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PDL 4799

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4799



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DAMIANO, BELLANOVA, CODURELLI, GATTI, GNECCHI, MADIA, SANTAGATA

Modifiche all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali

Presentata il 24 novembre 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — Non c’è dubbio che gli ultimi episodi di negoziazioni contrattuali, conclusesi con adesioni parziali, con l'esclusione di importanti organizzazioni sindacali, con dure contrapposizioni e con soluzioni giuridiche fortemente contestate, sollecitino un'attenzione particolare del legislatore volta ad assicurare quel contesto normativo che consenta il recupero di proficue e ordinate relazioni industriali, nonché la certezza giuridica degli atti negoziali che, conseguentemente, scongiuri un patologico ed esponenziale contenzioso giudiziario circa l'efficacia delle clausole contrattuali. L'auspicata ripresa del nostro già debole sistema economico e la stessa credibilità delle parti sociali di tutto hanno bisogno tranne che del perpetuarsi di un clima di tensione nelle relazioni industriali, di reciproca delegittimazione e di incertezza giuridica. Ma non sembra che questo obiettivo sia condiviso da tutti gli attori sociali o, quanto meno, da parte di alcune importanti realtà aziendali che con le decisioni assunte sia nei confronti delle associazioni imprenditoriali di riferimento, sia rispetto agli impegni contrattuali che ne discendono, di fatto alimentano un'inopportuna contrapposizione tra i fattori della produzione che ci fa fare pericolosi passi indietro nel sistema delle relazioni sindacali.
      La decisione di disdettare gli accordi nazionali da parte del Gruppo FIAT pone in evidenza, tra gli altri, un problema prioritario: quello della democrazia nei luoghi di lavoro. A nessuno, infatti, può sfuggire il fatto che, indipendentemente
 

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dall'adesione alla Confindustria e dal riconoscimento anche dell'esistenza di un contratto collettivo nazionale di lavoro sovraordinato rispetto a quello aziendale, in base al sistema che si vorrebbe imporre unilateralmente, i lavoratori della FIAT non potranno più eleggere liberamente i propri rappresentanti sindacali aziendali, perché saranno escluse dalla possibilità di usare gli strumenti di azione sindacale nel luogo di lavoro le organizzazioni non firmatarie dell'accordo della stessa FIAT.
      Questo limite, contenuto nell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, cosiddetta «statuto dei lavoratori», a seguito del referendum del 1995, era stato nel passato brillantemente superato dagli accordi di concertazione e, ultimamente, dall'intesa del 28 giugno scorso. Il problema va affrontato e risolto perché pone una questione di carattere universale, non circoscrivibile ai soli stabilimenti della FIAT. Riteniamo che sia interesse di tutte le organizzazioni sindacali e di tutte le imprese avere regole che separino l'espressione di voto dei lavoratori nella scelta dei propri rappresentanti dalla sottoscrizione o meno degli accordi. Al contrario, tali iniziative rischiano di alimentare la frammentazione delle relazioni sindacali e di vanificare lo sforzo di coesione sociale che dovrebbe essere perseguito soprattutto in questo momento di crisi.
      Con la presente proposta di legge si intende ripristinare un contesto legislativo che elimini le incongruenti e controproducenti soluzioni normative in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali, scaturenti dalle abrogazioni conseguenti alla consultazione referendaria dell'aprile 1995. Infatti, la lettera del vigente articolo 19 dello statuto dei lavoratori, laddove non integrata dai richiamati accordi sindacali, finisce per produrre l'effetto paradossale di escludere dalle rappresentanze aziendali quelle organizzazioni sindacali che, pur raccogliendo il maggior consenso tra le diverse sigle, non hanno sottoscritto specifici contratti collettivi. Come si vede, una soluzione che non dovrebbe essere considerata auspicabile da nessuno, pena il riacuirsi di un clima di tensione nelle relazioni industriali.
      A tal fine, la presente proposta di legge, che consta di un singolo articolo, intende riproporre, a oltre sedici anni dalla richiamata consultazione referendaria e in un contesto politico, produttivo e sociale completamente mutato, il dispositivo originario dell'articolo 19 dello statuto dei lavoratori che, a parer nostro, appare molto più equilibrato e rispondente a un reale criterio di rappresentatività e di democrazia nei luoghi di lavoro.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al primo comma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

              «a-bis) delle associazioni aderenti alle confederazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale»;

          b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

              «b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle confederazioni di cui alla lettera a-bis), che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva».


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