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PDL 4306

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4306



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GALLETTI, POLI, CESA, RAO, BINETTI, BOSI, COMPAGNON, DE POLI, DELFINO, DIONISI, OCCHIUTO, PEZZOTTA

Modifica all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e all'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in materia di agevolazioni per la ricollocazione di lavoratori licenziati da privati datori di lavoro non imprenditori

Presentata il 21 aprile 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — Secondo l'interpretazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), peraltro conforme alla lettera della legge, il diritto a fruire dei benefìci per l'assunzione dei lavoratori in mobilità non spetta ai dipendenti licenziati per giustificato motivo oggettivo da datori di lavoro non imprenditori.
      L'iscrizione alle liste di mobilità senza indennità di cui all'articolo 6 della legge n. 223 del 1991 è, infatti, prevista per i dipendenti licenziati o messi in mobilità da datori di lavoro imprenditori con più di quindici dipendenti e poi estesa dall'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, ai lavoratori licenziati da imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che occupano anche meno di quindici dipendenti, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.
      Il riferimento alle «imprese» e non ai datori di lavoro determina una disparità di trattamento, dunque, tra chi lavora in azienda e chi in studi professionali, associazioni od organizzazioni non lucrative di utilità sociale. La regione Veneto, invece,
 

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con la deliberazione della giunta n. 1109 del 22 marzo 2010, ha previsto l'iscrizione dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro non imprenditori nelle liste di mobilità senza indennità.
      La presente iniziativa legislativa intende, pertanto, apportare modifiche alla normativa vigente, atteso che, come detto, escludere i dipendenti di datori di lavoro non imprenditori con meno di sedici dipendenti dalle liste di mobilità, e quelli di datori di lavoro non imprenditori con almeno sedici dipendenti dai benefìci in caso di assunzione di cui agli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, in un momento di crisi, rappresenta un'ingiustificata disparità di trattamento.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 24, comma 1-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parole: «agli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 8, comma 4».

Art. 2.

      1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: «da imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «da datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, anche svolgenti attività senza fini di lucro».

Art. 3.

      1. I benefìci contributivi derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 spettano ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, anche svolgenti attività senza fini di lucro e anche relativamente ai lavoratori assunti nei dodici mesi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge.


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