Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 4227

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4227



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CARLUCCI, CESA, ANGELI, BARANI, BARBA, BARBARO, BARBIERI, BECCALOSSI, BERTOLINI, BIASOTTI, CASTIELLO, CICCIOLI, DE POLI, DI CAGNO ABBRESCIA, DI CENTA, DI VIRGILIO, DIMA, D'IPPOLITO VITALE, FAVIA, GALATI, GALLETTI, GAROFALO, GIRLANDA, GOLFO, HOLZMANN, IAPICCA, LISI, MANCUSO, MARCAZZAN, MARINELLO, GIULIO MARINI, MURO, NARO, NASTRI, NIZZI, PALMIERI, PELINO, RAMPELLI, RAZZI, LUCIANO ROSSI, SAMMARCO, SARDELLI, SBAI, SCALERA, SCANDROGLIO, SCILIPOTI, TORRISI, TRAVERSA, VESSA, ZACCHERA

Delega al Governo per l'adozione di disposizioni per la tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

Presentata il 29 marzo 2011


      

torna su
Onorevoli Colleghi! — La pratica dello sport che diviene valore aggiunto per la crescita dei giovani studenti e studentesse richiede sempre costanza e disciplina e, nel caso in cui sia svolta a livello agonistico, una serie di sacrifici e di rinunce legati agli allenamenti quotidiani e alla preparazione tecnico-atletica per le competizioni.
      L'impegno diviene ancora più gravoso se gli atleti sono studenti e studentesse, in particolare delle scuole secondarie di secondo grado, che, con molte difficoltà, devono conciliare l'attività sportiva, finalizzata al raggiungimento di importanti traguardi e successi personali, con l'attività curriculare. Va sottolineato, inoltre, che a essere maggiormente penalizzati sono gli studenti e le studentesse che praticano gli sport invernali, dove l'attività allenante e competitiva coincide, al contrario di altre attività sportive, con il massimo impegno curriculare.
 

Pag. 2


      L'obiettivo della presente proposta di legge è quello di garantire a tali studenti e studentesse atleti la possibilità di portare a compimento il corso di studi intrapreso, senza interruzioni forzate che spesso possono trasformarsi in abbandono scolastico o ripetenza.
      Lo sport, infatti, rappresenta un'opportunità importante di realizzazione professionale per uno studente, a cui devono essere forniti gli strumenti adeguati per conciliare l'impegno sportivo con quello lavorativo. Attraverso l'autonomia scolastica l'erogazione di servizi scolastici alternativi al normale corso di studi rappresenta un'opportunità importante per fare sì che questo sia possibile e per permettere così a uno studente o studentessa atleta, impossibilitato (a causa degli allenamenti e delle gare) per alcuni periodi dell'anno scolastico di frequentare con regolarità le lezioni, di poter seguire, anche se non presente in classe, le lezioni con pari dignità rispetto agli altri studenti.
      Nel nostro Paese è previsto un progetto realizzato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per gli studenti e le studentesse lungodegenti ricoverati in strutture ospedaliere, che favorisce l'erogazione di servizi scolastici alternativi che permettano agli stessi di non interrompere il corso di studi: si tratta di un servizio scolastico denominato «la scuola in ospedale», nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa delle scuole autonome.
      Bisogna ricordare che l'utilizzo di percorsi alternativi a quelli tradizionali del sistema scolastico, attraverso l'utilizzo di sistemi di comunicazione tecnologicamente avanzati, come ad esempio il sistema di e-learning (la teledidattica), in molti Paesi stranieri (in primis negli Stati Uniti d'America) ha avuto un'ampia diffusione sia a livello aziendale che a livello universitario e degli istituti di istruzione superiore.
      La proposta di legge in esame, sulla base di quanto previsto per gli studenti e per le studentesse lungodegenti e di quanto avviene nel resto del mondo a sostegno del diritto allo studio degli studenti atleti, reca una delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di sostegno al diritto allo studio degli studenti atleti (articolo 1), ne indica i princìpi e criteri direttivi (articolo 2) e specifica che le disposizioni ivi previste non devono comportare oneri finanziari (articolo 3).
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Delega al Governo per l'adozione di disposizioni per la tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un decreto legislativo recante disposizioni per garantire agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, che praticano attività sportive a livello agonistico, riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) attraverso le federazioni sportive nazionali, la possibilità di frequentare le lezioni scolastiche, anche attraverso sistemi di apprendimento alternativi, basati principalmente sull'utilizzo di strumenti tecnologici avanzati in ottemperanza dell'autonomia scolastica.

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi).

      1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1 si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) promuovere e assicurare il diritto allo studio anche agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che praticano attività sportive a livello agonistico, consentendo un livello di apprendimento analogo a quello degli altri studenti;

          b) prevedere un'utilizzazione della flessibilità didattica curriculare prevista dall'autonomia scolastica e delle tecnologie di e-learning per assicurare un adeguato livello di formazione degli studenti atleti;

 

Pag. 4

          c) utilizzare schemi e metodologie formativi analoghi a quelli impiegati per gli studenti ricoverati in strutture ospedaliere.

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su