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PDL 4697

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4697



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SBROLLINI

Modifiche agli articoli 71 e 73 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di introduzione del doppio voto di preferenza in favore di candidati di sesso diverso nell'elezione dei consigli comunali

Presentata il 19 ottobre 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge intende offrire al dibattito in corso negli organi parlamentari e nel Paese in ordine alla necessità di una riforma del sistema elettorale vigente un contributo orientato a recepire una questione che si ritiene centrale: la garanzia di una parità nella rappresentanza di genere nelle elezioni dei comuni, per l'individuazione dei consiglieri comunali.
      Il punto di partenza della presente proposta di legge è il sistema elettorale vigente che si intende modificare solo in alcuni aspetti. Si ritiene, quindi, di segnalare la necessità di intervenire prevalentemente per l'inserimento di una clausola che spinga verso la parità nella rappresentanza.
      Largamente condivisa appare nel Paese l'esigenza di recuperare un più diretto rapporto tra elettori ed eletti; rapporto gravemente compromesso da un sistema elettorale nazionale per il Parlamento fondato esclusivamente su liste bloccate di candidati, tra i quali gli elettori non possono compiere alcuna selezione. Le liste bloccate al Parlamento hanno determinato un meccanismo di selezione di una classe parlamentare nominata esclusivamente dai capipartito e non scelta dagli elettori con conseguente e crescente distacco della classe politica dai cittadini e dalla società civile. Si tratta di una situazione patologica che allontana i cittadini dalla partecipazione, alimentando l'antipolitica, il qualunquismo e quelle tendenze populistiche – in diffusione crescente – che contribuiscono a indebolire ulteriormente istituzioni pubbliche già fragili come quelle italiane.
      Nell'elezione degli enti locali, sebbene con sistemi diversi tra comune e provincia,
 

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esiste invece un rapporto più diretto tra elettori ed eletti in virtù di un sistema di indicazione dal basso dei consiglieri: così si realizza il massimo dell'allargamento alla scelta popolare.
      La modifica al sistema elettorale che si intende introdurre con la presente proposta di legge cerca di inserire in un sistema elettorale che funziona una piccola ma significativa modifica: la doppia preferenza, di cui una per un candidato di sesso maschile e una per una candidata di sesso femminile. Qualora se ne esprimesse una sola, il genere è indifferente. Qualora se ne esprimessero due ma per candidati dello stesso genere, la seconda verrebbe annullata.
      Il meccanismo, già sperimentato in Campania, con una legge elettorale regionale, può dare risultati positivi sul terreno della rappresentanza di genere, sia perché garantisce di fatto una possibilità maggiore di diversificare il voto e di investire sui generi, sia perché non contempla quote bloccate e garantite ma chiede a chi si candida, a prescindere dal genere, un impegno di rappresentanza diretta.
      L'esigenza di equilibrare la rappresentanza nasce, con tutta evidenza, dai dati statistici.
      In Italia ci sono più donne che uomini, quasi due milioni in più. Eppure, sul fronte della rappresentanza femminile nelle istituzioni, il nostro Paese naviga in fondo alle classifiche ormai da anni. L'Italia, infatti, è al cinquantaquattresimo posto nel mondo e al ventiquattresimo in Europa quanto a presenza femminile in Parlamento, secondo i dati del rapporto «Le donne nelle istituzioni rappresentative dell'Italia Repubblicana: una ricognizione storica e critica». Ed è, questa, una classifica benevola, almeno se confrontata con quella redatta lo scorso anno dal World Economic Forum, che ci vedeva al settantaquattresimo posto nel mondo su 134 Paesi presi in esame, seguita, tra i Paesi avanzati, solo dal Giappone ma preceduta da Repubblica Dominicana, Vietnam, Ghana, Malawi, Romania e Tanzania. Peggio di noi, a Strasburgo, inoltre, solo la Polonia, la Repubblica Ceca e Malta (che comunque ha appena cinque parlamentari europei). A guidare la classifica la Finlandia, con le donne che occupano il 61 per cento dei posti destinati alla nazione.
      La presenza femminile più consistente, dal dopoguerra in poi, ci fu nel 1994 con il 14,44 per cento alla Camera dei deputati e con il 9,21 per cento a Palazzo Madama. Prima, però, che entrasse in vigore la norma che impone posti «riservati» alle donne in lista. Oggi, la percentuale delle donne in Parlamento si attesta sul 17 per cento. Siamo ancora ben lontani dalle eccellenze dei Paesi del nord Europa: dalla Svezia, ad esempio, dove la percentuale di donne è pari al 45,3 per cento, o dalla Danimarca, che è a quota 38 per cento. Nel dettaglio, l'articolo unico della presente proposta di legge modifica gli articoli 71 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Le modifiche riguardano esclusivamente il comma 5 dell'articolo 71 e il comma 3 dell'articolo 73.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 5 dell'articolo 71 è sostituito dal seguente:

              «5. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato prescelto alla carica di sindaco. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza»;

          b) il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 73 è sostituito dai seguenti: «Ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato prescelto alla carica di sindaco. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».


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