Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 4802

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4802



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ABRIGNANI

Delega al Governo per la determinazione di ulteriori servizi socio-sanitari erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale

Presentata il 28 novembre 2011


      

torna su
Onorevoli Colleghi! — Con il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, si sono individuati nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69. In attuazione del predetto decreto legislativo il Ministero della salute ha disciplinato in maniera organica le modalità di erogazione dei servizi emanando un'apposita regolamentazione.
      Al fine di arricchire il quadro dei servizi erogabili dalle farmacie si reputa necessaria un'ulteriore delega al Governo per consentire una migliore attuazione del diritto costituzionale alla salute.
      L'articolo 32 della Costituzione prevede, infatti, il diritto alla salute come un bene tutelato dallo Stato sotto un duplice profilo: un primo aspetto rilevante è quello soggettivo, inteso come diritto del singolo individuo a ottenere garanzia della propria salute, nonché i rimedi necessari per perseguire la salute intesa come obiettivo; un secondo aspetto invece, non meno importante, attiene alla salute intesa come bene pubblico, giuridicamente rilevante quale interesse perseguito dalla collettività.
      Nel particolare clima di ripensamento degli interventi dello Stato, volto a un contenimento della spesa pubblica, il diritto primario di cui all'articolo 32 della Costituzione non può essere compresso e compromesso.
      La presente proposta di legge, che consta di un solo articolo, prevede il possibile ausilio di medici iscritti all'albo professionale nell'erogazione di ulteriori prestazioni da parte delle farmacie.
 

Pag. 2


      Con ciò si aumenterebbe il presidio sul territorio a disposizione dei cittadini per prestazioni mediche di primo aiuto decongestionando le strutture sanitarie a tutt'oggi a ciò dedicate, strutture che sono sottoposte a processi di riorganizzazione volti a una migliore allocazione delle risorse anche con la previsione di una diminuzione quantitativa.
      L'intervento proposto è particolarmente sentito dal territorio, comporta risparmi per le finanze del Servizio sanitario nazionale, nonché una migliore allocazione di risorse professionali e, nel contempo, permetterebbe a molti giovani laureati in medicina e chirurgia e iscritti all'albo di avviarsi alla professione.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ferme restando le competenze regionali, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati all'individuazione di ulteriori servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) assicurare, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza integrata in favore dei pazienti, costituito da prestazioni di piccoli interventi di primo soccorso e da interventi per la salvaguardia del paziente e propedeutici all'assistenza di pronto soccorso, a supporto delle attività del medico di medicina generale, con l'ausilio di personale medico in possesso di diploma di laurea e iscritto all'albo professionale, anche con l'obiettivo di garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, al fine di favorire l'esatta osservanza delle terapie mediche da parte dei malati;

          b) prevedere anche forme di remunerazione delle prestazioni di cui alla lettera a) da parte del Servizio sanitario nazionale entro il limite dell'accertata diminuzione degli oneri derivante, per il medesimo Servizio sanitario nazionale, per le regioni e per gli enti locali, dallo svolgimento delle suddette attività da parte delle farmacie e dei medici e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro

 

Pag. 4

dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente comma, ciascuno dei quali corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su