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PDL 4583

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4583



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MARIAROSARIA ROSSI, VENTUCCI

Disciplina del settore della tutela del credito

Presentata il 3 agosto 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — Il comparto dei servizi per la tutela del credito per conto di terzi è una realtà imprenditoriale che ha avuto in Italia una forte crescita negli ultimi anni.
      La definizione «servizi per la tutela del credito» racchiude in sé l'attività di recupero crediti per conto di terzi e le attività e i servizi connessi e strumentali, svolti dalle aziende del settore e da oltre 23.000 addetti, che tutt'ora sono ricondotti alla disciplina prevista dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931 (TULPS) per le agenzie di affari.
      Oggi, le imprese di servizi per la tutela del credito non possono essere considerate più semplicemente delle agenzie di affari, ma devono essere disciplinate come aziende e meritano una moderna normativa per l'importante contributo che danno al buon andamento dell'economia e per il ruolo calmieratore che svolgono con riferimento all'attività dei tribunali e degli uffici del giudice di pace, preservandoli da un rilevante numero di contenziosi che, viceversa, potrebbero definitivamente comprometterne l'attività in forza di una normativa frammentata e superata.
      Gli articoli del TULPS prevedono per le aziende del comparto una serie di adempimenti antiquati e inadatti per un efficace e veloce controllo dell'attività, oltre che molto onerosi in termini di:

          1) costi economici per le aziende, che devono dedicarvi risorse e strutture che ben potrebbero essere mirate all'attività di recupero risolvendo bonariamente e in un'ottica di sussidiarietà le decine di milioni di pratiche che annualmente vengono affidate loro dalla clientela;

 

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          2) costi per l'organo di controllo – questure, uffici della polizia amministrativa – costretto a destinare addetti, su tutto il territorio nazionale, per lo più alla vidimazione e al controllo di regolare tenuta di milioni di pagine del «giornale degli affari», ancora in larga parte cartaceo. Un controllo formale su un registro poco utile per una veloce ed effettiva prevenzione di fenomeni criminali. Un registro obbligatorio per legge secondo il TULPS, ma che potrebbe oggi essere sostituito da un altro registro: il registro antiriciclaggio, anch'esso già obbligatorio per le aziende del comparto ma informatico. Registro contenente, per lo più, le stesse informazioni e finalizzato a perseguire e contrastare ben più rilevanti fenomeni quali il finanziamento del terrorismo internazionale, l'evasione fiscale e la lotta alla criminalità organizzata;

          3) costi ambientali: la registrazione esclusivamente telematica comporterebbe un ingente risparmio sul consumo della carta usata per stampare il giornale degli affari.

      Negli ultimi anni, inoltre, vi sono stati alcuni interventi legislativi, non collegati tra loro (dalla normativa sulla privacy alla normativa antiriciclaggio), che hanno giustamente imposto obblighi formativi per gli addetti del comparto. Obblighi non sempre osservati con scrupolo in quanto l'attività dei servizi per la tutela del credito non è mai stata definita dal legislatore con norma primaria (seppur recentemente il Ministero dell'interno ha definito con maggiore precisione il perimetro delle attività, inserendo nel comparto anche l'elemento della bilateralità che, seppur su base volontaria, tende a garantire un miglior e più agile controllo sulle aziende e sulle operazioni compiute dalle stesse in luogo di quello che dovrebbe garantire l'amministrazione dello Stato competente, spesso carente per motivi di organico in quanto alle prese con altre più rilevanti priorità). Le conseguenze di tale situazione sono facilmente riscontrabili sul mercato dove accade che l'attività in parola viene svolta da soggetti diversi dalle agenzie autorizzate con licenza. Realtà operative di altri comparti (contact center, agenti di commercio eccetera), privi di autorizzazione, che operano in modo non controllato, non professionale ed a condizioni economiche non congrue, danneggiando così la clientela e i consumatori/debitori.
      Un altro aspetto critico, che non si può sottacere, è quello del cosiddetto «subappalto» effettuato nei confronti di imprese, aziende e cooperative che non sono munite di autorizzazioni di legge, giacché ritengono, effettuando solo una parte dell'attività, di non doversi munire del titolo autorizzatorio. Viene così eluso il sistema di regole e di controlli e si determina una concorrenza distorta che danneggia gli operatori sottoposti al regime autorizzatorio.
      Scopo della presente proposta di legge è quello di proporre i principali punti per una riforma che, definendo regole chiare e aggiornate, assicuri la tutela dei consumatori, un contesto operativo certo per le imprese e risparmi di costi per la pubblica amministrazione, in un'ottica di sussidiarietà che non può essere disattesa da un intervento normativo di questa portata. Per questo motivo viene dato ampio e sostanziale risalto al principio di sussidiarietà che determina la possibilità per il settore di operare secondo criteri e buone pratiche condivisi dalle organizzazioni di tutela dei consumatori.
      Al fine di avere un'esatta percezione della rilevanza dell'attività svolta dalle aziende e dai lavoratori dei servizi per la tutela del credito, si ricorda che i soggetti che prioritariamente affidano i propri crediti insoluti alle aziende del comparto vanno dalle piccole, medie e grandi imprese alle banche, dalle utility alle pubbliche amministrazioni centrali e locali e che il numero delle pratiche affidate ogni anno supera i 33 milioni, per un valore complessivo di oltre 30 miliardi di euro.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizione).

      1. I servizi per la tutela del credito consistono nella consulenza, nella gestione, nell'incasso e nel recupero per conto di terzi di crediti; essi si concretizzano nel contatto e, ove occorra, nella ricerca del debitore, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, nonché nell'espletamento delle attività connesse e strumentali, ivi compresi il ritiro dei beni e la consulenza per la valutazione della recuperabilità.
      2. I servizi di cui al comma 1 si concretizzano anche mediante l'acquisto pro soluto di crediti ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile e l'acquisto pro quota dei crediti considerati inesigibili dal cedente.
      3. Le dichiarazioni di inesigibilità del credito emesse in favore dei creditori dalle imprese per la tutela del credito assumono efficacia probatoria e, qualora siano rispondenti ai princìpi individuati dall'articolo 101 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono essere considerate sopravvenienze passive.

Art. 2.
(Regime giuridico dell'attività dei servizi per la tutela del credito).

      1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 è richiesta obbligatoriamente l'iscrizione all'organismo bilaterale di controllo e regolazione di cui all'articolo 4, che rilascia apposita autorizzazione. L'iscrizione all'organismo di controllo abilita allo svolgimento delle attività.

 

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      2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti strutturali, professionali e di onorabilità dei soggetti e delle imprese operanti nel settore dei servizi per la tutela del credito, nonché degli addetti da questi dipendenti a qualsiasi titolo, le garanzie che essi devono prestare, le registrazioni inerenti l'attività e i documenti da detenere, anche in formato elettronico, i limiti operativi, gli aggi spettanti nelle diverse ipotesi di recupero, l'individuazione dei costi addebitabili al debitore, i termini per l'incasso, la gestione e la ripartizione delle somme recuperate, la gestione dei crediti acquistati ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, gli aggi spettanti per i servizi di consulenza qualora gli importi siano incassati direttamente dal creditore, il trattamento fiscale dei soggetti autorizzati, e i rapporti contrattuali con il personale dipendente del titolare dell'iscrizione all'organismo bilaterale di controllo e regolazione di cui all'articolo 4.
      3. In ordine alle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività, gli addetti alla tutela del credito che operano in forma autonoma, in regime di mandato con rappresentanza, sono equiparati fiscalmente agli agenti di commercio.

Art. 3.
(Addetti alla tutela del credito: attività, formazione e qualifica professionale).

      1. I soggetti o le imprese muniti dell'autorizzazione dell'organismo bilaterale di controllo e regolazione di cui all'articolo 4, anche per il tramite di propri addetti, in qualità di lavoratori autonomi, parasubordinati dipendenti, svolgono le seguenti attività:

          a) ricerche presso banche dati pubbliche, accessibili al pubblico o accessibili in regime di convenzione, e rintraccio telefonico, telematico e domiciliare dell'obbligato;

 

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          b) attività di recupero dei crediti che comporti qualsiasi rapporto, telefonico, epistolare, telematico, domiciliare o altro, con l'obbligato nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali;

          c) delega transattiva e incasso per conto del creditore mandante ovvero per conto proprio nei casi di cui al comma 2 dell'articolo 1;

          d) redazione della relazione negativa in ipotesi di mancato successo nell'attività di recupero utilizzabile, anche per fini di deducibilità fiscale.

      2. Agli addetti di soggetti o di imprese muniti di autorizzazione è fatto divieto di ricevere mandati di recupero direttamente da terzi.
      3. I soggetti operanti nel settore dei servizi per la tutela del credito di cui all'articolo 1 e i loro addetti, in qualsiasi forma contrattualizzati, sono tenuti a seguire periodici corsi di aggiornamento e qualificazione professionali sulla base di percorsi formativi definiti dall'organismo bilaterale di controllo e regolazione, al fine di garantire la conoscenza il rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti in materia di tutela del credito, in particolare della normativa antiriciclaggio e della normativa sulla gestione dei sistemi di informazione creditizia, nonché dei principali provvedimenti finalizzati alla privacy e tutela del debitore.

Art. 4.
(Organismo bilaterale di controllo e regolazione: definizione e funzioni).

      1. È istituito un organismo bilaterale di controllo e regolazione, di seguito denominato «organismo», avente personalità giuridica e ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria con compiti di controllo e di regolazione dell'attività degli associati e competente in materia di gestione degli

 

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elenchi delle imprese che svolgono le attività di cui all'articolo 1.
      2. I componenti dell'organismo sono otto e sono nominati per tre anni, non rinnovabili, con decreto del Ministro della giustizia, secondo le seguenti modalità: due su proposta del Ministero della giustizia e del Ministero dell'economia e delle finanze, due su proposta delle associazioni di imprese operanti nel settore della tutela del credito di cui all'articolo 1 comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, due su proposta delle associazioni riconosciute dei consumatori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e due su proposta delle associazioni degli imprenditori industriali e del settore del commercio e dell'artigianato comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
      3. In sede di prima attuazione, l'organismo, entro tre mesi dalla nomina dei suoi componenti, delibera il proprio statuto ed elegge tra i suoi membri un presidente e gli altri organi che lo statuto prevede. Lo statuto è approvato con decreto del Ministro della giustizia, che può proporre eventuali modifiche.
      4. L'organismo è finanziato dalle quote associative previste dallo statuto e poste a carico degli iscritti.
      5. L'organismo di propria iniziativa o su istanza degli associati, detta norme regolatorie relative all'attività di recupero del credito, nonché all'attività di cui all'articolo 1260 del codice civile. Provvede altresì al sollecito adeguamento dei propri regolamenti alle disposizioni nazionali o comunitarie.
      6. L'organismo provvede alla stipula di convenzioni con singoli istituti finanziari, creditizi o assicurativi, ovvero con le loro associazioni di rappresentanza, nonché con i fornitori di servizi pubblici e privati, per lo scambio di dati utili alle rispettive attività, nel rispetto delle regole sulla protezione dei dati personali dei soggetti terzi coinvolti.
      7. Al fine di assicurare la piena operatività dei propri iscritti nell'ambito dell'Unione europea, l'organismo provvede, secondo criteri di reciprocità, al loro accreditamento
 

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presso analoghi organismi o presso le autorità preposte al controllo dell'attività di recupero del credito esistenti negli Stati membri dell'Unione.
      8. L'organismo verifica la congruità dei requisiti dei richiedenti l'iscrizione, provvede alla loro iscrizione in appositi elenchi e svolge ogni altra attività necessaria per la loro gestione; determina e riscuote i contributi e le altre somme dovuti per l'iscrizione negli elenchi e individua le regole di dettaglio per l'esercizio delle attività.
      9. L'organismo definisce i requisiti formativi che devono essere acquisiti dagli addetti delle imprese iscritte e definisce la struttura dei programmi di formazione che non possono essere comunque inferiori a 40 ore annuali.
      10. L'organismo verifica il rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui essi sono sottoposti; per lo svolgimento dei propri compiti, l'organismo può effettuare ispezioni e può chiedere la comunicazione di dati e di notizie e la trasmissione di atti e di documenti, fissando i relativi termini.
      11. Per il mancato pagamento dei contributi o delle altre somme dovuti ai fini dell'iscrizione negli elenchi, per l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, per la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di tutela del credito e per la mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o di documenti richiesti l'organismo applica nei confronti degli iscritti le seguenti sanzioni:

          a) il richiamo scritto;

          b) la sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno;

          c) la cancellazione dagli elenchi.

      12. Per le violazioni previste dal comma 11, l'organismo di controllo, contestati gli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, applica con delibera motivata una delle sanzioni di cui al medesimo comma 11, tenuto conto della rilevanza delle infrazioni accertate. La delibera di applicazione della

 

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sanzione è pubblicata, per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e a spese del soggetto sanzionato, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.
      13. L'organismo dispone altresì la cancellazione dagli elenchi nei seguenti casi:

          a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di cui al comma 2 dell'articolo 2;

          b) inattività protratta per oltre un biennio;

          c) cessazione dell'attività.

      14. I soggetti cancellati dagli elenchi possono richiedere una nuova iscrizione decorsi tre anni dalla pubblicazione della cancellazione.
      15. In casi di necessità e di urgenza l'organismo di controllo può disporre in via cautelare la sospensione dagli elenchi per un periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano precisi elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di tutela del credito.

Art. 5.
(Vigilanza del Ministero della giustizia).

      1. La vigilanza sull'organismo è esercitata dal Ministero della giustizia secondo modalità improntate a criteri di proporzionalità e di economicità dell'azione di controllo e regolazione e con la finalità di verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate dal medesimo organismo per lo svolgimento dei compiti a esso attribuiti.
      2. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero della giustizia può:

          a) accedere al sistema informativo dell'organismo che gestisce gli elenchi in forma elettronica;

          b) richiedere all'organismo la comunicazione periodica di dati e di notizie;

 

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          c) richiedere all'organismo la trasmissione di atti e di documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti;

          d) effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso l'organismo, nonché convocare i componenti dell'organismo stesso.

      3. L'organismo informa tempestivamente il Ministero della giustizia degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmette al medesimo Ministero, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l'anno in corso.
      4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche per il tramite dell'Agenzia delle entrate, accede alle informazioni in possesso dell'organismo con i poteri previsti dal comma 2 per il Ministero della giustizia.

Art. 6.
(Esclusioni).

      1. Ai soggetti operanti nel settore dei servizi per la tutela del credito di cui all'articolo 1 della presente legge non si applicano gli articoli da 115 a 120 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

 

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