Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 4734

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4734



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

REGUZZONI, MOLGORA, BITONCI, MONTAGNOLI, LUSSANA, FOGLIATO, ALESSANDRI, ALLASIA, CAPARINI, CHIAPPORI, CONSIGLIO, CROSIO, DESIDERATI, FOLLEGOT, FUGATTI, GIDONI, GRIMOLDI, MAGGIONI, LAURA MOLTENI, MUNERATO, PAOLINI, PASTORE, RIVOLTA, SIMONETTI, TOGNI, TORAZZI, VOLPI

Modifica all'articolo 2463 del codice civile, in materia di costituzione delle società a responsabilità limitata, e disposizioni per la semplificazione della redazione dei bilanci e della tenuta delle scritture contabili

Presentata il 27 ottobre 2011


      

torna su
Onorevoli Colleghi! — Il percorso per uscire dalla grave crisi economico-finanziaria attuale è senz'altro lungo e impegnativo, dal momento che è necessario investire nello sviluppo del nostro sistema industriale senza tralasciare gli obiettivi di finanza pubblica di riduzione del deficit e del debito pubblico.
      Sono però possibili interventi mirati a ridurre gli adempimenti burocratici e amministrativi ai quali le nostre imprese devono adempiere, senza aggravio per il bilancio dello Stato.
      Il comma 1 dell'articolo 1 della presente proposta di legge introduce la possibilità per le imprese che non procedono alla nomina del collegio sindacale di redigere il bilancio secondo uno schema semplificato, da definire con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La proposta di legge, quindi, amplia la possibilità concessa dall'attuale formulazione dell'articolo 2435-bis del codice civile, che prevede la redazione del bilancio in forma abbreviata per le società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati
 

Pag. 2

regolamentati e che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

          1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;

          2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;

          3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

      Il comma 2 consente ai soggetti in contabilità semplificata e ai lavoratori autonomi che effettuano transazioni completamente tracciabili di non tenere le ordinarie scritture contabili, ma di optare per la conservazione dei soli estratti conto bancari, riducendo così al minimo gli adempimenti contabili.
      L'articolo 2, invece, interviene sul processo di costituzione delle società a responsabilità limitata, consentendo che l'atto costitutivo della società sia redatto attraverso una scrittura privata. La modifica consente di snellire gli adempimenti necessari per la costituzione di una forma societaria molto diffusa nel nostro tessuto imprenditoriale, permettendo un notevole risparmio in termini di tempo e di denaro.

 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Semplificazione degli adempimenti contabili e fiscali).

      1. A partire dal 1o gennaio 2012, le società a responsabilità limitata che non hanno nominato il collegio sindacale possono redigere il bilancio secondo uno schema di bilancio semplificato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le voci e la struttura che compongono lo schema di bilancio semplificato e le modalità di attuazione del presente comma.
      2. I soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi che effettuano operazioni con incassi e con pagamenti interamente tracciabili possono optare di sostituire le scritture contabili con i relativi estratti conto bancari.
      3. I limiti per la liquidazione trimestrale dell'imposta sul valore aggiunto da parte dei soggetti di cui al comma 2 sono quelli fissati per il regime di contabilità semplificata.

Art. 2.
(Modifica all'articolo 2463 del codice civile in materia di riduzione degli adempimenti per la costituzione delle società a responsabilità limitata).

      1. Al fine di favorire lo sviluppo delle imprese e la semplificazione burocratica per la costituzione delle stesse, all'alinea del secondo comma dell'articolo 2463 del codice civile, le parole: «atto pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «scrittura privata».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su