Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 4673

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4673



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BARBI, CORSINI, SARUBBI, TOUADI

Nuova disciplina in materia di cooperazione allo sviluppo e deleghe al Governo per l'istituzione dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale nonché in materia di servizio civile dei volontari internazionali e di istituzione della Consulta per la cooperazione allo sviluppo

Presentata il 6 ottobre 2011


      

torna su
Onorevoli Colleghi! — Da tempo è avvertita, nel nostro Paese, l'esigenza di una riforma della legislazione in materia di cooperazione allo sviluppo, come dimostrano i tentativi intrapresi in Parlamento, peraltro senza successo, sia nella XIII che nella XIV legislatura, fino all'ultima legislatura, la XV, in cui si giunse alla predisposizione di un testo unificato, presso la 3a Commissione permanente del Senato della Repubblica (testo unificato atti Senato nn. 83, 517, 1260, 1398, 1537, 1599 e 1641, XV legislatura), prima della chiusura anticipata della legislatura stessa.
      La mancata innovazione legislativa si è affiancata in questi anni alla progressiva erosione delle risorse pubbliche destinate alla cooperazione internazionale, o quantomeno alla crescita del divario tra gli impegni assunti dall'Italia in ambito multilaterale e quelli effettivamente onorati, fino a giungere al taglio del 56 per cento del finanziamento nel 2009 e ancora del 44 per cento nel 2011. Si è così prodotta una spirale regressiva tra riduzione delle risorse e obsolescenza della strumentazione istituzionale, ove l'una ha sostenuto e accelerato l'altra. In particolare, il ritardo
 

Pag. 2

nella riforma legislativa ha rappresentato un alibi al rinvio dell'impegno finanziario, con risultati complessivamente negativi anche in termini di credibilità internazionale dell'Italia.
      La riforma è dunque necessaria e urgente. Ma non basta una nuova legge sulla cooperazione internazionale, serve una «legge nuova», ovvero una normativa in grado di fare i conti con il radicale mutamento del contesto nel quale la cooperazione internazionale si trova a operare. Il passaggio di secolo, dal novecento al duemila, ha aperto infatti uno scenario inedito, segnato dal venir meno dei due bipolarismi che avevano contraddistinto il XX secolo. Da una parte, quello est-ovest, travolto dal crollo del muro di Berlino e sostituito da una breve stagione di unipolarismo, di supremazia incontrastata della superpotenza americana, che sta oggi cedendo il passo, sotto i colpi delle guerre asimmetriche e del fallimento dell'unilateralismo, a un nuovo e per ora disordinato multipolarismo sul quale gli Stati Uniti d'America stessi si sono interrogati, fino alla campagna elettorale che ha portato all'elezione come nuovo Presidente di Barack Obama. Dall'altra, quello nord-sud, sconvolto dall'emergere, dal vecchio, indistinto terzo mondo, di nuovi protagonisti dell'economia e della politica globale, come la Cina, l'India e il Brasile, nonché di vaste aree di instabilità e di inquietudine, a cominciare dal mondo arabo-islamico e dall'Africa sub-sahariana. Dietro la crisi dei bipolarismi del novecento si è dunque fatta strada, con il cambio di secolo, una realtà nuova, segnata dalla globalizzazione e dall'interdipendenza, nella loro duplice faccia, da un lato di straordinaria opportunità di crescita e di sviluppo e dall'altro di insostenibilità, innanzitutto ambientale, dello sviluppo stesso, almeno nella sua attuale configurazione, con la conseguente necessità di ricercare nuovi modelli e di sviluppare nuove forme di governance globale.
      Le politiche di cooperazione internazionale non possono non fare i conti con questo radicale mutamento di scenario. La crisi d'identità, di ruolo, di credibilità della cooperazione internazionale dimostra anzi la necessità di un pensiero nuovo, di un vero e proprio «salto di paradigma». La cooperazione internazionale non può più essere pensata né come forma di risarcimento delle colpe del passato coloniale delle potenze europee, né come forma di mantenimento, più o meno surrettizio, di aree di influenza da parte delle stesse potenze e neppure come modalità esogena di sostegno al riscatto dei continenti segnati dall'indebita espropriazione di risorse e di saperi.
      Tre modalità diverse di declinare il medesimo paradigma, quello dell’«aiuto allo sviluppo», inteso prevalentemente, se non esclusivamente, come trasferimento di risorse, materiali o immateriali, da contesti sviluppati a contesti cosiddetti «in via di sviluppo». Tre modalità diverse, a loro volta variamente interpretate, secondo innumerevoli varianti combinatorie, da tre diverse tipologie di attori: le grandi agenzie umanitarie che si sono venute costituendo in questi anni, specializzate nel seguire le emergenze internazionali; lo strutturarsi della cooperazione governativa come manifestazione di interesse verso aree sulle quali esercitare influenza politica ed economica; il grande, variegato e multiforme mondo delle organizzazioni non governative, talora prevalentemente umanitario-caritative, talaltra politicizzate, talvolta di impronta tecnica e quasi tecnocratica. Una giungla rigogliosa, ricca di umanità e di professionalità, ma anche intricata e talvolta impenetrabile.
      Da tempo è avviato, all'interno delle più avvertite esperienze di cooperazione internazionale, un lavoro di profondo ripensamento del significato della cooperazione stessa, con l'elaborazione di un nuovo paradigma che superi le angustie intrinseche al concetto stesso di «aiuto allo sviluppo», incapace di interrogarsi in modo adeguato sul rapporto con le culture e con i saperi locali, sulla sostenibilità e sulla riproducibilità dei modelli che si vanno a proporre, sull'economicismo usato per descrivere i Paesi impoveriti, a partire dai parametri tradizionali con i quali misuriamo le nostre società, che finisce
 

Pag. 3

per ridurre i territori e i popoli beneficiari della cooperazione in una posizione prevalentemente passiva. Un profondo ripensamento che prende le mosse dalla constatazione che la povertà è presente e manifesta in ogni Paese del mondo, così come, viceversa, «ogni Paese è ricco di suo», di culture e di saperi oltre che di risorse materiali. Un ripensamento che comincia a diventare consapevolezza che la frontiera di una nuova cooperazione consiste nel sostegno ai tentativi di riappropriazione, da parte delle comunità locali, delle proprie risorse, riattivando le capacità sia di riconoscerle che di metterle a disposizione di processi di autogoverno, soprattutto locale.
      La nuova legge, per essere davvero una «legge nuova», deve essere orientata nella direzione di questo necessario «salto di paradigma», volto ad affermare la centralità del principio di ownership (centrato sull'assunzione di responsabilità da parte dei destinatari degli interventi di solidarietà internazionale), ad attivare politiche strutturali nei Paesi cooperanti e a individuare i settori prioritari in cui impegnare il proprio sforzo e i contributi per l'autosviluppo; e volto quindi a spostare l'attenzione verso le relazioni, il partenariato, l'azione dei territori e il riconoscimento dei nuovi soggetti (università, associazioni, imprese, nuove cittadinanze), come presupposto per una migliore destinazione delle risorse italiane per la cooperazione internazionale.
      Questa «legge nuova» vuole dichiarare preventivamente che la comunità dei popoli e delle persone che abitano il pianeta pre-esiste alla formazione degli stessi Stati nazionali e perciò invera l'articolo 11 della nostra Costituzione, perché la precede, come i diritti umani.
      Il nuovo paradigma deve investire la cooperazione italiana in tutte le sue diverse dimensioni: da quelle più spiccatamente di politica estera, sia bilaterale che multilaterale (attraverso il sostegno ai programmi europei e del sistema delle Nazioni Unite), a quelle concernenti gli interventi in situazioni di emergenza, la cooperazione non governativa, l'attivazione della cooperazione decentrata, le partnership territoriali, la cooperazione di comunità, cogliendo le straordinarie potenzialità di territori che si mettono in gioco in uno spazio aperto.
      Tutto questo comporta un aggiornamento e un riorientamento dell'attività di cooperazione, da una parte, attraverso modalità di coinvolgimento delle comunità e dei territori con i quali si stabiliscono relazioni di partenariato, affinché essi diventino attori protagonisti e responsabili di uno sviluppo autocentrato, in grado di valorizzare l'unicità dei loro prodotti e di riprodurre e autosostenere produzioni e servizi che sono avviati attraverso programmi regionali di cooperazione e, dall'altra parte, affinché le nostre comunità e i nostri territori sviluppino, a loro volta, una nuova sensibilità nel ricercare coerenza rispetto alla sostenibilità dei nostri consumi e delle nostre stesse produzioni.
      Una particolare attenzione va dedicata al tema della costruzione della pace e della riconciliazione. Non è possibile, pena l'inefficacia, separare cooperazione ed elaborazione del conflitto. Anche laddove non siano in atto guerre, l'individuazione del punto di rottura degli equilibri precedenti diviene decisiva se si vuole mettere mano in maniera strutturale e profonda alle ragioni che hanno portato all'impoverimento, alla desertificazione, alla perdita di identità e di capacità, alla limitazione delle libertà e dei diritti della persona. In altre parole la cooperazione, intesa come ricostruzione materiale ma anche sociale ed economica di un determinato territorio, o si accompagna a un lavoro di ricostruzione di coesione sociale oppure è destinata al fallimento, con la conseguente recrudescenza di conflitti solo momentaneamente sopiti.
      Per questo la cooperazione non può non prestare una specifica attenzione verso le dinamiche che presiedono ai conflitti locali; agire sul piano delle relazioni per favorire processi di dialogo fra le diverse comunità presenti su un territorio; sostenere i soggetti locali che agiscono per favorire l'integrazione e la valorizzazione delle diverse culture e il dialogo interreligioso;
 

Pag. 4

supportare i processi di partecipazione e di autogoverno, contro ogni forma di discriminazione, con particolare attenzione alla condizione della donna; impegnarsi per garantire un'informazione corretta e diffusa.
      Cruciale diventa, in un quadro come questo, la collaborazione tra la dimensione nazionale e statale della cooperazione, quella più strettamente connessa con la politica estera del Paese, e la dimensione regionale e locale, ricompresa dal rinnovato titolo V della parte seconda della Costituzione nella fattispecie dei rapporti internazionali, l'unica che può dare effettiva sostanza al metodo del partenariato territoriale e al federalismo solidale.
      La presente proposta di legge cerca di valorizzare e di recepire il grande lavoro in atto di ripensamento delle categorie fondamentali della cooperazione internazionale. Cerca di farlo anche proponendo una revisione dei riferimenti concettuali, dalla quale far poi discendere gli strumenti operativi, il quadro delle responsabilità e del coordinamento delle azioni, l'armonizzazione dei diversi attori in gioco.
      La proposta di legge riprende nel suo articolato il lavoro, lungo e comune, svolto nel Parlamento, ma anche nel dibattito pubblico con associazionismo, terzo settore, organizzazioni non governative, partiti, sindacati, attori e protagonisti della cooperazione internazionale italiana. Un errore nel quale incorrono le Assemblee parlamentari è di non far tesoro, a volte, dei lavori precedenti. Questa volta si è voluto evitare questo rischio, assumendo il dibattito collettivo come metro di riferimento al fine di permettere a ognuno di riflettere e di decidere sulla base dei passi avanti fatti nella scorsa legislatura.
      In particolare, negli articoli da 1 a 4 si delineano ruolo e competenza degli attori istituzionali della cooperazione internazionale allo sviluppo e il ruolo di questa nella politica estera italiana; con l'articolo 5 è istituita la figura del Vice Ministro responsabile per la cooperazione internazionale e con l'articolo 6 si istituisce il Fondo unico, a cui si può partecipare con agevolazioni fiscali anche da semplici cittadini (articolo 20). Con gli articoli da 9 a 14 si definiscono gli ambiti di intervento e di applicazione della cooperazione allo sviluppo (solidarietà in ambito multilaterale, cooperazione nell'ambito di relazioni bilaterali, cooperazione a carattere multilaterale, cooperazione decentrata e partenariato territoriale e, infine, interventi di emergenza umanitaria).
      Nel capo IV, all'articolo 15, si prevede l'istituzione dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale, che è una grande innovazione, a nostro avviso, e alla cui utilità crediamo con spirito non tecnocratico, non a caso facendo seguire la complessità della disciplina istitutiva dell'Agenzia da un capo V recante disposizioni sulla partecipazione della società civile e in particolare sul ruolo dei volontari e dei cooperanti (articolo 17), sul commercio equo e solidale (articolo 18) e sulla partecipazione degli immigrati alle attività di cooperazione in forma associata (articolo 19).
      Una proposta di legge, dunque, che, con apertura politica, ha la volontà di costituire un perno per la politica estera del nostro Paese ma anche di stabilire le modalità con cui una società civile e politica evolve alla luce della democrazia, interna e internazionale.
 

Pag. 5


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
PRINCÌPI FONDAMENTALI

Art. 1.
(Oggetto e finalità).

      1. La cooperazione allo sviluppo contribuisce, in adempimento degli articoli 10 e 11 della Costituzione e come parte integrante della politica estera dell'Italia, alla promozione della pace, della giustizia e della solidarietà tra i popoli, attraverso la costruzione di relazioni fondate sui princìpi di interdipendenza e partenariato.
      2. La cooperazione allo sviluppo, ispirandosi ai princìpi universali in materia di diritti umani fondamentali, ai trattati, alle convenzioni e agli indirizzi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e alla normativa dell'Unione europea, persegue la lotta alla povertà e il miglioramento delle condizioni economiche, sociali, di lavoro, di salute e di vita delle popolazioni dei Paesi destinatari, attraverso politiche di: riconciliazione e risoluzione politica dei conflitti; cancellazione del debito e accesso equo ai mercati internazionali; rafforzamento della capacità di generare risorse proprie per lo sviluppo; promozione e protezione dei diritti umani e del lavoro, del ruolo delle donne e della partecipazione civile e democratica; tutela dell'ambiente, dei beni comuni e della diversità culturale.
      3. Al fine di favorire la crescita dei sistemi produttivi locali, nelle attività di cooperazione allo sviluppo è privilegiato, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea, l'impiego di beni e di servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi.
      4. La cooperazione allo sviluppo, anche mediante il coinvolgimento attivo della società civile, promuove politiche per la

 

Pag. 6

prevenzione dei conflitti e per la pacificazione e la stabilizzazione dei Paesi destinatari. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati per il finanziamento e lo svolgimento di attività militari e non possono essere deliberati con atti legislativi contenenti disposizioni relative ad attività militari a qualunque titolo.

Art. 2.
(Destinatari e criteri dell'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione e della
solidarietà internazionale).

      1. L'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione allo sviluppo ha come destinatari le popolazioni, i territori, le istituzioni, le amministrazioni locali, le organizzazioni di solidarietà internazionale e le associazioni dei Paesi individuati in coerenza con i princìpi condivisi in sede di Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nonché tenuto conto dei parametri definiti nel Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP).

Capo II
INDIRIZZO POLITICO, GOVERNO E CONTROLLO DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Art. 3.
(Competenze del Ministro degli affari esteri e documento triennale di programmazione e di indirizzo).

      1. La responsabilità della politica di cooperazione allo sviluppo, al fine di assicurare l'unitarietà e il coordinamento di tutte le iniziative di cooperazione nazionali, spetta al Ministro degli affari esteri, il quale ne stabilisce gli indirizzi nell'ambito delle linee di politica estera.

 

Pag. 7


      2. Su proposta del Ministro degli affari esteri, il Consiglio dei ministri approva entro il 31 dicembre di ogni anno, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 4, comma 1, il documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo che indica le priorità di azione e di intervento, le disponibilità finanziarie generali e la ripartizione delle risorse del Fondo unico di cui all'articolo 6 nonché delle restanti risorse destinate dal bilancio dello Stato all'aiuto pubblico allo sviluppo per le attività di cooperazione bilaterale, multibilaterale, multilaterale e di emergenza umanitaria all'estero. Sullo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo il Ministro degli affari esteri attiva preliminarmente forme di concertazione con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e acquisisce il parere della Consulta per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 17, comma 3, lettera e), della presente legge.
      3. Al Ministro degli affari esteri sono attribuiti il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nonché la rappresentanza politica dell'Italia nelle sedi internazionali competenti in materia di aiuto pubblico allo sviluppo.
      4. Al Ministro degli affari esteri sono altresì attribuite la definizione e l'attuazione delle politiche del Fondo europeo di sviluppo, da esercitare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto di sua competenza.
      5. Ferme restando le competenze attribuite dalla legislazione vigente al Ministro dell'economia e delle finanze in materia di relazioni con le banche e con i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e di partecipazione finanziaria a detti organismi, le stesse competenze sono esercitate d'intesa e in coordinamento con il Ministro degli affari esteri, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui ai commi 1, 2 e 3.
 

Pag. 8


      6. Il Ministro degli affari esteri esercita le competenze di cui al presente articolo avvalendosi delle strutture del Ministero degli affari esteri e della rete diplomatica e consolare.

Art. 4.
(Rapporti con il Parlamento).

      1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, lo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo, di cui all'articolo 3, comma 2, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, accompagnato da una nota illustrativa del documento medesimo. Le Commissioni parlamentari si pronunciano nei termini previsti dai rispettivi Regolamenti; decorsi tali termini il documento triennale di programmazione e di indirizzo è approvato anche in assenza del parere.
      2. La nota illustrativa di cui al comma 1 include un'esposizione esplicativa del documento triennale di programmazione e di indirizzo, relativa al triennio di riferimento e riguardante le proposte e le motivazioni per la ripartizione delle risorse finanziarie, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nell'ambito dei quali deve essere attuata la cooperazione allo sviluppo, l'indicazione degli strumenti di intervento e gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana agli organismi europei e internazionali e alle istituzioni finanziarie multilaterali.
      3. Entro il 30 settembre di ogni anno è trasmessa alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione consuntiva sulle attività di cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno precedente, predisposta dal Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La relazione consuntiva dà anche conto della partecipazione dell'Italia agli organismi finanziari internazionali multilaterali, delle politiche e delle strategie adottate in tali sedi, dei

 

Pag. 9

criteri seguiti nell'erogazione dei crediti e dei progetti finanziati dalle banche, dai fondi di sviluppo e dagli altri organismi multilaterali, evidenziando le posizioni assunte in merito dai rappresentanti italiani e indicando, con riferimento ai singoli organismi, il contributo finanziario dell'Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani e una valutazione delle modalità con le quali le operazioni di tali istituzioni hanno contribuito al perseguimento degli Obiettivi di sviluppo del millennio.

Art. 5.
(Nomina del Vice Ministro).

      1. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, è nominato un Sottosegretario di Stato per gli affari esteri responsabile dell'attività di cooperazione allo sviluppo al quale sono attribuiti il titolo e le prerogative di Vice Ministro della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale.
      2. Il decreto di cui al comma 1 definisce le deleghe attribuite al Vice Ministro della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale ai sensi della presente legge e della normativa vigente, nonché i casi in cui lo stesso Vice Ministro partecipa alle riunioni del Consiglio dei ministri.

Art. 6.
(Istituzione del Fondo unico per la realizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale).

      1. È istituito il Fondo unico per la realizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale.

 

Pag. 10


      2. Nel Fondo unico di cui al comma 1 confluiscono tutte le risorse economiche e finanziarie del bilancio dello Stato per l'aiuto pubblico allo sviluppo, in particolare quelle determinate annualmente con la legge di stabilità, ad eccezione delle risorse destinate all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, nonché i proventi derivanti dai servizi e dalle attività di cui all'articolo 15, comma 2, lettere b) e c), i fondi apportati dalle regioni e dagli enti locali qualora questi ritengano di avvalersi dell'Agenzia di cui all'articolo 15, comma 1, ed eventuali liberalità e legati.
      3. Le risorse del Fondo unico di cui al comma 1, relative a ciascun esercizio finanziario e non utilizzate, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate agli esercizi successivi. Si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.
      4. Il Vice Ministro della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale esercita la sorveglianza sulla gestione del Fondo unico di cui al comma 1, con il supporto delle strutture del Ministero degli affari esteri. Le regioni possono volontariamente integrare il Fondo unico con i fondi da esse destinati alla cooperazione. Qualora i predetti fondi costituiscano la totalità dell'impegno annuale della regione per la cooperazione allo sviluppo, il presidente della regione è integrato nei compiti di sorveglianza del Fondo unico.

Art. 7.
(Istituzione del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo).

      1. Al fine di assicurare la programmazione, il coordinamento e la coerenza di tutte le iniziative di cooperazione nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, è istituito il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS).
      2. Il CICS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto

 

Pag. 11

dal Ministro degli affari esteri, che ne è vice presidente, nonché dai Ministri o dai sottosegretari di Stato a tal fine delegati con competenza nelle seguenti materie: sviluppo economico; economia e finanze; ambiente e tutela del territorio e del mare; politiche agricole alimentari e forestali; istruzione, università e ricerca; protezione civile; lavoro e politiche sociali; politiche europee.
      3. Alle riunioni del CICS partecipa altresì il Vice Ministro della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale, al quale può essere delegata la presidenza del CICS.
      4. In relazione alle questioni da trattare possono essere invitati a partecipare alle riunioni del CICS Ministri o Sottosegretari di Stato di altri dicasteri, il direttore dell'Agenzia di cui all'articolo 15, comma 1, nonché esperti con specifica competenza nel settore della cooperazione allo sviluppo.
      5. Sulla base delle finalità e degli indirizzi della politica di cooperazione allo sviluppo, indicati nel documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 3, comma 2, il CICS verifica la coerenza e il coordinamento delle iniziative di cooperazione nazionale e autorizza i relativi interventi su proposta del Ministro degli affari esteri d'intesa con i Ministri eventualmente competenti, sentita la Consulta per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 17, comma 3, lettera e).
      6. Le deliberazioni del CICS sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
      7. Il Ministero degli affari esteri fornisce supporto tecnico, operativo e logistico alle attività del CICS.

Art. 8.
(Delegificazione di norme di organizzazione).

      1. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro degli affari esteri,

 

Pag. 12

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto di sua competenza, sono emanate le norme attuative del presente capo, salvo per quanto attiene ai rapporti con le regioni, nel rispetto del principio di semplificazione, definendo i compiti al riguardo attribuiti alle competenti strutture del Ministero degli affari esteri.

Capo III
AMBITI DI APPLICAZIONE

Art. 9.
(Articolazione delle attività di cooperazione allo sviluppo).

      1. L'insieme delle attività di cooperazione allo sviluppo rivolte ai soggetti destinatari di cui all'articolo 2, di seguito denominato «aiuto pubblico allo sviluppo» (APS), è finalizzato, anche attraverso la promozione di politiche di autosviluppo, alla realizzazione di uno sviluppo umano sostenibile e si articola in:

          a) contributi di solidarietà in ambito multilaterale;

          b) iniziative nell'ambito di relazioni bilaterali;

          c) iniziative a carattere multibilaterale;

          d) iniziative di cooperazione decentrata e di partenariato territoriale;

          e) interventi internazionali di emergenza umanitaria.

Art. 10.
(Contributi di solidarietà in ambito multilaterale).

      1. L'APS si realizza attraverso la partecipazione, anche finanziaria, dell'Italia all'attività e al capitale di organismi, banche e fondi di sviluppo multilaterali, nonché

 

Pag. 13

ai programmi e all'azione dell'Unione europea finalizzati a tale scopo.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa e in coordinamento con il Ministro degli affari esteri, cura le relazioni con le banche e con i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di tali organismi, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2.

Art. 11.
(Iniziative nell'ambito di relazioni bilaterali).

      1. L'APS si realizza nella forma della cooperazione bilaterale attraverso progetti, programmi e iniziative a dono finanziati interamente o parzialmente dall'amministrazione dello Stato, da enti pubblici e da enti locali, oppure tramite la concessione di contributi al bilancio o la concessione di crediti a condizioni agevolate in favore dei Paesi destinatari, secondo le priorità individuate dal documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 3, comma 2.
      2. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo possono essere attuate direttamente dall'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale, di cui all'articolo 15, comma 1, ovvero realizzate dal Paese beneficiario sotto la sua responsabilità, ovvero affidate ai soggetti di cui all'articolo 16.

Art. 12.
(Iniziative a carattere multibilaterale).

      1. L'APS si svolge in via multibilaterale mediante il finanziamento di specifiche iniziative di cooperazione promosse e realizzate da organismi internazionali. Tale partecipazione deve essere disciplinata da appositi accordi internazionali tra il Governo della Repubblica italiana e l'organismo internazionale promotore dell'iniziativa, che determinino le rispettive responsabilità

 

Pag. 14

e permettono il controllo delle iniziative da realizzare, nel rispetto dell'autonomia degli organismi internazionali stessi.

Art. 13.
(Iniziative di cooperazione decentrata e di partenariato territoriale).

      1. I rapporti internazionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano correlati a profili inerenti a interventi di cooperazione allo sviluppo si svolgono nel rispetto dei princìpi fondamentali contenuti nella legge dello Stato o da essa desumibili, nonché nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione. Ai fini dell'adozione delle leggi delle regioni e delle province autonome volte a disciplinare le iniziative di cooperazione e di solidarietà internazionale nelle materie appartenenti alla loro potestà legislativa concorrente, le disposizioni del presente articolo e degli articoli 1, 2 e 3, commi 1, 2 e 3, costituiscono princìpi fondamentali.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali promuovono e attuano iniziative di cooperazione e di solidarietà internazionale nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3. Le regioni, le province e i comuni comunicano all'Agenzia di cui all'articolo 15, comma 1, le attività di cooperazione decentrata e di partenariato territoriale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 3, e dell'inclusione delle attività stesse nella banca dati di cui all'articolo 15, comma 2, lettera g).
      3. Nelle materie rientranti nella loro potestà legislativa concorrente, per gli interventi volti alle finalità di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono anche all'esecuzione e all'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, ai sensi e nel rispetto dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione.

 

Pag. 15

Art. 14.
(Interventi internazionali di emergenza umanitaria).

      1. Sono compresi nell'ambito dell'APS gli interventi internazionali di emergenza umanitaria, finalizzati al soccorso delle popolazioni e al rapido ristabilimento delle condizioni necessarie per la ripresa dei processi di sviluppo. I predetti interventi sono attuati dall'Agenzia di cui all'articolo 15, comma 1, anche avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 16 che hanno specifica e comprovata esperienza in materia.
      2. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, può affidare gli interventi di primo soccorso nell'ambito degli interventi internazionali di emergenza umanitaria di cui al comma 1 al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri che, a tale fine, agisce secondo le proprie procedure operative e di spesa. Il Dipartimento organizza gli interventi di primo soccorso affidati, definendone la tipologia e la durata d'intesa con l'Agenzia di cui all'articolo 15, comma 1.

Capo IV
AGENZIA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E LA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE

Art. 15.
(Delega al Governo per l'istituzione dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale e per il relativo riordino e coordinamento delle disposizioni riguardanti l'ordinamento e l'organizzazione del Ministero degli affari esteri).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro degli affari esteri di

 

Pag. 16

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi diretti a istituire l'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale, di seguito denominata «Agenzia», che opera per dare esecuzione alle attività conseguenti ai programmi, agli indirizzi e alle finalità di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, e al comma 2, lettera a), del presente articolo, oltre a fornire supporto alle funzioni di cui all'articolo 3, comma 3, prevedendo la corrispondente riduzione, anche mediante la soppressione, delle strutture le cui attività sono trasferite all'Agenzia.
      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 disciplinano l'organizzazione e l'attività dell'Agenzia, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) previsione che il Ministro degli affari esteri, in attuazione degli indirizzi e delle finalità di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, e delle deliberazioni del CICS, impartisca all'Agenzia direttive vincolanti, generali e specifiche, anche per definire le priorità di azione e di intervento e le disponibilità finanziarie per i singoli Paesi e aree di intervento;

          b) attribuzione all'Agenzia della facoltà di avvalersi anche dei soggetti di cui all'articolo 16, nonché di erogare, su base convenzionale, servizi, assistenza e supporto alle altre amministrazioni per lo svolgimento delle attività di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale; previsione che l'Agenzia possa acquisire incarichi di esecuzione di programmi e di progetti della Commissione europea, di banche, fondi e organismi internazionali, oltre a collaborare con strutture ed enti pubblici di altri Paesi aventi analoghe finalità;

          c) attribuzione all'Agenzia della competenza a promuovere forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, nonché a realizzare iniziative finanziate da soggetti privati, previa verifica della coerenza con gli indirizzi e con le finalità di cui all'articolo 3, commi 1 e 2;

 

Pag. 17

          d) conferimento all'Agenzia, per la realizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, della disponibilità delle risorse del Fondo unico di cui all'articolo 6;

          e) previsione che le operazioni effettuate mediante l'Agenzia, le amministrazioni dello Stato e i soggetti di cui al capo V, al fine di provvedere al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, non sono imponibili, conformemente alle disposizioni vigenti; previsione che il medesimo beneficio trova applicazione per le importazioni di beni connessi alle stesse finalità;

          f) attribuzione all'Agenzia di autonomia di bilancio e della facoltà di definire le norme concernenti la sua organizzazione e il suo funzionamento, che sono approvate con decreto del Ministro degli affari esteri;

          g) al fine del coordinamento di tutte le iniziative di cooperazione e di solidarietà internazionale, istituzione presso l'Agenzia di una banca dati contenente informazioni sugli interventi realizzati, da predisporre anche valorizzando banche dati già esistenti; l'accesso alla banca dati è pubblico.

      3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri, è emanato lo statuto dell'Agenzia, in conformità ai seguenti princìpi:

          a) definizione delle attribuzioni del direttore dell'Agenzia, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri;

          b) attribuzione al direttore dell'Agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione nonché del raggiungimento dei relativi risultati;

 

Pag. 18

          c) definizione dei poteri ministeriali di controllo e di vigilanza;

          d) previsione di un collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

          e) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione;

          f) deliberazione da parte del direttore dell'Agenzia di regolamenti interni di contabilità, approvati dal Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ispirati, ove richiesto dall'attività dell'Agenzia, a princìpi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica, e rispondenti alle esigenze di speditezza, efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse.

      4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione per quanto concerne la disciplina delle modalità di determinazione e di copertura dell'organico dell'Agenzia, anche prevedendo l'inquadramento nell'Agenzia del personale già in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri. I medesimi decreti disciplinano altresì il regime giuridico ed economico del personale dell'Agenzia, garantendo il trattamento giuridico ed economico e le competenze in godimento presso il Ministero degli affari esteri al momento dell'inquadramento, nonché, con riferimento alla carica di direttore generale, di direttore del personale e di eventuali altri organi direttivi dell'Agenzia, stabilendo l'incompatibilità con incarichi direttivi o di consulenza per organizzazioni governative o non governative che siano impegnate in attività di cooperazione e di solidarietà internazionale, ai sensi dell'articolo 16, con utilizzo di fondi erogati dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dagli enti locali.
      5. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al comma 4, da svolgere

 

Pag. 19

previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie confluiscono nel Fondo unico di cui all'articolo 6, per essere interamente destinate alla copertura del trattamento economico del personale.
      6. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono individuate le risorse del bilancio dello Stato di cui all'articolo 6, comma 2, che affluiscono al Fondo unico di cui al medesimo articolo, anche mediante soppressione e modificazione di norme di legge vigenti, ed è determinato il limite massimo di spesa, a valere sul citato Fondo unico, da destinare alle spese di funzionamento.
      7. Le disposizioni sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Agenzia, di cui al comma 2, lettera f), disciplinano altresì il rapporto tra l'Agenzia e la struttura diplomatica e consolare del Ministero degli affari esteri, escludendo in ogni caso la costituzione di strutture permanenti dell'Agenzia nel territorio dei Paesi destinatari.
      8. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 si provvede altresì al riordino e al coordinamento delle disposizioni riguardanti l'ordinamento e l'organizzazione del Ministero degli affari esteri e dell'Istituto agronomico per l'oltremare nonché al coordinamento con altre disposizioni di legge vigenti, ove reso necessario per effetto delle disposizioni riguardanti la modifica della disciplina della cooperazione allo sviluppo.
      9. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
      10. Gli schemi dei decreti legislativi predisposti nell'esercizio della delega di cui al comma 1 sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di
 

Pag. 20

trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
      11. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da rendere entro venti giorni dalla ricezione degli schemi stessi. I pareri di cui al primo periodo sono immediatamente comunicati alle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso il termine di cui al primo periodo, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
      12. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con le procedure di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti legislativi medesimi.
      13. Dall'adozione dei decreti legislativi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo V
PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETÀ CIVILE

Art. 16.
(Soggetti della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale italiana).

      1. La solidarietà internazionale riconosce e valorizza il ruolo dei soggetti pubblici e privati nella realizzazione di programmi e di progetti di cooperazione allo sviluppo, sulla base del principio di sussidiarietà.
      2. Sono soggetti della cooperazione allo sviluppo, tra gli altri, e possono partecipare alla gestione e all'attuazione dei progetti di cooperazione approvati dall'Agenzia:

          a) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli

 

Pag. 21

enti pubblici, compresi le università e i centri di ricerca;

          b) le organizzazioni non governative (ONG) e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);

          c) le associazioni senza scopo di lucro, le associazioni di solidarietà internazionale, le organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedono come finalità prioritaria la cooperazione;

          d) le comunità di cittadini immigrati che dimostrino di mantenere rapporti di solidarietà internazionale con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo, residenti nei Paesi coinvolti.

      3. L'idoneità dei soggetti di cui al comma 2, lettere b), c) e d), è verificata periodicamente in base ai parametri e ai criteri fissati dall'Agenzia; i medesimi soggetti sono iscritti, su loro richiesta, a un apposito albo pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia. Tali soggetti, oltre a partecipare alle procedure concorsuali relative a progetti di cooperazione allo sviluppo approvati dall'Agenzia, possono altresì proporre, di loro iniziativa, progetti di cooperazione allo sviluppo internazionale per i quali possono richiedere finanziamenti e contributi dello Stato e dell'Unione europea. Tali progetti, se approvati dall'Agenzia, possono essere direttamente affidati al soggetto proponente.
      4. L'Agenzia adotta un codice etico cui devono attenersi i soggetti di cui al comma 2 per la realizzazione dei programmi e dei progetti di cui al comma 1.

Art. 17.
(Volontari e cooperanti internazionali. Delega al Governo in materia di servizio civile dei volontari internazionali e per l'istituzione della Consulta per la cooperazione allo sviluppo).

      1. Sono volontari internazionali le persone maggiorenni che hanno contratto con

 

Pag. 22

uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 16, comma 3, l'impegno a prestare la propria opera in un Paese cooperante nell'ambito di progetti di cooperazione internazionale gestiti dal soggetto contraente.
      2. I volontari internazionali prestano servizio civile all'estero, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 marzo 2001, n. 64. I soggetti di cui all'articolo 16 della presente legge, iscritti all'albo di cui al medesimo articolo 16, comma 3, sono, a loro richiesta, inseriti tra gli enti di cui all'articolo 7, comma 2, della citata legge n. 64 del 2001.
      3. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di disciplinare il servizio civile prestato all'estero dai volontari internazionali, anche in riferimento al relativo trattamento economico e alla copertura dei connessi oneri sociali, assistenziali e assicurativi, nonché per l'istituzione della Consulta per la cooperazione allo sviluppo, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che il servizio da prestare in loco abbia una durata continuativa comunque non inferiore a un anno e non superiore a cinque;

          b) prevedere un periodo aggiuntivo di formazione specifica preventiva, comunque non superiore a tre mesi;

          c) prevedere che il servizio civile dei volontari internazionali all'estero sia prestato nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c) ed e), della legge 6 marzo 2001, n. 64;

          d) prevedere che la disciplina del servizio civile dei volontari internazionali all'estero sia adottata nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 64;

          e) prevedere l'istituzione della Consulta per la cooperazione allo sviluppo di cui fanno parte rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 16, comma 2, che esercita

 

Pag. 23

le funzioni consultive di cui all'articolo 3, comma 2, e che può inoltrare al Ministro degli affari esteri osservazioni e pareri su ogni aspetto della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale;

          f) prevedere, al fine di una valutazione generale sulle attività e sugli indirizzi della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale, la convocazione, con cadenza annuale, di una Conferenza generale sulla cooperazione allo sviluppo, a carattere consultivo, cui partecipano le associazioni, le società cooperative, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti che svolgono attività di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale.

      4. Sono cooperanti internazionali le persone maggiorenni che, in possesso delle conoscenze tecniche necessarie e di un'adeguata esperienza professionale nel settore in cui sono chiamati a operare, hanno contratto con uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 16, comma 3, o con un soggetto della cooperazione decentrata di cui all'articolo 13 l'impegno di svolgere attività di lavoro autonomo di elevata rilevanza tecnica, formativa, organizzativa o gestionale nell'ambito di progetti di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale gestiti dal soggetto contraente.
      5. I volontari e i cooperanti internazionali con contratto registrato presso l'Agenzia hanno diritto al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo di amministrazioni statali o di enti pubblici. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza. Il solo diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente che segue il coniuge o il convivente in servizio di cooperazione. Alle amministrazioni di appartenenza è data la possibilità di sostituire il dipendente assente per più di tre mesi tramite contratto

 

Pag. 24

di lavoro a tempo determinato. In aggiunta ad eventuali condizioni di maggior favore previste nei contratti collettivi di lavoro, alle imprese private che concedono al volontario o al cooperante internazionale, ovvero al coniuge o al convivente che lo segue in loco, da esse dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni, è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto di lavoro a tempo determinato, oltre gli eventuali contingenti in vigore.
      6. I soggetti della cooperazione contraenti possono risolvere anticipatamente il contratto con un volontario o con un cooperante, facendosi carico dell'onere dell'eventuale rimpatrio, in caso di grave inadempienza agli impegni assunti, ovvero di mutamenti delle condizioni del Paese tali da impedire la prosecuzione delle attività del soggetto interessato, dandone comunicazione all'Agenzia.
      7. Al termine del periodo di servizio, l'Agenzia rilascia un apposito attestato da cui risultano la regolarità, la durata e la natura del servizio prestato dal volontario o dal cooperante internazionale. Salve più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate in attuazione della presente legge sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali prestate in ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione di carriera, per il trattamento di quiescenza e previdenza e per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.

Art. 18.
(Commercio equo e solidale).

      1. La Repubblica, attraverso la politica di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, riconosce il valore del commercio equo e solidale in quanto forma complementare volta a realizzare scambi commerciali con i produttori dei Paesi cooperanti, che tendono a valorizzare le produzioni, le tradizioni e le culture autoctone, con particolare riguardo

 

Pag. 25

alle coltivazioni biologiche e alle altre attività produttive che si indirizzano all'obiettivo dello sviluppo sostenibile.
      2. Sono iscritte, su richiesta, in un apposito albo istituito presso l'Agenzia, che verifica periodicamente la sussistenza e il mantenimento dei requisiti, le organizzazioni e le associazioni che:

          a) praticano gli scambi di cui al comma 1 e possono documentare almeno un triennio di esperienza operativa diretta in attività di Paesi cooperanti;

          b) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile e hanno come fine statutario quello di svolgere attività di commercio equo e solidale.

      3. I soggetti iscritti all'albo di cui al comma 2 beneficiano di agevolazioni fiscali e di esenzioni dai tassi di importazione stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri degli affari esteri e delle politiche agricole alimentari e forestali.
      4. I soggetti di cui al comma 2 devono presentare annualmente all'Agenzia copia del bilancio certificato e una relazione sulle attività svolte. In caso di mancato adempimento l'Agenzia può escluderli dall'albo di cui al medesimo comma 2.

Art. 19.
(Partecipazione degli immigrati in forma associata alle attività di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale).

      1. Le associazioni e le società cooperative di immigrati possono presentare, a parità di condizioni con i soggetti italiani, progetti di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale all'Agenzia, alle regioni e agli enti locali, in conformità all'articolo 16 o alle normative regionali di settore.

 

Pag. 26

Art. 20.
(Agevolazioni fiscali).

      1. I fondi destinati a iniziative di cooperazione allo sviluppo realizzate da ONG riconosciute ai sensi dell'articolo 16, comma 3, non sono soggetti a tassazione e le relative specifiche attività sono defiscalizzate.
      2. I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati da persone fisiche e giuridiche in favore delle ONG riconosciute ai sensi dell'articolo 16, comma 3, sono integralmente deducibili dal reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dell'imposta sul reddito delle società disciplinata dal titolo II del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.
      3. Le esenzioni fiscali di cui al comma 1 del presente articolo si applicano altresì a donazioni, lasciti, legati e liberalità erogati a favore del Fondo unico di cui all'articolo 6.
      4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 15 milioni di euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Pag. 27

Capo VI
NORME FINALI

Art. 21.
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. Salvo quanto previsto dall'articolo 20, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 22.
(Abrogazione).

      1. La legge 26 febbraio 1987, n. 49, è abrogata.

Art. 23.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su