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PDL 4394

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4394



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GOTTARDO, VIGNALI, CAZZOLA, GIOACCHINO ALFANO, BERNARDO, CONTENTO, PIANETTA

Disposizioni in favore delle imprese italiane coinvolte nella crisi socio-politica verificatasi in Egitto, Libia e Tunisia

Presentata il 31 maggio 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — I rivolgimenti politici che si sono verificati in alcuni Paesi della costa africana del Mediterraneo, a partire dallo scorso anno, hanno pesantemente colpito molte società e imprese italiane che operavano in Egitto, in Libia e in Tunisia, costringendole a rimpatriare le maestranze, a sospendere tutte le attività in corso e ad abbandonare le aree in cui operavano.
      In Egitto, in Libia e in Tunisia tutte le attività pubbliche, uffici e tribunali, hanno, di fatto, sospeso le loro attività e ciò ha comportato per le imprese e per le società italiane il blocco della riscossione dei crediti maturati e di tutte le attività in corso in quei Paesi.
      Mentre in Egitto e in Tunisia i problemi politici e gestionali, si stanno avviando a soluzione, in Libia la situazione è ancora in evoluzione e gli esiti sono imprevedibili sia per i problemi interni, sia per le nostre imprese e società che avevano attività in corso.
      In quei Paesi, oltre alle grandi imprese molto strutturate, c'erano numerose piccole e medie aziende che operavano in attività di ogni genere e che contribuivano a impegnare forza lavoro italiana e a sviluppare le attività degli italiani all'estero. Molte di quelle imprese, specialmente quelle medie e piccole, avevano commesse esclusive in Egitto, in Libia e in Tunisia e il fermo delle attività ha comportato
 

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gravi problemi di sostegno finanziario e di mantenimento delle maestranze italiane e straniere.
      Le imprese che operavano in quei Paesi si possono dividere in tre grandi gruppi:

          1) quelle che fornivano materiali, nelle quali ogni operazione era garantita da lettere di credito prima che venissero inviati i materiali e le attrezzature;

          2) quelle che dovevano eseguire in loco lavori, progettazioni eccetera, che dovevano essere accettati dai controllori e dalla committenza prima di essere liquidati;

          3) quelle che sfruttavano le risorse naturali di quei Paesi e che avevano stabilimenti di produzione in loco o che trasferivano le risorse nel nostro Paese o in altri.

      Specialmente le piccole e medie imprese degli ultimi due gruppi vanno sostenute fattivamente per consentire loro di mantenere attive le proprie strutture e di essere così pronte a riprendere l'attività quando sarà finita l'emergenza al fine di prevenire, con immediatezza, le intromissioni di altri soggetti non italiani che saranno, ovviamente, pronti e decisi a cogliere la possibilità di soppiantare le aziende italiane nei mercati dell'Egitto, della Libia e della Tunisia che sono molto interessanti e forieri di ottime possibilità per lo sviluppo di attività future.
      Peraltro le imprese che operano in un solo Paese potrebbero vedere gravemente compromessa la loro stabilità per la sospensione prolungata dell'attività, con il rischio che le maestranze specializzate non possano attendere la riapertura dell'attività nei singoli Paesi pregiudicando il futuro delle loro aziende.
      Le questioni che affliggono le aziende italiane che operavano in Egitto, in Libia e in Tunisia si possono raggruppare nelle seguenti tematiche:

          a) garanzie prestate e che potrebbero essere escusse;

          b) esposizione con il sistema bancario italiano e rischio di non poter onorare gli impegni a seguito delle mancate riscossioni;

          c) recupero dei crediti maturati di ogni genere e importo;

          d) sospensione e perdita di contratti stipulati o in fase di stipulazione;

          e) danni arrecati alle attrezzature, ai materiali, ai cantieri, ai macchinari e agli stabilimenti;

          f) mancato utile per la soppressione o per l'annullamento dei contratti in essere;

          g) impegni doganali e fiscali che non possono essere rispettati;

          h) oneri contrattuali che non possono essere onorati;

          i) spese di affitto, guardiania per il mantenimento degli uffici eccetera nei Paesi in crisi;

          l) spese per il personale inattivo che non può essere impiegato in altre attività;

          m) mancata copertura assicurativa per i rischi ai quali si è incorso in quei Paesi.

      Il sostegno che dovrebbe essere previsto per superare le difficoltà, di questo momento e per consentire di mantenere attive le aziende per una pronta ripresa delle attività dovrebbe comprendere:

          1) una dilazione degli adempimenti tributari e in materia di assistenza e previdenza sociale sia alle aziende impegnate nei Paesi in crisi sia per quelle società italiane che hanno attività in essere con questi soggetti limitatamente alle attività riguardanti i Paesi in crisi;

          2) la liquidazione dei crediti maturati dalle imprese italiane nei Paesi in crisi utilizzando i fondi accantonati con il Trattato di amicizia tra Italia e Libia del 30 agosto 2008, reso esecutivo dalla legge 6 febbraio 2009, n. 7, che di fatto è sospeso e potrà essere rivisto quando la situazione di crisi sarà risolta e anche

 

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alla luce dei risarcimenti che spettano alle aziende italiane;

          3) una sospensione per l'esposizione dei crediti, dei fidi e delle garanzie sottoscritti con le banche italiane ed estere, in attesa del recupero dei crediti e della ripresa delle attività o, comunque, della definizione della situazione relativa al riconoscimento dei danni conseguenti e dei successivi claim che saranno negoziati fra i Paesi o degli acconti che potrebbero essere erogati dallo Stato italiano;

          4) l'attivazione, tramite il Mediocredito Centrale Spa o altri istituti finanziari, di linee di credito agevolate o lo sconto di fatture emesse in Libia per lavori pubblici e che non sono state liquidate o per fare fronte alle spese da sostenere nei Paesi in crisi per mantenere gli uffici, le guardiania e quanto altro necessario che consenta di riprendere l'attività quando saranno superate le crisi in Egitto, in Libia e in Tunisia;

          5) l'attivazione degli ammortizzatori sociali per i dipendenti inattivi;

          6) la liquidazione dei danni arrecati alle attrezzature, ai materiali, ai cantieri, ai macchinari e agli stabilimenti, nonché l'eventuale mancato utile per la soppressione o per l'annullamento dei contratti in essere.

      In mancanza di aiuti, le aziende che operavano in Egitto, in Libia e in Tunisia si vedranno costrette a ridurre le maestranze italiane ed estere creando un grave danno ai collaboratori, che si troveranno senza lavoro, e alla stessa azienda, che non sarà in grado di riprendere l'attività sospesa per il venire meno della struttura operativa di supporto e di coordinamento. È indispensabile, pertanto, che siano individuate le modalità e le procedure per liquidare o per intervenire direttamente nel pagamento delle spese e dei crediti maturati dalle imprese italiane, onde consentire il mantenimento della loro operatività.
      Misure simili furono assunte dal Parlamento italiano nel 1991, per la crisi del Golfo Persico, con la legge 19 ottobre 1991, n. 337, recante «Disposizioni a favore dei connazionali coinvolti dalla crisi del Golfo Persico».
      Le coperture finanziarie per poter assumere prontamente i sostegni alle aziende che operavano nei Paesi in crisi potrebbero essere recuperate dai fondi stanziati con il citato Trattato di amicizia tra Italia e Libia, che di fatto è sospeso. Il Trattato, infatti, prevede risorse che al momento non possono essere spese e che, qualora fossero parzialmente utilizzate, potrebbero essere oggetto di rinegoziazione con la diversa rappresentanza che si determinerà in Libia e che dovrà riconoscere i danni sopportati dalle imprese italiane in forza dell'articolo 4 dell'accordo in materia di promozione e protezione degli investimenti sottoscritto con la Libia il 13 dicembre 2000 e che l'Italia avrà già liquidato ai richiedenti.
      Sono urgenti pertanto:

          1) la dilazione degli adempimenti tributari e in materia di previdenza e assistenza sociale, che dovrà essere intrapresa prima che intervengano le scadenze previste dalle leggi in vigore, sia per le aziende che operavano nei Paesi in crisi sia per le società che avevano rapporti con queste aziende per prestazioni effettuate sempre per l'Egitto, per la Libia e per la Tunisia;

          2) l'istituzione di un ufficio con il compito di effettuare in tempi rapidi una puntuale ricognizione delle aziende che operavano nei Paesi in crisi, dei crediti che le aziende avevano maturato e che non sono stati ancora liquidati e, successivamente, dei danni subiti e di tutte le problematiche aperte. L'operato dell'ufficio deve essere monitorato per verificare l'efficienza degli accertamenti che devono essere tempestivi, perché il tempo trascorso ha già provocato effetti negativi alle aziende che operavano nei Paesi in crisi. L'ufficio deve indicare i documenti da presentare per ridurre i tempi delle istruttorie;

          3) la liquidazione dei crediti maturati anche se non assicurati, che le varie imprese

 

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hanno con le istituzioni dei Paesi in crisi e che le stesse imprese possono giustificare con la documentazione in loro possesso, che potrà essere certificata dai titolari in quanto gli originali rimasti in Egitto, in Libia o in Tunisia possono essere stati distrutti o non essere recuperabili;

          4) la valutazione dell'esigenza di una «moratoria» con il sistema bancario per le esposizioni bancarie delle aziende, in particolare medie e piccole, riferite alle loro attività in Egitto, in Libia e in Tunisia e la compatibilità di eventuali opportune iniziative, sulla base dell'esperienza di modelli messi in atto in passato da parte del sistema bancario anche quando si sono verificati eventi catastrofici naturali (terremoti, alluvioni, eccetera);

          5) la valutazione della possibilità di applicare, forme di sostegno in favore dei lavoratori connazionali inattivi dipendenti dalle aziende coinvolte, compatibilmente con le vigenti disposizioni in materia e con la disponibilità delle necessarie risorse finanziarie;

          6) la liquidazione dei danni arrecati alle attrezzature, ai materiali, ai cantieri, ai macchinari, e agli stabilimenti, nonché l'eventuale mancato utile per la soppressione o per l'annullamento dei contratti in essere;

          7) l'apertura di uno specifico tavolo di consultazione a tutela degli interessi imprenditoriali italiani nelle aree di crisi, sia nel medio che nel lungo periodo, al fine di assistere fattivamente l'avvio delle attività sospese da parte delle aziende e di tutelare i loro interessi, per non consentire alle nuove compagini politiche di rinegoziare contratti già in atto per i quali talvolta sono già stati maturati dei crediti;

          8) la promozione del rilancio degli investimenti italiani nel Mediterraneo, richiamando l'opportunità di istituire la Banca euromediterranea per lo sviluppo (BERS) e di accrescere l'impegno della Banca europea per gli investimenti e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, nonché negoziando nuovi accordi bilaterali al fine di consentire alle economie locali di accrescere i livelli occupazionali garantendo alle imprese italiane le necessarie garanzie giuridiche;

          9) l'approvazione in tempi brevi della presente proposta di legge per consentire alla imprese che operavano in Egitto, in Libia e in Tunisia di avere un fattivo sostegno perché siano pronte alla ripresa delle attività quando le condizioni lo consentiranno e di assisterle in questo grave momento di crisi.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle imprese, alle società, e alle persone fisiche italiane che operavano in Egitto, in Libia e in Tunisia prima della crisi socio-politica iniziata alla fine dell'anno 2010 e che sono in grado di documentare l'attività svolta nei citati Paesi con le forme riconosciute dalla legge italiana, anche in mancanza della documentazione originale eventualmente distrutta o smarrita.

Art. 2.

      1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 e delle imprese, società e persone fisiche italiane operanti in Italia, in qualità di subappaltatore dei medesimi soggetti per attività riguardanti i Paesi in crisi, sono sospesi tutti i termini relativi agli adempimenti previsti a loro carico dalle leggi tributarie, compresi i tributi locali, e dalle leggi in materia di previdenza e assistenza sociale.
      2. Il comma 1 del presente articolo si applica ai termini la cui scadenza decorre dall'anno fiscale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge fino al momento dell'incasso dei crediti maturati in Egitto, in Libia e in Tunisia da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, che sono tenuti a comunicare alle autorità competenti l'avvenuto incasso dei crediti.
      3. In relazione e per effetto della sospensione di cui al comma 1, non sono applicati soprattasse, interessi, pene pecuniari e oneri accessori per il recupero dei tributi e dei contributi non versati, nei termini e con le modalità stabiliti dai Ministeri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.
      4. I termini per i versamenti di acconto, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone

 

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fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, in ottemperanza alla sospensione disposta dal comma 1 del presente articolo, sono prorogati fino al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta al quale l'acconto si riferisce e che opera solo a partire dall'incasso dei crediti maturati dai soggetti indicati all'articolo 1.

Art. 3.

      1. Gli impegni doganali e contrattuali in Italia, in Egitto, in Libia e in Tunisia che non possono essere rispettati e che risultano essere non adempiuti e di cui non risulta possibile l'adempimento sono sospesi nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 e dei soggetti italiani che operavano in Italia come subappaltatori dei medesimi soggetti.

Art. 4.

      1. Sono altresì sospesi, per il periodo indicato al comma 2 dell'articolo 2, nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 1, le azioni legali che i creditori italiani hanno nei loro confronti, i termini di prescrizione, i termini perentori legali e convenzionali che comportano decadenze da qualsiasi diritto, azione o eccezione i termini previsti per l'adempimento di obbligazioni contrattuali, ivi comprese le rate dei mutui bancari e ipotecari di qualsiasi genere e natura, nonché i fidi bancari, a condizione che riguardino l'attività svolta dai medesimi soggetti in Egitto, in Libia e in Tunisia.
      2. I termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali, dei decreti ingiuntivi e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva sono sospesi, nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 1, fino al momento dell'incasso dei crediti maturati in Egitto, in Libia e in Tunisia.
      3. Non possono essere posti a carico dell'obbligato beneficiario, durante il periodo di differimento delle obbligazioni pecuniarie o degli effetti cambiari, gli

 

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interessi o altri oneri maggiorati rispetto a quelli dovuti e calcolati sulla base delle rate scadute.
      4. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura hanno l'onere di curare, in appendice al bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica in favore dei beneficiari della sospensione di cui al comma 2, a condizione che questi ultimi dimostrino di aver subìto protesti di cambiali o di vaglia cambiari riconducibili a quelli per i quali opera la sospensione dei termini di scadenza. Le pubblicazioni di rettifica possono avere luogo anche su istanza di chi ha richiesto la levata del protesto.

Art. 5.

      1. In favore dei soggetti di cui all'articolo 1, dopo l'accertamento del credito, è disposta la liquidazione:

          a) dei crediti maturati per attività sviluppate prima dello scoppio della crisi per conto di soggetti pubblici egiziani, libici e tunisini. I soggetti di cui all'articolo 1 devono dimostrare di aver svolto attività per conto di tali soggetti pubblici tramite presentazione di documentazione accettata dai soggetti controllori delle attività svolte o dagli enti committenti, ovvero, tramite documentazione che dimostri il credito maturato con le modalità stabilite dalla legge italiana, anche in assenza della documentazione originale;

          b) dei danni arrecati alle attrezzature, ai materiali, ai cantieri, ai macchinari, agli stabilimenti e a quanto altro è stato abbandonato in Egitto, in Libia e in Tunisia, nonché dell'eventuale mancato utile per la soppressione o per l'annullamento dei contratti in essere;

          c) dei compensi derivanti da procedimenti giudiziari attivati o da attivare nei confronti di istituzioni pubbliche o bancarie o di altri soggetti per il recupero dei crediti o di altri importi dovuti ai soggetti di cui all'articolo 1;

 

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          d) delle somme necessarie da liquidare in materia di stipendi del personale italiano e straniero, locazioni, guardiania e altro, in Egitto, in Libia e in Tunisia, nonché in Italia, per dare la possibilità, ai soggetti di cui all'articolo 1, di un pronto rientro in Egitto, in Libia e in Tunisia anche nell'ipotesi di inattività.

Art. 6.

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con la riduzione delle coperture finanziarie del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008, reso esecutivo dalla legge 6 febbraio 2009, n. 7, che è sospeso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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