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PDL 4656

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4656



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

RUGGERI, POLI

Modifiche alla disciplina in materia di detenzione e trasporto di munizioni per usi sportivi

Presentata il 28 settembre 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — Si deve purtroppo rilevare una disparità di interpretazioni in materia di detenzione di munizioni che da qualche anno sta creando grande confusione negli addetti ai lavori e nei cittadini traducendosi in una grande perdita di tempo per entrambe le categorie per risolvere problemi che non hanno alcuna influenza sulla sicurezza pubblica.
      Mentre, infatti, alcuni uffici richiedono che le cartucce siano denunciate indicando il calibro, altri richiedono che sia indicato solo il numero complessivo; alcuni uffici consentono la detenzione di 1.500 cartucce in calibro per pistola se si detiene un fucile che usa tale calibro, altri limitano la detenzione a 200 colpi; alcuni richiedono la denuncia dell'acquisto delle cartucce (anche se le stesse sono consumate entro 72 ore, termine stabilito per la denuncia dal decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204) mentre altri, in conformità alla legge richiedono la denuncia della detenzione e non dell'acquisto (il quale del resto già risulta dai registri delle armerie, inviati ogni mese alla questura).
      Inoltre si evidenzia che alcuni fanno distinzioni fra cartucce per armi lunghe da caccia e per armi lunghe non da caccia, in contrasto con la legge, scritta quando tutte le armi lunghe erano armi da caccia in quanto, per un'erronea decisione del Ministero dell'interno le munizioni a percussione anulare in calibro 22 long rifle (LR) sono considerate munizioni per armi corte (in inglese il 22 long rifle significa «22 lungo per fucile») ed è bene precisare che questa cartuccia non è provvista di innesco a percussione centrale, come tutte le altre munizioni per pistola e per carabina e
 

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incorpora un'ogiva di soli 2,5 grammi con un diametro di 5,6 millimetri.
      Questa decisione sta creando un'infinità di problemi ai tiratori sportivi e dell'Unione italiana tiro a segno che usano centinaia di queste munizioni ogni giorno e per i quali persino 1.500 munizioni possono talvolta essere limitative.
      Spesso i tiratori hanno necessità di avere munizioni in gran numero e appartenenti allo stesso lotto di produzione, fondamentale per la taratura dei congegni di mira a ogni sessione di tiro (dato che l'arma viene ogni volta smontata per il trasporto), il che non è possibile se devono acquistarle 200 alla volta, sempreché il tiratore non possegga altri calibri per arma corta che limitano ulteriormente il quantitativo detenibile.
      Si consideri che esse sono le munizioni a palla con la minor potenzialità, infinitamente meno pericolose di una cartuccia da caccia a pallini, che non deve neppure essere denunciata.
      Infine, alcuni uffici chiedono la denuncia delle cartucce ricaricate, altri richiedono solo la denuncia della polvere (soluzione corretta perché è indimostrabile che una cartuccia sia stata ricaricata da più di 72 ore e quindi non scatterà mai una sanzione penale) e, ancora, alcuni uffici chiedono la denuncia delle munizioni sparate, altri non la chiedono essendo evidente che è impossibile controllare se un soggetto le ha sparate o le ha nascoste o le ha vendute; infine, alcuni uffici chiedono la denuncia delle munizioni acquistate per reintegrare il quantitativo già denunciato, in contrasto con le disposizioni del Ministero dell'interno e con le decisioni della Corte di cassazione.
      È chiara, pertanto, la necessità di eliminare questa totale confusione burocratica che esaurisce le energie dei funzionari di polizia su problemi privi di qualsiasi rilevanza ai fini della sicurezza pubblica e che costringe il cittadino a continui accessi agli uffici di polizia con perdita di ore lavorative sia per gli organi di pubblica sicurezza che per i cittadini.
      Si consideri che questa situazione porta alla denuncia penale del cittadino in buona fede solo per opinabili interpretazioni di funzionari, con inutile aggravio di lavoro per la giustizia e con carico di spese legali per il cittadino, il quale non può neppure prevedere quale sarà localmente l'interpretazione di una norma.
      Con la presente proposta di legge s'intende tutelare il legittimo interesse dei tiratori sportivi a poter preparare i loro attrezzi e a predisporli nel miglior modo possibile per le competizioni nazionali e internazionali nell'ambito degli sport olimpici.
      Non meno importante è il fatto di ridare speranza imprenditoriale alle aziende produttrici di armi sportive che hanno quasi abbandonato questo settore per le inadeguatezze normative rispetto agli altri Paesi dell'Unione europea.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Possono essere tenuti in deposito o essere trasportati nel territorio dello Stato senza licenza, esplosivi della prima categoria in quantità non superiore a 5 chilogrammi di peso netto, artifici in quantità non superiore a 25 chilogrammi di peso lordo, escluso l'imballaggio, ovvero un numero di millecinquecento cartucce cariche in calibri per arma lunga, nonché duecento cartucce cariche in calibri per pistola o per rivoltella, e un numero illimitato di bossoli innescati, di inneschi e di micce di sicurezza. Le munizioni a percussione anulare si considerano munizioni per arma lunga detenibili nel numero di millecinquecento. Al fine di stabilire il quantitativo di polvere detenuto si applicano le disposizioni relative al gruppo A di cui al secondo comma dell'articolo 82 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
      2. La denuncia della detenzione dei prodotti esplodenti e delle munizioni di cui al comma 1 deve essere eseguita se la si protrae per oltre 72 ore dall'acquisto purché non si tratti di reintegro di quantitativi già denunciati. La denuncia delle munizioni deve indicare se si tratta di munizione in calibro per arma lunga o per arma corta; non è richiesta l'indicazione identificativa del calibro.
      3. Il Governo provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.


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