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PDL 4744

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4744



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BRIGUGLIO

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, concernenti l'introduzione del voto unico di preferenza, la determinazione della soglia d'accesso e la riduzione della misura del premio di maggioranza

Presentata il 27 ottobre 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — L'esperienza maturata alle ultime tornate elettorali e soprattutto gli effetti prodotti dalla legislazione vigente in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ovvero il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, al di là e a prescindere dal referendum, richiesto sulla vigente legge elettorale, rendono necessarie nuove disposizioni che riconoscono ai cittadini il diritto di scegliere i propri rappresentanti al Parlamento. Ad avviso del proponente non esistono leggi elettorali perfette e valide per tutte le stagioni politiche e in questa fase probabilmente la soluzione migliore è il sistema elettorale tedesco, ma la sua adozione, pur adattata alla realtà italiana, non trova né le condizioni né i tempi per poter essere approvata. La presente proposta di legge, quindi, costituisce una soluzione che ha il pregio di apportare le modifiche necessarie alla vigente legislazione elettorale con facilità e con speditezza. Si ritiene anche che una tale soluzione possa trovare il consenso di un arco ampio di forze politiche. La proposta punta innanzitutto a introdurre il voto unico di preferenza, il quale, alla luce dell'esperienza di questa legislatura, si è compreso essere molto più «pulito» delle liste bloccate: con il voto ad personam
 

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non avremmo un Parlamento di soggetti nominati dalle segreterie dei partiti politici e, non sembri paradossale, non avremmo avuto le leggi «ad personam»!
      Anche il Capo dello Stato, in un certo senso, ha riabilitato di recente il voto di preferenza con cui, peraltro, ed è bene ricordarlo, sono elette le classi dirigenti del territorio, dagli oltre ottomila consigli comunali, ai consigli regionali, ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, con effetti politici e anche morali che non hanno nulla a che vedere con i risultati disastrosi delle liste bloccate per le elezioni politiche.
      All'articolo 1 della presente proposta di legge viene quindi introdotto il voto di preferenza che, a differenza di quanto previsto da altre proposte di legge in materia, si ritiene debba essere unico, appunto per evitare le maggiori distorsioni denunciate dai critici di questa modalità di voto. Il premio di maggioranza non viene eliminato, ma viene sensibilmente ridotto e soprattutto viene inserita una soglia pari al 40 per cento dei voti, e quindi di 247 seggi, che deve essere raggiunta dalla coalizione che voglia beneficiarne, in modo da garantire in ogni caso le esigenze di governabilità e mantenere un sistema tendenzialmente bipolare. Così viene corretta radicalmente la norma, a forte sospetto di incostituzionalità e che costituisce un unicum, che prevede la concessione di un premio di maggioranza a una coalizione a prescindere dalla percentuale e dal numero dei voti conseguiti. Basti pensare che la «famigerata» legge n. 148 del 1953, cosiddetta «legge truffa», prevedeva un premio di maggioranza consistente nell'assegnazione del 65 per cento dei seggi alla lista o al gruppo di liste collegate che avesse raggiunto il 50 per cento più uno dei voti validi. Un meccanismo che non entrò concretamente in vigore proprio perché la coalizione in quella circostanza non raggiunse la soglia minima richiesta.
      L'articolo 2 si occupa invece di riformare il sistema elettorale per il Senato della Repubblica con la significativa introduzione del voto unico di preferenza.
      In conclusione, si tratta di una riforma nella quale, con un po’ di ragionevolezza, potrebbero ritrovarsi tutte le forze politiche, che così potrebbero recepire le pressanti istanze di rinnovare la classe politica, dando ascolto agli italiani, a cominciare da quel milione e duecentomila cittadini che hanno sottoscritto la proposta referendaria con l'obiettivo di tornare ad avere un Parlamento consapevolmente «eletto» dai cittadini e non «nominato» dalle segreterie dei partiti politici.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche al sistema elettorale della Camera dei deputati).

      1. Al testo unico delle leggi recanti norme la la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2 dell'articolo 4, dopo le parole: «Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista» sono inserite le seguenti: «e del candidato»;

          b) al comma 2 dell'articolo 18-bis, le parole: «all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi» sono soppresse;

          c) al comma 2 dell'articolo 31, dopo le parole: «con il diametro di centimetri tre» sono aggiunte le seguenti: «e devono prevedere uno spazio per l'indicazione della preferenza da parte dell'elettore»;

          d) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:
      «Art. 77. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

          1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista, che è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione; determina quindi la cifra individuale di ogni candidato sommando il numero dei voti di preferenza riportati da

 

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ciascuno nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

          2) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista e, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della circoscrizione, nonché la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista»;

          e) all'articolo 83:

              1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
      «2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito almeno 330 seggi, ma non meno di 247 seggi, a essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere la consistenza di 330 seggi. In tal caso l'Ufficio assegna 330 seggi alla suddetta coalizione di liste o alla singola lista. Divide quindi il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione o della singola lista per 330, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza»;

              2) al comma 3, il numero: «277», ovunque ricorre, e sostituito dal seguente: «287»;

              3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
      «3-bis. Qualora non si verifichi la condizione di cui al comma 2, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i 617 seggi tra le coalizioni di liste e le singole liste di cui al comma 1, numero 3)»;

          f) al comma 1 dell'articolo 84, le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «secondo la graduatoria delle rispettive cifre individuali».

 

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Art. 2.
(Modifiche al sistema elettorale del Senato della Repubblica).

      1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3 dell'articolo 11, dopo le parole: «con il diametro di centimetri tre» sono aggiunte le seguenti: «e devono prevedere uno spazio per l'indicazione della preferenza da parte dell'elettore»;

          b) al comma 1 dell'articolo 14 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Oltre al voto di lista l'elettore può esprimere una preferenza scrivendo il cognome e, in caso di omonimia, anche il nome del candidato»;

          c) dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 è inserita la seguente:

              «a-bis) determina quindi la cifra individuale di ogni candidato sommando il numero dei voti di preferenza riportati da ciascuno nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione»;

          d) al comma 7 dell'articolo 17, le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «secondo la graduatoria delle rispettive cifre individuali».


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