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PDL 4580

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4580



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DIMA, BECCALOSSI, BIANCONI, BIAVA, CASTELLANI, DELL'ELCE, DI CATERINA, D'IPPOLITO VITALE, FAENZI, FORMICHELLA, FUCCI, GIBIINO, GOTTARDO, LAZZARI, MINASSO, NASTRI, NICOLUCCI, PELINO, PIANETTA, PICCHI, SAMMARCO

Disciplina del turismo rurale

Presentata il 3 agosto 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge intende disciplinare il turismo rurale, settore economico e sociale in via di espansione sempre più caratterizzato dalla sua capacità di rappresentare alcune eccellenze del nostro Paese come la bellezza del paesaggio e del patrimonio storico e culturale, il valore dell'ambiente e la tipicità delle produzioni locali. Si è convinti, infatti, che, nell'ambito del sistema turistico nazionale, il segmento «rurale» possa diventare ancora più visibile di oggi proprio in virtù della sua naturale propensione ad assolvere non solo alla funzione di valorizzare la tradizione e l'identità dei sistemi produttivi locali, ma anche a quella di presidio del territorio, a salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e delle risorse naturali. Dalla somma di questi valori derivano quella necessaria sensibilità e attenzione verso un mondo che si sta aprendo all'esterno da parte delle istituzioni locali e nazionali, a cui sono demandati compiti e funzioni specifiche in termini di disciplina e promozione. Il desiderio di guardare agli ambienti rurali come a luoghi della memoria e di una qualità della vita migliore, in cui sono concentrati la storia e la passione, il duro lavoro e il costante impegno degli agricoltori, la tipicità degli scenari naturali e la peculiarità delle produzioni, ha portato
 

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a un aumento della domanda in termini di ricettività che si sta sempre più consolidando nel corso del tempo. Distinto dall'agriturismo propriamente detto, il turismo rurale è rappresentato dalla volontà di permettere al visitatore un contatto personalizzato, un inserimento nell'ambiente rurale fisico e umano nonché, nella misura del possibile, una partecipazione alle attività, agli usi e ai modi di vita della popolazione locale e si caratterizza per la possibilità di abbracciare un ventaglio di interventi maggiori a cui possono partecipare le aziende agricole che, attraverso un'adeguata normativa, contribuiscono in questo modo alla valorizzazione del territorio e al recupero del patrimonio architettonico e artistico che caratterizza le nostre campagne. Alla luce di queste potenzialità ancora totalmente o parzialmente inespresse, la presente proposta di legge, pertanto, si pone l'obiettivo di contribuire all'attivazione di positivi meccanismi di crescita del territorio favorendone la crescita occupazionale, le possibilità di investimento e la tutela dei beni presenti attraverso un turismo che sia realmente il motore dello sviluppo locale. Per raggiungere questo obiettivo è necessario offrire un prodotto turistico attraente e alternativo che mantenga un equilibrio ottimale tra i sistemi ecologici, socio-economici e culturali della zona, pur introducendovi un processo di sviluppo, e quindi di mutamento, che sia in grado di apportare alla popolazione locale una fonte di reddito supplementare e che contribuisca alla diversificazione delle attività economiche ampliando l'offerta di servizi e di prodotti locali, anch'essi elementi di un maggiore richiamo turistico. Proprio perché il turismo rurale può svolgere un ruolo prezioso nelle dinamiche dello sviluppo locale, esso è considerato come un utile strumento per moltiplicare gli investimenti diretti grazie alla sua funzione di creare reddito e occupazione, di promuovere la realizzazione di infrastrutture e di favorire la conoscenza dei luoghi. È evidente che in questo contesto svolge un ruolo fondamentale la nostra agricoltura che, grazie anche ad interventi legislativi approfonditi e articolati e alla nuova politica dell'Unione europea nel settore, si sta sempre più caratterizzando e specializzando come un sistema centrato sulla qualità delle produzioni e sulla salvaguardia dei sistemi produttivi territoriali, nonché sul rapporto multifunzionale tra agricoltura e società e, più specificatamente, tra produttori e consumatori. Un sistema, quindi, in cui si valorizzano gli elementi tradizionali e la specificità della nostra agricoltura, promuovendone il valore multifunzionale come la qualità del prodotto, il presidio del territorio e delle sue risorse ambientali e paesaggistiche, la tutela della sicurezza alimentare del consumatore. Ma anche un sistema in cui si accresce la competitività delle imprese agricole nell'ambito di una progressiva integrazione nei rapporti di filiera. Nel contesto esposto si inserisce, pertanto, la presente proposta di legge, che intende definire il concetto di multifunzionalità e favorire la nascita di occasioni di sviluppo che ricadrebbero, anche in termini occupazionali oltre che economici, sui singoli territori in una dimensione di aggregazione e di promozione delle loro specificità al fine del perseguimento e del raggiungimento dell'obiettivo della crescita sociale ed economica.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge promuove il turismo rurale al fine di favorire e di agevolare il recupero del patrimonio edilizio, la valorizzazione delle diverse e peculiari risorse e tradizioni del territorio e la creazione di nuova occupazione.

Art. 2.
(Zone di turismo rurale).

      1. Le aree montane, le aree interne ai parchi e alle riserve e le aree destinate ad attività agricola sono considerate zone di turismo rurale.
      2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, individua le aree da considerare rurali ai fini della presente legge.

Art. 3.
(Definizione di turismo rurale).

      1. Ai fini della presente legge, il termine «rurale» definisce la connotazione propria di un territorio e non esclusivamente attività strettamente agricole.
      2. Nell'ambito del turismo rurale possono operare gli imprenditori agricoli a titolo principale e coloro che svolgono attività complementari all'agricoltura e dirette all'uso integrato delle diverse risorse naturali, culturali e storiche presenti in un determinato territorio, quali:

          a) ricezione e ospitalità, costruzione o trasformazione di piccoli alberghi, ristrutturazione

 

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di alloggi rurali nonché organizzazione di campeggi;

          b) ristorazione realizzata attraverso l'utilizzo di prodotti del luogo dove l'attività insiste;

          c) commercializzazione di prodotti agroalimentari tipici del territorio;

          d) creazione e realizzazione di servizi di promozione turistica e di accoglienza;

          e) realizzazione di infrastrutture per il turismo rurale, comprese quelle relative alle attività culturali e ricreative.

Art. 4.
(Elenco regionale).

      1. Le regioni istituiscono, con propria legge, appositi elenchi degli operatori del turismo rurale.

Art. 5.
(Rilascio di licenze).

      1. Le licenze commerciali e le autorizzazioni per l'esercizio delle attività del turismo rurale sono rilasciate dagli enti locali con procedure d'urgenza che stabiliscono i termini per il rilascio o il diniego delle stesse.

Art. 6.
(Regolamento di attivazione).

      1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attività culturali, adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione della presente legge, entro due mesi dalla data della sua entrata in vigore.


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