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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 4239 |
a) per essere una professione primaria (cioè per laureati) comportante il diretto contatto con il paziente;
b) per essere una professione con il diritto e con il dovere di diagnosi;
c) per essere una professione con il diritto di far uso della radiologia diagnostica.
Negli stessi Stati è ammessa da parte dei pazienti la scelta dell'osteopata come operatore sanitario alla medesima stregua del medico chirurgo (nel nostro ordinamento, il medico di base convenzionato con l'azienda sanitaria locale), e il relativo costo è previsto e riconosciuto in tutto o in parte nella programmazione economica sanitaria nazionale.
Negli USA le potenti organizzazioni sindacali delle professioni sanitarie scatenarono in passato una vera e propria battaglia giudiziaria per contrastare la crescita di favore e il successo che gli osteopati andavano acquistando sempre più nella società americana; peraltro tali vertenze giudiziarie hanno dato un esito favorevole e legittimante per la professione dell'osteopata.
A seguito di queste vertenze i conflitti di una volta tra medici e osteopati sono stati sostituiti dal rispetto reciproco e dalla cooperazione, incoraggiati dai precetti etici delle società mediche, quali il seguente: «Non esistono limitazioni di tipo etico o collettivo nei confronti di una piena collaborazione tra medici e osteopati». Detta collaborazione include: invio di pazienti, associativismo professionale, partecipazione in qualsiasi sistema sanitario, trattamenti offerti nelle e attraverso le strutture ospedaliere, scambio reciproco di studenti tra i diversi college, collaborazione nei programmi di ricerca o di aggiornamento professionale.
Il 29 maggio 1997 il Parlamento europeo, riunito in sessione plenaria a Bruxelles, vota a favore della risoluzione sullo statuto delle medicine non convenzionali. Il Parlamento europeo dichiara ufficialmente: che la legislazione europea costituisce una garanzia per i pazienti e che ogni professione è in grado di organizzarsi a livello europeo; che la regolamentazione e la coordinazione dei criteri di formazione imposti ai praticanti di discipline mediche non convenzionali costituiscono una garanzia indispensabile per i cittadini
a) da parte dell'autorità amministrativa;
b) da parte dell'autorità giudiziaria.
Quanto all'autorità amministrativa, essa sembrava voler trovare una soluzione più che altro in riferimento alla posizione degli osteopati in Italia; le autorità locali, con in testa sindaci e aziende sanitarie locali, hanno ritenuto l'attività dell'osteopata come «abusiva» in quanto coloro che la esercitano non risultano in possesso del titolo di abilitazione all'esercizio professionale in contrasto quindi con l'articolo 100 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Una siffatta impostazione del problema risulta giuridicamente errata, come di seguito esposto.
La Corte costituzionale si limita a dire che la professione dell'osteopata non necessita né di speciale abilitazione né di iscrizione in appositi albi o elenchi. Ma non ci dice – e giustamente – che il ricondurre la professione dell'osteopata agli articoli 35 e 41 della Costituzione significa negare che la professione dell'osteopata sia oggi in Italia una professione inserita nel mondo sanitario e nel correlato sistema giuridico-normativo. In altri termini, se le professioni intellettuali e non, comunque gravitanti o incidenti sul mondo sanitario e, principalmente, nel campo della salute dei cives, sono disciplinate dalla legge ordinaria, la constatazione che l'attività dell'osteopata non è, al contrario, disciplinata dalla normativa statale in materia sanitaria, sta a dimostrare che tale attività è libera ai sensi
1. L'osteopatia è una disciplina scientifica olistica e un'arte curativa che ha come scopo primario di ottimizzare la salute dell'individuo, nell'ambito dei diritti stabiliti dall'articolo 32 della Costituzione.
1. L'osteopatia fornisce una vasta gamma di approcci per il mantenimento della salute, per la gestione della malattia e per il trattamento e la gestione del paziente. L'osteopatia si fonda sui seguenti princìpi:
a) l'essere umano è un'unità funzionale dinamica, sul cui stato di salute influiscono il corpo, la mente e lo spirito;
b) il corpo è dotato di meccanismi di auto-regolazione ed è naturalmente in grado di guarire se stesso;
c) all'interno del corpo umano, a tutti i livelli, esiste un'intercorrelazione tra la struttura e la funzione.
1. Fermi restando i princìpi di cui all'articolo 2, gli osteopati, ai fini della cura dei pazienti, si avvalgono anche di conoscenze mediche e scientifiche e, riconoscendo che i segni e i sintomi clinici di ciascun paziente sono una conseguenza dell'interazione di molti fattori fisici e non fisici, tengono conto dell'intercorrelazione dinamica di questi fattori e dell'importanza del rapporto tra paziente e operatore,
1. L'osteopatia concerne la patogenesi, la diagnosi, la cura, la terapia e la profilassi di disturbi funzionali; essa si occupa, altresì, delle sindromi del dolore e degli effetti neurofisiologici relativi a disordini statici e dinamici del sistema neuro-muscolo scheletrico.
2. L'individuazione, la diagnosi e il trattamento corretti delle sublussazioni sono attività specifiche di alto contenuto professionale di competenza esclusiva degli osteopati.
3. Per sublussazione si intende il complesso di mutamenti funzionali, strutturali, cranio-sacrali, patologici, intra ed extra-articolari che alterano l'integrità o la corretta funzionalità del sistema neuro-muscolo scheletrico, con potenziali danni sul corretto funzionamento dell'organismo e della salute dell'individuo.
1. L'osteopatia forma oggetto di insegnamento delle associazioni, accademie, società ed enti accreditati ai sensi dell'articolo 15. L'accesso al relativo corso di laurea è disciplinato dalla normativa vigente in materia di studi di livello universitario.
2. La durata del corso di laurea in osteopatia non può essere inferiore a cinque anni accademici.
3. Le materie di insegnamento del corso di laurea in osteopatia sono individuate ai sensi dei parametri di riferimento per la formazione in osteopatia pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità il 9 novembre 2010.
4. Al compimento del corso di studi è rilasciata la laurea in osteopatia. Tale laurea è riconosciuta dall'ordinamento statale a tutti gli effetti di legge e abilita all'esercizio della libera professione sanitaria di osteopata su tutto il territorio nazionale, previo superamento di un apposito
1. L'osteopata esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. L'osteopata può essere dipendente o convenzionato con le strutture del Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previsti dall'ordinamento.
1. Ai sensi dell'articolo 4, l'osteopata può esaminare, analizzare, diagnosticare, curare, manipolare, aggiustare e trattare il corpo umano con metodiche manuali, meccaniche, energetiche e nutrizionali riconosciute da istituti, università o enti accreditati.
2. L'osteopata è altresì abilitato all'utilizzo degli strumenti e delle apparecchiature di radiologia diagnostica sulla base della formazione conseguita presso gli istituti, le università o gli enti accreditati.
3. Sono comunque espressamente proibite sia la prescrizione di farmaci sia l'effettuazione di interventi chirurgici.
1. È istituito l'ordine professionale degli osteopati, incaricato della tenuta dell'albo professionale degli osteopati.
1. L'iscrizione all'albo professionale è consentita a coloro che sono in possesso della laurea in osteopatia rilasciata da associazioni, accademie, società o enti accreditati ai sensi dell'articolo 15 e dell'abilitazione all'esercizio professionale conseguita con il superamento di un apposito esame di Stato.
1. L'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria per l'esercizio della professione.
1. L'osteopata iscritto all'albo professionale ha facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio della Repubblica.
1. L'uso del titolo di osteopata è esclusivamente riservato a coloro che sono iscritti all'albo professionale degli osteopati.
1. Alla prima formazione dell'albo professionale e alla sua tenuta provvede una commissione composta da osteopati scelti tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a) e b).
1. I soggetti in possesso di laurea in osteopatia rilasciata da associazioni, accademie, società o enti accreditati ai sensi
a) hanno conseguito il diploma di osteopata presso associazioni, accademie, società o enti riconosciuti ai sensi della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge;
b) hanno già svolto l'attività di osteopata ininterrottamente per un periodo di due anni prima della data di entrata in vigore della presente legge, in un Paese membro dell'Unione europea in cui l'esercizio dell'osteopatia è disciplinato per legge.
2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, possono essere iscritti all'albo professionale degli osteopati previa domanda da presentare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 15, comma 1.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute stabilisce, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti per l'accreditamento al rilascio del diploma di laurea in osteopatia delle associazioni, accademie e società scientifiche, nonché degli enti privati di formazione che ne fanno richiesta, attenendosi alle seguenti prescrizioni:
a) possono essere accreditati le associazioni, le accademie e le società scientifiche nonché gli enti privati di formazione, costituiti da professionisti qualificati con competenze curriculari specifiche nelle discipline osteopatiche che, alla data della richiesta, hanno svolto in modo continuativo la loro attività da almeno tre anni in Italia;
b) le associazioni, le accademie e le società scientifiche, nonché gli enti privati di formazione che richiedono l'accreditamento devono produrre idonea documentazione che attesta lo svolgimento, a
partire dal momento della loro fondazione, di attività di informazione, divulgazione, ricerca scientifica e clinica nella disciplina osteopatica di riferimento e devono produrre i curricula dei docenti di cui alla lettera a);
c) le associazioni, le accademie e le società scientifiche nonché gli enti privati di formazione che richiedono l'accreditamento devono annualmente dichiarare e comprovare l'assenza di conflitto di interessi;
d) le associazioni, le accademie e le società scientifiche, nonché gli enti privati di formazione che richiedono l'accreditamento devono essere legalmente registrati quali rapporti senza scopo di lucro.
2. Il Ministro della salute, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, provvede all'accreditamento delle associazioni, delle accademie e delle società scientifiche nonché degli enti privati di formazione.
3. Il Ministro della salute sottopone a revisione annuale l'accreditamento delle associazioni, delle accademie e delle società scientifiche, nonché degli enti privati di formazione. L'accreditamento può essere revocato qualora vengano a mancare i requisiti stabiliti dal regolamento di cui al comma 1.
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