanto considerato un conto d'ordine.

          1) Contributo sugli incassi 25.000.000 di euro:

          2) Finanziamento opere prime e seconde: 8.000.000 di euro:

          3) Sostegno distribuzioni estere: 3.000.000 di euro:

          4) Fondo di intervento: 4.000.000 di euro:

          5) Attività d’essai: 1.200.000 di euro:

          6) Cinecittà e Centro Sperimentale: 20.000.000 di euro:

          7) Agevolazioni fiscali (tax credit/tax shelter): 35.000.000 di euro.

      La proposta di legge reca infine la copertura finanziaria (articolo 28) e una delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di attività cinematografiche, coordinando le norme vigenti e apportando le modificazioni necessarie al loro coordinamento e per assicurarne la migliore attuazione (articolo 29).

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 21 e 33 della Costituzione, riconosce il cinema quale fondamentale mezzo di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale. Le attività cinematografiche sono riconosciute di rilevante interesse generale, in considerazione della loro importanza economica e industriale.
      2. La Repubblica favorisce lo sviluppo dell'industria cinematografica nei suoi diversi settori; incoraggia e sostiene le iniziative volte a valorizzare e a diffondere con qualsiasi mezzo il cinema nazionale; tutela la proprietà intellettuale e il diritto d'autore contro qualsiasi forma di sfruttamento illegale; assicura la conservazione del patrimonio filmico nazionale e la sua diffusione in Italia e all'estero a fini culturali ed educativi; promuove attività di studio e di ricerca nel settore cinematografico.
      3. Per l'attuazione del comma 2 le autorità competenti in materia:

          a) promuovono e favoriscono le iniziative aventi per scopo lo sviluppo ed il miglioramento della produzione cinematografica nazionale e la diffusione dei film nazionali in Italia e all'estero;

          b) deliberano l'approvazione definitiva delle opere cinematografiche;

          c) promuovono e favoriscono i rapporti concernenti la coproduzione dei film anche attraverso accordi di reciprocità;

          d) esercitano la vigilanza sugli organismi di settore e sull'utilizzo delle somme erogate a titolo di finanziamento e contributo.

 

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Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intende:

          a) per film, lo spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, con contenuto narrativo o documentaristico, purché opera dell'ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione;

          b) per lungometraggio, il film di durata uguale o superiore a 75 minuti. Per la determinazione della durata del film, ai fini dell'ammissione ai benefìci previsti dalla presente legge, si considera il materiale scenico, appositamente girato dopo la presentazione dell'istanza di approvazione provvisoria, di cui all'articolo 7 con esclusione dei titoli iniziali e finali quando non sono girati su scena. Il materiale scenico di repertorio può essere utilizzato purché tale impiego non sia in alcun caso superiore al 10 per cento della durata del film, salvo deroghe;

          c) per mediometraggio, il film di durata superiore a 25 e inferiore a 75 minuti, ad eccezione di quelli con finalità esclusivamente pubblicitarie;

          d) per cortometraggio, il film di durata massima di 25 minuti, ad eccezione di quelli con finalità esclusivamente pubblicitarie;

          e) per film di interesse nazionale, il film di produzione nazionale che rispetti i requisiti stabiliti agli articoli 6, comma 1, 7 e 8, comma 4;

          f) per film di eccezionale interesse culturale, il film che corrisponde ad un interesse culturale nazionale in quanto presenta eccezionali aspetti artistici o qualitativi o spettacolari o storici;

          g) per film d’essai, il film, anche documentario, espressione anche di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisca alla diffusione della cultura cinematografica ed alla conoscenza di correnti

 

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e tecniche di espressione sperimentali ed il cui contenuto contribuisca alla formazione civile, culturale ed etica dei cittadini;

          h) per documentario, il film, anche cortometraggio e mediometraggio, a carattere informativo, divulgativo e didascalico, senza trama narrativa;

          i) per film di animazione, l'opera con immagini realizzate graficamente ed animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto;

          l) per coproduzione, un'opera cinematografica di cui almeno due parti si assumono l'onere del costo di produzione;

          m) per coproduttori, le imprese di produzione cinematografiche o i produttori vincolati da un contratto di coproduzione;

          n) per coproduzione multilaterale europea, un'opera cinematografica prodotta da almeno tre coproduttori, ciascuno avente sede negli Stati membri del Consiglio d'Europa e negli Stati parti della Convenzione culturale europea, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954;

          o) per opera cinematografica europea, l'opera cinematografica che corrisponde alle condizioni stabilite all'articolo 17, comma 17;

          p) per sala cinematografica, qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, adibito a pubblico spettacolo cinematografico;

          q) per cinema-teatro, lo spazio di cui alla lettera p), destinato, oltre che al pubblico spettacolo cinematografico, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi e attrezzature;

          r) per multisala, l'insieme di due o più sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple, accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale, e tra loro comunicanti;

 

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          s) per arena, il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel periodo stagionale individuato dalle singole regioni, allestito su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche o videografiche;

          t) per sala d’essai, la sala cinematografica il cui titolare, con propria dichiarazione e secondo le determinazioni dell'articolo 14 della presente legge, si impegna, per un periodo non inferiore a due anni, a proiettare film d’essai ed equiparati per almeno il 70 per cento dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione è ridotta al 50 per cento per le sale e le multisala con meno di cinque schermi ubicate in comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti. All'interno della suddetta quota, almeno la metà dei giorni di programmazione deve essere riservata alla proiezione di film di produzione italiana o dei Stati membri dell'Unione europea;

          u) per sala della comunità ecclesiale o religiosa, la sala cinematografica di cui è proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi, dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato. La relativa programmazione cinematografica e multimediale deve rispondere a finalità precipue di formazione sociale, culturale e religiosa, secondo le indicazioni dell'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale.

Art. 3.
(Imprese cinematografiche).

      1. Ai fini dell'ammissione ai benefìci previsti dalla presente legge, per impresa di produzione, di distribuzione, di esportazione, di esercizio e di industria tecnica si intende l'impresa cinematografica registrata presso lo sportello delle imprese cinematografiche di Cinecittà Luce Spa, il

 

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cui capitale sociale è controllato in maggioranza da persone fisiche o giuridiche di nazionalità europea, che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia e che ivi svolga prevalentemente la sua attività. Ai fini dell'approvazione definitiva, di cui all'articolo 7, il capitale sociale non può essere inferiore ad 40.000 euro.

Art. 4.
(Commissione centrale per la cinematografia).

      1. Per l'esame dei problemi generali concernenti la cinematografia e per lo svolgimento di attribuzioni specifiche fissate dalla presente legge, presso la direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali è istituita la Commissione centrale per la cinematografia, di seguito denominata «Commissione centrale» presieduta dal Ministro per i beni e le attività culturali e coordinata dal direttore generale per il cinema, che la presiede in assenza del Ministro. La Commissione è composta da:

          a) il direttore generale per il cinema;

          b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione;

          c) un rappresentante del Ministero per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

          d) due esperti nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali;

          e) un rappresentante dell'Associazione bancaria italiana (ABI);

          f) un rappresentante della Società italiana degli autori ed editori (SIAE);

          g) un rappresentante di Cinecittà Luce Spa;

          h) un rappresentante degli autori cinematografici;

          i) un rappresentante degli attori cinematografici;

 

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          l) un rappresentante dei produttori di film;

          m) un rappresentante dei distributori;

          n) un rappresentante degli esercenti.

      2. I membri di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono indicati dai rispettivi Ministri e sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali entro un mese dalla scadenza del mandato della Commissione stessa. I membri di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1 sono indicati, rispettivamente, dall'ABI, dalla SIAE e da Cinecittà Luce Spa, e sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali entro un mese dalla scadenza del mandato della Commissione stessa. I membri di cui alle lettere h), i), l), m) ed n) del comma 1 sono indicati dalle rispettive associazioni di categoria, che propongono delle terne, e scelti dal Ministro per i beni e le attività culturali. Nel caso in cui le associazioni di categoria non provvedessero ad inviare le terne i membri sono indicati dal Ministro per i beni e le attività culturali, che li sceglie tra esperti altamente qualificati nei vari settori delle attività cinematografiche.
      3. La Commissione centrale è convocata dal Ministro per i beni e le attività culturali o su richiesta di almeno otto componenti in qualunque momento. La Commissione si riunisce comunque ogni tre mesi su iniziativa del direttore generale per il cinema.
      4. Le delibere della Commissione sono valide quando è presente almeno la metà dei componenti e sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del presidente vale doppio.
      5. I componenti della Commissione centrale restano in carica due anni e non sono rinnovabili per i due anni immediatamente successivi.
      6. Il calendario delle attività e gli esiti delle valutazioni delle sedute della Commissione, corredate da adeguate motivazioni, sono resi noti dalla Direzione generale per il cinema mediante convocazione diretta e pubblicazione sul sito web del Ministero per i beni e le attività culturali.

 

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      7. La Commissione centrale:

          a) definisce l'ammontare delle risorse per le attività cinematografiche d'interesse nazionale;

          b) individua i settori d'interesse strategico oggetto di specifiche agevolazioni;

          c) è organismo di consulenza per l'interpretazione delle norme vigenti;

          d) individua nuovi strumenti per lo sviluppo del settore audiovisivo;

          e) individua i meccanismi di integrazione europea;

          f) promuove la stipula di accordi bilaterali anche con Paesi extraeuropei al fine di favorire la creazione di nuove opportunità per le attività cinematografiche nazionali.

Art. 5.
(Credito cinematografico).

      1. Presso Cinecittà Luce Spa è costituito un fondo speciale per la corresponsione dei contributi, dei contributi sugli interessi e sulle somme a qualsiasi titolo erogati dallo Stato per il sostegno alla produzione e alla distribuzione cinematografiche, all'esercizio e alle industrie tecniche. Il fondo può essere alimentato anche tramite una specifica imposta sui biglietti di ingresso agli spettacoli cinematografici, nonché tramite contributi versati dalle emittenti televisive, dai distributori di home video e dai gestori di piattaforme multimediali e Internet protocol television (IPTV). Il fondo può essere utilizzato tramite istituti di credito abilitati al credito ordinario. Cinecittà Luce Spa è tenuta a trasmettere all'autorità competente una rendicontazione semestrale sulle quote del fondo amministrate.

Art. 6.
(Ammissione ai benefìci).

      1. Sono ammessi ai benefìci previsti dalla presente legge i lungometraggi nazionali

 

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o realizzati in regime di coproduzione secondo i criteri di cui agli articoli 7 e 16.
      2. Non possono essere ammessi ai benefìci previsti dalla presente legge:

          a) i progetti a carattere manifestamente pornografico, quelli che fanno l'apologia della violenza o che pregiudicano apertamente la dignità umana;

          b) i film, esclusivamente per le quote prodotte o coprodotte dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti pubblici e dalle aziende con maggioranza di capitale pubblico.

      3. L'accertamento dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 è demandato all'Autorità competente.

Art. 7.
(Istanza di approvazione).

      1. Ai fini dell'ammissione ai benefìci previsti dalla presente legge, le imprese nazionali di produzione sono tenute a presentare all'autorità competente un'istanza di approvazione, la cui procedura è individuata nella tabella 1 allegata alla presente legge. Nella medesima tabella sono calcolati i punteggi per l'approvazione ripartiti per tipologia di opera.

Art. 8.
(Contributo automatico alla produzione).

      1. Lo sfruttamento commerciale su qualsiasi supporto di un film di interesse nazionale comporta la concessione di contributi proporzionali agli incassi realizzati dal film.
      2. Il contributo è accreditato su un conto corrente bancario intestato alla società di produzione.
      3. Il contributo deve essere reinvestito nello sviluppo e nella produzione di film entro cinque anni. Il contributo può anche servire per estinguere le voci relative alle retribuzioni, agli oneri sociali e alle fatture

 

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delle industrie tecniche. Il soggetto beneficiario del contributo ha facoltà di usufruire dello stesso solo per i film che hanno ottenuto l'approvazione e può reinvestire il contributo ricevuto soltanto in film che hanno ottenuto l'approvazione. Il contributo concesso per un film approvato è considerato alla stessa stregua degli incassi del film, e proporzionalmente alle quote di proventi possedute:

          a) contribuisce al recupero dei contributi di cui all'articolo 9;

          b) contribuisce all'ammortamento delle spese sostenute per la realizzazione del film;

          c) è ripartito tra i diversi coproduttori secondo quanto stabilito dai contratti di coproduzione.

      4. Ai fini del conseguimento dei punti che determinano il coefficiente per il calcolo del contributo automatico alla produzione, il film deve soddisfare i requisiti di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge. Le modalità del calcolo del contributo automatico sono individuate dalla tabella 3 allegata alla presente legge.

Art. 9.
(Contributo selettivo alla produzione).

      1. Per un numero massimo di quindici progetti annui di opere prime e seconde e per un numero massimo di cinque progetti annui di film documentari aventi finalità culturali ed artistiche o di genere, da realizzare con formule che prevedono la partecipazione ai costi di produzione, in misura non inferiore al 30 per cento del costo del film, del regista, dei soggettisti e degli sceneggiatori, degli attori, del direttore della fotografia, del montatore, dello scenografo, del costumista e dell'autore di musiche originali, è previsto un sostegno in misura pari al 33 per cento del costo del film, per una quota massima di 400.000 euro e comunque non superiore a quanto stabilito annualmente dall'autorità

 

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competente che concede il contributo. Ai fini del recupero del sostegno per la produzione e la distribuzione, i proventi del film costituiscono l'unica garanzia.
      2. Qualora ne sia fatta richiesta, Cinecittà Luce Spa distribuisce il film con uscita simultanea di minimo quindici copie in dodici città capozona, entro un anno dall'ultimazione del prodotto, contribuendo alle spese di distribuzione in misura pari al 33 per cento del costo.

Art. 10.
(Contributo automatico alla distribuzione).

      1. In favore del distributore di film nazionali è concesso dall'autorità competente un contributo calcolato sull'introito lordo degli spettacoli nei quali il film è stato proiettato per la durata di un anno dalla prima proiezione in pubblico secondo quanto indicato dalla SIAE. Il contributo deve essere reinvestito dal medesimo beneficiario entro due anni dall'erogazione nel seguente modo:

          a) nella produzione o nella coproduzione di film che abbiano ottenuto l'approvazione, ovvero di film europei che abbiano ottenuto l'approvazione;

          b) in spese di edizione e di lancio di film nazionali che hanno ottenuto l'approvazione.

      2. In caso di mancato reinvestimento del contributo da parte del distributore entro il termine indicato al comma 1, lo stesso è revocato e deve essere restituito. Il provvedimento di revoca comporta l'inammissibilità di ulteriori contributi al medesimo soggetto per due anni.
      3. Il contributo è determinato moltiplicando il valore pari al 25 per cento dell'incasso lordo del film, come controllato e certificato dall'autorità competente, per l'aliquota del 10 per cento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) gravante sul prezzo del biglietto. Il risultato così ottenuto viene moltiplicato per un coefficiente,

 

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determinato in funzione degli incassi del film e pari a:

          a) 120 per cento, per gli incassi lordi inferiori o pari a 800.000 euro;

          b) 60 per cento, per gli incassi lordi superiori a 800.000 euro ed inferiori o pari a 2.500.000 euro;

          c) 30 per cento, per gli incassi lordi superiori a 2.500.000 euro.

Art. 11.
(Contributo selettivo alla distribuzione di film nazionali in Paesi esteri).

      1. In favore di società estere di distribuzione cinematografica, che distribuiscano nel loro territorio, compreso tra quelli dell'Unione europea, film nazionali prodotti nell'anno precedente, è concesso un contributo pari al 5 per cento delle spese di lancio e di copie, per una quota massima complessiva di 400.000 euro, a condizione che:

          a) la distribuzione avvenga con un minimo di trentacinque copie su tutto il territorio;

          b) la società di distribuzione sia iscritta in un apposito albo predisposto presso Cinecittà Luce Spa;

          c) il film nazionale abbia ottenuto l'approvazione definitiva e un punteggio minimo di 25 in base alla tabella 3 allegata alla presente legge per il calcolo dell'ammontare del contributo automatico.

Art. 12.
(Eccezionale interesse culturale).

      1. Per la produzione e la distribuzione di un numero massimo di tre lungometraggi che hanno ottenuto l'approvazione provvisoria e che presentano eccezionali aspetti artistici, qualitativi, spettacolari o storici, l'autorità competente stanzia un premio il cui ammontare è fissato in 1.500.000 euro.

 

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Art. 13.
(Qualifica di film d’essai).

      1. L'autorità competente provvede al riconoscimento dei film d’essai su istanza dell'impresa di produzione, nonché delle associazioni nazionali o degli enti di promozione della cultura cinematografica. L'autorità competente si riunisce almeno una volta al mese.
      2. L'impresa interessata presenta l'istanza su moduli predisposti da Cinecittà luce Spa contestualmente alla richiesta di nulla osta per la proiezione in pubblico del film. L'autorità competente esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.
      3. Ai fini dell'espressione del parere, i membri dell'autorità competente possono procedere alla visione del film, ovvero dichiarare di aver già visionato l'opera anche privatamente.
      4. La qualifica di film d’essai è attribuita dall'autorità competente a film italiani e stranieri, espressione anche di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuiscono alla diffusione della cultura cinematografica e alla conoscenza di correnti e di tecniche di espressioni sperimentali. Ai fini dell'espressione del parere, l'autorità competente tiene conto anche di un'eventuale partecipazione del film a festival o manifestazioni internazionali.
      5. La qualifica di film d’essai è automaticamente attribuita ai film in concorso o che hanno ottenuto una candidatura nelle categorie «miglior film», «miglior regista», «miglior film straniero», «migliore opera prima», «miglior documentario», «miglior film di animazione», dei seguenti festival e dei seguenti premi e rassegne di rilievo nazionale e internazionale: Venezia, Cannes, Berlino, Locarno, Roma, Torino, Pesaro, Sundance, Toronto, San Sebastian, David di Donatello, Oscar, European Film Awards, César, Nastri d'Argento, Golden Globes, Capri Hollywood.
      6. Nell'ambito delle proprie competenze e ai soli fini dell'attribuzione dei

 

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premi di cui all'articolo 15, l'autorità competente attribuisce attestazioni di eccellenza a film d’essai di particolare livello artistico e culturale, anche tra le opere qualificate automaticamente ai sensi del comma 5 del presente articolo.

Art. 14.
(Contributi per diritti e sale).

      1. Per la produzione, la distribuzione nazionale ed estera e l'acquisto dei diritti di sfruttamento cinematografici, televisivi e home-video è concesso un contributo di durata biennale, a valere su mutui ordinari concessi da istituti di credito assistiti da garanzie aziendali o di terzi fideiussori, con un tasso di interesse applicato dall'istituto concessionario pari al 40 per cento del tasso di riferimento per il credito industriale in vigore al momento della stipula del contratto.
      2. Per la costruzione e per la ristrutturazione di sale è concesso un contributo di durata quinquennale, a valere su mutui ordinari concessi da istituti di credito assistiti da garanzie aziendali o di terzi fideiussori, con un tasso di interesse applicato dall'istituto concessionario pari al 40 per cento del tasso di riferimento per il credito industriale in vigore al momento della stipula del contratto.

Art. 15.
(Incentivi all'esercizio).

      1. La qualifica di sala d’essai si ottiene a seguito della dichiarazione del titolare attestante l'impegno, per almeno un biennio, alla programmazione di film d’essai o equiparati per almeno il 70 per cento dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota è ridotta al 50 per cento per le sale e le multisala con meno di cinque schermi ubicate in comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti. Nell'ambito di tali quote, almeno la metà dei giorni di programmazione deve essere riservata alla proiezione di film di

 

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produzione italiana o degli Stati membri dell'Unione europea. La dichiarazione è presentata su moduli predisposti dall'autorità competente, pubblicati sul sito internet della medesima autorità entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento dell'impegno attestato.
      2. La qualifica di sala della comunità ecclesiale o religiosa, limitatamente all'attività d’essai, si ottiene a seguito di dichiarazione del titolare attestante che della sala cinematografica è proprietario, o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile, il legale rappresentante di istituzioni o di enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa competente a livello nazionale e riconosciuti dallo Stato. La relativa programmazione cinematografica e multimediale svolta deve rispondere a finalità precipue di formazione sociale, culturale e religiosa, secondo le indicazioni dell'autorità ecclesiale o religiosa competente a livello nazionale. La dichiarazione è presentata su moduli predisposti dall'autorità competente, pubblicati sul sito internet della medesima autorità entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento dell'impegno attestato.
      3. L'autorità competente provvede alla pubblicazione sul proprio sito internet dell'elenco delle sale d’essai e delle sale della comunità ecclesiale o religiosa limitatamente all'attività d’essai.
      4. La qualifica di cui ai commi 1 e 2 ha validità, in sede di prima dichiarazione, per un periodo non inferiore a un biennio. Il rinnovo della dichiarazione d'impegno, per uno o più anni, da parte del titolare, deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell'ultimo anno del periodo per il quale si è precedentemente impegnato. Il titolare presenta entro il 31 gennaio l'elenco della programmazione integralmente svolta dalla sala nell'anno precedente. Tale elenco è presentato entro i citati termini anche in assenza di istanza di premio ai fini del mantenimento della qualifica
 

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di sala d’essai o della comunità ecclesiale o religiosa.
      5. La qualifica di sala d’essai o di sala della comunità ecclesiale o religiosa, limitatamente all'attività d’essai, decade:

          a) nel caso di mancato rinnovo della dichiarazione di cui ai commi 1 e 2, come previsto al comma 4;

          b) nel caso di richiesta dell'interessato;

          c) nel caso di mancata effettuazione, accertata dall'autorità competente, della programmazione di cui ai commi 1 e 2.

      6. Ai fini di quanto previsto al comma 1, per giorno di effettiva programmazione si intende quello nel quale, nella fascia oraria dalle ore 18,30 alle ore 23,00, hanno inizio esclusivamente proiezioni di film di lungometraggio riconosciuti d’essai o equiparati.
      7. L'autorità svolge verifiche a campione sulla veridicità dei dati riportati nell'elenco della programmazione inviata. Nel caso in cui da tali verifiche emergano dichiarazioni false, l'autorità fatte salve le ordinarie conseguenze di legge, provvede alla cancellazione della sala dall'elenco di cui al comma 3. La medesima sala non può altresì essere inserita in tale elenco per i successivi tre anni.
      8. Su istanza dei titolari delle sale qualificate ai sensi dei commi 1 e 2 e a seguito delle opportune verifiche sulle condizioni di ammissibilità, sono concessi premi per l'attività d’essai.
      9. Sono condizioni di ammissibilità ai premi:

          a) l'aver svolto la programmazione alle condizioni previste dai commi 1 o 2;

          b) l'aver svolto, nell'anno solare cui si riferisce l'istanza di premio, un minimo di centocinquanta giorni di programmazione se trattasi di sala cinematografica, o di sessanta giorni se trattasi di arena, di sala della comunità ecclesiale o religiosa o di sala ad attività stagionale operante in comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

 

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          c) l'aver programmato film d’essai per un numero minimo di fine settimana (sabato e domenica) pari a sedici per le sale al chiuso ubicate in comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, ovvero pari a dodici per le sale al chiuso ubicate in comuni con popolazione fino a 40.000 abitanti. Per le sale della comunità ecclesiale o religiosa e per le sale ad attività stagionale operanti in comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, la programmazione deve essere pari ad almeno cinque fine settimana. Le multisala con più di cinque schermi devono in ogni caso programmare film d’essai per un numero minimo di sedici fine settimana;

          d) nel caso di sala della comunità ecclesiale o religiosa, oltre ad aver programmato film secondo le indicazioni dell'autorità ecclesiale o religiosa competente a livello nazionale, aver riservato almeno il 20 per cento delle giornate di programmazione nell'anno solare ai film di produzione italiana o di Stati membri dell'Unione europea.

      10. L'istanza di premio d’essai, redatta in duplice copia sugli appositi moduli pubblicati dall'autorità competente tramite il proprio sito internet, completa degli allegati richiesti e ivi indicati, sottoscritta dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica o ente titolare dell'esercizio cinematografico, è presentata entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di svolgimento dell'attività d’essai per la quale si richiede il premio.
      11. All'istanza di premio per le sale della comunità ecclesiale o religiosa è altresì allegata la relativa autocertificazione del titolare circa la conformità della programmazione alle indicazioni dell'autorità ecclesiale o religiosa competente a livello nazionale.
      12. La programmazione svolta è trasmessa all'autorità competente, unitamente all'istanza di cui ai commi 1 e 2, tramite procedura informatica.
      13. Ai fini della conformità della programmazione sono conteggiati i film riconosciuti

 

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d’essai entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello della programmazione per la quale si richiede il premio.
      14. Cinecittà Luce Spa, acquisito il parere dell'autorità competente, provvede in merito all'istanza, dandone comunicazione agli interessati tramite pubblicazione sul proprio sito internet.
      15. Il premio, per ciascuna sala d’essai e per ciascuna sala della comunità ecclesiale o religiosa, è calcolato attribuendo un valore predeterminato ad ogni punto conseguito, secondo i seguenti criteri:

          a) un punto per ogni giornata di programmazione di lungometraggi d’essai;

          b) un punto per ogni tre giornate di programmazione di cortometraggi d’essai, purché abbinati a lungometraggi d’essai, fino a un massimo di cinquanta punti;

          c) quattro punti per ogni giornata di programmazione di lungometraggi di eccezionale interesse culturale o di film d’essai prodotti in Stati membri dell'Unione europea;

          d) due punti per ogni giornata di programmazione di film d’essai in lingua straniera originale, fino a un massimo di cinquanta punti;

          e) due punti per ogni giornata di programmazione di documentari d’essai, fino a un massimo di cinquanta punti;

          f) dieci punti per ogni scaglione di giornate di programmazione di film d'essai pari al 5 per cento oltre la quota del 70 per cento, come previsto ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, fino a un massimo di sessanta punti;

          g) quaranta punti se la sala è ubicata in comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti;

          h) venti punti se la sala è ubicata in comuni con popolazione compresa tra 40.000 e 150.000 abitanti o in zone urbane periferiche di comuni con popolazione superiore a 150.000 abitanti;

 

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          i) fino a un massimo complessivo di cinquanta punti per:

              1) le iniziative collaterali svolte dal titolare, indicate nelle schede appositamente predisposte dall'autorità competente e allegate all'istanza di premio;

              2) la programmazione di film d’essai nel periodo dal 1o giugno al 31 agosto;

          l) fino a un massimo di cento punti per la sala il cui titolare ha conseguito il premio ininterrottamente da almeno cinque anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti scaglioni:

              1) premio ottenuto negli ultimi cinque anni consecutivi;

              2) per ogni anno ulteriore consecutivo: cinque punti.

      16. I punteggi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 15 sono raddoppiati qualora la percentuale programmata di film di eccezionale interesse culturale e di lungometraggio o cortometraggio d’essai di produzione nazionale o di Stati membri dell'Unione europea raggiunga o superi il 50 per cento del totale delle giornate di programmazione annue, ovvero il 40 per cento per le sale operanti in comuni con popolazione fino a 40.000 abitanti.
      17. Il valore di ciascun punto si ottiene dividendo la somma complessiva disponibile annualmente per i premi alle sale d’essai e alle sale della comunità ecclesiale o religiosa per il numero complessivo dei punti totalizzati dalle sale che concorrono all'assegnazione dei premi. L'entità del premio da assegnare a ciascuna sala è determinata moltiplicando il numero dei punti conseguiti dalla sala stessa per il valore del punto.
      18. L'autorità competente procede al calcolo dei punti e alla definizione di ciascun premio e ne dà informazione tramite pubblicazione nel proprio sito internet.
      19. L'autorità competente seleziona, con apposito bando, quindici sale nell'ambito delle capozona nazionali e concede un

 

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contributo di 80.000 euro a ciascuna sala per la programmazione esclusiva di opere prime che abbiano ottenuto l'approvazione. Il coordinamento delle sale spetta ad un responsabile che opera in accordo con Cinecittà Luce Spa.

Art. 16.
(Aperture di sale cinematografiche).

      1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalità di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione e adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o all'ampliamento di sale e arene già in attività, anche al fine di razionalizzare la distribuzione sul territorio delle diverse tipologie di strutture cinematografiche.
      2. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, in materia di igiene e sicurezza.

Art. 17.
(Coproduzioni).

      1. Possono essere riconosciuti nazionali dall'autorità competente i lungometraggi realizzati in coproduzione con imprese estere, in base a speciali accordi internazionali di reciprocità e con i requisiti di cui al presente articolo.
      2. Le opere cinematografiche a carattere manifestamente pornografico, quelle che fanno l'apologia della violenza o che pregiudicano apertamente la dignità umana non possono essere ammesse al regime di coproduzione.
      3. In caso di coproduzione multilaterale europea con imprese straniere ciascuna avente sede negli Stati membri del Consiglio d'Europa e negli Stati parti della Convenzione culturale europea, la quota di partecipazione del coproduttore nazionale non può essere inferiore al 10 per cento e la partecipazione più elevata dello

 

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stesso non può superare il 70 per cento del costo totale di produzione dell'opera cinematografica.
      4. In caso di coproduzione multilaterale con imprese straniere che non hanno sede in Stati membri del Consiglio d'Europa o negli Stati parti della Convenzione culturale europea, la quota di partecipazione del coproduttore nazionale non può essere inferiore al 20 per cento del costo del film.
      5. In caso di coproduzione bilaterale con imprese straniere che hanno sede in Stati membri del Consiglio d'Europa o in Stati parti della Convenzione culturale europea, la quota di partecipazione del coproduttore nazionale non può essere inferiore al 20 per cento e la partecipazione più elevata dello stesso non può superare l'80 per cento del costo totale di produzione dell'opera cinematografica.
      6. In caso di coproduzione bilaterale con imprese straniere che non hanno sede in Stati membri del Consiglio d'Europa o in Stati parti della Convenzione culturale europea, la quota di partecipazione del coproduttore nazionale non può essere inferiore al 30 per cento del costo del film.
      7. La ratifica degli accordi internazionali di reciprocità in materia di coproduzione con imprese estere che prevede la deroga alle quote di cui ai commi 3 e 4, deve essere autorizzata con legge.
      8. In presenza di accordo internazionale di coproduzione conforme alla percentuale di cui ai commi 3 e 4, possono essere concesse deroghe, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale.
      9. In mancanza di accordo internazionale, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere può essere autorizzata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale.
      10. Il saldo della quota minoritaria, con l'eccezione di quanto previsto dalle singole convenzioni, è corrisposto entro trenta giorni dalla data di ricezione dei materiali negativi occorrenti per la stampa di copie per la distribuzione in Italia e, in ogni caso, entro centoventi giorni dalla prima
 

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uscita in sala del film in uno dei Paesi coproduttori. L'inadempimento di tale disposizione da parte del coproduttore minoritario fa decadere la coproduzione, pur senza pregiudicare l'approvazione del film richiesta ai sensi dell'articolo 7.
      11. Il contratto di coproduzione deve garantire a ciascun coproduttore la comproprietà del negativo fotografico originale audio-visivo. Il contratto include una norma affinché il negativo originale sia depositato in un luogo selezionato di comune accordo tra i coproduttori e ne sia garantito il libero accesso agli stessi. Il contratto di coproduzione deve inoltre garantire a ciascun coproduttore il diritto ad un internegativo o ad ogni altro supporto che consente la riproduzione dell'opera coprodotta.
      12. Il contributo di ciascun coproduttore deve obbligatoriamente comportare una partecipazione tecnica e artistica effettiva. In linea di massima e nel rispetto degli obblighi internazionali cui gli Stati parti sono soggetti, il contributo dei coproduttori in materia di personale creativo, di tecnici, di artisti, di interpreti e di industrie tecniche deve essere proporzionale al loro investimento.
      13. Con riserva degli obblighi internazionali cui gli Stati parti sono soggetti e delle esigenze della sceneggiatura, il personale della squadra tecnica per le riprese cinematografiche deve essere costituito da cittadini degli Stati soci nella coproduzione e la post-produzione deve essere realizzata, in linea di massima, in questi Stati.
      14. In deroga alle disposizioni dei commi 7 e 8, possono essere ammesse ai benefìci di legge le coproduzioni che rispondono ai seguenti requisiti:

          a) prevedono una o più partecipazioni minoritarie che possono essere limitate al settore finanziario, in conformità al contratto di produzione, a condizione che la quota nazionale non sia inferiore al 10 per cento, o superiore al 25 per cento del costo di produzione;

          b) vi sia un coproduttore di maggioranza che fornisca una partecipazione tecnica

 

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ed artistica effettiva e soddisfi le condizioni richieste per la concessione all'opera cinematografica della nazionalità del proprio Paese. Il regime di coproduzione è concesso alle coproduzioni finanziarie solo previa autorizzazione, rilasciata caso per caso, dall'autorità competente.

      15. Le opere cinematografiche realizzate in coproduzione devono contenere, nella loro presentazione, la menzione dei Paesi coproduttori. Tale menzione deve essere chiaramente indicata nei titoli di testa, nella pubblicità commerciale e nel materiale promozionale delle opere cinematografiche e all'atto della loro presentazione.
      16. Ai fini della concessione dei benefìci di cui al presente articolo, il coproduttore nazionale deve presentare all'autorità competente, due mesi prima dell'inizio delle riprese cinematografiche, istanza di ammissione al regime di coproduzione, allegando i seguenti documenti:

          a) una copia del contratto di acquisizione del diritto di autore o qualunque prova che consenta di accertare l'acquisizione del diritto di autore ai fini dello sfruttamento economico dell'opera;

          b) la sceneggiatura nella sua versione finale;

          c) la lista degli elementi tecnici e artistici forniti dalle imprese di produzione dei Paesi interessati;

          d) un preventivo di spesa e un piano di finanziamento dettagliati;

          e) un programma di elaborazione dell'opera cinematografica;

          f) il contratto di coproduzione stipulato tra i coproduttori, che deve contenere clausole che prevedono la ripartizione dei proventi o dei contratti tra i coproduttori.

      17. Per il riconoscimento dell'identità europea, si applica la Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica, fatta a Strasburgo il 2 ottobre 1992, resa esecutiva dalla legge 5 novembre 1996, n. 596.

 

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Art. 18.
(Commissioni).

      1. Presso Cinecittà Luce Spa sono istituite le seguenti commissioni:

          a) prima commissione esperti, che provvede, anche con l'istituzione di apposite sezioni e sulla base di idonea documentazione trasmessa dal Centro studi di Cinecittà Luce Spa, all'approvazione provvisoria e definitiva dei film nazionali e all'attribuzione della quota di contributo automatico alla produzione e alla distribuzione ai sensi degli articoli 7, 9 e 10. La commissione provvede, inoltre, sulla base delle istanze presentate dalle imprese cinematografiche in base a specifiche esigenze produttive, alla concessione di deroghe. La commissione si riunisce presso Cinecittà Luce Spa con cadenza quindicinale, ed è composta da venti membri:

              1) due esperti nominati dall'autorità competente;

              2) il direttore generale per il cinema;

              3) due rappresentanti dei produttori;

              4) un rappresentante dei distributori;

              5) un rappresentante degli esercenti;

              6) due rappresentanti degli autori;

              7) due rappresentanti dei registi;

              8) un rappresentante degli attori;

              9) un rappresentante dei direttori della fotografia;

              10) un rappresentante degli autori del montaggio;

              11) un rappresentante degli autori di musica originale;

              12) un rappresentante delle industrie tecniche;

 

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              13) un rappresentante dei critici cinematografici;

              14) un rappresentante di Cinecittà Luce Spa;

              15) un rappresentante della RAI-Radiotelevisione italiana Spa;

              16) un rappresentante dell'Unione italiana editoria audiovisiva (Univideo);

          b) seconda commissione esperti che provvede anche con l'istituzione di apposite sezioni e sulla base di idonea documentazione trasmessa dal Centro Studi di Cinecittà Luce Spa, alla definizione e all'attribuzione della quota di contributo selettivo ai sensi dell'articolo 9. La commissione si riunisce presso Cinecittà Luce Spa con cadenza trimestrale ed è composta da nove membri:

              1) un esperto nominato dall'autorità competente;

              2) il direttore generale per il cinema;

              3) due rappresentanti degli autori;

              4) due rappresentanti dei critici cinematografici;

              5) un rappresentante dei produttori;

              6) un rappresentante dei distributori;

              7) un professionista del settore iscritto come consulente dell'ufficio tecnico presso i tribunali;

          c) terza commissione esperti, che provvede, sulla base di idonea documentazione trasmessa dal Centro studi di Cinecittà Luce Spa, all'assegnazione del contributo ai sensi dell'articolo 11. La commissione si riunisce presso Cinecittà Luce Spa con cadenza semestrale ed è composta da cinque eminenti personalità della cultura, designate una dal Presidente della Repubblica, una dal Presidente del Consiglio dei ministri, una dal Ministro per i

 

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beni e le attività culturali, una dal Ministro degli affari esteri e una dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La commissione seleziona tre progetti ai quali annualmente è assegnato il contributo, valutandone anche la fattibilità in relazione ad elementi societari e finanziari. In caso di mancata realizzazione del progetto entro un anno dall'assegnazione del contributo, questo è revocato. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede alla consegna dei riconoscimenti;

          d) quarta commissione esperti, che provvede all'assegnazione della qualifica di film d’essai in relazione alle istanze presentate e alla concessione di premi agli esercenti delle sale d’essai e delle sale della comunità ecclesiale o religiosa. La commissione si riunisce presso Cinecittà Luce Spa con cadenza bimestrale ed è composta da otto membri:

              1) un esperto nominato dall'autorità competente;

              2) il direttore generale per il cinema;

              3) due rappresentanti degli esercenti;

              4) due rappresentanti dei critici cinematografici;

              5) un produttore;

              6) un distributore;

          e) quinta commissione esperti, che provvede: all'assegnazione del contributo di cui all'articolo 11; alla definizione e alla concessione di sovvenzioni per la realizzazione di mostre d'arte cinematografica di particolare rilevanza internazionale e di festival e rassegne di interesse nazionale e internazionale di opere cinematografiche da parte di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro; alla definizione e alla concessione di sovvenzioni di progetti e iniziative nel settore cinematografico, cui l'Italia sia tenuta a contribuire in base a particolari impegni assunti nell'ambito di organizzazioni internazionali; alla definizione e alla concessione di sovvenzioni a

 

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favore di iniziative e manifestazioni in Italia e all'estero, anche a carattere non permanente, promosse e organizzate da enti pubblici e privati senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati e associazioni culturali o di categoria relative allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico; alla definizione e alla concessione di sovvenzioni per la conservazione e il restauro del patrimonio filmico nazionale e internazionale in possesso di enti o soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, con obbligo, a carico di questi ultimi, di fruizione collettiva dell'opera, con modalità da definire tramite convenzione; alla definizione e alla concessione di sovvenzioni per la pubblicazione, diffusione e conservazione di riviste e di opere a carattere storico, artistico, scientifico o critico-informativo di interesse nazionale, riguardanti la cinematografia, nonché per l'organizzazione di corsi di cultura cinematografica; alla definizione e alla concessione di contributi a cineteche e musei del cinema. Per le iniziative a carattere permanente l'entità delle risorse assegnate è commisurata alla stabilità e all'efficacia dell'iniziativa nei cinque anni precedenti. La commissione si riunisce presso Cinecittà Luce Spa con cadenza bimestrale ed è composta da nove membri, nominati dall'autorità competente sulla base di terne proposte dalle rispettive categorie professionali:

              1) un esperto nominato dall'autorità competente;

              2) il direttore generale per il cinema;

              3) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

              4) un rappresentante dei produttori;

              5) un rappresentante dei distributori;

              6) un rappresentante degli esercenti;

              7) un rappresentante dei critici cinematografici;

 

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              8) un rappresentante della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo (Arcus) Spa;

              9) un rappresentante dell'Istituto dell'enciclopedia italiana.

      2. Le commissioni di cui al comma 1 sono presiedute dal componente più anziano e sono coordinate dal direttore generale per il cinema o da un funzionario da lui delegato con funzioni di segretario. Esse possono essere integrate da ulteriori membri tra esperti altamente qualificati nei vari settori delle attività cinematografiche indicati dalle rispettive associazioni di categoria, che propongono delle terne, e nominati dalla rispettiva autorità competente.
      3. Le commissioni sono convocate dalla rispettiva autorità competente.
      4. I membri delle commissioni restano in carica due anni e non possono essere riconfermati per il biennio immediatamente successivo.
      5. Le delibere delle commissioni sono valide quando è presente almeno la metà dei componenti e sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
      6. Il calendario delle attività e gli esiti delle valutazioni delle sedute delle commissioni, corredati di adeguate motivazioni, sono resi noti dalla rispettiva autorità competente mediante pubblicazione sul proprio sito internet.
      7. Le autorità competenti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), valutano le istanze presentate anche mediante apposita istruttoria, prevedendo l'audizione del regista e di un rappresentante dell'impresa di produzione.

Art. 19.
(Comitato per il credito cinematografico).

      1. È istituito presso Cinecittà Luce Spa il Comitato per il credito cinematografico che, sulla base di idonea documentazione trasmessa dal Centro Studi di Cinecittà Luce Spa, provvede:

          a) alla concessione dei contributi di cui all'articolo 14;

 

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          b) all'assegnazione dei premi di cui all'articolo 15, commi 8 e seguenti.

      2. Il Comitato per il credito cinematografico è composto da:

          a) un esperto nominato dall'autorità competente;

          b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

          c) il direttore generale per il cinema;

          d) un rappresentante di Cinecittà Luce Spa;

          e) un rappresentante dei produttori;

          f) un rappresentante dei distributori;

          g) un rappresentante degli esercenti;

          h) un rappresentante degli autori;

          i) un rappresentante dei critici cinematografici;

          l) un rappresentante dell'ABI.

      3. Il Comitato per il credito cinematografico è presieduto dal componente più anziano ed è coordinato dal direttore generale per il cinema o da un funzionario da lui delegato con funzioni di segretario. La composizione del comitato può essere integrata da ulteriori membri scelti tra esperti altamente qualificati nei vari settori delle attività cinematografiche indicati dalle rispettive associazioni di categoria, che propongono delle terne, e nominati dall'autorità competente.
      4. Il Comitato per il credito cinematografico si riunisce con cadenza bimestrale ed è convocato dall'autorità competente.
      5. I membri del Comitato per il credito cinematografico restano in carica due anni e non possono essere riconfermati per il biennio immediatamente successivo.
      6. Le delibere del Comitato per il credito cinematografico sono valide quando è presente almeno la metà dei componenti e a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del presidente vale doppio.
      7. Il calendario delle attività e gli esiti delle valutazioni delle sedute del Comitato per il credito cinematografico, corredati

 

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da adeguate motivazioni, sono resi noti dall'autorità competente mediante pubblicazione sul proprio sito internet.

Art. 20.
(Ufficio per le attività ispettive).

      1. È istituito l'Ufficio per le attività ispettive, di seguito denominato «Ufficio», posto alle dirette dipendenze della Direzione generale per il cinema, che provvede, a richiesta della stessa direzione, a effettuare:

          a) verifiche amministrativo-contabili sulla gestione degli enti sottoposti a vigilanza della Direzione generale per il cinema;

          b) controlli ispettivi su enti, istituzioni e privati che hanno accesso ai benefìci previsti dalla presente legge;

          c) accertamenti e controlli di cui al comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153;

          d) altri controlli e verifiche che la Direzione generale per il cinema affida all'Ufficio.

      2. L'Ufficio agisce in collaborazione con gli uffici ispettivi di altre amministrazioni dello Stato e collabora con il servizio per il controllo interno della Presidenza del Consiglio dei ministri.
      3. Il dirigente responsabile dell'Ufficio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
      4. L'Ufficio si avvale di personale della Direzione generale per il cinema ad esso assegnato, secondo il contingente determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
      5. Nello svolgimento dei propri compiti l'Ufficio può avvalersi della collaborazione dei funzionari della Direzione generale per il cinema ovvero, in caso di indisponibilità degli stessi, di funzionari del Corpo della guardia di finanza.

 

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Art. 21.
(Registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive).

      1. Nel registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive, istituito ai sensi e dell'articolo 22 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153, sono iscritte le opere filmiche prodotte o importate e distribuite nel territorio italiano per la prioritaria ma non esclusiva destinazione alla proiezione nelle sale cinematografiche.
      2. L'articolazione, la tenuta e la responsabilità del registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive sono a carico del conservatore.
      3. L'iscrizione al registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive è obbligatoria ed è costitutiva di diritti. I film già prodotti e non iscritti nel registro devono essere registrati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge pena la sospensione della distribuzione. I film non iscritti nel registro non possono essere distribuiti né sfruttati in alcun modo.

Art. 22.
(Agevolazioni fiscali).

      1. Ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo, associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 40 per cento, fino all'importo massimo di 1.000.000 di euro per ciascun periodo d'imposta, dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di opere cinematografiche che hanno ottenuto l'approvazione definitiva ai sensi dell'articolo 7 della presente legge. Il beneficio si applica anche ai contratti di cui all'articolo 2554 del codice civile.
      2. Le imprese di produzione cinematografica destinatarie degli apporti di cui al

 

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comma 1 hanno l'obbligo di utilizzare l'80 per cento di tali risorse nel territorio nazionale, impiegando mano d'opera e servizi italiani e privilegiando la formazione e l'apprendistato nei settori tecnici di produzione.
      3. Ai fini delle imposte sui redditi è riconosciuto un credito d'imposta:

          a) per le imprese di produzione cinematografica, in misura pari al 15 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva ai sensi dell'articolo 7 e, comunque, fino all'ammontare massimo annuo di 3.500.000 euro per ciascun periodo d'imposta, condizionato al sostenimento sul territorio italiano di spese di produzione per un ammontare complessivo non inferiore, per ciascuna produzione, all'80 per cento del credito d'imposta stesso;

          b) per le imprese di distribuzione cinematografica, pari:

              1) al 15 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva e un punteggio pari a 75 in base alla tabella 3 allegata alla presente legge, con un limite massimo annuo di 1.500.000 euro per ciascun periodo d'imposta;

              2) al 10 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere filmiche che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva e un punteggio pari a 75 in base alla tabella 3 allegata alla presente legge, con un limite massimo annuo di 2.000.000 di euro per ciascun periodo d'imposta;

              3) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere filmiche che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva e un punteggio pari a 75 in base alla tabella 3 allegata alla presente legge, con un limite massimo annuo di 1.000.000 di euro per ciascun periodo d'imposta;

 

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          c) per le imprese di esercizio cinematografico, pari:

              1) al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per l'introduzione e per l'acquisizione di impianti e apparecchiature destinati alla proiezione digitale, con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuno schermo, 50.000 euro;

              2) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere filmiche che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva e un punteggio pari a 75 in base alla tabella 3 allegata alla presente legge, con un limite massimo annuo di 1.000.000 di euro per ciascun periodo d'imposta.

      4. Con riferimento alla medesima opera filmica, i benefìci di cui al comma 3 non sono cumulabili a favore della stessa impresa ovvero di imprese che fanno parte dello stesso gruppo societario nonché di soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
      5. I crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 3, lettere b), numero 3), e c), numero 2), non possono, in ogni caso, superare complessivamente il limite del 49 per cento del costo di produzione della copia campione dell'opera filmica e la partecipazione complessiva agli utili degli associati non può superare il 70 per cento degli utili derivanti dall'opera filmica.
      6. I crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 3, lettere b), numero 3), e c), numero 2), possono essere fruiti a partire dalla data di rilascio del nulla osta per la proiezione in pubblico del film e previa attestazione rilasciata dall'impresa di produzione cinematografica del rispetto delle condizioni richieste ai sensi dei commi 2 e 7. I citati crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del

 

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Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
      7. I crediti d'imposta per la produzione e per la distribuzione di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo sono considerati risorse reperite dal produttore per completare il costo del film ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui agli articoli 8, 9, 10, 12 e 14. In ogni caso, tali contributi non possono essere erogati per una quota percentuale che, cumulata con i crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 17 del presente articolo, superi l'80 per cento del costo complessivo rispettivamente afferente alle spese di produzione della copia campione e alle spese di distribuzione nazionale del film.
      8. L'efficacia dei commi da 1 a 7 del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea. Le agevolazioni possono essere fruite esclusivamente in relazione agli investimenti realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.
      9. Alle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione è riconosciuto un credito d'imposta, in relazione a film o alle parti di film che hanno ottenuto l'approvazione definitiva e un punteggio pari a 75 in base alla tabella 1 allegata alla presente legge su commissione di produzioni estere, in misura pari al 25 per cento del costo di produzione della singola opera e comunque con un limite massimo, per ciascuna opera filmica, di 5.000.000 di euro.
      10. Le disposizioni per l'attuazione del comma 9 sono stabilite con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia
 

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e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.
      11. Il credito d'imposta di cui al comma 9 del presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
      12. Non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette gli utili dichiarati dalle imprese di produzione e di distribuzione cinematografica che li impiegano nella produzione o nella distribuzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9, e che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva. Tale beneficio è concesso solo alle imprese che tengono la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
      13. Non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, nel limite massimo del 30 per cento, gli utili dichiarati dalle imprese italiane operanti in settori diversi da quello cinematografico, le quali, da sole o per mezzo di accordi con società di produzione e di distribuzione cinematografica, li impiegano nella produzione o nella distribuzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 6 e 9, che hanno ottenuto l'approvazione definitiva. Tale beneficio è concesso solo ai soggetti che tengono la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
      14. Le disposizioni per l'attuazione dei commi 12 e 13 sono stabilite con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia
 

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e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.
      15. Le agevolazioni previste dai commi 12 e 13 sono fruibili entro il limite di spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2011.
      16. L'efficacia dei commi da 9 a 13 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea. Le agevolazioni possono essere fruite esclusivamente in relazione agli investimenti realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.
      17. Le agevolazioni previste dai commi da 9 a 13 possono essere fruite esclusivamente in relazione al costo sostenuto successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea di cui al comma 16.
      18. Allo scopo di assicurare lo sviluppo e l'adeguamento tecnico e tecnologico delle sale cinematografiche e una migliore fruizione del prodotto cinematografico sul territorio, al fondo di cui all'articolo 5 sono assegnati 10 milioni di euro per l'anno 2011. Tale contributo è destinato:

          a) al finanziamento degli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche per la produzione di opere filmiche, anche con riferimento alla realizzazione di colonne sonore, e per lo sviluppo di sceneggiature originali di particolare rilievo culturale e sociale;

          b) alla corresponsione di contributi a favore di imprese di distribuzione ed esportazione, anche per la realizzazione di versioni dei film riconosciuti di interesse culturale in lingua diversa da quella della ripresa sonora diretta;

          c) alla corresponsione di contributi sugli interessi dei mutui ed alla concessione di contributi in conto capitale a favore di imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche, per la realizzazione di nuove sale o per il ripristino di sale inattive, nonché per l'adeguamento

 

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delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie;

          d) alla concessione di mutui decennali agevolati a tasso agevolato o di contributi sugli interessi a favore delle industrie tecniche cinematografiche, per la realizzazione, la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di post-produzione;

          e) alla corresponsione di contributi destinati ad ulteriori esigenze del settore delle attività cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro per i beni e le attività culturali con riferimento ad altri settori dello spettacolo.

      19. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal primo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla medesima data sono abrogati i commi da 325 a 343 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 23.
(Obbligo di avviso).

      1. Per i film che contengono inquadrature di marchi o di prodotti, comunque coerenti con il contesto narrativo, con esclusione di qualsiasi prodotto da fumo, nazionale od estero, è obbligatorio un avviso che rende nota la partecipazione delle ditte produttrici di tali marchi e prodotti ai costi di produzione del film.

Art. 24.
(Cinecittà Luce Spa).

      1. Cinecittà Luce Spa ha la finalità di agevolare la cinematografia nazionale attraverso il Centro Studi, di coordinare il lavoro delle commissioni di cui all'articolo

 

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18 e del Comitato per il credito cinematografico nonché di produrre studi e analisi sul cinema nazionale e internazionale.
      2. Cinecittà Luce Spa è altresì dotata delle seguenti strutture:

          a) sportello «Europa», per la diffusione, l'applicazione e l'attuazione delle normative dell'Unione europea;

          b) sportello «imprese cinematografiche», per la registrazione delle imprese cinematografiche nazionali;

          c) sportello «agevolazioni fiscali», per la diffusione, l'applicazione e l'attuazione delle disposizioni sui crediti d'imposta e sulla detassazione degli utili reinvestiti;

          d) sportello «istanze», per la valutazione delle istanze di finanziamento;

          e) sportello «azionariato popolare», per la valutazione delle istanze per l'azionariato popolare a completamento del piano finanziario dei film;

          f) archivio storico;

          g) servizio per la distribuzione delle opere prime e seconde;

          h) cineteca;

          i) servizio di promozione commerciale.

Art. 25.
(Centro sperimentale di cinematografia).

      1. Il Centro sperimentale di cinematografia ha come finalità lo sviluppo dell'arte cinematografica e audiovisiva attraverso la formazione di quadri professionali mediante corsi e altre iniziative di formazione, di ricerca e di sperimentazione.
      2. Il Centro sperimentale di cinematografia è dotato di autonomia statutaria. Nello statuto sono determinate le competenze degli organi, l'organizzazione dell'ente nonché le modalità di partecipazione dell'ente a società per azioni. Al Centro si

 

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applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche per la definizione dell'organico e la determinazione degli uffici, compresi quelli di livello dirigenziale. Lo statuto dell'ente è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Commissione centrale per la cinematografia.
      3. Sono organi del Centro sperimentale di cinematografia:

          a) il presidente;

          b) il consiglio di amministrazione;

          c) il collegio dei revisori dei conti.

      4. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, scelto tra gli attori che si sono qualificati sul piano culturale e professionale, da un rappresentante dei produttori, da un rappresentante dei distributori, da un rappresentante dei critici cinematografici e da un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 26.
(Sfruttamento delle opere filmiche).

      1. Lo sfruttamento esclusivo delle opere filmiche nella sala cinematografica è di dodici settimane.
      2. Lo sfruttamento televisivo delle opere filmiche nei canali televisivi a pagamento può avvenire dopo otto mesi dalla prima proiezione pubblica in sala e con programmazione non superiore a un passaggio a settimana fino all'inizio dello sfruttamento nei canali televisivi non a pagamento.
      3. Lo sfruttamento televisivo delle opere filmiche nei canali televisivi non a pagamento non può avvenire prima di quattordici mesi dalla prima proiezione pubblica in sala.
      4. I prodotti destinati prioritariamente al cinema, i film prodotti per la televisione

 

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e le opere di fiction devono ottenere il visto per la censura.
      5. Le opere che sfruttano temi sessuali, a carattere manifestamente pornografico, possono essere trasmesse a pagamento a partire dalle ore 1,30 fino alle ore 6,00.

Art. 27.
(Autorità competenti).

      1. L'Autorità competente di cui:

          a) all'articolo 1, comma 3, lettere a) e c), è la Commissione centrale per la cinematografia;

          b) all'articolo 1, comma 3, lettera b), è la prima commissione esperti;

          c) all'articolo 1, comma 3, lettera d), è l'Ufficio per le attività ispettive;

          d) all'articolo 5 è la direzione generale per il cinema;

          e) all'articolo 6 è la prima commissione esperti;

          f) all'articolo 9 è la seconda commissione esperti;

          g) all'articolo 10, comma 1, è la prima commissione esperti;

          h) all'articolo 10, comma 2, è la SIAE;

          i) all'articolo 12 è la terza commissione esperti;

          l) all'articolo 13 commi 1, 3, 4 e 6, è la quarta commissione esperti;

          m) all'articolo 13, comma 2, è Cinecittà Luce Spa;

          n) all'articolo 15, commi 1, 2, 3, 7, 10, 12 e 15, lettera i), è Cinecittà Luce Spa;

          o) all'articolo 15, commi 5, lettera c), 14 e 18, è la quarta commissione esperti;

          p) all'articolo 15, comma 19, è il Comitato per il credito cinematografico;

          q) all'articolo 17, comma 1, è la prima commissione esperti;

 

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          r) all'articolo 17, commi 7 e 8, è la terza commissione esperti;

          s) all'articolo 17, comma 12, è il Comitato per il credito cinematografico;

          t) all'articolo 17, comma 14, è Cinecittà Luce Spa;

          u) all'articolo 18, commi 1, lettere a), b), d) ed e), 2, è il Ministro per i beni e le attività culturali;

          v) all'articolo 18, commi 3 e 6, è Cinecittà Luce Spa;

          z) all'articolo 19, commi 2 e 3, è il Ministro per i beni e le attività culturali;

          aa) all'articolo 19, commi 4 e 7, è Cinecittà Luce Spa;

          bb) all'articolo 25, comma 2, è la Direzione generale per il cinema.

Art. 28.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 100.000.000 di euro annui a decorrere dal 2012, si provvede mediante utilizzo di una quota non inferiore al 30 per cento del Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, come rifinanziato dalla tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220. A tal fine il Fondo è incrementato di 80.000.000 di euro annui a decorrere dal 2012 e a valere sulle maggiori entrate individuate ai sensi del comma 2.
      2. Dal 1o gennaio 2012, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico sono aumentate al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 80.000.000 di euro annui.

 

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      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 29.
(Delega al Governo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Centro sperimentale di cinematografia, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di attività cinematografiche, coordinando le norme vigenti e apportando le necessarie modificazioni per assicurarne la migliore attuazione.
      2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro due mesi dalla data di assegnazione. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla citata Conferenza unificata e alle Camere per il parere definitivo, da rendere entro un mese.

 

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Tabella 1
(Articolo 7, comma 1)

Procedura per l'istanza di approvazione

1) Prima fase: approvazione provvisoria.

        L'impresa nazionale di produzione avanza istanza di approvazione provvisoria, allegando i seguenti documenti:

            a) contratti degli autori;

            b) eventuali contratti di coproduzione;

            c) lettera d'impegno di eventuali soggetti finanziatori (privati, enti, fondazioni, emittenti televisive, film commission, fondi speciali, regionali, provinciali, comunali);

            d) preventivo dei costi di produzione;

            e) piano finanziario provvisorio;

            f) piano di lavorazione;

            g) soggetto, sceneggiatura ed eventuale sinossi;

            h) lista completa delle componenti artistiche e tecniche;

            i) tabella per l'approvazione debitamente compilata;

            l) tabella per il calcolo dell'ammontare del finanziamento debitamente compilata.

        Le tabelle di cui alle lettere i) e l) sono rese disponibili dall'autorità competente.

        I soggetti che avanzano istanza di approvazione provvisoria sono tenuti a trasmettere la documentazione a Cinecittà Luce Spa, che la esamina e la trasmette a sua volta all'autorità competente ai fini della delibera.

        L'istanza di approvazione provvisoria vale anche come segnalazione di inizio della lavorazione. Una copia della stessa deve essere inoltrata dal soggetto richiedente alla SIAE per l'iscrizione nel registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive.

        L'approvazione provvisoria è facoltativa se il film non fa ricorso ad alcuna forma di contribuzione statale.

        Ai fini dell'ottenimento del punteggio:

            a) gli autori, i registi e i tecnici che collaborano alla realizzazione del film devono essere cittadini italiani, o cittadini di uno Stato dell'Unione europea, ovvero cittadini di uno dei Paesi coproduttori quando il film è realizzato nell'ambito di un accordo di coproduzione intergovernativo;

            b) le industrie tecniche devono avere sede legale e domicilio fiscale in Italia, ovvero nel Paese coproduttore quando il film è realizzato nell'ambito di un accordo di coproduzione intergovernativo;

 

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il loro capitale sociale deve essere controllato in maggioranza da persone fisiche o giuridiche di nazionalità europea e devono prevalentemente svolgere la loro attività nell'ambito del territorio nazionale.

        La tabella per l'approvazione provvisoria è applicabile sia nel caso di una produzione interamente italiana che nel caso di una coproduzione internazionale.

        Ai fini del conseguimento dell'approvazione provvisoria, il film deve aver ottenuto un punteggio di almeno 14 punti su 18.

2) Seconda fase: approvazione definitiva.

        L'istanza di approvazione definitiva viene presentata a film ultimato.

        Ai fini dell'approvazione definitiva i soggetti interessati sono tenuti a trasmettere a Cinecittà Luce Spa la tabella di approvazione definitiva, reperibile sul sito internet di Cinecittà Luca Spa, debitamente redatta, ove sono riportare anche le eventuali variazioni rispetto a quanto autocertificato nell'istanza di approvazione provvisoria. Qualora siano intervenute variazioni anche in relazione agli atti e ai documenti allegati all'istanza di approvazione provvisoria, gli stessi sono ritrasmessi a Cinecittà Luce Spa, corredati di nota esplicativa. Cinecittà Luce Spa esamina l'intera pratica e la trasmette, ai fini della ratifica, all'autorità competente. Quest'ultima verifica che il film sia stato realizzato nel rispetto della normativa vigente e che i requisiti autocertificati dall'impresa nell'istanza di approvazione definitiva trovino, a film ultimato, riscontro effettivo. A verifica ultimata con esito positivo l'autorità competente rilascia il certificato di approvazione definitiva. Ai fini dell'ammissione ai benefìci previsti dalla presente legge, tale approvazione è obbligatoria per tutti i film.

PUNTEGGI PER L'APPROVAZIONE PREVISTI DALLA PRESENTE LEGGE

film di lungometraggio

        6 punti per autori e registi di cui:

            4 punti regista;

            2 punti sceneggiatore (soggettisti, sceneggiatori, adattatori e autori dei dialoghi).

        6 punti per gli attori di cui:

            4 punti attori protagonisti;

            2 punti attori secondari.

        4 punti per la squadra professionale di cui:

            1 punto direttore della fotografia;

            1 punto autore del montaggio;

 

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            1 punto autore delle composizioni musicali, con o senza parole, realizzate specificamente per il film;

            1 punto scenografo e costumista.

        2 punti per le industrie tecniche:

            laboratori (sviluppo e stampa e post-produzione);

            montaggio e sonorizzazione (sala di montaggio e sala di registrazione);

            teatri di posa.

film documentario

        9 punti per autori e registi di cui:

            6 punti regista;

            3 punti sceneggiatore (soggettisti e sceneggiatori).

        5 punti per la squadra professionale, di cui:

            2 punti direttore della fotografia;

            2 punti autore del montaggio;

            1 punto autore delle composizioni musicali, con o senza parole, realizzate specificamente per il film;

        4 punti per le industrie tecniche:

            laboratori (sviluppo e stampa e post-produzione);

            montaggio e sonorizzazione (sala di montaggio e sala di registrazione);

            teatri di posa.

film di animazione

        6 punti per autori e registi di cui:

            4 punti regista;

            2 punti sceneggiatore (soggettisti, sceneggiatori, adattatori e autori dei dialoghi).

        10 punti per la squadra professionale di cui:

            4 punti disegnatori e animatori;

            2 punti direttore della fotografia;

            2 punti autore del montaggio;

            2 punti autore delle composizioni musicali, con o senza parole, realizzate specificamente per il film.

 

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        2 punti per le industrie tecniche:

            laboratori (sviluppo e stampa e post-produzione);

            montaggio e sonorizzazione (sala di montaggio e sala di registrazione);

            teatri di posa.

 

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Tabella 2
(Articolo 8, comma 4)

Requisiti per il contributo automatico alla produzione

Impresa di produzione.

        L'impresa di produzione deve avere una sede in Italia ed essere registrata presso lo sportello «imprese cinematografiche» di Cinecittà Luce Spa; l'impresa deve avere sede legale e domicilio fiscale in Italia e ivi svolgere prevalentemente la sua attività; il capitale sociale dell'impresa deve essere controllato in maggioranza da persone fisiche o giuridiche di soggetti appartenenti a Stati dell'Unione europea; ai fini dell'approvazione definitiva il capitale sociale non può essere inferiore 40.000 euro; l'amministratore o il direttore devono essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea.

Autori e Interpreti.

        Gli autori e gli interpreti devono essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea.

Squadra professionale e Maestranze.

        I componenti della squadra professionale e delle maestranze devono essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea.

Lingua utilizzata nelle riprese.

        Più del 50 per cento dei dialoghi deve essere in lingua italiana nella versione originale.

Lavorazione e post-produzione.

        La lavorazione e la post-produzione si articolano nelle seguenti fasi: laboratorio sviluppo e stampa, mezzi tecnici, post-produzione sonora e post-produzione fotografica. Le riprese di norma devono essere effettuate in Italia. Se una parte delle riprese è effettuata all'estero per motivi artistici è possibile comunque ottenere il punteggio che viene imputato alla voce «locations». Il capitale sociale dei laboratori che erogano i relativi servizi deve essere controllato in maggioranza da persone fisiche o giuridiche appartenenti a uno Stato membro dell'Unione europea che abbiano sede legale e domicilio fiscale in Italia e che ivi svolgano prevalentemente la loro attività.

        I contratti di cessione dei diritti d'autore e il contratto del regista non devono essere in contrasto con la legislazione italiana.

Attribuzione dei punteggi.

        Il film deve totalizzare almeno 14 punti su 18 nella tabella 1 e almeno 25 punti su 100 nella presente tabella. Il punteggio ottenuto nella presente tabella determina un coefficiente ai fini del calcolo e

 

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della ponderazione del contributo automatico a sua volta calcolato sugli incassi derivanti dallo sfruttamento del cinematografico dai canali televisivi a pagamento e non a pagamento, dalla vendita e dal noleggio di materiali home video e secondari.

        Le tabelle di calcolo sono sempre applicabili, sia che si tratti di una produzione italiana al 100 per cento sia di una coproduzione, anche internazionale. Il meccanismo di calcolo prevede che il punteggio non venga attribuito in blocco, ma voce per voce.

        Il calcolo del contributo automatico viene effettuato secondo le seguenti modalità:

            a) sostegno alle vendite canale per lo sfruttamento cinematografico:

                calcolato sulla base dell'incasso lordo del film come controllato e certificato dall'autorità competente, moltiplicato per una percentuale pari al valore dell'aliquota IVA gravante sul prezzo del biglietto (10 per cento). Il risultato così ottenuto si moltiplica per uno dei coefficienti che seguono:

                105 per cento fino a 2.910.000 euro di incasso;

                90 per cento da 2.910.000 euro e fino a 29.100.000 euro di incasso;

                40 per cento oltre 29.100.000 euro di incasso.

        Le percentuali possono variare a seconda delle risorse finanziarie disponibili annualmente.

        Il valore così ottenuto si moltiplica per il coefficiente conseguito secondo la presente tabella valutato nel seguente modo:

            da 0 a 24 punti: il film non ottiene alcun contributo;

            25 punti: coefficiente 0.25;

            26 punti: coefficiente 0.26;

            e così via fino a 70 punti;

            71 punti: coefficiente 0.73;

            72 punti: coefficiente 0.76;

            73 punti: coefficiente 0.79;

            74 punti: coefficiente 0.82;

            75 punti: coefficiente 0.85;

            76 punti: coefficiente 0.88;

            77 punti: coefficiente 0.91;

            78 punti: coefficiente 0.94;

            79 punti: coefficiente 0.97.

        Dagli 80 punti in poi, il coefficiente sarà pari a 1.

 

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        In sintesi il sistema di calcolo risulta essere il seguente:

        incasso sala X 10 per cento (aliquota IVA gravante sul prezzo del biglietto);

            X 105 per cento (o 90 per cento / o 40 per cento)

            X coefficiente determinato dalla tabella 3;

            b) sostegno alle vendite dei canali non a pagamento:

                calcolato moltiplicando l'ammontare di ogni vendita effettuata direttamente dall'impresa di produzione alle emittenti televisive nazionali dei canali non a pagamento. fino a un limite massimo di 305.000 euro per ogni contratto, per un coefficiente pari al 10 per cento.

        Il risultato è moltiplicato per il coefficiente ottenuto dal film secondo la presente tabella.

            c) sostegno vendite canali a pagamento:

        calcolato moltiplicando l'ammontare di ogni vendita effettuata direttamente dall'impresa di produzione alle emittenti televisive nazionali nel canale a pagamento, fino a un limite massimo di 305.000 euro per ogni contratto, per un coefficiente pari al 10 per cento.

        Il risultato è moltiplicato per il coefficiente ottenuto dal film secondo la presente tabella;

            d) sostegno alle vendite per i canali home-video:

                calcolato moltiplicando il fatturato netto derivante dalla distribuzione dei supporti, ovvero il corrispettivo della cessione dei diritti di licenza, fino a un limite massimo di 305.000 euro per ogni contratto, per un coefficiente pari al 7,5 per cento.

        Il risultato è moltiplicato per il coefficiente ottenuto dal film secondo la tabella 3;

            e) sostegno vendite canali secondari (IPTV, streaming e download su piattaforme multimediali):

                calcolato moltiplicando il fatturato netto derivante dallo sfruttamento del prodotto, ovvero il corrispettivo della cessione dei diritti di licenza, fino a un limite massimo di 305.000 euro per ogni contratto, per un coefficiente pari al 12,5 per cento.

        Il risultato è moltiplicato per il coefficiente ottenuto dal film secondo la tabella 3.

 

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Tabella 3
(Articolo 8, comma 4)

Calcolo dell'ammontare del contributo automatico alla produzione

film di lungometraggio:

        20 punti per il gruppo «imprese di produzione», di cui:

            4 punti: anni di attività (valore soglia: 5);

            4 punti: numero di film prodotti (valore soglia: 3 film negli ultimi 5 anni con una media di un film ogni 2 anni o 10 film negli ultimi 15 anni);

            4 punti: numero di dipendenti (valore soglia: 5);

            4 punti: media degli incassi per film prodotto (valore soglia: 800.000 euro);

            4 punti: se l'impresa affida la regia del film a un regista diplomato presso il Centro sperimentale di cinematografia – Scuola nazionale di cinema.

        20 punti per il gruppo «autori», così ripartiti:

            12 punti per il regista, di cui:

            4 punti se il regista ha vinto almeno un premio per la regia o per il miglior film;

            4 punti se il regista ha partecipato, con film da lui diretti, almeno a un festival, o se è stato candidato come finalista ad almeno un premio per la regia o per il miglior film;

            4 punti se, tra i film diretti dal regista negli ultimi dieci anni, almeno due hanno fatto registrare al botteghino un incasso pari o superiore a 800.000 euro;

            4 punti se uno tra i soggettisti, gli sceneggiatori o gli adattatori dei dialoghi ha vinto almeno un premio per la migliore sceneggiatura;

            4 punti per l'autore di composizioni musicali originali, con o senza parole, realizzate specificamente per il film.

        20 punti per il gruppo «interpreti», di cui:

            7 punti se uno degli interpreti principali scelti dal regista per il film ha vinto almeno un premio per la recitazione;

            3 punti se uno degli interpreti principali scelti dal regista per il film ha ottenuto almeno una candidatura come finalista;

            6 punti se almeno uno degli interpreti principali ha conseguito il diploma di recitazione presso il Centro sperimentale di cinematografia – Scuola nazionale di cinema;

 

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            4 punti se almeno uno degli interpreti secondari ha conseguito il diploma di recitazione presso il Centro sperimentale di cinematografia – Scuola nazionale di cinema (valore soglia: 1).

        Per quanto riguarda i gruppi «autori» e «interpreti», i premi (regia, film, opera prima, sceneggiatura e interpretazione) sono riferiti ai seguenti festival: Venezia (comprese la Settimana della critica e le Giornate degli autori), Cannes (comprese la Quinzaine des Realisateurs e la Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni, Capri Hollywood, nonché i seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards, Cesar, Goya e (solo per la sceneggiatura) Solinas.

        Sono prese in considerazione le partecipazioni dei film alle selezioni e ai programmi ufficiali dei seguenti festival: Venezia (compresa la Settimana della critica), Cannes (comprese la Quinzaine des Realisateurs e la Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni e Capri Hollywood.

        Sono prese in considerazione le candidature come finalisti (regia, film, opera prima, sceneggiatura e interpretazione) ai seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards, Cesar, Goya e (solo per la sceneggiatura) Solinas.

        10 punti per il gruppo «squadra professionale», così ripartiti:

            3 punti per il direttore della fotografia;

            3 punti per l'autore del montaggio;

            2 punti per il realizzatore delle scenografie;

            2 punti per il realizzatore dei costumi.

        5 punti per il gruppo «lingua utilizzata nelle riprese».

        5 punti per il gruppo «maestranze», così ripartiti:

            3 punti per macchinisti ed elettricisti;

            2 punti per gli operai di scena.

        20 punti per il gruppo «lavorazione e post-produzione», così ripartiti:

            5 punti per l'ubicazione delle varie fasi della lavorazione, di cui:

                3 punti per le locations;

                2 punti per il laboratorio sviluppo e stampa;

            5 punti per i mezzi tecnici, di cui:

                2 punti per le attrezzature di ripresa;

                2 punti per le luci;

                1 punto per i macchinari;

 

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        5 punti per la post-produzione sonora (missaggio della versione originale);

        5 punti per l'impresa di post-produzione fotografica (lavorazioni in laboratorio).

film documentario:

        30 punti per il gruppo «impresa di produzione», di cui:

            6 punti: anni di attività (valore soglia: 5);

            6 punti: numero di film prodotti (valore soglia: 3 film negli ultimi 5 anni con una media di un film ogni 2 anni o 10 film negli ultimi 15 anni);

            6 punti: numero di dipendenti (valore soglia: 5);

            6 punti: media degli incassi per film prodotto (valore soglia: 300.000 euro);

            6 punti: se l'impresa affida la regia del film a un regista diplomato presso il Centro sperimentale di cinematografia – Scuola nazionale di cinema.

        30 punti per il gruppo «autori», così ripartiti:

            15 punti per il regista, di cui:

            10 punti se il regista ha vinto almeno un premio per la regia o per il miglior film;

            5 punti se il regista ha partecipato a festival o è stato candidato come finalista a premi per la regia o per il miglior film;

        10 punti se uno tra i soggettisti, gli sceneggiatori e gli adattatori dei dialoghi hanno vinto almeno un premio per la migliore sceneggiatura;

        5 punti per l'autore di composizioni musicali originali, con o senza parole, realizzate specificamente per il film.

        Per quanto riguarda il gruppo «autori», i premi (regia, film, opera prima e sceneggiatura) sono riferiti ai seguenti festival: Venezia (comprese la Settimana della critica e le Giornate degli autori), Cannes (comprese la Quinzaine des Realisateurs e la Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni, Capri Hollywood, IDFA-International Documentary Film, Amsterdam, Festival dei Popoli di Firenze, Hot docs di Toronto, Festival International de CinemaVision du Reel di Nyon, Cinema du Reel di Parigi, FID – Festival Internazionale del documentario di Marsiglia, Festival for Documentary di Lipsia, nonché i seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards, Cesar, Goya e (solo per la sceneggiatura) Solinas.

 

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        Sono prese in considerazione le partecipazioni dei film alle selezioni e ai programmi ufficiali dei seguenti festival: Venezia (compresa la Settimana della critica), Cannes (comprese la Quinzaine des Realisateurs e la Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni, Capri Hollywood, IDFA-International Documentary Film, Amsterdam, Festival dei Popoli di Firenze, Hot docs di Toronto, Festival International de CinemaVision du Reel di Nyon, Cinema du Reel di Parigi, FID – Festival Internazionale del documentario di Marsiglia, Festival for Documentary di Lipsia.

        Sono prese in considerazione le candidature come finalisti (regia, film, opera prima, sceneggiatura e interpretazione) ai seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards, Cesar, Goya e (solo per la sceneggiatura) Solinas.

        10 punti per il gruppo «squadra professionale», così ripartiti:

            5 punti per il direttore della fotografia;

            5 punti per l'autore del montaggio;

        5 punti per il gruppo «lingua utilizzata nelle riprese».

        5 punti per il gruppo «maestranze», così ripartiti:

            3 punti per macchinisti e elettricisti;

            2 punti per gli operai di scena.

        20 punti per il gruppo «lavorazione e post-produzione», così ripartiti:

            5 punti per l'ubicazione delle varie fasi della lavorazione, di cui:

            3 punti per le locations;

            2 punti per il laboratorio sviluppo e stampa;

            5 punti per i mezzi tecnici, di cui:

            2 punti per le attrezzature di ripresa;

            2 punti per le luci;

            1 punto per i macchinari;

            5 punti per l'impresa di post-produzione sonora;

            5 punti per l'impresa di post-produzione fotografica.

film di animazione:

        30 punti per il gruppo «impresa di produzione», di cui:

            6 punti: anni di attività (valore soglia: 5);

 

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            6 punti: numero di film prodotti (valore soglia: 3 film negli ultimi 5 anni con una media di un film ogni 2 anni o 10 film negli ultimi 15 anni);

            6 punti: numero di dipendenti (valore soglia: 5);

            6 punti: media degli incassi per film prodotto (valore soglia: 800.000 euro);

            6 punti: se l'impresa affida la regia del film a un regista diplomato presso il Centro sperimentale di cinematografia – Scuola nazionale di cinema.

        25 punti per il gruppo «autori», così ripartiti:

            10 punti per il regista, di cui:

                6 punti se il regista ha vinto almeno un premio per la regia o per il miglior film;

                4 punti se il regista ha partecipato con film da lui diretti a festival o è stato candidato come finalista a premi per la regia o per il miglior film;

            10 punti se almeno uno tra i soggettisti, gli sceneggiatori o gli adattatori dei dialoghi hanno vinto un premio per la migliore sceneggiatura;

            5 punti per l'autore di composizioni musicali originali, con o senza parole, realizzate specificamente per il film.

        Per quanto riguarda il gruppo «autori», i premi (regia, film, opera prima e sceneggiatura) sono riferiti ai seguenti festival: Venezia (comprese la Settimana della critica e le Giornate degli autori), Cannes (comprese la Quinzaine des Realisateurs e le Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni, Capri Hollywood, Cartoons on the bay di Positano, FIFA – Festival International du film d'animation di Annecy, International Animation Festival di Hiroshima, International Animation Festival di Ottawa, Festival «I Castelli Animati» di Frascati, nonché i seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards, Cesar, Goya e (solo per la sceneggiatura) Solinas.

        Sono prese in considerazione le partecipazioni dei film alle selezioni e ai programmi ufficiali dei seguenti festival: Venezia (compresa la Settimana della critica), Cannes (comprese la Quinzaine des Realisateurs e la Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni, Capri Hollywood, Cartoons on the bay di Positano, FIFA – Festival International du film d'animation di Annecy, International Animation Festival di Hiroshima, International Animation Festival di Ottawa, Festival «I Castelli Animati» di Frascati.

        Sono prese in considerazione le candidature come finalisti (regia, film, opera prima, sceneggiatura e interpretazione) ai seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards, Cesar, Goya, Cartoon d'or e (solo per la sceneggiatura) Solinas.

 

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        20 punti per il gruppo «squadra professionale», così ripartiti:

            10 punti per la categoria «disegnatori e animatori»;

            5 punti per la categoria «fotografia»;

            5 punti per la categoria «montaggio».

        5 punti per il gruppo «lingua utilizzata nel film».

        20 punti per il gruppo «lavorazione e post-produzione», così ripartiti:

            10 punti per la post-produzione sonora (missaggio della versione originale);

            10 punti per l'impresa di post-produzione fotografica.


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