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PDL 4515

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4515



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ANTONINO FOTI, VIGNALI, MOFFA, GAVA, VINCENZO ANTONIO FONTANA, CAZZOLA, CALEARO CIMAN, PELINO, TOCCAFONDI, GIAMMANCO, GIOACCHINO ALFANO, ANGELI, BARANI, BARBIERI, BERARDI, BERNARDO, CALABRIA, CASTELLANI, CECCACCI RUBINO, DE LUCA, DELFINO, DELL'ELCE, DI BIAGIO, D'IPPOLITO VITALE, TOMMASO FOTI, GALATI, GAROFALO, GIANNI, GIBIINO, GIRLANDA, GOLFO, IANNARILLI, MANNUCCI, RICARDO ANTONIO MERLO, MIGLIORI, MOTTOLA, MURO, NARO, NIZZI, NOLA, PAGANO, PALMIERI, MASSIMO PARISI, PETRENGA, PIANETTA, PILI, POLI, PROIETTI COSIMI, RAISI, RUGGERI, SAMMARCO, SCANDROGLIO, SCILIPOTI, TASSONE, TRAVERSA, VELLA, VERSACE, ZUCCHI

Disposizioni in favore delle reti consortili per l'internazionalizzazione delle imprese

Presentata il 15 luglio 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — Con la presente proposta di legge si realizza un intervento finalizzato a sostenere l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI) con particolare attenzione alle imprese giovanili, femminili ed eco-innovative.
      Si intende, inoltre, porre l'accento sull'importanza dello sviluppo internazionale delle imprese delle regioni svantaggiate e artigiane.
      L'internazionalizzazione, oggi più che mai, è un valore fondamentale dello sviluppo socio-economico, configurandosi con forza tra i principali fattori di competitività del Paese.
      Il 99,9 per cento delle imprese italiane sono PMI; di queste il 10,1 per cento opera nell'industria in senso stretto, il 14,7 per cento nelle costruzioni ed il 75,9 per cento nei servizi; il 95 per cento ha meno di
 

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dieci dipendenti e impiega il 47 per cento dell'occupazione totale. Il nostro è un sistema produttivo unico al mondo con un tasso di imprenditorialità triplo rispetto alla media europea. Nel settore manifatturiero la quota delle nostre PMI rappresenta il 99,7 per cento delle imprese contro il 97,9 per cento della Germania, il 72 per cento del Giappone e il 75 per cento degli Stati Uniti d'America. Si tratta di un segmento, quello delle PMI, che contribuisce fortemente alla nostra economia: gli addetti sono oltre 14 milioni, con un valore aggiunto pari a circa 510 miliardi di euro.
      Le imprese, soprattutto quelle più piccole, spesso però non dispongono delle risorse necessarie per affrontare con successo i mercati esteri, fattore indispensabile nell'attuale perdurante fase di ridotta domanda interna.
      Solo operando in rete le piccole imprese possono realizzare le sinergie e le economie di scala che consentono loro di conquistare i Paesi più difficili e lontani.
      La tradizionale figura reticolare per l'internazionalizzazione è quella consortile, già prevista e agevolata dalla legge n. 83 del 1989 e dall'articolo 10 del decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981, e successive modificazioni. Tramite l'associazione a un consorzio per l'internazionalizzazione il piccolo imprenditore può, mantenendo la propria identità individuale, ridurre i costi sostenuti per l'attività promozionale, ampliare la gamma dei prodotti offerti, essere presente su più mercati e ricercare i finanziamenti più idonei per sostenere l'internazionalizzazione.
      Dalle indagini che la Federazione italiana tra i consorzi per l'esportazione, costituita da Confindustria nel 1974, realizza ogni anno risulta che le PMI associate al sistema consortile esportano il doppio rispetto alle imprese non consorziate. I consorzi, inoltre, tramite l'apertura di show-room e l'erogazione di servizi avanzati, favoriscono le esportazioni nei mercati più lontani e in forte espansione con incremento di fatturato e di occupazione.
      Le nuove esigenze dei mercati internazionali rendono necessario rivedere la citata normativa emanata in materia, rinnovando il campo d'azione dei consorzi – non più centrato sulla sola fase della commercializzazione –, aumentandone la capacità operativa e, allo stesso tempo, garantendo flessibilità, creatività e imprenditorialità.
      La proposta di legge vuole, dunque, consentire alle imprese di dimensioni ridotte, abituate ad affrontare in solitudine l'avventura dell'internazionalizzazione, di avviare rapporti duraturi con i clienti esteri, di operare in un'ottica di sistema e di offrire, di conseguenza, un'immagine qualificata dei nostri prodotti.
      L'articolo 1 illustra il concetto delle reti consortili con particolare riguardo all'internazionalizzazione delle imprese giovanili, femminili, delle regioni svantaggiate ed eco-innovative. Si considerano imprese giovanili le imprese individuali il cui titolare ha un'età inferiore a trentotto anni e le società nelle quali i soci con età inferiore a trentotto anni dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.
      Si definiscono imprese femminili le imprese individuali la cui titolare sia una donna e le società nelle quali le imprenditrici dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.       Si considerano imprese delle regioni svantaggiate quelle che hanno sede nelle regioni italiane ammesse alla deroga per gli aiuti a finalità regionale di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
      L'articolo 2 definisce i consorzi per l'internazionalizzazione costituiti da PMI industriali, artigiane, turistiche, di servizi e agroalimentari aventi sede in Italia alle quali possono aggiungersi imprese del settore commerciale. Il loro oggetto prevalente deve essere quello della diffusione internazionale dei prodotti, dei servizi, dell'organizzazione produttiva e commerciale delle PMI anche attraverso la collaborazione e il partenariato con imprese estere; la ricerca e l'innovazione di processo
 

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e di prodotto, la condivisione e il trasferimento tra i consorziati delle tecnologie a fini di internazionalizzazione; l'importazione di materie prime e di prodotti semilavorati; la qualità e la tutela dei prodotti e dei servizi commercializzati nei mercati esteri, anche attraverso marchi in contitolarità o collettivi e la formazione di personale idoneo a realizzare questi obiettivi. Per dare maggiore sostegno all'azione consortile è ammessa la partecipazione anche di enti pubblici e privati, di banche e di imprese di grandi dimensioni, purché non fruiscano dei contributi previsti dall'articolo 4. La nomina della maggioranza degli amministratori dei consorzi per l'internazionalizzazione spetta in ogni caso alle PMI consorziate.
      L'articolo 3 fissa i criteri per la costituzione dei consorzi per l'internazionalizzazione prevedendo almeno otto PMI, ovvero cinque qualora la maggioranza di esse sia, anche congiuntamente, giovanile, femminile, delle regioni svantaggiate o eco-innovativa. La stessa riduzione si applica ai consorzi per l'internazionalizzazione tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443. La proposta di legge intende quindi promuovere la costituzione di consorzi tra imprese giovanili, femminili, delle regioni svantaggiate, eco-innovative e artigiane rivolgendo una particolare attenzione alle categorie imprenditoriali più deboli e disagiate ed alle imprese localizzate nelle aree meridionali.
      La quota di partecipazione sottoscritta da ciascuna impresa non potrà essere inferiore a 1.250 euro, versati almeno per un terzo e salvo il raggiungimento del capitale minimo nel caso di società consortili di capitali, né superiore al 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale. Analogamente alla già citata normativa in materia alle imprese socie non potranno essere distribuiti avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma neppure in caso di scioglimento del consorzio o della società consortile o cooperativa. I contributi pubblici eventualmente percepiti non possono essere direttamente ripartiti tra le imprese consorziate, neanche sotto forma di rimborso delle spese da queste sostenute.
      L'articolo 4 disciplina i contributi per i progetti di internazionalizzazione. È stabilito che, come per il passato, i progetti di internazionalizzazione di consorzi multiregionali (la quota di imprese fuori regione deve essere pari ad almeno il 20 per cento del totale) siano vagliati e sostenuti dal Ministero dello sviluppo economico mentre per quelli monoregionali provvedono in autonomia le singole regioni.
      Ai consorzi per l'internazionalizzazione saranno concessi contributi per la copertura di non più del 50 per cento delle spese da essi sostenute in relazione a progetti per l'internazionalizzazione comportanti lo svolgimento di una o più delle attività indicate nell'articolo 2, comma 1, e riguardanti almeno la metà delle imprese consorziate, se necessario calcolata per eccesso.
      La percentuale è elevata al 50 per cento se i consorzi sono costituiti in maggioranza da PMI artigiane, giovanili, femminili, delle regioni svantaggiate o eco-innovative. I progetti possono essere anche pluriennali, ma le spese devono essere in ogni caso divise per singole annualità.
      Si prevede, inoltre, la possibilità di sottoscrivere un contratto di rete tra il consorzio e le PMI non consorziate, purché in numero non superiore a un terzo del totale. Il contratto di rete, com’è noto, è stato inserito nel nostro ordinamento giuridico dall'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni.
      L'organo direttivo del consorzio svolge quindi le funzioni d'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto di rete e agisce anche in rappresentanza delle imprese non consorziate facenti parte della rete nei rapporti con il Ministero dello sviluppo economico, con la regione e con le altre pubbliche amministrazioni eventualmente interessate. Da rilevare che il consorzio per l'internazionalizzazione è di fatto una rete di PMI che operano nel commercio internazionale.
 

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      Per quanto concerne i contributi erogati dal Ministero dello sviluppo economico e dalle regioni, il limite massimo annuale del contributo, pari a 150.000 euro, è elevato a 200.000 euro nel caso in cui al progetto partecipino almeno otto imprese o sia presentato da un consorzio costituito in maggioranza da imprese giovanili, femminili, delle regioni svantaggiate o eco-innovative.
      L'articolo 5 prevede la dichiarazione ai sensi del regime de minimis. In particolare, i contributi previsti dall'articolo 4 non possono essere rivolti ad aiutare le esportazioni e non possono essere direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione in altri Paesi o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione. Ad essi si applica il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, in materia di aiuti de minimis, fatta salva l'applicazione di regimi più favorevoli. Si intendono beneficiarie dei contributi le imprese consorziate in parti eguali tra loro, salva diversa indicazione dei consorzi.
      L'articolo 6 disciplina il regime fiscale dei consorzi per l'internazionalizzazione analogamente a quanto già previsto dalla citata normativa in materia e per le norme sul contratto di rete. Ai fini delle imposte sui redditi le somme accantonate nelle riserve costituenti il patrimonio netto dei consorzi per l'internazionalizzazione concorrono alla formazione del reddito dell'esercizio in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale. I servizi resi dai consorzi e dalle società consortili di cui all'articolo 2 alle imprese consorziate costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
      I consorzi per l'internazionalizzazione che non intendono avvalersi delle disposizioni del comma 2 devono preventivamente dichiararlo a uno degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate ovvero a un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia. La dichiarazione impegna il consorzio per l'intero anno solare ed è efficace fino alla sua revoca.
      Le imprese che partecipano ai progetti di internazionalizzazione disciplinati dall'articolo 4 sono ammesse ai benefìci fiscali previsti dall'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; le associazioni più rappresentative a livello nazionale dei consorzi per l'internazionalizzazione possono rilasciare l'asseverazione prevista dal citato articolo 42, comma 2-quater, limitatamente ai suoi associati e alle reti da essi promosse.
      L'articolo 7 stabilisce che con decreto non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sentita la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi statali previsti dall'articolo 4.
      Ai consorzi per l'internazionalizzazione si applicano le disposizioni dell'articolo 13, commi 34, 35 e 36, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che continua ad applicarsi fino all'emanazione dei decreti attuativi della legge.
      La proposta di legge semplifica e razionalizza la normativa vigente abrogando la legge n. 83 del 1989 e l'articolo 10 del decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, della legge n. 394 del 1981, e successive modificazioni.
      Per quanto riguarda la copertura finanziaria dei contributi a carico dello Stato l'articolo 8 specifica che il provvedimento non prevede aggravi di costi in quanto utilizza un capitolo di spesa del Ministero dello sviluppo economico (capitolo 2501) che già finanzia i consorzi export multiregionali in base alla legge n. 83 del 1989 e all'articolo 10 del decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981 e che viene stanziato annualmente con la legge di stabilità dello Stato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizioni).

      1. Le reti consortili partecipano alla promozione del sistema imprenditoriale attraverso azioni volte a favorire il processo di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.
      2. Le reti consortili promuovono, in particolare, l'internazionalizzazione delle imprese giovanili, femminili, delle regioni svantaggiate ed eco-innovative.
      3. Si considerano imprese giovanili le imprese individuali il cui titolare ha un'età inferiore a trentotto anni e le società nelle quali i soci con età inferiore a trentotto anni dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.
      4. Si considerano imprese femminili le imprese individuali la cui titolare è una donna e le società nelle quali le socie dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.
      5. Si considerano imprese delle regioni svantaggiate quelle che hanno sede nelle regioni italiane ammesse alla deroga per gli aiuti a finalità regionale di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
      6. Si considerano imprese eco-innovative le imprese che, nei ventiquattro mesi precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno introdotto prodotti, processi o politiche volti a ridurre il loro impatto ambientale o a realizzare un uso più efficace delle risorse naturali, l'incremento dell'energia rinnovabile, il risparmio di materie prime, la trasformazione degli scarti in materie secondarie, la riduzione e il riciclaggio dei rifiuti.

 

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Art. 2.
(Consorzi per l'internazionalizzazione).

      1. Le reti consortili previste dall'articolo 1 si costituiscono come consorzi per l'internazionalizzazione aventi per oggetto prevalente:

          a) la diffusione internazionale dei prodotti, dei servizi, dell'organizzazione produttiva e commerciale delle piccole e medie imprese, anche attraverso la collaborazione e il partenariato con imprese estere;

          b) la ricerca e l'innovazione di processo e di prodotto, la condivisione e il trasferimento tra i consorziati delle tecnologie a fini di internazionalizzazione;

          c) l'importazione di materie prime e di prodotti semilavorati;

          d) la qualità e la tutela dei prodotti e dei servizi commercializzati nei mercati esteri, anche attraverso marchi in contitolarità o collettivi;

          e) la formazione di personale idoneo a realizzare gli obiettivi di cui al presente comma.

      2. I consorzi per l'internazionalizzazione sono costituiti ai sensi degli articoli 2602 e 2612 e seguenti del codice civile o in forma di società consortile o cooperativa da piccole e medie imprese industriali, artigiane, turistiche, di servizi e agroalimentari aventi sede in Italia. Possono partecipare ai consorzi di cui al primo periodo anche imprese del settore commerciale.
      3. Ai consorzi per l'internazionalizzazione è ammessa la partecipazione anche di enti pubblici e privati, di banche e di imprese di grandi dimensioni, purché non fruiscano dei contributi previsti dall'articolo 4. La nomina della maggioranza degli amministratori dei consorzi per l'internazionalizzazione spetta in ogni caso alle piccole e medie imprese consorziate.
      4. I consorzi per l'internazionalizzazione svolgono la loro attività prevalentemente

 

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in favore delle piccole e medie imprese consorziate.

Art. 3.
(Requisiti).

      1. Ai consorzi per l'internazionalizzazione partecipano almeno otto piccole e medie imprese, ovvero cinque qualora la maggioranza di esse sia, anche congiuntamente, giovanile, femminile, delle regioni svantaggiate o eco-innovativa. La stessa riduzione si applica ai consorzi per l'internazionalizzazione tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
      2. La quota di partecipazione sottoscritta da ciascuna impresa non può essere inferiore a 1.250 euro, versati almeno per un terzo e salvo il raggiungimento del capitale minimo nel caso di società consortili di capitali, né superiore al 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale.
      3. Non possono essere distribuiti avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento del consorzio o della società consortile o cooperativa. I contributi pubblici eventualmente percepiti non possono essere direttamente ripartiti tra le imprese consorziate, neanche sotto forma di rimborso delle spese da queste sostenute.
      4. I consorzi per l'internazionalizzazione nei quali almeno il 20 per cento delle piccole e medie imprese consorziate ha sede in una o più regioni diverse da quella delle altre imprese si considerano multiregionali; gli altri consorzi si considerano monoregionali.

Art. 4.
(Contributi ai progetti di internazionalizzazione).

      1. Ai consorzi per l'internazionalizzazione sono concessi contributi per la copertura di non più del 50 per cento delle

 

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spese da essi sostenute in relazione a progetti per l'internazionalizzazione comportanti lo svolgimento di una o più delle attività indicate nell'articolo 2, comma 1, e riguardanti almeno la metà delle imprese consorziate, se necessario calcolata per eccesso. I progetti possono essere anche pluriennali, ma le spese devono essere in ogni caso divise per singole annualità.
      2. Qualora per la realizzazione di un progetto risulti necessaria o utile la partecipazione anche di piccole e medie imprese non consorziate, purché in numero non superiore a un terzo del totale, può essere concluso tra tali imprese e il consorzio un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni. L'organo direttivo del consorzio svolge in tal caso l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto di rete e agisce anche in rappresentanza delle imprese non consorziate facenti parte della rete nei rapporti con il Ministero dello sviluppo economico, con la regione e con le altre pubbliche amministrazioni eventualmente interessate.
      3. I contributi ai consorzi multiregionali sono concessi dal Ministero dello sviluppo economico.
      4. Le regioni, sulla base del trasferimento delle funzioni operato ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, sono competenti per la concessione dei contributi previsti dal comma 1 del presente articolo ai consorzi monoregionali.
      5. Il limite massimo annuale del contributo è di 150.000 euro, elevato a 200.000 qualora il progetto sia presentato da un consorzio costituito in maggioranza da imprese giovanili, femminili, delle regioni svantaggiate o eco-innovative.

Art. 5.
(Regime de minimis).

      1. I contributi previsti dall'articolo non possono essere rivolti ad aiutare le esportazioni

 

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e in particolare non possono essere direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione in altri Paesi o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione. A essi si applica il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, in materia di aiuti de minimis, fatta salva l'applicazione di regimi più favorevoli. Si intendono beneficiarie dei contributi le imprese consorziate in parti eguali tra loro, salva diversa indicazione dei consorzi.

Art. 6.
(Regime fiscale).

      1. Ai fini delle imposte sui redditi le somme accantonate nelle riserve costituenti il patrimonio netto dei consorzi per l'internazionalizzazione concorrono alla formazione del reddito dell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale.
      2. I servizi resi dai consorzi e dalle società consortili di cui all'articolo 2 della presente legge alle piccole e medie imprese consorziate costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
      3. I consorzi per l'internazionalizzazione che non intendono avvalersi delle disposizioni del comma 2 devono preventivamente dichiararlo a uno degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate ovvero a un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia. La dichiarazione impegna il consorzio per l'intero anno solare ed è efficace fino alla sua revoca.
      4. Le imprese che partecipano ai progetti di internazionalizzazione disciplinati dall'articolo 4 della presente legge sono ammesse ai benefìci fiscali previsti dall'articolo

 

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42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; le associazioni più rappresentative a livello nazionale dei consorzi per l'internazionalizzazione possono rilasciare l'asseverazione prevista dal citato articolo 42, comma 2-quater, limitatamente ai loro associati e alle reti da essi promosse.

Art. 7.
(Norme di attuazione, rinvii e abrogazioni).

      1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi statali previsti dall'articolo 4 della presente legge.
      2. Ai consorzi per l'internazionalizzazione si applicano le disposizioni dell'articolo 13, commi 34, 35 e 36 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
      3. La legge 21 febbraio 1989, n. 83, e l'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, sono abrogati. Le relative disposizioni restano in vigore fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1.

Art. 8.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2012 e 2013, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

 

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finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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