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PDL 4358

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4358



 

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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

dal ministro della gioventù
(MELONI)

e dal ministro per la semplificazione normativa
(CALDEROLI)

Partecipazione dei giovani alla vita economica, sociale, culturale e politica della Nazione ed equiparazione tra elettorato attivo e passivo

Presentato il 13 maggio 2011

      

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Onorevoli Deputati! — Il presente disegno di legge costituzionale è volto a introdurre nella Carta fondamentale alcune innovazioni dirette a fornire un solido ancoraggio costituzionale a una strategia politica e legislativa di promozione attiva e di rimozione degli ostacoli che oggi impediscono il pieno coinvolgimento delle giovani generazioni nella vita economica, sociale, culturale e politica della Nazione.
      Il tema dei giovani è già presente nella Costituzione, la quale, all'articolo 31, sancisce il principio della protezione dei giovani in quanto portatori di esigenze speciali, legate alla loro condizione anagrafica.
      Ma, naturalmente, l'approccio dei Padri costituenti risentiva dello specifico contesto socio-economico nel quale furono stese le disposizioni della Carta. In quella fase storica, infatti, l'età giovanile in senso proprio si concludeva quando il ragazzo, uscendo dal proprio nucleo familiare, diventava adulto. E ciò spiega perfettamente la stessa formulazione letterale dell'articolo 31, il quale colloca il tema delle giovani generazioni all'interno dei princìpi generali in materia di protezione della
 

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famiglia, della maternità, dell'infanzia e della gioventù, intendendo così proteggere la gioventù nella fase precedente a quella dell'ingresso a pieno titolo nella società come cittadino adulto.
      Oggi, a oltre sessant'anni dall'adozione della Carta fondamentale, le politiche in favore delle giovani generazioni non possono in alcun modo ritenersi esaurite con l'adozione di misure di protezione in favore della gioventù nella sua dimensione eminentemente familiare, vista quale categoria sociale più debole. Tali politiche devono necessariamente riguardare anche misure di stimolo a una partecipazione attiva dei giovani alla vita della Nazione e di tutela dell'eguaglianza dei punti di partenza e dell'equilibrio generazionale, profili che rappresentano condizioni fondamentali per uno sviluppo armonico e durevole della società nel suo complesso.
      Del resto, durante il periodo di elaborazione della Carta fondamentale, non mancarono importanti sollecitazioni in questa direzione: basti pensare alle riflessioni di Luigi Einaudi sul principio dell'eguaglianza dei punti di partenza come pietra angolare di un moderno sistema democratico, fondato sulla libertà e sulla giustizia sociale.
      Nonostante il pur importante richiamo della Carta, nel nostro Paese non si è ancora sviluppata una vera e propria strategia in favore delle nuove generazioni, se con questo termine intendiamo un insieme di iniziative e di interventi strutturati e coerenti tra loro, in grado di promuovere il diritto dei giovani italiani ad accedere in condizioni paritarie ai diversi ambiti della comunità nazionale.
      Anzi, in molti casi gli interventi legislativi e amministrativi realizzati nel corso dei decenni hanno dato vita a un sistema che penalizza fortemente le nuove generazioni in ordine alla possibilità di partecipare in modo attivo alla vita economica, sociale, culturale e politica della Nazione. Inoltre, l'attuale quadro socio-economico sfavorevole alle nuove generazioni rende ancor più urgente l'adozione di azioni mirate a rimuovere rendite e privilegi che non consentono una reale mobilità sociale e un effettivo ricambio generazionale.
      La prima modifica proposta prevede l'inserimento nella Costituzione di un nuovo articolo, il 31-bis, ai sensi del quale «La Repubblica valorizza, secondo i criteri e i modi stabiliti dalla legge, il merito e la partecipazione attiva dei giovani alla vita economica, sociale, culturale e politica della Nazione».
      Oggi è più che mai urgente garantire al maggior numero di giovani le medesime condizioni di partenza, presupposto necessario per determinare una rivoluzione del sistema italiano nell'ottica della valorizzazione del merito.
      Nella storia il «merito» è sempre stato uno dei modi per migliorare il proprio status e per soddisfare le legittime aspettative di ciascuno all'autorealizzazione e, nel contempo, uno dei più potenti motori del progresso della società.
      Il presente disegno di legge costituzionale è fondamentalmente finalizzato a rimettere in piena efficienza quell’«ascensore sociale» che rappresenta non solo una fondamentale condizione di giustizia per i giovani, ma anche una condizione essenziale di crescita e di sviluppo per tutti i cittadini.
      È fondamentale, infatti, che ogni cittadino si trovi nella condizione di poter esprimere le proprie potenzialità e capacità, affinché ognuno possa meglio contribuire alla crescita dell'intera Nazione. A tal fine occorre non soltanto investire nei giovani, attivando maggiori risorse per sviluppare i settori che influiscono sulla loro vita quotidiana e che migliorano il loro benessere, ma anche e soprattutto promuoverne l'autonomia, la responsabilità e la partecipazione attiva.
      Il primato del merito, correttamente inteso, non esaurisce il proprio significato nella tutela delle legittime aspettative di ciascuno a veder riconosciute le proprie competenze, abilità e attitudini, ma include – in un nesso inscindibile – anche le categorie della responsabilità e dei doveri di ciascun cittadino.
      In questa prospettiva, assume particolare valore la proposta di elevare il «merito»
 

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(nozione già contemplata dall'articolo 34 della Costituzione con riferimento al sistema scolastico) al rango di principio costituzionale di carattere generale. L'obiettivo, infatti, è introdurre nella Carta fondamentale una disposizione che spinga le istituzioni e i cittadini tutti ad avviare un processo virtuoso che, attraverso la valorizzazione del talento, dello spirito di sacrificio e del coraggio, miri a una maggiore giustizia sociale e a una concreta equità generazionale.
      Il presente disegno di legge costituzionale ha il precipuo scopo di rafforzare il principio dell'eguaglianza e, in particolare, dell'eguaglianza sostanziale, come enucleato dal secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione. E, invero, la valorizzazione del merito è intesa come specificazione di tale principio nella prospettiva della rimozione di tutti gli ostacoli che si frappongono al raggiungimento della reale eguaglianza di tutti i cittadini. Il merito, in altri termini, non può che essere il mezzo per la piena realizzazione del principio di eguaglianza in una società moderna fortemente caratterizzata da un alto grado di complessità. Eguaglianza e merito non sono termini antitetici, ma il secondo è presupposto del primo. L'eguaglianza da perseguire è quella che garantisce a ogni cittadino pari condizioni di partenza, in modo che egli possa sviluppare nel modo migliore i propri talenti e contribuire alla crescita della società. Laddove questo obiettivo viene raggiunto si edifica una società più funzionale, più efficiente e anche più giusta.
      Occorre, inoltre, sottolineare come la modifica costituzionale proposta si inserisca nell'alveo di una strategia dell'Unione europea per sostenere i giovani del continente nella maturazione di una coscienza civile sana e più responsabile. L'Unione europea, in particolare, ha segnalato a più riprese l'importanza di mettere i giovani al centro delle politiche nazionali, non come problema da risolvere, ma come fulcro di strategie credibili per affrontare l'attuale crisi, focalizzando l'attenzione sulla loro tutela sociale e sul riconoscimento delle loro competenze e capacità per diventare cittadini attivi e per facilitare il loro ingresso nella vita lavorativa, economica, politica e culturale. In questa prospettiva, la strategia Europa 2020, elaborata dalla Commissione europea con l'obiettivo di rendere entro quella data il nostro continente l'area più dinamica e competitiva al mondo, pone i giovani in una posizione di assoluta centralità.
      Del resto una formulazione molto simile a quella proposta si trova anche in una delle più importanti Costituzioni europee di terza generazione, quella spagnola, la quale, all'articolo 48, prevede che «I pubblici poteri promuoveranno le condizioni per la partecipazione libera ed efficace della gioventù allo sviluppo politico, sociale ed economico e culturale».
      Accanto a questa previsione di carattere generale, il presente disegno di legge costituzionale prevede anche un intervento concreto, teso a favorire l'ingresso delle nuove generazioni nella politica attiva del Paese, grazie alle modifiche agli articoli 56 e 58 della Costituzione, in materia di elettorato passivo.
      La Costituzione attualmente fissa in 25 anni l'età di elettorato passivo per l'elezione alla Camera dei deputati, mentre stabilisce addirittura in 40 anni l'età per l'accesso al Senato della Repubblica. Ne consegue che, vigente un sistema di bicameralismo perfetto, nessun cittadino italiano di età inferiore a 40 anni gode appieno del diritto civile di concorrere a determinare gli indirizzi della politica nazionale. Un paradosso costituzionale, considerando che a 18 anni si viene ritenuti dall'ordinamento vigente abili all'esercizio di cariche pubbliche estremamente complesse come la guida politica di comuni (compresa la capitale d'Italia), province, regioni e persino del Consiglio dei ministri.
      Al di là delle incongruenze ordinamentali, non c’è dubbio che la condizione di difficoltà che caratterizza attualmente le giovani generazioni sia anche causata da meccanismi che indeboliscono la possibilità dei giovani di offrire un'adeguata rappresentanza istituzionale alle proprie aspettative e ai propri interessi. Per invertire tale tendenza appare necessario far
 

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sì che la «voce» delle nuove generazioni sia presente in tutte le politiche e in tutti i processi decisionali che le riguardano, senza privilegi di sorta, ma anche senza pregiudizi di incapacità rispetto alle altre generazioni.
      Per tali ragioni, si propone la modifica del terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione, al fine di estendere l'elettorato passivo per la Camera dei deputati a tutti gli elettori, ossia ai cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età.
      Una modifica corrispondente è prevista all'articolo 58, in forza della quale per essere eletti senatori occorrerà aver raggiunto il venticinquesimo anno di età e non più il quarantesimo come attualmente previsto.
      Entrambe le proposte di modifica costituiscono applicazione di un principio di allineamento tra l'età dell'elettorato passivo e l'età dell'elettorato attivo. Principio che si basa sulla convinzione che, se l'ordinamento ritiene che i cittadini al raggiungimento di una determinata età acquisiscano la maturità e la consapevolezza necessarie per l'esercizio della delicatissima funzione elettorale, è opportuno che lo stesso ordinamento ritenga quegli stessi cittadini idonei a rivestire le cariche pubbliche alla cui elezione possono viceversa partecipare.
      La proposta trova conferma anche esaminando le esperienze di altri Stati europei. Infatti, sono ben undici i Paesi europei nei quali vi è piena equiparazione tra l'età elettorale attiva e l'età elettorale passiva. Attualmente, l'Italia è con Cipro il Paese europeo nel quale è più alta l'età per l'accesso alla Camera bassa ed è con la Repubblica ceca il Paese europeo nel quale è più alta l'età per l'accesso alla Camera alta. Se davvero consideriamo il contributo delle giovani generazioni utile allo sviluppo complessivo della società italiana, è giunto il momento di rimuovere gli ostacoli costituzionali che lo hanno limitato fino ad oggi, realizzando così la piena eguaglianza dei diritti civili tra cittadini di ogni sesso, età e ceto sociale.
 

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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 31 della Costituzione è inserito il seguente:
      «Art. 31-bis. – La Repubblica valorizza, secondo i criteri e i modi stabiliti dalla legge, il merito e la partecipazione attiva dei giovani alla vita economica, sociale, culturale e politica della Nazione».

Art. 2.

      1. Il terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Tutti gli elettori sono eleggibili a deputati».

Art. 3.

      1. Il secondo comma dell'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Tutti gli elettori del Senato della Repubblica sono eleggibili a senatori».


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