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PDL 4681

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4681



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati

PALAGIANO, DI PIETRO, DONADI, CAMBURSANO, EVANGELISTI, ANIELLO FORMISANO, MESSINA, MURA, LEOLUCA ORLANDO, PIFFARI, ZAZZERA

Disposizioni in materia di destinazione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche all'ammortamento del debito pubblico nel caso di mancata espressione della scelta da parte del contribuente

Presentata l'11 ottobre 2011


      

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Onorevoli Colleghi! – La normativa vigente prevede che lo Stato ripartisca l'8 per mille dell'intero gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) fra lo Stato stesso e le confessioni religiose in base al numero delle scelte espresse dai contribuenti. Nei casi di scelta non espressa dal contribuente, le somme corrispondenti sono comunque ripartite tra i suddetti soggetti, secondo le percentuali calcolate in base alle scelte effettuate.
      Le modalità di attribuzione delle risorse dell'otto per mille dell'IRPEF, determinate su base pattizia nel contesto della revisione del Concordato lateranense tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica (leggi 25 marzo 1985, n. 121, 20 maggio 1985, n. 206, e 20 maggio 1985, n. 222), sono state successivamente estese anche ad altre confessioni religiose, in forza delle intese con le medesime stipulate: l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del
 

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7o giorno (legge 22 novembre 1988, n. 516, come modificata dalla legge 20 dicembre 1996, n. 637); le Assemblee di Dio in Italia – ADI (legge 22 novembre 1988, n. 517: peraltro, le ADI hanno convenuto di rinunziare, in favore dello Stato, alla quota relativa alle scelte non espresse da parte dei contribuenti); la Tavola valdese (legge 5 ottobre 1993, n. 409, come modificata dalla legge 8 giugno 2009, n. 68); la Chiesa evangelica luterana in Italia (CELI) (legge 29 novembre 1995, n. 520); l'Unione delle Comunità ebraiche italiane (legge 20 dicembre 1996, n. 638).
      L'attuale meccanismo comporta che, sebbene molti contribuenti scelgano di non esprimere alcuna preferenza circa il soggetto beneficiario della quota di otto per mille relativa alla loro imposta, l'intera quota corrispondente alle scelte non espresse viene assegnata proporzionalmente alle indicazioni formulate dai contribuenti che hanno espresso la scelta.
      Quantunque il meccanismo sul quale si basa l'otto per mille sia quindi improntato alla volontarietà e al rispetto della scelta dei contribuenti, di fatto la norma che regola la ripartizione della quota relativa alle scelte inespresse finisce per violare questo principio.
      Attualmente, a fare una scelta esplicita per la destinazione dell'otto per mille è mediamente poco più del 40 per cento dei contribuenti, mentre sono la maggioranza (circa il 60 per cento del totale) i contribuenti che, pur non scegliendo, finiscono inevitabilmente per condizionare la distribuzione e la ripartizione complessiva del gettito tra le varie confessioni.
      L'ammontare dell'otto per mille dell'IRPEF corrispondente alle scelte non espresse varia tra i 600 e i 700 milioni di euro annui.
      Una modifica della normativa vigente, volta a mantenere nella disponibilità del bilancio statale la quota dell'otto per mille del gettito dell'IRPEF relativa alle scelte inespresse, permetterebbe sia di ricondurre gli importi assegnati alle confessioni religiose in base alle scelte espresse dei contribuenti a una ripartizione conforme alla reale volontà dei medesimi, sia di realizzare comunque un risparmio strutturale per lo Stato, destinando poi detta quota alla riduzione del debito pubblico.
      La proposta di legge costituzionale che sottoponiamo alla vostra attenzione persegue esattamente la suddetta finalità, prefigurando una modifica della normativa vigente, al fine di destinare alla riduzione del debito pubblico del nostro Paese l'intera quota dell'otto per mille del gettito dell'IRPEF relativa alle scelte inespresse.
      È evidente che, per raggiungere tale obiettivo, è necessaria una proposta di legge costituzionale proprio in virtù del fatto che le relazioni tra lo Stato, la Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose sono materia di rilevanza costituzionale, disciplinata dagli articoli 7 e 8 della Costituzione, i quali prevedono forme negoziali di regolazione di tali rapporti: pertanto – ove non fosse possibile raggiungere una modificazione consensuale degli accordi vigenti – la corrispondente disciplina interna potrebbe essere modificata mediante norme di rango costituzionale.
      In tale contesto costituzionale e ordinamentale, il comma 1 dell'articolo 1 della presente proposta di legge costituzionale prevede che, entro il 31 dicembre 2012, il Governo debba promuovere la modificazione della normativa vigente in materia di ripartizione delle somme afferenti alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF relative alle scelte non espresse dai contribuenti, rinegoziandone le clausole contenute negli accordi tra lo Stato italiano e la Santa Sede e nelle intese con le diverse confessioni religiose. Dette somme non dovranno essere più assegnate secondo le percentuali calcolate in base alle scelte espresse, come avviene ora, ma dovranno essere destinate, come contributo alla riduzione del debito pubblico, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, previsto dall'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
      Come extrema ratio, il comma 2 dell'articolo 1 stabilisce che, qualora entro il 31 dicembre 2012 gli accordi tra lo Stato
 

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italiano e la Santa Sede e le intese con le altre confessioni religiose non siano stati rinegoziati secondo i suddetti princìpi, si applichino automaticamente e unilateralmente i criteri sopra enunziati.
      A questo fine, vengono previste la modificazione delle leggi che regolano tali rapporti, limitatamente alla soppressione delle disposizioni riguardanti l'attribuzione delle somme riferite alle scelte non espresse dai contribuenti, e l'introduzione di una nuova disciplina che ne disponga la destinazione alla riduzione del debito pubblico dello Stato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. Entro il 31 dicembre 2012, il Governo promuove la modificazione della normativa vigente in materia di destinazione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), mediante negoziati con la Santa Sede e con le rappresentanze delle confessioni religiose che hanno stipulato intese in tal senso con lo Stato, al fine di prevedere che gli importi relativi alle scelte non espresse dai contribuenti siano attribuiti allo Stato per essere versati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, previsto dall'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
      2. Qualora i negoziati previsti dal comma 1 non si concludano positivamente entro il termine ivi indicato, a decorrere dal 1o gennaio 2013 si applicano le seguenti disposizioni:

          a) all'articolo 47, terzo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, il secondo periodo è soppresso;

          b) all'articolo 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, e successive modificazioni, il comma 3 è abrogato;

          c) all'articolo 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409, e successive modificazioni, il comma 3 è abrogato;

          d) all'articolo 27, comma 2, della legge 29 novembre 1995, n. 520, il secondo periodo è soppresso;

          e) all'articolo 2, comma 2, della legge 20 dicembre 1996, n. 638, il secondo periodo è soppresso;

 

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          f) agli effetti dell'applicazione delle disposizioni in materia di destinazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, all'articolo 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'articolo 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409, all'articolo 27 della legge 29 novembre 1995, n. 520, e all'articolo 2 della legge 20 dicembre 1996, n. 638, come da ultimo modificati dalle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma, nonché all'articolo 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, gli importi relativi alle scelte non espresse dai contribuenti sono attribuiti allo Stato per essere versati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, previsto dall'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.


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