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PDL 4632

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4632



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SCALERA, BARBIERI, BONCIANI, CARLUCCI, CERONI, DELL'ELCE, DI CAGNO ABBRESCIA, FORMICHELLA, TOMMASO FOTI, GHIGLIA, IAPICCA, LANDOLFI, LISI, MAZZUCA, PAGANO, PALMIERI, PILI, PIZZOLANTE, PUGLIESE, LUCIANO ROSSI, SOGLIA, STASI, TADDEI, VELLA, VESSA

Modifica dell'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi universitari

Presentata il 21 settembre 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — Anche quest'anno centinaia di migliaia di studenti provenienti da tutta Italia si sono presentati alle preselezioni per l'accesso alle facoltà universitarie statali che prevedono il numero chiuso, definito oggi «numero programmato». Circa 90.000 candidati, dunque, si sono presentati per coprire poco più di 9.000 posti per le facoltà di medicina e chirurgia (9.501 posti contro i 9.527 del 2010), odontoiatria (860 posti), medicina veterinaria (958 posti), architettura (8.600 posti), professioni sanitarie e medicina e chirurgia in lingua inglese.
      La necessità di istituire il numero programmato è legata indubbiamente alla carenza di strutture idonee che possano accogliere adeguatamente tutti gli aspiranti studenti universitari (ovvero posti nelle aule, attrezzature e laboratori scientifici per la didattica, personale docente, personale tecnico, servizi di assistenza), per cui il numero chiuso si è trasformato in un efficace strumento di selezione che necessita, però, di essere modificato soprattutto sul piano dei criteri di ammissione che, troppo spesso, penalizzano gli studenti.
      Occorre infatti, anche alla luce di quanto dichiarato dal Presidente del Consiglio universitario nazionale, Andrea Lenzi, che il numero programmato sia
 

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concepito in base ai reali fabbisogni occupazionali e di mercato e che si realizzi una riforma delle prove di ammissione, introducendo ad esempio nei quesiti anche test specifici di natura strettamente attitudinale, tenendo anche conto del curriculum del candidato, alla luce dei suoi precedenti studi.
      Le prove di selezione con quesiti a risposta multipla, infatti, pur rappresentando lo strumento di valutazione più utilizzato dalle università di tutto il mondo, necessitano di una profonda revisione. Appare oggettivamente illogico che la concomitanza di tutte le prove, svolte nella stessa data su tutto il territorio nazionale, attraverso quiz di matrice comuni, predisposti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), non esprima però una graduatoria a livello nazionale, alla quale successivamente si possa attingere per la scelta delle sedi o delle facoltà fino ad esaurimento. Ciò determina l'inevitabile conseguenza che, con un identico punteggio, o magari addirittura con un punteggio minore, sia possibile entrare in alcune sedi mediche di facoltà universitarie ed essere esclusi da altre sedi.
      Poi non bisogna tralasciare il fatto che negli ultimi anni si è assistito a una proliferazione di corsi a pagamento per la preparazione ai test d'ingresso, senza dimenticare il largo impiego di personale delle Forze dell'ordine, nonché universitario, per garantire la sicurezza e il corretto e regolare svolgimento delle prove.
      Il numero programmato, giova ricordarlo, è stato introdotto con la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accesso ai corsi universitari», la quale elenca i corsi di laurea per i quali l'accesso viene programmato a livello nazionale (ovvero laurea in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, odontoiatria e protesi dentaria, architettura e scienza della formazione primaria) e fissa i parametri per la costituzione, da parte degli atenei, di ulteriori corsi ad accesso limitato. La stessa prevede che l'ammissione a detti corsi sia disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi. Il MIUR determina con proprio decreto modalità e contenuti delle prove di ammissione, di contenuto identico sul territorio nazionale.
      La presente proposta di legge, costituita da un articolo unico, sostituisce l'articolo 4 della citata legge n. 264 del 1999, con l'obiettivo di migliorare il sistema di accesso ai corsi universitari cosiddetti «a numero chiuso», senza perdere di vista il principio democratico di pari opportunità che sottintende la logica dei test di ingresso previsto dal MIUR.
      Innanzitutto si intende puntare alla realizzazione di una riforma dell'area scientifica, medico-biologica, prevedendo un biennio comune di indirizzo scientifico per le facoltà di medicina e chirurgia, di biologia e di chimica (comma 1), la cui ammissione ai corsi è libera (comma 2), mentre per i successivi anni di corso è disposta dagli atenei previo superamento di dodici esami, comuni tra tutti gli atenei di cultura specifica. Alla fine del biennio il MIUR redige una graduatoria nazionale sulla base della posizione di merito raggiunta dai singoli candidati che hanno superato i suddetti esami. Con lo scorrimento della graduatoria gli studenti potranno scegliere la facoltà a cui accedere e l'ateneo a cui iscriversi per il terzo anno del corso di laurea (comma 3). Si dà corso allo scorrimento della graduatoria di merito fino all'utilizzazione di posti disponibili per le facoltà che hanno accessi programmati (comma 4). Si dispone inoltre che, in caso di punteggio equivalente tra più soggetti per la stessa facoltà o per la stessa sede, prevale il criterio di anzianità anagrafica tra gli stessi (comma 5). Infine si prevede che gli studenti ammessi alle prove, che non sono stati inclusi nella graduatoria, possono richiedere l'iscrizione al terzo anno delle facoltà universitarie il cui accesso è privo di limitazioni (comma 6).
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 4. – 1. È istituito presso gli atenei statali un biennio unico di indirizzo scientifico in sostituzione del biennio per le facoltà di medicina e chirurgia, di biologia e di chimica.
      2. Per il biennio di cui al comma 1 l'ammissione ai corsi delle facoltà di cui al medesimo comma 1 è libera. L'ammissione agli anni di corso successivi è disposta dagli atenei previo superamento di dodici prove di esame, comuni tra tutti gli atenei, di cultura specifica, relative alle discipline oggetto di studio nel corso del primo biennio.
      3. Al termine del biennio il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca redige una graduatoria nazionale di merito in cui sono inseriti gli aspiranti che hanno superato gli esami previsti. Con lo scorrimento della graduatoria gli studenti possono scegliere la facoltà a cui accedere, tra quelle indicate nel comma 1, e l'ateneo a cui iscriversi per il terzo anno del corso di laurea.
      4. Si dispone lo scorrimento della graduatoria di merito fino all'utilizzazione di posti disponibili per le facoltà che hanno accessi programmati.
      5. In caso di punteggio equivalente tra più soggetti per la stessa facoltà o per la stessa sede prevale il criterio di anzianità anagrafica tra gli stessi.
      6. I soggetti ammessi alle prove, che non sono stati inseriti nella graduatoria di cui al comma 2 pur avendo superato gli esami del biennio, possono richiedere l'iscrizione al terzo anno delle facoltà universitarie il cui accesso è privo di limitazioni».


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