Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 4523

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4523



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

POLLEDRI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DESIDERATI, DI VIZIA, FOGLIATO, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIDONI, GOISIS, GRIMOLDI, ISIDORI, LUSSANA, MOLGORA, LAURA MOLTENI, MONTAGNOLI, MUNERATO, NEGRO, PINI, RIVOLTA, RONDINI, TORAZZI, VANALLI, BARANI, BARBIERI, BERNARDO, BINETTI, BOSI, CASTELLANI, DI CAGNO ABBRESCIA, DI VIRGILIO, DIVELLA, RENATO FARINA, FUCCI, GIRLANDA, GRASSI, LISI, MANCUSO, MARINELLO, MUSSOLINI, NASTRI, OLIVERI, PAGANO, PAGLIA, RAZZI, SCANDROGLIO, SOGLIA, SPECIALE, TORRISI, TRAVERSA, VOLONTÈ, ZACCHERA

Modifiche all'articolo 114 del codice di procedura penale, all'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in materia di tutela dei minori nell'informazione e nella programmazione audiovisiva

Presentata il 19 luglio 2011


      

torna su
Onorevoli Colleghi! — Nonostante la diffusa convinzione che la tutela dei minori nei mezzi di informazione debba essere privilegiata alle logiche di mercato e che «in tutte le azioni riguardanti i bambini deve costituire oggetto di primaria considerazione il maggiore interesse del bambino e che perciò tutti gli altri interessi devono essere a questo sacrificati», così come espresso dalla Carta di
 

Pag. 2

Treviso, firmata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, che stabilisce quanto quanto già espresso dalla Dichiarazione dei diritti del bambino, fatta dall'Organizzazione delle Nazioni Unite nel lontano 1959, purtroppo si assiste quotidianamente ad azioni lesive nei loro confronti, che possono nuocere gravemente al loro sviluppo fisico, psichico e morale, sia che il minore abbia il ruolo di fruitore del mezzo, sia che abbia il ruolo di protagonista nelle notizie che vengono diffuse.
      La tutela dei minori oggi avviene attraverso la citata Carta di Treviso ma, anche in tema di privacy, occorre non dimenticare che è tutelata dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, che all'allegato A prevede la sottoscrizione del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, e quindi oggi è norma di legge e non solo codice deontologico per i giornalisti iscritti all'albo.
      Il codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 prevede per i minori una particolare disciplina sia per l'attività giornalistica che per le altre manifestazioni del pensiero (articoli 136 e seguenti), nonché uno specifico codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica. Con particolare riguardo ai dati sui minori, il codice di deontologia di cui al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 1998, introduce una disciplina specifica, riconoscendo come prevalente l'esigenza di salvaguardare la personalità dei minori da indebite interferenze nella loro vita privata da parte degli organi di informazione e di comunicazione di massa. La disciplina vigente prevede, infatti, l'obbligo per gli organi indicati di astenersi dal diffondere i nomi o altri elementi identificativi, anche indirettamente, idonei a identificare i minori coinvolti in fatti di cronaca (articolo 7 del citato codice di deontologia e Carta di Treviso). Il codice di deontologia ammette la possibilità che i dati relativi ai minori siano diffusi solamente ove il giornalista reputi, sotto la propria responsabilità, che tale scelta sia giustificata «per i motivi di rilevante interesse pubblico» e sia fatta nell'interesse oggettivo del minore medesimo.
      Il Garante per la protezione dei dati personali con diversi provvedimenti (provvedimenti del 28 gennaio 2010, documento web n. 1696265 e dell'11 febbraio 2010, documento web n. 1696239; provvedimenti del 10 marzo e del 6 aprile 2004, documento web n. 1090071 e 1091956, nonché provvedimenti del 10 luglio e del 2 ottobre 2008, documento web n. 1536583 e n. 1557470), ha stabilito che tali garanzie operano a maggior ragione con riferimento a minori vittime di violenze di natura sessuale. La stessa Autorità ha rilevato, in tali occasioni, che, anche quando la vittima non viene individuata nominativamente, la diffusione di altre dettagliate informazioni che la riguardano può comunque renderla riconoscibile, in particolare nella cerchia delle relazioni sociali degli interessati.
      Eppure, nonostante i limiti imposti per legge e per deontologia, i diritti del minore vengono spesso calpestati, sia che il minore abbia il ruolo di fruitore del mezzo, sia che abbia il ruolo di protagonista nelle notizie che vengono diffuse.
      Negli ultimi mesi tutti i cittadini italiani hanno seguito con attenzione i casi di cronaca nera che hanno visto ragazzine innocenti scomparire da casa e trasformarsi, qualche mese più tardi, in cadaveri. Le prime pagine dei giornali hanno raccontato minuziosamente i particolari delle indagini, i talk show hanno intervistato esperti, parenti e molti «opinionisti», in rete si sono creati gruppi di sostegno e di ricerca: i nomi della piccola Sara Scazzi, o quello ancora più attuale di Yara, la giovane ginnasta di Brembate, sono diventati familiari per tutti.
      Ma l'attenzione mediatica rivolta a questi casi a volte si è trasformata in morbosità per i particolari macabri, in una rincorsa alla ricerca di dettagli sul reato, sui colpevoli e, purtroppo, anche sulla vittima, invadendo quello spazio così privato
 

Pag. 3

che gli adolescenti costruiscono con tanta cura.
      Queste vittime minorenni sono state così oggetto di dibattiti televisivi in cui ospiti, a vario titolo, si sono espressi sulla loro personalità, sulle loro famiglie, sulle modalità dell'omicidio e sui traumi subìti pre o post mortem. Spesso gli ospiti sono stati familiari, anche minorenni, delle vittime, o amici (reali o presunti), anch'essi minorenni, che hanno ricevuto lauti compensi in denaro per le proprie dichiarazioni. E così ciò che accade sempre più frequentemente negli ultimi tempi è che, prima ancora di essere rese nel procedimento giudiziario, le dichiarazioni sono raccolte nei vari tribunali mediatici. In tali sedi le «prove» sono discusse e analizzate dai vari «esperti» che trinciano giudizi con sorprendente facilità e con altrettanta ignoranza del complesso dei fatti.
      Questo sembra andare oltre il diritto di cronaca: i mezzi di informazione che rincorrono senza scrupoli gli ascolti, nella cui prospettiva la spettacolarizzazione delle sventure più intime e raccapriccianti è usata come una delle leve più efficaci, diventano uno strumento di disinformazione che va contenuto e inserito in parametri legislativi ben definiti.
      Fermo restando il doveroso rispetto che si deve, in un Paese democratico, nei confronti sia della libertà di informazione sia della libertà della giurisdizione, è ormai del tutto evidente che in occasioni di fatti particolarmente rilevanti si assiste a un completo stravolgimento dei diversi ambiti, giudiziario e informativo, con effetti che finiscono per travolgere le regole dello Stato di diritto.
      Il testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, pone il rispetto della dignità della persona tra i princìpi fondamentali del sistema radiotelevisivo e il contratto di servizio che disciplina i rapporti tra il Governo e la RAI – Radiotelevisione italiana Spa impone che la programmazione televisiva sia rispettosa «dell'identità valoriale e ideale del nostro Paese, della sensibilità dei telespettatori e della tutela dei minori». In particolare, l'articolo 34 del citato testo unico, al comma 4 dispone che i film vietati ai minori di anni quattordici non possano essere trasmessi prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7,00.
      Questa disposizione sembra doverosa, ma in parte superata. Sempre più spesso infatti, i palinsesti della prima serata, non sono occupati da film, ma da trasmissioni di informazione e di intrattenimento e da reality show in cui si assiste a scene che dovrebbero essere vietate ai minori di anni quattordici. Immagini di sesso, implicite o esplicite, trasmesse nelle ore di maggior ascolto, oltrepassano il comune senso del pudore.
      In questo contesto si inserisce il comma 1 dell'articolo 1 della presente proposta di legge, che reca una modifica al testo unico volta a tutelare i minori, inserendo, insieme al divieto di trasmissione di film non adatti ai ragazzi, anche gli altri programmi di intrattenimento, di informazione, le fiction e i reality show, che contengono immagini che, mostrando scene di sesso implicite o esplicite, offendono il comune pudore.
      Il comma 2 dell'articolo 1 è volto invece a tutelare i minori, non come fruitori ma come soggetti attivi che fanno la televisione. Si introduce quindi il divieto, per i minorenni, di partecipare a trasmissioni che abbiano ad oggetto argomenti o persone sottoposti ad indagine giudiziaria. Questo si rende necessario soprattutto per tutelare i giovani, parenti o amici delle vittime di reato, il cui dolore viene spettacolarizzato e ingigantito.
      L'articolo 2 interviene invece sul comma 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale, che, modificato dalla «legge Gasparri» n. 112 del 2004, non ammette deroghe e vieta la pubblicazione dei nomi e delle immagini dei minori coinvolti in fatti di cronaca e di particolari in grado di condurre alla loro identificazione. In questo modo l'ordinamento giuridico della Repubblica protegge lo sviluppo psichico dei bambini, così come viene anche ribadito dall'articolo 50 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo
 

Pag. 4

n.196 del 2003, che richiamando l'articolo 13 delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, contiene il divieto «di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore (...) anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale».
      La legislazione vigente ritiene che la divulgazione di accadimenti oggetto di indagine, fino a quando la legge ne tuteli la segretezza, debba ricevere concreta specificazione nell'individuazione dell'atto coperto dal segreto e nell'indicazione di modalità trasgressive del divieto di pubblicazione del contenuto dell'atto medesimo.
      In tale contesto, la modifica proposta amplia ulteriormente tale previsione estendendo il divieto di pubblicazione di notizie lesive della dignità, moralità, integrità psico-fisica e sviluppo del minore coinvolto in fatti di cronaca. In questo caso, infatti, la pubblicazione di alcuni particolari aggraverebbe il dolore sofferto e l'umiliazione patita dai soggetti coinvolti nel reato con la rivelazione di dettagli superflui ai fini del diritto di cronaca. Se è quindi fondamentale tutelare il diritto di informazione, così come espresso dall'articolo 21 della Costituzione, è altrettanto vero che questo deve essere controbilanciato dall'altro valore costituzionale, espresso all'articolo 2, ossia il valore fondamentale del rispetto della persona e della dignità umana. Nel concetto di rispetto della persona (compreso nell'articolo 2 della Costituzione) rientra ampiamente anche la tutela del minorenne dalle interferenze arbitrarie o illecite nella sua vita privata (articolo 16 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge n. 176 del 1991).
      È quindi doveroso, per un Paese democratico, tutelare i minorenni da utilizzazioni distorte dei mezzi di informazione ed è altrettanto doveroso imporre per legge dei limiti volti a garantire un armonico sviluppo dei ragazzi che si trovano davanti o dentro la televisione.
 

Pag. 5


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 34 testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4, dopo le parole: «minori di anni quattordici» sono inserite le seguenti: «e i programmi di informazione e di intrattenimento nonché fiction e reality show che mostrino immagini che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore, mostrando scene di sesso implicite o esplicite»;

          b) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La partecipazione, a qualunque titolo, anche sotto forma di intervista, di minori di anni diciotto è comunque vietata nei programmi radiotelevisivi di intrattenimento e di informazione che abbiano come oggetto argomenti o persone sottoposti a indagine giudiziaria fino a conclusione del procedimento».

      2. Dopo il numero 6) della lettera b) del comma 6 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

          «6-bis) entro il 30 ottobre di ogni anno, presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, per la trasmissione alle Camere una relazione contenente gli esiti delle verifiche effettuate in merito al rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori, nonché i dati relativi al monitoraggio delle trasmissioni televisive, anche al fine di fornire eventuali segnalazioni, suggerimenti o osservazioni. La commissione per i servizi e i prodotti e il Consiglio nazionale degli utenti, di cui al comma 28, sono tenuti a presentare una relazione annuale

 

Pag. 6

alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza sugli esiti delle loro attività concernenti la tutela dei minori».

Art. 2.

      1. Al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché la pubblicazione di notizie particolareggiate riferite ai minorenni lesive della moralità, dell'integrità psico-fisica, dello sviluppo e della dignità dei medesimi».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su