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PDL 4092

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4092



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GRAZIANO, ANGELI, BUCCHINO, CAPITANIO SANTOLINI, DELFINO, ESPOSITO, FIANO, GARAVINI, RIGONI, SERVODIO

Agevolazioni fiscali in favore dei pensionati ultrasettantenni

Presentata il 17 febbraio 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge prospetta alcune misure di ordine fiscale per agevolare i contribuenti pensionati di età superiore a settanta anni, prevedendo di aumentarne le disponibilità finanziarie, attraverso la riduzione dell'imponibile derivante dalle pensioni percepite e una più realistica considerazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di taluni oneri e spese dagli stessi sostenuti a causa della loro età.
      La proposta di legge nasce da alcune osservazioni.
      La prima è che una considerazione di carattere sociale, e non meramente fiscale, delle imposte vorrebbe interventi di politica fiscale più a misura del contribuente. Una differenziazione qualitativa del contribuente, relativa alla sua condizione esistenziale, che incide in maniera significativa sulla sua capacità contributiva e non invece, o non soltanto, quantitativa, fondata sul reddito posseduto, nonché la contestuale garanzia dell'eguaglianza sostanziale, si concretano nella differenziazione della composizione della base imponibile e dell'entità dell'imposta comprese deduzioni e detrazioni.
      Le ultime stime rese disponibili dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) a gennaio 2011 sui principali indicatori demografici relativi all'anno 2010 forniscono un quadro aggiornato della situazione demografica del Paese: la vita media aumenta, raggiungendo 79,1 anni per gli uomini e 84,3 anni per le donne; all'età di
 

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65 anni la speranza di vita residua è, nel 2010, pari a 18,3 anni per gli uomini e a 21,9 anni per le donne; se si guarda alla composizione per età della popolazione, negli ultimi dieci anni la percentuale di individui di 65 anni e oltre è aumentata dal 18,4 per cento nel 2001 al 20,3 per cento nel 2011; la crescita della popolazione di 85 anni e oltre è altrettanto veloce, passando da 1.234.000 (2,2 per cento del totale) nel 2001 a 1.675.000 (2,8 per cento del totale) di oggi; le persone ultracentenarie si sono triplicate dal 2001 al 2011, passando da circa 5.400 a oltre 16.000. In un Paese in cui la popolazione anziana aumenta e l'indice di vecchiaia (il rapporto tra la popolazione di 65 anni e oltre e la popolazione di età compresa tra 0 e 14 anni, moltiplicato per cento) è pari a 144,5, l'età è di per sé un fattore di debolezza sociale del contribuente. Su queste premesse, la ricerca «Riforma fiscale e redditi di lavoro dipendente: per una fiscalità volta verso il nuovo millennio», svolta per conto e con il patrocinio di Federmanager, a cura della LUISS Guido Carli, dipartimento di scienze giuridiche, e del Centro di ricerca per il diritto d'impresa della stessa università, ipotizza la previsione di una franchigia sulla determinazione della base imponibile del solo reddito costituito dal trattamento pensionistico, non in termini di deduzione dal reddito complessivo, sottraendone alla tassazione una quota percentuale fissata tra un minimo e un massimo, ovvero in misura fissa, indipendentemente dall'entità dei redditi complessivamente percepiti. La seconda è che il sistema fiscale attuale si va orientando, per un insieme di motivazioni più o meno condivisibili, verso una sua strutturazione su base cedolare (rendite, immobili eccetera) che porterà a limitare la tassazione su base complessiva ai soli redditi «prodotti», tra i quali le pensioni e quelli da lavoro.
      Si assiste, inoltre, a una progressiva dilatazione dell'area dell'evasione e del sommerso (275 miliardi di euro), alla cui formazione non concorrono certamente i redditi da pensione.
      Non va dimenticato poi che la rilevanza dell'adozione di misure del tipo di quelle prospettate si palesa anche in dipendenza di un'anomalia del nostro sistema tributario che porta in sostanza a un più oneroso trattamento fiscale dei redditi di pensione rispetto a quelli di lavoro dipendente. Infatti, il sistema di tassazione dei pensionati è allineato a quello dei dipendenti (articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917); di fatto, però, ai sensi del comma 2 dell'articolo 51 del medesimo testo unico, che prevede che alcuni trattamenti riservati ai dipendenti non concorrono alla formazione del reddito, con conseguente aumento della retribuzione di fatto, i titolari dei redditi di pensione non possono usufruire di questa agevolazione. In altre parole, mentre alla non formazione del reddito di questi ultimi concorrono benefìci e servizi spesso di rilevante spessore, i pensionati (che ricadono anche nel sistema del casellario unico delle pensioni, che di fatto anticipa la tassazione complessiva nel periodo d'imposta in cui affluiscono e non già in sede dichiarativa) non godono di agevolazioni.
      È opinabile che mentre pensioni finanziate con contributi obbligatori per legge tendono a scontare tendenzialmente un'aliquota del 40-43 per cento, le pensioni erogate dai fondi pensione scontano un'imposta secca del 15 per cento (non concorrendo alla formazione del reddito complessivo). Vi sono poi pensioni che sono agevolate fiscalmente (assicurazione vecchiaia e superstiti, assegni di Campione d'Italia) e che possono lasciare perplessi quanto alla loro ragionevolezza. Non va ancora dimenticato che alcune categorie di lavoratori a reddito medio-alto hanno scontato contributi obbligatori che non hanno fruttato a fini pensionistici, essendo destinati al finanziamento di interventi sociali generali (più un'imposta speciale che una contribuzione).
      Vi è infine un'altra osservazione che non può essere trascurata. Il regime vigente tiene solo assai marginalmente conto dell'età del contribuente; ignora cioè lo
 

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stato di bisogno del contribuente «giovane» e di quello «anziano». Di per sé apparirebbe sicuramente in linea con il principio di progressività e di capacità contributiva affermare un concetto di maturità fiscale, per il quale la progressività dovrebbe essere contenuta nel periodo in cui il contribuente appare sul mercato del lavoro e nel periodo in cui si ritira dallo stesso. La tassazione piena e ordinaria si dovrebbe verificare nel periodo della vita in cui la produttività lavorativa dovrebbe essere al suo massimo, mentre si dovrebbe tener conto invece delle necessità della fase giovanile di avvio al lavoro, a cui corrisponde anche la formazione della famiglia, e di quelle della terza età, in cui alla riduzione del reddito per pensionamento corrisponde l'aumento di taluni bisogni dovuti alla salute e all'assistenza. Sul punto, le recenti riduzioni dei finanziamenti statali hanno indebolito ulteriormente i servizi pubblici, forniti a domicilio e in strutture residenziali, già scarsi in Italia. L'impostazione del welfare italiano è quella per cui, tradizionalmente, il sistema pubblico delega alla famiglia la responsabilità di aiutare i suoi componenti deboli; con questa impostazione la pensione percepita è impiegata per pagare una parte della remunerazione delle badanti spesso nell'economia sommersa.
      Talvolta si pensa a una duplice scala di aliquote dell'IRPEF quale «panacea» di tutti i mali. A dire il vero, invece, il ricorso alla contrazione della base imponibile sembra assicurare una maggiore duttilità di sistema, per il quale ben può pensarsi al mantenimento di un sistema di detrazioni d'imposta che ha il «difetto» di essere ancorato al raggiungimento di un dato livello di reddito.
      Alla luce delle finalità richiamate, le misure specificamente previste dalla proposta di legge sono quelle di:

          a) adottare un abbattimento dell'imponibile derivante dai trattamenti pensionistici nella misura del 10 per cento con un limite massimo di 7.500 euro (articolo 1);

          b) rendere integralmente detraibili gli oneri sostenuti, per i quali attualmente è riconosciuta una detrazione d'imposta del 19 per cento, ai sensi dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (articolo 2);

          c) disporre che alla formazione del reddito complessivo imponibile non concorrerà più il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze (articolo 3).

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai soli fini fiscali, l'importo delle pensioni obbligatorie erogate per legge agli aventi diritto, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello del compimento del settantesimo anno di età, concorre alla formazione del reddito complessivo del percettore nella misura del 90 per cento.
      2. L'ammontare complessivo delle somme percepite a titolo di pensione non rilevanti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali non può eccedere nel periodo d'imposta il limite di 7.500 euro.

Art. 2.

      1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello del compimento del settantesimo anno di età, gli oneri stabiliti dalle lettere c), c-ter), f) e i-septies) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo modificato dal presente articolo, relativo alla detrazione per oneri, sono detraibili dal reddito complessivo del soggetto passivo dell'Irpef.
      2. Alla lettera i-septies) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «non superiore a 2.100 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 5.000 euro»;

          b) le parole: «non supera 40.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non supera 60.000 euro».

 

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Art. 3.

      1. Per i soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge non concorre alla formazione del reddito complessivo il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, individuate ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo agli oneri deducibili.

Art. 4.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la lettera i) del comma 2 dell'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, è abrogata. Le mance ivi previste concorrono alla formazione del reddito nel loro ammontare complessivo.

Art. 5.

      1. A decorrere dai pagamenti operati a partire dal 1o gennaio 2012, al comma 3 dell'articolo 26-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le parole: «del 12,50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 13 per cento».

Art. 6.

      1. Al comma 7 dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), le parole da: «ridotta» fino a «6 punti percentuali» sono soppresse;

 

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          b) alla lettera b), le parole: «23 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;

          c) alla lettera c), le parole: «del 23 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 25 per cento».


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