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PDL 4438

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4438



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LEVI, SIRAGUSA, BARBIERI, DE PASQUALE, GHIZZONI, CAPITANIO SANTOLINI, GIULIETTI, GOISIS, GRANATA, ZAZZERA

Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, concernente la disciplina dell'adozione dei libri di testo nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado

Presentata il 21 giugno 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — La proposta di legge che viene sottoposta alla vostra attenzione si propone di intervenire sulle modalità attraverso le quali, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, si procede all'adozione dei libri di testo.
      Su questo tema, il Parlamento era intervenuto nel 2008 con l'articolo 5 del decreto-legge n. 137 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 2008, allo scopo, unanimemente condiviso, di porre un freno alla prassi dei troppo frequenti cambi dei libri di testo che si traduce in un aggravio di spesa per le famiglie nei casi in cui non interviene la gratuità.
      Nel dettaglio, e per offrire    gli elementi che consentano di valutare al meglio la presente proposta di legge, si ricorda che il citato articolo 5 dispone che: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si è impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo che per la pubblicazione di
 

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eventuali appendici di aggiornamento da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni. Il dirigente scolastico vigila affinché le delibere dei competenti organi scolastici concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti».
      Per quanto ispirata da motivazioni, come già detto, unanimemente condivise, la nuova disciplina, valutata a tre anni dalla sua introduzione, presenta degli elementi di criticità che appare opportuno correggere.
      Il primo elemento critico ha a che fare con la libertà di insegnamento dei docenti, libertà che è compromessa dalla impossibilità di sceglierei libri di testo giudicati più idonei. Anche senza pensare al caso limite di un insegnante che, assegnata una nuova scuola, sia costretto a utilizzare i libri di testo scelti dal precedente insegnante, è facile comprendere quanto l'impossibilità di adottare, ad esempio, un libro di testo di nuova pubblicazione e portatore di originali e valide offerte formative rischi di limitare la capacità di un docente di dare il meglio di sé ai propri alunni.
      Un secondo elemento critico, quasi l'altra faccia della medaglia di quanto appena detto con riferimento agli insegnanti, si rileva nel possibile danno per gli alunni che rischiano di vedersi negato l'utilizzo dei più avanzati prodotti dell'editoria scolastica e, attraverso questi, l'accesso alle più nuove frontiere della ricerca e della pedagogia.
      Ulteriori, e non meno concreti, elementi potenzialmente negativi hanno a che fare non con il mondo dei docenti o degli alunni, ma con il settore e con l'organizzazione dell'editoria scolastica. La lunga e prefissata durata delle adozioni dei libri di testo (cinque anni nella scuola primaria, sei anni nella scuola secondaria di primo e di secondo grado) è tale da determinare un congelamento delle posizioni acquisite dai diversi editori con le scelte effettuate all'inizio dei successivi periodi. Ciò può tradursi in un freno agli investimenti necessari alla ricerca scientifica e all'innovazione dei libri di testo scolastici, oltre che in un indiretto stimolo a prassi commerciali particolarmente aggressive al fine, per l'appunto, di conquistare e poi di mantenere nel tempo quelle posizioni di vantaggio.
      Il peso da attribuire a questi fattori potenzialmente negativi non può, peraltro, prescindere dalla constatazione che l'impatto benefico sui bilanci delle famiglie – il primo e condiviso motore, è bene ricordarlo, dell'intervento realizzato con l'adozione dell'articolo 5 del decreto-legge n. 137 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 2008 – si è rivelato assai marginale.
      Fatte queste premesse, si potrà apprezzare la riforma prevista dalla proposta di legge. Scopo di essa è, per l'appunto, quello di assicurare la continuità della protezione dei bilanci delle famiglie prevista dalla normativa adottata tre anni fa, trovando un ragionevole punto di equilibrio con la libertà dei docenti, con il diritto alla migliore istruzione degli alunni e con la garanzia di un sostegno alla ricerca e all'innovazione e di un mercato aperto nel settore dell'editoria scolastica.
      Al fine di raggiungere questi molteplici risultati si prevede di mantenere ferma la misura complessiva delle adozioni dei libri di testo a disposizione delle scuole e degli insegnanti ma, anziché imporre una scelta in blocco ogni cinque o ogni sei anni, di offrire la possibilità di «spalmare» lungo i cinque o sei anni previsti dalla normativa il complesso delle adozioni possibili, consentendo che ogni anno possano essere cambiati libri di testo entro il limite massimo di un quinto o di un sesto del totale.
      Si tratta di uno strumento assai semplice e che non comporta aggravi di costi per la finanza pubblica.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto e finalità).

      1. La presente legge ha per oggetto la disciplina dell'adozione dei libri di testo nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado.
      2. La disciplina di cui al comma 1 mira a contribuire alla tutela dei bilanci delle famiglie, della libertà di insegnamento dei docenti, del diritto degli alunni alla migliore istruzione, della ricerca, dell'innovazione e della concorrenza nel mercato dell'editoria scolastica.

Art. 2.
(Disciplina dell'adozione dei libri di testo).

      1. Il secondo periodo dell'articolo 5 del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «L'adozione dei libri di testo avviene nella scuola primaria con cadenza quinquennale, con efficacia per il successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, per i successivi sei anni, salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, connesse con la modifica di ordinamenti scolastici ovvero con la scelta di testi in formato misto o scaricabili da internet e fatta salva la possibilità, per ciascuna istituzione scolastica, di cambiare, in ogni anno scolastico, fino ad un massimo di un quinto dei testi adottati dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione nella scuola primaria e fino ad un massimo    di un sesto dei testi adottati dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione nella scuola secondaria di primo e di

 

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secondo grado, escludendo dalla base di conteggio gli anni dei corsi pluriennali successivi al primo».

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. L'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


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